PUNTO srl Via Germania 16/7 35010 Vigonza (PD) APPROFONDIMENTO Le imprese fornitrici devono redigere il POS? a cura di Marco Bizzotto architetto Via Germania, 16/7 35010 Vigonza (PD) Con la collaborazione Dott. arch. Elisa De Gaspari
Pagina 2 di 6 1. CHIARIMENTI CIRCA L OBBLIGO O MENO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DI IMPRESE FORNITRICI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE CHE OPERANO NELL AMBITO DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI REDIGERE I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS)... 3 2. LA NORMA:... 4 3. L INFORMAZIONE... 6 4. LE REGOLE... 6
Pagina 3 di 6 1. CHIARIMENTI CIRCA L OBBLIGO O MENO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DI IMPRESE FORNITRICI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE CHE OPERANO NELL AMBITO DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI REDIGERE I PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS). Gli articoli 96 e 26 del D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, ha fornito necessari ulteriori chiarimenti in merito. Il problema riguardante l obbligo o meno da parte dei Datori di Lavoro delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS) è stato al centro di accese discussioni ed è stato oggetto anche di una circolare emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n.4 del 28 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro) prima della pubblicazione del citato decreto correttivo n. 81/2008 che ha fornito i necessari chiarimenti. Secondo quanto stabilito dall articolo 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:.g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). Con i comma 1 bis introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato precisato che La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature ed è stato aggiunto inoltre che in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26 del presente decreto il quale, come è noto, ha fissato degli obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione. Il Datore di Lavoro, in caso di affidameto di lavori, servizi e fornitura non ha l obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS), ma lo stesso è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dall art. 26 consistenti: 1. la reciproca informazione da parte del datore di lavoro committente e di quello ospitato sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro dove sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza addottate (comma 1 lettera b); 2. la cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici (comma 2 lettera a);
Pagina 4 di 6 3. il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori, attraverso un informazione reciproca per eliminare i rischi dovuti alle interferenze durante le operazioni di fornitura (comma 2 lettera b). Per ottemperare a quanto indicato dalla norma il Datore di Lavoro, promuove la cooperazione ed il coordinamento sottoscrivendo un documento di valutazione dei rischi interferenziali, DUVRI (comma 3) che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, subappalto e di somministrazione. 2. LA NORMA: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
Pagina 5 di 6 dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all articolo 29 comma 3.
Pagina 6 di 6 3. L INFORMAZIONE Uno dei pilastri fondamentali del Decreto legislativo 81/2008 è quello relativo al rafforzamento strutturale e l aggiornamento del ruolo della formazione e della informazione. Ossia il Datore di Lavoro deve realizzare specifiche attività formative mirate alla formazioneinformazione sui rischi e sulle misure di prevenzione di ciascuno appalto o fornitura. Si ricorda: Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 4. LE REGOLE 1. una buona comunicazione parte dallo scambio di dati e documenti e dichiarazioni previste dalle norme ; 2. la comunicazione e la formazione devono riguardare tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni; 3. la comunicazione e la formazione devono essere specifiche sui rischi, adeguate, sufficienti, documentate.