COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.

Documenti analoghi
COMUNE BELLINZAGO NOVARESE. (Provincia di Novara)

UNIONE di COMUNI TERRE DI FRONTIERA. REGOLAMENTO per la concessione di aree per le attività dello spettacolo viaggiante

COMUNE DI CENESELLI PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI, DI ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

COMUNE DI MASONE Provincia di Genova

SCIA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI FINO A 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE DEL GIORNO DI INIZIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

C I T T A' D I C A R M A G N O L A P R O V I N C I A D I T O R I N O

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia

COMUNE DI JESOLO REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali

PROVINCIA DI RIMINI ASSESSORATO ATTIVITA PRODUTTIVE E SERVIZI ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

PUBBLICO SPETTACOLO ATTIVITA RICOMPRESE NEGLI ARTT TULPS 80 TULPS) ISTANZA AUTORIZZAZIONE

VARCHI MAURO PER. IND. ING. EurEta

COMUNE DI BOSCOREALE. Terra della Pietra Lavica Provincia di Napoli. Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose

Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Cittadinanza Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Via n.

Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F. Residenza: Provincia Comune. Via/P.zza/Loc. n. Codice Fiscale - Telefono.

SERVIZIO COMMERCIO N. 1 COMMERCIO

e bevande denominata :

Nuovi criteri direttivi per l assegnazione delle aree comunali per lo spettacolo viaggiante (Legge 337/68).

COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, Provincia di Pistoia - Tel. 0572/ Fax 0572/918264

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER L USO DEL PALAFESTE

Comune di Candia Lomellina. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE e FESTE DEL PAESE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione temporanea per manifestazioni e spettacoli all aperto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA SALA GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

Modello 68 SCIA - per manifestazioni temporanee in area all aperto, o al chiuso con capienza inferiore a 200 persone.

R I C HI EST A DI AUT O RIZZAZIONE P E R L O S VOLGIME NTO

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Spettacolo viaggiante (circhi equestri, giostre) Descrizione

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

Criteri direttivi per l assegnazione delle aree comunali disponibili per i circhi equestri e gli spettacoli viaggianti

ALLEGATO B/2 Manifestazioni temporanee con capienza inferiore a 200 persone

DOMANDA DI RILASCIO AGIBILITA AI SENSI ART. 80 T.U.L.P.S. Da presentare in bollo da 14,62

COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie

SCIA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI FINO A 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE DEL GIORNO DI INIZIO

Cognome Nome Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov. ) Cittadinanza. Residenza: Comune di CAP (Prov. ) Via/P.zza n. P.IVA

RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Comune di Lecco REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L USO PUBBLICO DELLA PIATTAFORMA E DEL PONTILE COMUNALE GALLEGGIANTI POSTI LUNGO LA RIVA

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE

RICHIESTA PER L ORGANIZZATORE DI CONCESSIONE TEMPORANEA PER PARCHI DIVERTIMENTO. Il sottoscritto DICHIARA DI ESSERE. Nato il Comune Provincia

quale insiste l occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in tre 19/07/1994, in due categorie:

COMUNE DI GATTATICO. REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge 18 marzo 1968, n.

COMUNE DI VAL BREMBILLA Provincia di Bergamo

Approvato con delibera G.M. n 136 del

COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese)

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE MODULISTICA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

COMUNE DI SALA CONSILINA PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P

Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante

COMUNE DI TRECCHINA Provincia di Potenza. Attività Produttive e.mail:

COMUNE DI CREMA SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTARIA E COMMERCIALE SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP. Prot. n Crema 29 Marzo 2011

COMUNE DI ALBIGNASEGO Provincia di Padova

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo per attrazione spettacolo viaggiante (nuova attrazione) (D.M. 18 maggio 2007).

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELLE CASETTE MOBILI IN LEGNO

REGOLAMENTO INDICE NORME DI RIFERIMENTO. Art.1 Aree e posteggi. Art.2 Produttori agricoli. Art.3 Posteggi. Art.4 Criteri di assegnazione dei posteggi

Istruzioni per l interessato

RICHIESTA UTILIZZO AREA PER FESTE E MANIFESTAZIONI PRESSO IL CENTRO FIERE FRANCIACORTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERAZIONE C.C. 58/2006.

