UNIONE COMUNI VAL D ENZA
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- Battistina Bosco
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1 UNIONE COMUNI VAL D ENZA BANDO PUBBLICO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO Ai sensi e per effetto dell'art. 11 della Legge n. 431/98, e successive modifiche, degli art.38 e 39 della Legge regionale n. 24/01, della Delibera di Giunta Regionale n del 06/08/2015 e della Delibera di Giunta dell Unione Comuni Val d Enza n.xx del XX/10/2015, è indetto un bando pubblico per l erogazione di contributi per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, articolato in n.2 SEZIONI: SEZIONE A SFRATTI ESECUTIVI PER FINITA LOCAZIONE DI SOGGETTI DI CUI ALL ART.1, COMMA 1, L. 9/2007. SEZIONE B FONDO AFFITTI I Cittadini interessati ad ottenere la concessione dei contributi dovranno inviare domanda al proprio Comune di residenza, su specifico modulo, a partire dal 03/11/2015 entro e non oltre le ore del giorno 28/11/2015 secondo le modalità, specifiche per ciascuna SEZIONE, contenute nel presente bando. Pagina 1 di 12
2 SEZIONE A SFRATTI ESECUTIVI PER FINITA LOCAZIONE DI SOGGETTI DI CUI ALL ART.1, COMMA 1, L. 9/2007 1) REQUISITI PER L AMMISSIONE AL CONTRIBUTO Sono ammessi all erogazione del contributo i conduttori che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: A) CITTADINANZA O TITOLO DI SOGGIORNO - Cittadinanza italiana; - Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea; - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche. In caso di permesso scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo; il Comune, prima dell erogazione del contributo, provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. B) RESIDENZA Residenza anagrafica nel Comune di MONTECCHIO EMILIA, Comune ad Alta Tensione Abitativa individuato dalla Delibera del CIPE n.87 del 13/11/2003, oppure nel Comune di BIBBIANO o SAN ILARIO D ENZA, Comuni con popolazione superiore a abitanti e confinanti con il Comune capoluogo di Reggio Emilia. c) ESSERE SOGGETTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE degli immobili adibiti ad uso di abitazioni; D) SIANO O ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI E/O MALATI TERMINALI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O CON INVALIDITA SUPERIORE AL 66% E/O FIGLI FISCALMENTE A CARICO. E) ABBIANO UN REDDITO ANNUO LORDO COMPLESSIVO FAMIGLIARE INFERIORE AD ,00. F) ABBIANO SOTTOSCRITTO NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE, PRIORITARIAMENTE A CANONE CONCORDATO, OPPURE POSSANO SOTTOSCRIVERLO ATTRAVERSO L AIUTO ECONOMICO DEL CONTRIBUTO STESSO con esclusione delle categorie catastali: A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in villa, A/9 castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Il contratto deve essere redatto ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata. G) NON SIA, COME NUCLEO FAMIGLIARE ISEE, ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA H) IN CASO DI NUCLEO FAMIGLIARE ISEE TITOLARE DI DIRITTI REALI: Pagina 2 di 12
3 Sono cause di esclusione dal contributo: titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; NON sono cause di esclusione dal contributo: - titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l avvenuta remissione in ripristino del medesimo alloggio; - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell alloggio emesso da Giudice dell esecuzione ai sensi dell art. 560, comma 3, c.p.c. ; - il diritto di proprietà dell alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso d cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l accesso al contributo qualora l alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. I) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DI UN CONTRIBUTO PER L EMERGENZA ABITATIVA, deliberazioni di Giunta regionale n. 2051/2011, n.817/2012 e n.1709/2013; L) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DI UN CONTRIBUTO DEL FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE, di cui all art.6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n.102 convertito con legge del 28/10/2013, n.124; M) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA SUCCESSIVA SEZIONE B FONDO AFFITTI ) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere compilata sull apposito modulo in distribuzione presso lo SPORTELLO SOCIALE del Comune di residenza o disponibile sul sito del Comune di residenza o sul sito dell Unione Comuni Val D Enza. La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita via posta (in tal caso con allegata fotocopia completa - fronte e retro - di un documento d identità non scaduto del richiedente) con raccomandata A/R, entro e non oltre le ore del 28/11/2015 allo SPORTELLO SOCIALE del Comune di residenza (in caso di ricezione via posta farà fede il timbro di spedizione). Ad ogni domanda pervenuta verrà assegnato un numero identificativo di protocollo che andrà conservato dai richiedenti. In caso di spedizione della domanda per posta il numero di protocollo verrà comunicato per mail o telefonicamente. Il numero di protocollo identificherà i soggetti che hanno presentato domanda nelle graduatorie che verranno rese pubbliche sul sito Pagina 3 di 12
