Tale verifica preliminare è schematizzata nella successiva tabella

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VADEMECUM ISTRUTTORIA PER IL RIPRISTINO O RIPARAZIONE DEI DANNI LIEVI DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA (ORDINANZE 4 E 8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO) Il presente documento declina l attività istruttoria posta in essere dall ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio in ordine alle istanze per la concessione del contributo per la riparazione e ricostruzione degli immobili che hanno subito danni classificati lievi, sulla base delle schede aedes, ai sensi delle ordinanze n.4 e n.8 del Commissario straordinario. Al fine di velocizzare i tempi che conducono al provvedimento di concessione del contributo, la fase istruttoria sarà preceduta da una fase di controllo documentale, che consentirà di informare, tempestivamente, il tecnico incaricato sulla presenza di eventuali carenze e permetterà allo stesso di integrare opportunemente l istanza. Pertanto, l istruttore, successivamente alla protocollazione e all assegnazione della pratica provvederà, entro i successivi 5 giorni, ad effettuare una pre-istruttoria sulla documentazione pervenuta tramite il MUDE finalizzata a verificare la sussistenza della documentazione indispensabile al prosieguo dell iter di controllo. Tale verifica preliminare è schematizzata nella successiva tabella ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA DELL IMMOBILE ESTREMI DEL TITOLO EDILIZIO L USR deve accertare che il soggetto richiedente sia titolare del diritto di proprietà sull immobile oggetto di intervento ovvero che, comunque rientri tra i soggetti di cui al comma 2 dell art.6 del decreto legge 189/2016. La proprietà è accertata da ogni documento a cui la normativa vigente attribuisce valore legale ai fini dei titoli di legittimazione individuati dalla citata norma (es. atto di provenienza -atto redatto dal notaio- o visura ufficiale della conservatoria dei registri immobiliari) La visura catastale non è probatoria del valore legale della proprietà o di altro diritto reale. In presenza di istanza di concessione formulata dagli eredi del soggetto che risulta proprietario dell immobile, sulla base della documentazione sopra descritta, è necessario che sia prodotta la dichiarazione di successione. In mancanza di documentazione, l USR provvederà autonomamente, (salvo che per la dichiarazione di successione) presso la conservatoria dei registri immobiliari, ad acquisire quanto necessario ad indentificare il soggetto legittimato. Nella domanda deve essere allegato l ultimo titolo edilizio che ha autorizzato la realizzazione e/o la modifica dell immobile ovvero gli estremi del titolo stesso.

SUPERFICIE LEGITTIMATA DELL IMMOBILE (STATO DI DIRITTO) Al fine di favorire una trasmissione omogenea dei dati, l USR ha elaborato un modello che, compilato a cura del professionista incaricato, contiene i dati al riguardo essenziali (MODELLO 1) occorre verificare che l istanza contenga tutti gli elementi per poter confrontare lo stato di fatto dell immobile elaborato dal professionista incaricato, con lo stato di diritto costituito dalla superficie legittimata. Confronto imprescindibile ai fini del calcolo del costo ammissibile a contributo. Al riguardo è necessario: - Un elaborato grafico dell immobile che contenga i riferimenti all ultimo titolo edilizio e che, pertanto, sia inequivocabilmente allo stesso collegato. In alternativa - un dichiarazione rilasciata dal professionista incaricato, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che lo stato di fatto sia conforme al titolo abilitativo di cui sono citati gli estremi Con riferimento ad evidenti situazioni ostative in ordine al reperimento della documentazione grafica idonea a comprovare i metri quadri dell immobile danneggiato, qualora non in possesso del soggetto istante o del Comune territorialmente competente, (anche in conseguenza degli eventi sismici), si precisa come una volta che lo stesso professionista abbia dichiarato di aver esperito ogni possibile tentativo di reperire presso altri enti ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: genio civile, ASL ecc.) la documentazione mancante, l USR utilizzerà, come documento utile ai fini del confronto con lo stato di fatto, per il calcolo del costo convenzionale, le planimetrie depositate al catasto edilizio urbano che, qualora, non allegate, saranno acquisite in via autonoma da chi è preposto all istruttoria della pratica. In via propedeutica all emissione del decreto, occorre acquisire la dichiarazione del Comune che non via siano motivi ostativi al rilascio del nuovo titolo edilizio (sulla base della CILA o della SCIA) Per eventuali difformità tra gli elaborati grafici si procederà in sede di istruttoria come descritto successivamente nell apposito paragrafo