Comune di Montecatini Terme PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI SENORBI Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L INSTALLAZIONE DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO, dei circhi e DELLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

REGOLAMENTO DEL MERCATO L ANTICO BAULE DI ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO

Attività Produttive. Attività di vendita Commercio con concessione di posteggio. Descrizione

REGOLAMENTO PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI QUOTRIDIANI E PERIODICI. ( Delibera C.C. n. 9 del 06/02/2003)

INCARICATO/PROCURATORE

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE Provincia di Venezia

Marca da bollo OGGETTO: DISCOTECHE/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO NUOVA APERTURA. Il/La sottoscritto/a..

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA Settore Amministrativo Sportello Unico

C O M U N E D I C A S T E N A S O Provincia di Bologna VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax

- DI EFFETTUARE ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO NELL AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO

IL DIRIGENTE RENDE NOTO. Tipologia: Settore Alimentare; Settore Produttori Agricoli; Settore Non Alimentare;

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi

COMUNE DI FORIO. - (Provincia di Napoli) Via marina 2 Forio. Partita IVA

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione

Approvato con delibera della G.C. n. 49 del

COMUNE DI CARLAZZO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI BOX COMUNALI E POSTI AUTO COPERTI

sig. Sindaco del Comune di Giugliano - Polizia Municipale

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

COMUNE DI PARERECPV

Azienda U.S.L. ROMA H

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

SICUREZZA EVENTI ACLI MARCHE

ISTANZA PER L ESERCIZIO ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE - PARCHI TRADIZIONALI Art. 69 del T.U.L.P.S.

COMUNE DI AVELLINO SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE COMMERCIO AMMINISTRATIVO SANITARIO PIAZZA DEL POPOLO AVELLINO C.F.

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA SALABLU POSTA ALL INTERNO DEL CENTRO CULTURALE BONCOMPAGNO DA SIGNA

Transcript:

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.

INDICE TITOLO I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Oggetto del regolamento Definizione di spettacolo viaggiante Aree comunali Aree private Richiamo alle leggi Disciplina delle aree pubbliche Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza Decadenza della concessione Obblighi del concessionario - cauzione TITOLO II Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Concessione delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Domande Padiglioni dolciari Imprese di nazionalità straniera Titoli preferenziali Subingressi Istruttoria delle domande Sistemazione della carovane Allestimento degli spettacoli viaggianti Divieto di subconcessione Rappresentanza Uso di apparecchi sonori Periodo di franchigia Singole attrazioni o piccoli gruppi di attrazioni Responsabilità civile Sanzioni Norme accessorie Disposizioni finali

TITOLO I ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l installazione dei Circhi Equestri, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di Divertimento. ART. 2 DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all aperto o al chiuso, indicate negli appositi elenchi ministeriali di cui all art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. ART. 3 AREE COMUNALI Le aree comunali disponibili sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Comunale e dalla stessa aggiornato con periodicità annuale secondo le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337. L inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime possano essere concesse anche per altri scopi, compatibilmente con la disponibilità dell area stessa. La concessione dell occupazione delle aree suddette per l installazione delle attività di cui all art. 1, viene disposta dal responsabile del settore di vigilanza. ART. 4 AREE PRIVATE Qualora aree private siano comprese nell elenco di cui al comma 1 dell art. 3 del presente regolamento, le stesse sono soggette alla disciplina del regolamento medesimo. ART. 5 RICHIAMO ALLE LEGGI La concessione per l occupazione dell area non costituisce autorizzazione all esercizio dell attività circense, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, che rimane disciplinata dagli artt. 68 69 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE PUBBLICHE In materia di pagamento, di occupazione e di riconsegna delle aree pubbliche si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l applicazione del canone per l occupazione di spazi e di aree pubbliche. ART. 7 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA E facoltà dell Amministrazione comunale di revocare in ogni momento la concessione dell area per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Sono fatti salvi i diritti di terzi. L autorizzazione può essere revocata quando durante lo svolgimento delle attività di trattenimento si verifichino o si accertino circostanze difformi da quelle che hanno determinato l agibilità tecnica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. La revoca della concessione da diritto esclusivamente al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto all effettiva occupazione dell area pubblica. Resta esclusa qualsiasi altra indennità. ART. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE Qualora il concessionario non occupi l area entro la data prestabilita nella concessione, verrà dichiarato decaduto dalla concessione e l area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l interessato possa avanzare alcuna pretesa, purchè il fatto non sia dipeso da grave motivo e sia stato tempestivamente comunicato. ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO-CAUZIONE E fatto obbligo al concessionario: - di restituire l area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata; - di ripristinare, non appena smontata l attrezzatura, ogni modifica o alterazione fatta. Qualora non vi ottemperi, gli verrà addebitata la spesa derivata dai lavori di ripristino. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione al versamento di una cauzione a garanzia degli eventuali danni che venissero causati all area dalla mancanza del rispetto delle disposizioni previste da norme generali e dal presente regolamento.