4 dell unione e presso le sedi degli Sportelli Sociali comunali. COMUNE BIBBIANO SEDE SPORTELLO SOCIALE P.zza D. Chiesa, edificio ex Carducci, 3 piano MONTECCHIO E. Via Marconi, 7 (presso il Centro Diurno Anziani) SANT ILARIO D ENZA Via Roma, 22 GIORNI E ORARI DISTRIBUZIONE E RICEZIONE DOMANDE DAL LUNEDI AL SABATO 11:00-13:00 LUNEDI - 14:30-16:30 MERCOLEDI - 10:00-13:00 MARTEDI GIOVEDI - 8:30-13:30 8:30-13:00 PER INFORMAZIONI Dal lunedì al 8:00-13:00 Tel Dal martedì al 10:00-13:00 Tel Dal martedì al venerdì 8:30-13:30 8:30-13:00 Tel La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo ISEE maggiorenne non intestatario del contratto di locazione purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. I requisiti di cui al punto A) della presente SEZIONE è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta la domanda. Nel caso di piu contratti stipulati nel corso dell anno 2015 può essere presentata una sola domanda La domanda deve essere corredata di: 1) per i cittadini di uno Stato non appartenente all Unione Europea, copia del titolo di soggiorno; 2) copia degli atti comprovanti l esistenza di una procedura di sfratto per finita locazione dell immobile adibito ad uso di abitazione; 3) copia della documentazione attestante la situazione sanitaria o di invalidità di persone appartenenti al nucleo famigliare; 4) copia della D.S.U. attestante il valore ISEE ordinario (redditi 2013) per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016 oppure, per tutti i componenti del nucleo famigliare, Modello 730/2015 o Modello Unico/2015 o Modello CUD 2015 o altra certificazione attestante il reddito famigliare percepite nell anno 2014 e la presenza di figli fiscalmente a carico. 5) copia del nuovo contratto di locazione sottoscritto o che potrà essere sottoscritto attraverso l aiuto economico del contributo stesso. Verranno accettate le domande prive della D.S.U. solo qualora tale mancanza sia dovuta alla materiale impossibilità da parte dei CAAF di elaborare le dichiarazione entro i termini di chiusura del Bando; in tal caso il richiedente dovrà presentare al Comune un attestazione, Pagina 4 di 12
5 rilasciata dal CAAF, che certifichi l avvenuta richiesta, entro la scadenza del Bando, di appuntamento per la compilazione della D.S.U. e successiva consegna della stessa entro e non oltre il 15/01/2016. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE (D.S.U.) PERVENUTE OLTRE I TERMINI DI SCADENZA SOPRA INDICATI. Il richiedente esonera l operatore comunale da ogni responsabilità in merito all eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda, inoltre si impegna a comunicare allo Sportello Sociale del Comune di residenza ogni cambio di indirizzo o domicilio in forma tempestiva, personalmente o con lettera raccomandata AR; qualora ciò non avvenisse l Unione Comuni Val d Enza non risponde di eventuali disguidi in merito all iter e all esito del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata. 3) GRADUATORIA Le domande verranno collocate in un unica graduatoria in ordine crescente di reddito annuo lordo complessivo famigliare. In caso di medesimo reddito, prevale la domanda presentata anteriormente. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell Unione Comuni Val d Enza e resa disponibile presso le sedi degli Sportelli Sociali comunali. 4) ENTITA DEL CONTRIBUTO L entità del contributo è pari a n.3 mensilità del canone di affitto del nuovo contratto, al netto degli oneri accessori, e n.3 mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo di 4.000,00. 5) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE L istruttoria delle domande relative alla presente SEZIONE A SFRATTI ESECUTIVI è realizzata precedentemente l istruttoria delle domande relative alla SEZIONE B FONDO AFFITTI Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo. In caso di decesso dell avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione, il Comune liquiderà il contributo all erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. Le comunicazioni con i richiedenti verranno fatte prioritariamente via mail e, solo nell impossibilità di utilizzare questo mezzo, per lettera. Sarà cura dello Sportello Sociale del Comune di residenza comunicare, in caso di ammissione al contributo, l importo del beneficio e i termini di pagamento. Pagina 5 di 12
6 6) ECONOMIE Le eventuali economie realizzate a qualsiasi titolo e relative al fondo assegnato alla presente SEZIONE A SFRATTI ESECUTIVI possono essere utilizzate per gli interventi previsti dalla SEZIONE B FONDO AFFITTI 2015 del presente bando. 7) ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI L Unione Comuni Val d Enza comunica ai richiedenti l ammissione o la non ammissione al contributo, e perfeziona, per gli ammessi al contributo, le modalità e i tempi dell erogazione dello stesso. Eventuali osservazioni od opposizioni al provvedimento comunicato potranno essere presentate all Unione Comuni Val d Enza presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza entro 15 giorni consecutivi la pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. L Unione Comuni Val d Enza, prima dell erogazione dei contributi, effettua i controlli sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, artt. 46,47,71 e 72, con le modalità previste dai propri regolamenti. 8) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29/01/2015 e di cui L. 431/1998 e di cui alla deliberazione della giunta della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all art.7 del D.Lgs. n.196/2003: I dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di Legge. L Unione Comuni Val d Enza e la Regione sono i titolari dei dati. Pagina 6 di 12
