BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL AFFITTO ANNO 2016

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All. A) BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL AFFITTO ANNO 2016 Ai sensi dell art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche, della Deliberazione di Giunta Comunale n. del è indetto il bando pubblico per l assegnazione di contributi economici per il pagamento dell affitto per l anno 2016. 1. DESTINATARI E REQUISITI La domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. Possono presentare domanda i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti sotto indicati che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell ipotesi di persona incapace o comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge. A) Cittadinanza A.1) Cittadinanza italiana oppure A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea oppure A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato; prima dell'erogazione del contributo, si provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. B) Residenza Residenza anagrafica nel comune Sala Bolognese, alla data di presentazione della domanda, nonché nell alloggio oggetto del contratto di locazione. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune, il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi relativi ai canoni di locazione per l alloggio situato nel comune di Sala Bolognese e comunque per un periodo di permanenza NON inferiore a mesi 05. C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel comune di sala Bolognese (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), stipulato ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l Agenzia delle Entrate saranno ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata. In tal caso, si provvederà ad accertare l avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l erogazione del contributo. Si rammenta che: - ai sensi dell art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando; 1

- sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite. - è ammissibile l eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell impresa e il lavoratore dipendente; il contratto di sublocazione deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate; Si precisa inoltre che: - non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria ; - non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge n. 431/98); C.2) Titolarità di un contratto d assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l importo della corrisposta di godimento stabilita per l anno 2016 dovrà essere allegata alla domanda. Si rammenta che: - l'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'i.v.a. e l'imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo. D) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ( equo canone ) e della Legge n. 359/92 ( patti in deroga ); E) Causa di esclusione dal contributo Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ai fini ISEE: - assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; - titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune dove si trova l alloggio. Il proprietario dell alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell alloggio emesso dal Giudice dell Esecuzione ai sensi dell art. 560, comma 3, c.p.c.; d) il diritto di proprietà sull alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l accesso al contributo qualora l alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. F) Situazione economica F1) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare non superiore ad Euro 17.154,30. 2

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza 15/01/2017. I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera F) sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall I.N.P.S. o dall Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE. In caso di impossibilità ad ottenere la attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la domanda sarà accolta solo dichiarando la avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) I requisiti di cui al paragrafo 1. DESTINATARI E REQUISITI sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i. Si precisa che ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando. 2. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 03 novembre al 02 dicembre 2016 La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su modulo predisposto e disponibile nel sito istituzionale del comune di Sala Bolognese o presso il servizio sociale, come sotto precisato. La domanda dovrà essere inviata solo attraverso una delle seguenti modalità: - tramite servizio postale, con raccomandata A/R indirizzata a: comune di Sala Bolognese, Piazza Marconi, 1-40010 Sala Bolognese (Bo); in questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta, con allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente. Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto la data e l ora di acquisizione al Protocollo Generale del comune di Sala Bolognese; - per Posta Elettronica Certificata (PEC) all indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it la domanda dovrà essere già sottoscritta, con allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente. - direttamente all Ufficio Protocollo del comune di Sala Bolognese, Piazza Marconi, 1 - se il modulo è già interamente compilato dal cittadino - nelle seguenti giornate e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e giovedì apertura anche pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 17.30; - presso la Casa della Cultura Servizi alla Persona in Piazza Marconi n. 5 - se il cittadino necessita di assistenza alla compilazione nelle seguenti giornate e orari: martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30; Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell anno 2016, può essere presentata una sola domanda. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: fotocopia di un documento d identità del richiedente in corso di validità; fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l Agenzia delle Entrate, oppure copia di ricevuta dell avvenuto pagamento dell imposta di registro (se non già in possesso dell Ente); fotocopia dell ultima ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di locazione per l anno 2016 (documento comprovante il pagamento dell affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l importo della corrisposta di godimento per l anno 2016; solo per i cittadini non comunitari fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, oppure copia della ricevuta del pagamento effettuato. 3

3. GRADUATORIA - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE Le domande valide verranno collocate in una graduatoria, secondo l ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISE. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande col medesimo valore ISEE (compreso il caso con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Gli esiti della graduatoria verranno sia pubblicati sul sito www.comune.sala-bolognese.bo.it, sia inviati agli interessati, quale comunicazione di esito dell istruttoria. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) non è causa di esclusione dal contributo. Il contributo erogato è pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad Euro 900,00 complessivi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La liquidazione sarà disposta previa verifica, attraverso esibizione delle ricevute, del pagamento dell affitto dovuto per l intero anno 2016. In caso di morosità pari o superiore a 3 mensilità, il contributo corrispondente, nel limite sopraindicato, sarà erogato direttamente al proprietario dell alloggio. Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, potrà essere presentata una sola domanda e pertanto verrà erogato un solo contributo in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile. In caso di più contratti di locazione, per distinte porzioni del medesimo alloggio, intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; in questo caso sarà considerata distintamente la loro situazione economica e l importo del canone di ciascun contratto. Il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile. Qualora il contratto di locazione scada prima dell'erogazione del contributo, il richiedente deve produrre tempestivamente copia del nuovo contratto o del rinnovo di quello in essere. 4. DECESSO In caso di decesso dell avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell intestatario della domanda sia accertato d ufficio prima dell approvazione dell elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. 5. CONTROLLI Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d istruttoria, il comune di Sala Bolognese può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. L attestazione ISEE rilasciata dall INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 4

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Il comune di Sala Bolognese, nel caso di valore ISEE dichiarato fosse inferiore al canone annuo, prima dell erogazione del contributo, procederà ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare richiedente. A seguito di verifica la domanda potrà essere esclusa dal contributo. 6. INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO PER L AFFITTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE LOCAZIONI E LE DETRAZIONI AI FINI DELL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE Si segnala che sussiste una incompatibilità fra il godimento di contributi a valere sul Fondo Nazionale Locazioni e la possibilità di fruizione della specifica detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Infatti l art. 10 comma 2 della Legge 9.12.1998 n. 431 e successive modifiche, da un lato prevede una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, e il comma 2 del medesimo articolo stabilisce al contempo che le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 relativo ai contributi del Fondo Nazionale Locazioni. L Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 34/E del 4.04.2008 ha ribadito tale incompatibilità e non cumulabilità in capo al medesimo soggetto delle due agevolazioni previste dalla medesima legge 431 del 1998 in favore dei conduttori, affermando altresì che la non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti sussista per tutte le detrazioni di cui all articolo 16 del Tuir. Pertanto chi percepirà un contributo a valere sul Fondo Nazionale Locazioni nell anno 2016 non potrà utilizzare le detrazioni per canoni ai fini Irpef nella dichiarazione Irpef 2017 (per i redditi 2016). Le tipologie di contratti per i quali è possibile avere la detrazione sono tutte quelle previste dalla legge n. 431/1998. 7. ALTRE DISPOSIZIONI Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il comune di Sala Bolognese non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sala Bolognese, Il Direttore III Area Servizi alla Persona Dott.ssa Fiorenza Canelli Ulteriori informazioni Casa della Cultura Piazza Marconi n.5 Servizi alla Persona nelle giornate sotto riportate e sul sito internet del Comune www.comune.sala-bolognese.bo.it; Telefono 0516822535 (Dott.ssa Chiara Montorsi) LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO CHIUSO 8.30 12.30 CHIUSO 15.00 17.30 8.30 12.30 CHIUSO 5