TITOLO II ART. 10 CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE Le concessioni di suolo pubblico a favore di circhi equestri e di tutte le altre Imprese di Spettacolo Viaggiante, ai fini della formazione di piccoli o grandi parchi di divertimento insediati nelle aree comunali di questo Comune deliberate a tale scopo secondo le disposizioni di cui all'art.3, sono effettuate in base alle norme dettate dal presente regolamento. ART. 11 COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO I Circhi Equestri, gli Spettacoli Viaggianti e i Parchi Divertimento disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al parere della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la concessione della licenza di agibilità di cui all'art.80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il parere di cui al citato articolo viene espresso dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nei casi in cui viene conferita delega da parte della summenzionata C.T.P.V.L.P.S. ART. 12 DOMANDE Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni tradizionali che prevedono l'allestimento di parchi di divertimento, dovranno rivolgere a questo ente domanda in carta legale, da presentare o trasmettere a mezzo servizio postale, almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la sua normale attività. Nel caso in cui si tratti di circhi equestri la domanda dovrà essere presentata 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui il circo dovrà iniziare la sua attività. La domanda deve contenere: a) generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale); b) precisa denominazione dell'attrazione da installare con le relative dimensioni (lunghezza, larghezza e/o diametro) del massimo ingombro; c) dimensioni massime di ingombro dei carri attrezzi, delle carovane, loro numero e superficie totale occupata; d) autocertificazione comprovante l'effettivo possesso dell'autorizzazione amministrativa, di polizia amministrativa e di qualsiasi altro titolo che abilita all'esercizio di tale attività; e) periodo e luogo dell' occupazione. All'istanza dovrà essere allegata, secondo il tipo di spettacolo viaggiante, la seguente documentazione: - dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente (da presentare a fine montaggio) - copia autentica del certificato di collaudo delle strutture redatto da un professionista qualificato recante data non anteriore ad un anno alla data del posizionamento dell'attrazione;

- dichiarazione rilasciata da un ingegnere o da un perito tecnico iscritto all albo, relativa alla rispondenza dell impianto elettrico alle norme C.E.I.; - copia conforme all originale del progetto delle strutture di supporto ai tendoni, corredato della documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali; - dichiarazione, nel caso di intrattenimento in tenda, che l impianto è stato installato a regola d arte e che è resistente agli agenti atmosferici; - verbale delle prove di carico dal quale risulti che le tribune e le pedane ove affluisce il pubblico siano collaudate per un sovraccarico accidentale statico di 600 Kg/mq; - dichiarazione di regolare messa in opera del palco; - planimetria particolare dell allestimento indicante la disposizione degli arredi, il numero e l ubicazione dei posti a sedere, gli accessi, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, l ubicazione delle aree a rischio specifico (gruppi elettrogeni, impianti di produzione di calore, ecc.), il posizionamento delle luci di emergenza e degli estintori, dichiarazione sulla capienza della struttura; - certificato attestante la regolarità delle strutture e dei materiali redatto da un tecnico abilitato (D.M. Interni 19.8.1996); - certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. di Novara, (nel caso che l impianto abbia capienza superiore a 100 persone) e relativa ricevuta di pagamento. ART. 13 PADIGLIONI DOLCIARI I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori di parchi divertimento, vengono, riconosciuti come tradizionali per la loro frequenza ed inseriti nell area, oppure nelle immediate adiacenze del parco stesso. Gli stessi sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, nonché dalle norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e da quelle in materia igienico-sanitaria. Le domande dovranno essere redatte in conformità alla legge sul bollo ed a quanto previsto dall art. 12 del presente regolamento. ART. 14 IMPRESE DI NAZIONALITA STRANIERA Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all osservanza del presente regolamento. ART.15 TITOLI PREFERENZIALI Il Comune sceglierà a suo giudizio i vari tipi di attrazione che comporranno il parco divertimenti, tenendo conto dello spazio disponibile e delle opportunità di avere attrazioni diversificate, anche di diversa categoria, per offrire un divertimento completo per adulti e bambini di differenti fasce d'età. Per l assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di prevalenza: 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione; 2) maggiore anzianità di presentazione di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione;