CONFORMITA DEI LAVORI PRESENTAZIONE (EVENTUALE) DELLA RICHIESTA FINALIZZATA AL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE SISMICA la perizia asseverata dovrà contenere la dichiarazione prevista dal comma 1 dell art. 6 dell ordinanza n.8 del Commissario straordinario che recita: i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normative sull efficientamento energetico e gli stessi interessano alcune strutture dell edificio per la riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 della NTC08 In caso di dichiarazione di difformità, l istruttoria proseguirà il proprio corso, ma l USR informerà tempestivamente gli Enti preposti al fine del rilascio di un nuovo titolo abilitativo a cui è subordinato l esito positivo del rilascio della concessione Tutti gli interventi di ripristino o riparazione sono assoggettati alla normativa regionale vigente in tema di autorizzazione sismica. (deliberazione della Giunta Regionale n.14/2016). Pertanto, ove la tipologia dell intervento lo richieda, il professionista deve provvedere al deposito del progetto strutturale (attraverso l applicavo Open Genio) per l ottenimento dell autorizzazione dal competente ufficio regionale, ovvero dichiarare espressamente che l intervento è esente specificando la norma di riferimento. Verificare al riguardo se nel deposito effettuato dal professionista sia precisato che si tratta di opera realizzata mediante finanziamento pubblico in quanto prevede un iter specifico ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 14/2016. la mancanza dell autorizzazione preclude la liquidazione dell importo eventualmente ammesso a contributo. QUADRO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE E COMPUTO METRICO La domanda deve contenere il quadro dettagliato, tecnico ed economico degli interventi di riparazione necessari a ripristinare l agibilità dell edificio In presenza di carenza di uno dei dati e/o documenti sopra descritti, occorre tempestivamente trasmettere la necessaria informativa alla parte istante, a mezzo del professionista incaricato e, per opportune conoscenza, al comune territorialmente competente, affinché entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta sia effettuata la necessaria integrazione documentale. il termine è da considerarsi non perentorio ove il professionista, attraverso, comunque, la dimostrazione di un comportamento proattivo, rappresenti la difficoltà a reperire la documentazione richiesta nei termini. Durante tale periodo la pratica è, comunque, SOSPESA. Con riferimento alla documentazione riguardante la proprietà, è possibile richiedere al professionista la documentazione carente; sul punto la richiesta deve precisare che la stessa è

