VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art.

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1 PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) ACCESSIBILITA MALPENSA: COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N. 11 PADANA SUPERIORE A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO, CON VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO DELLA S.S. N. 494 DA ABBIATEGRASSO FINO AL NUOVO PONTE SUL TICINO I L C I P E VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; VISTI, in particolare, l art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall art. 13 della legge n. 166/2002, e l art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita struttura tecnica di missione ; VISTO l art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato; VISTO l art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

2 VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1 Programma delle opere strategiche, che all allegato 2 include, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i sistemi stradali e autostradali la voce Accessibilità Malpensa: Milano-Abbiategrasso-Malpensa ai soli fini procedurali; VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull esecuzione degli interventi inclusi nel 1 Programma delle infrastrutture strategiche; VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all imprescindibilità dell intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l intesa possa anche essere successiva ad un individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all opera sono da considerare inefficaci finché l intesa stessa non si perfezioni; VISTA la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino, proponendone l approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali; CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; CONSIDERATO che l opera è inserita nell intesa generale quadro sottoscritta in data 11 aprile 2003 tra il Governo e la Regione Lombardia sotto la voce Accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa (V/08) ; CONSIDERATO che la legge 2 ottobre 1997, n. 345, all art. 1, comma 3, ha autorizzato limiti di impegno ventennali di 53 miliardi di lire (27,372 Meuro) a decorrere dall anno 1998 e di 7 miliardi di lire (3,615 Meuro) a decorrere dall anno 1999 da assegnare all ANAS per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa; CONSIDERATO che dette risorse sono confluite nel fondo concernente apporti al capitale sociale di ANAS costituito in attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2002,

3 n. 178, che ha sancito la trasformazione dell'anas stessa in S.p.A. limitatamente alle annualità 2003-2005; RITENUTO necessario acquisire ulteriori elementi sulla copertura finanziaria dell'opera; UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ACQUISITA in seduta l intesa del Ministro dell economia e delle finanze; P R E N D E A T T O delle risultanze dell istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: - sotto l aspetto tecnico-procedurale: che l intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione con l aeroporto di Malpensa al fine di migliorare, in continuità con il costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, l accessibilità veloce all aerostazione dal bacino territoriale sud-ovest milanese, con contestuali effetti di riequilibrio dei carichi di traffico e di decongestionamento della rete esistente; che in particolare il predetto intervento presenta uno sviluppo complessivo di Km 34,3 ed è articolato in tre parti: - allargamento della sede stradale da due a quattro corsie dal casello di Boffalora Ticino alla S.S. 11 Padana superiore, relativo alla seconda fase funzionale del tratto terminale del costituendo collegamento viario Boffalora- Malpensa, per una lunghezza di 1,8 Km; - collegamento, per una lunghezza complessiva di 22 Km, tra la S.S. 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, secondo una tipologia a doppia carreggiata riconducibile alla categoria A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con tracciato in sede nuova nel tratto da Magenta ad Abbiategrasso e in riqualificazione della attuale S.P. 114 nel tratto da Abbiategrasso a Milano e con raccordo terminale alle opere di adeguamento nella tratta Cusago-tangenziale ovest realizzate dal Comune di Milano; - variante di Abbiategrasso, in nuova sede sulla S.S. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano, con esclusione del nuovo ponte sul Ticino (con cui l intervento si raccorda, ma oggetto di altro progetto) e con tipologia a carreggiata semplice e per una lunghezza di 8,9 Km, e con connessione, tra la S.S. 494 e il tratto a doppia carreggiata Magenta-Milano, mediante raccordo di 1,6 Km a semplice carreggiata del tipo C1 ; che il progetto prevede un totale di 14 svincoli oltre a rami di viabilità minore che garantiscono il ripristino degli accessi esistenti nonché il collegamento con il resto della rete;

4 che l ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 5 maggio 2003, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA); che la Regione Lombardia con delibera 30 settembre 2003, n. VII/14403, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni; che a seguito di chiarimenti richiesti dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, l istanza ex capo II del decreto legislativo n. 190/2002 è stata riformulata in termini maggiormente esaustivi e il progetto preliminare è stato nuovamente trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate con nota 4 dicembre 2003, n. DPP/Segr.Prot.04081, dall ANAS S.p.A., che ha altresì provveduto a comunicare, in data 10 dicembre 2003, l avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani Il Giornale e Il Sole 24 Ore ; che la Commissione Speciale VIA, con nota 24 dicembre 2004, n. CSVIA72005701681, ha richiesto alcune integrazioni al progetto preliminare, alla quale l ANAS ha dato riscontro con note del 18 marzo 2005 e del 30 maggio 2005 in forma di aggiornamento progettuale Febbraio 2005 ; che il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, con nota 30 novembre 2005, n. GAB/2005/101223/B05, ad esito della valutazione della Commissione Speciale VIA, ha espresso parere favorevole sul progetto, comprensivo delle suddette integrazioni prodotte dall ANAS, condizionato all ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare in sede di progetto definitivo; che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 7 febbraio 2006, n. BAP80234.19.04/2490 ha espresso parere positivo per quanto riguarda i tratti che si configurano come adeguamento di strade esistenti, e parere negativo per le tratte in variante e richiedendo, in alternativa, interventi di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria esistente; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà puntuale conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione; - sotto l aspetto attuativo che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.; - sotto l aspetto finanziario che il costo complessivo dell intervento, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 215.805.550,00 euro, di cui 146.155.000,00 euro per lavori, 38.829.300,00 euro per somme a disposizione e 30.821.250.00 euro per IVA; che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario

5 sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per la pubblicità stradale e per vendita di carburante; che, secondo la relazione istruttoria, la copertura finanziaria dell intervento sarebbe assicurata come indicato nell Accordo di programma quadro realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000, sottoscritto il 3 marzo 1999 ai sensi dell Intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione Lombardia, e confermato nel relativo rapporto di monitoraggio al 30 giugno 2005 (ratificato dal Comitato paritetico di attuazione in data 15 novembre 2005) a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge n. 345/1997, per le cui disposizioni si rinvia a quanto esposto in premessa, nonché a valere su risorse regionali di cui alla legge 4 ottobre 2004, n. 41; D E L I B E R A 1. E formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo all' Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. 11 Padana Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ripresenterà a questo Comitato ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, specificando in particolare come si sia tenuto conto del parere parzialmente negativo del Ministero per i beni e le attività culturali, e indicando, alla stregua del suddetto esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione nonché quantificando gli eventuali costi conseguenti all accoglimento delle prescrizioni. 3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004) dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l opera. Roma 29 marzo 2006 IL SEGRETARIO DEL CIPE Mario BALDASSARRI IL PRESIDENTE Silvio BERLUSCONI