3) maggiore anzianità di mestiere relativa all attrazione per cui si fa domanda; 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti. Dopo aver effettuato la scelta delle attrazioni a cui verranno rilasciate le singole autorizzazioni di polizia amministrativa, il Comune redigerà una graduatoria delle attrazioni escluse. L anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare di un attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che quest ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente di una percentuale pari al: - 15% per le grandi attrazioni; - 20% per le medie attrazioni; - 30 % per le piccole attrazioni sempre che le misure di ingombro della nuova attrazione non impediscano la collocazione delle altre aventi diritto e sia di tipo tale da non creare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco. Nel caso in cui l ampliamento di superficie dell attrazione sia superiore alle percentuali su indicate la richiesta di sostituzione può essere accolta, compatibilmente con lo spazio a disposizione, con la penalizzazione del 50% del punteggio maturato. L anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l assenza, preventivamente comunicata e giustificata al Comune, per un solo anno. La rinuncia per qualsiasi motivo, anche se giustificata, per due anni consecutivi comporta la perdita dell anzianità di frequenza, salvo deroghe. ART 16 SUBINGRESSI In caso di decesso o cessazione definitiva dell attività svolta dal titolare dell attrazione, il punteggio acquisito relativamente ai requisiti di cui all art. 15 sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti. Nell ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell attrazione siano più aventi diritto, si riterrà valido un atto notarile sottoscritto dagli stessi che designi come titolare dell autorizzazione un unico successore. Nel caso di subingresso per acquisto azienda, al subentrante sarà riconosciuta l anzianità di frequenza del cedente. ART 17 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE L istruttoria delle domande è demandata al settore amministrativo-ufficio commercio. Il responsabile del settore rilascia le autorizzazioni temporanee di polizia amministrativa in relazione all effettiva disponibilità di spazio dei parchi ed in base ai requisiti di cui all art. 15. Il periodo di durata del parco viene stabilito secondo la tradizione locale ed in relazione all effettiva disponibilità dell area, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari. La comunicazione dell assegnazione del posteggio nell area viene trasmessa agli esercenti interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell inizio della manifestazione. La stessa deve contenere: a) la durata del parco comprensiva di montaggio, esercizio e smontaggio;

b) l elenco degli ulteriori documenti occorrenti per il rilascio dell autorizzazione temporanea di polizia amministrativa che dovranno essere prodotti a corredo delle domande. L eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l inizio della manifestazione, fatta eccezione per le cause di forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della rinuncia porterà all esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni. ART 18 SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE La sistemazione delle carovane adibite ad abitazione e dei carri rimorchio avrà luogo nelle località stabilite dall Amministrazione Comunale secondo le modalità impartite dal responsabile del settore di vigilanza, il quale avrà incarico di sovrintendere alle operazioni di sistemazione delle medesime. I titolari sono tenuti a smaltire giornalmente i rifiuti solidi urbani in appositi contenitori appositamente forniti dal Comune avendo cura di sistemarli in sacchi di plastica ben sigillati e di depositarli nei suddetti contenitori evitando il cumulo all esterno degli stessi. ART 19 ALLESTIMENTO DEGLISPETTACOLI VIAGGIANTI La predisposizione della planimetria per la sistemazione delle attrazioni nel parco sarà effettuata dal responsabile del settore lavori pubblici in collaborazione con il responsabile del settore amministrativo. Per la sistemazione delle attrazioni si procederà secondo l ordine delle graduatorie predisposte dall ufficio commercio, ferma restando la necessità di dare una sistemazione omogenea al Parco divertimenti, secondo il tipo di attrazione. La planimetria generale, predisposta dal responsabile del settore lavori pubblici, dovrà riportare le caratteristiche dell area ove è previsto l insediamento ed in particolare il sistema viario limitrofo, l ubicazione dei punti di consegna dell energia elettrica, della linea telefonica e degli idranti antincendio. In particolare si evidenzia che: - il luogo di installazione deve consentire l avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti; - tra i "tendoni" e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a m. 20; tra i "tendoni" e le attrazioni limitrofe deve essere interposta una distanza di sicurezza interna non inferiore a m. 6; - il luogo in esame deve essere fornito di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante DN70 per il rifornimento degli automezzi antincendio, quando trattasi di area destinata all installazione di circhi e spettacoli viaggianti; - gli spazi sottostanti ed adiacenti alle attrazioni, ai veicoli ed alle carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; in detti spazi deve essere rimossa la vegetazione. Il controllo sulla regolarità dell allestimento delle singole attrazioni nel parco e del posizionamento delle carovane sarà effettuato dai responsabili dei settori lavori pubblici e vigilanza. ART. 20 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