volta esclusivamente ad una mera accelerazione dell iter istruttorio e che, in mancanza di riscontro, l ufficio provvederà autonomamente ad acquisire quanto necessario presso altri Enti pubblici ai sensi della normative vigente in materia di documentazione detenuta da pubbliche amministrazioni. La mancanza dell autorizzazione sismica non è preclusiva del prosieguo dell iter istruttorio, ma nella nota al professionista occorre precisare che senza la stessa non sarà possibile provvedere alla liquidazione dell importo eventualmente concesso. E opportuno, in ogni caso, acquisire la ricevuta di avvenuto deposito. ACCERTAMENTO DELL ESISTENZA DI VINCOLI La presenza di vincoli avrà rilievo ESCLUSIVAMENTE, per gli interventi per i quali è richiesto il parere dall ente preposto. Al riguardo occorre tenere presente le esenzioni, in matera paesaggistica, introdotte del DPR 31/2017. Il professionista nella pratica MUDE dichiara l esistenza o meno, rispetto all area e/o all immobile oggetto di intervento edilizio, di vincoli ai sensi del d.lgs 42/2004. Per completezza di istruttoria, l ufficio verificherà, (possibilmente con la collaborazione del professionista incaricato), comunque, l esistenza di tutti i vincoli urbanistici del territorio (anche oltre quelli previsti nel citato decreto 42) in modo da avere contezza degli enti pubblici chiamati ad esprimere, ove occorra, il proprio parere sull intervento edilizio. I tutti i casi in cui è necessaria l acquisizione dei pareri degli enti preposti al vincolo, saranno avviate le procedure per la convocazione della Conferenza Regionale disciplinata dall Ordinanza n.16 del comissario straordinario, (conferenza decisoria) all esito della quale sarà rilasciato il parere in merito all autorizzazione dell intervento edilizio. ISTRUTTORIA IN PRESENZA DI DIFFORMITA PARZIALE TRA STATO DI FATTO E STATO DI DIRITTO La difformità totale è causa di rigetto dell istanza. Qualora il titolo sia parzialmente difforme dallo stato di fatto l istruttoria terrà conto della presenza o meno di istanze di condono presentate ai sensi della normativa in materia che si è susseguita dall anno 1985. Prima del rilascio della concessione, deve essere definita la pratica di condono da parte della medesima amministrazione locale ovvero l istante deve inoltrare all ente la propria rinuncia e procedere, a propria cure e spese, alla demolizione della parte non conforme. In mancanza di condono si deve procedere, prima della concessione del contributo, alla demolizione della parte dell edificio non conforme al titolo edilizio, pena l inammissibilità della domanda di concessione medesima. Restano ferme, nelle ipotesi previste, le sanzioni di cui all artt 33 e 34 del DPR 380/2001.

Se la difformità è conseguenza di procedure amministrative non avviate sebbene richieste dalla normativa (esempio lavori per quali non è stata presentata una CILA) si dovranno preventivamente pore in essere le procedure sananti previste del DPR 380/2001. QUADRO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE E COMPUTO METRICO (ISTRUTTORIA TECNICA) Di seguito delle indicazioni sommarie e non esaustive (sulla base delle casistiche riscontrabili dall esame delle pratiche relative agli interventi di ricostruzione per danni lievi) e, conseguentemente suscettibili di integrazioni, per la fase istruttoria in esame, finalizzata al controllo degli interventi ed al relativo costo nonché al calcolo del costo convenzionale. Durante la fase di istruttoria, dopo aver verificato che il tecnico abbia prodotto tutti gli elaborati tecnici ( Planimetrie, sezioni, etc,etc) necessari alla successiva valutazione degli interventi descritti in perizia per la determinazione del costo dell intervento va esaminato, in primo luogo, l elaborato fotografico, con l individuazione planimetrica dei relativi coni ottici. Solo da tale elaborato è, infatti, possibile capire se il quadro fessurativo consegnato dal tecnico, corrisponde allo stato di fatto dei danni oppure no (fatta salva la necessità di procedere, eventualmente, a sopralluoghi) L elaborato fotografico con i coni è l unico idoneo a verificare se gli interventi proposti dal tecnico siano o meno necessari. Nel caso di elaborazione fotografica carente, è indispensabile richiedere ogni necessaria integrazione. La relazione tecnica deve contenere una descrizione molto dettagliata degli interventi che il tecnico intende eseguire in maniera tale che si possa effetture un confronto puntuale su quanto riportato sugli elaborati progettuali. Una volta accertato che la documentazione grafica e tecnica è completa, si passa controllo del Computo Metrico. Il controllo sul computo metrico è finalizzato a verificare che tutte le voci riportate, le unità di misura, la descrizione, le quantità coincidano con quelle desumibili dalla descrizione degli interventi e gli elaborati grafici prodotti. Per quanto riguarda il calcolo del costo convenzionale si verifica: 1) che la superficie complessiva calcolata dal tecnico corrisponda a quella desumibile dagli elaborati grafici assentiti ovvero sia presente la certificazione del professionista (VEDERE FASE PRE-ISTRUTTORIA) 2) che le modalità di calcolo della superficie delle parti comuni, se presenti; 3) Nel caso in cui ci siano sottotetti e/o cantine, che queste abbiano altezza maggiore di 1.80 m; 4) Se vengono inseriti degli incrementi sul costo paramentrico, che gli stessi ricadano nei casi riportati nell ordinanza n.8.