L esercente ammesso al parco è tenuto a gestire personalmente e ad installare esclusivamente la/le attrazione/i per la/e quale/i ha ottenuto la concessione. Ogni operazione che abbia lo scopo di eludere la predetta disposizione comporta l immediata revoca della concessione e la perdita del diritto di anzianità. E consentita la sostituzione dell attrazione con altra similare di proprietà di terzi quando l impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e sempre che l attrazione di terzi sia gestita dal concessionario e rispetti le disposizione di cui all art. 15, comma 3, del presente regolamento. La sostituzione deve, comunque, essere autorizzata dal responsabile del settore amministrativo. ART. 21 RAPPRESENTANZA In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell autorizzazione deve darne comunicazione al responsabile del settore amministrativo documentando la causa di impedimento ad esercitare l attività e richiedere l autorizzazione ad essere rappresentato nell esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del rappresentato. Il titolare dell autorizzazione, che non presenta la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo o ricorre al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorre nell immediata revoca dell autorizzazione e nella esclusione da ulteriori autorizzazioni per il futuro. ART. 22 USO DI APPARECCHI SONORI Nel parco in cui si svolgono spettacoli viaggianti le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti e amplificatori dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nell autorizzazione temporanea di polizia amministrativa. ART. 23 PERIODO DI FRANCHIGIA Per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni prima dell inizio dell attività di ogni parco di divertimenti organizzato nel territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per i circhi equestri ed altri spettacoli similari. E vietata la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale. ART. 24 SINGOLE ATTRAZIONI O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI Per la concessione di aree pubbliche a singole attrazioni o piccoli gruppi di attrazioni si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

La concessione di aree pubbliche per attrazioni singole non potrà avere una durata superiore ai 180 (centottanta) giorni, lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione dell area prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell ultima occupazione. Le concessioni di aree pubbliche per i piccoli gruppi di attrazioni (non più di quattro) non potranno avere una durata superiore a 60 (sessanta) giorni; gli stessi esercenti non potranno ottenere una nuova concessione dell area prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell ultima occupazione. Le istanze dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data programmata per l inizio dell attivazione dell attrazione e saranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione che risulta dal protocollo di arrivo se inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale o consegnate a mano. Nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo raccomandata, l ordine cronologico risulta dalla data di spedizione. ART. 25 RESPONSABILITA CIVILE Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell esercizio dell attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l Amministrazione Comunale. ART. 26 SANZIONI Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. ART. 27 NORME ACCESSORIE Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Circolari Ministeriali di attuazione, nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli Spettacoli Viaggianti, Circhi Equestri e Parchi di Divertimento, nonché nei vigenti regolamenti comunali. ART 28 DISPOSIZIONI FINALI Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività oggetto del presente regolamento. In attesa che vengano approvati dalla Giunta Comunale gli elenchi delle aree comunali disponibili da assegnare alle attività oggetto del presente regolamento, saranno temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili nel Comune, aventi anche altra destinazione d uso, sentiti i settori comunali competenti.