7 SEZIONE B FONDO AFFITTI ) REQUISITI PER L AMMISSIONE AL CONTRIBUTO Sono ammessi all erogazione del contributo i conduttori che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: A) CITTADINANZA O TITOLO DI SOGGIORNO - cittadinanza italiana; - cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea; - cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche. In caso di permesso scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo; il Comune, prima dell erogazione del contributo, provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. B) CONTRATTO DI LOCAZIONE - titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, con esclusione delle categorie catastale: A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in villa, A/9 castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici, per alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto della Val d Enza (BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA CAVRIAGO GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D ENZA SANT ILARIO D ENZA), redatto ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata. - titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. - assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: a) contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 ( Equo canone ) e dalla Legge n.359/1992 ( Patti in deroga ); b) titolarità di una concessione amministrativa d uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d uso mensile sia almeno pari all ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della Società o Agenzia assegnante. C) RESIDENZA Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto della Val d Enza (BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D ENZA O SANT ILARIO D ENZA) e nell alloggio oggetto del contratto di locazione o assegnazione. Pagina 7 di 12
8 D) NON SIA, COME NUCLEO FAMIGLIARE ISEE, ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E) IN CASO DI NUCLEO FAMIGLIARE ISEE TITOLARE DI DIRITTI REALI: Sono cause di esclusione dal contributo: - titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; NON sono cause di esclusione dal contributo: - titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l avvenuta remissione in ripristino del medesimo alloggio; - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell alloggio emesso da Giudice dell esecuzione ai sensi dell art. 560, comma 3, c.p.c. ; - il diritto di proprietà dell alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso d cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l accesso al contributo qualora l alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. F) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DI UN CONTRIBUTO PER L EMERGENZA ABITATIVA, deliberazioni di Giunta regionale n. 2051/2011, n.817/2012 e 1709/2013; G) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DI UN CONTRIBUTO DEL FONDO PER LA MOROSITA INCOLPEVOLE, di cui all art.6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n.102 convertito con legge del 28/10/2013, n.124; H) NON ESSERE BENEFICIARIO NELL ANNO 2015 DI CONTRIBUTO PER SFRATTI ESECUTIVI RELATIVO AI SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE N.9/2007, art.1, comma 1, di cui alla SEZIONE A del presente bando. I) VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE NON SUPERIORE A ,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto ordinario per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/ ) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere compilata sull apposito modulo in distribuzione presso lo SPORTELLO SOCIALE del Comune di residenza o disponibile sul sito del Comune di residenza o sul sito dell Unione Comuni Val D Enza. La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita via posta (in tal caso con allegata fotocopia completa - fronte e retro - di un documento d identità non scaduto del richiedente) con raccomandata A/R, entro e non oltre le ore del 28/11/2015 allo SPORTELLO SOCIALE del Comune di Pagina 8 di 12
9 residenza (in caso di ricezione via posta farà fede il timbro di spedizione). Ad ogni domanda pervenuta verrà assegnato un numero identificativo di protocollo che andrà conservato dai richiedenti. In caso di spedizione della domanda per posta il numero di protocollo verrà comunicato per mail o telefonicamente. Il numero di protocollo identificherà i soggetti che hanno presentato domanda nelle graduatorie che verranno rese pubbliche sul sito dell unione e presso le sedi degli sportelli sociali comunali. COMUNE BIBBIANO SEDE SPORTELLO SOCIALE P.zza D. Chiesa, edificio ex Carducci, 3 piano GIORNI E ORARI DISTRIBUZIONE E RICEZIONE DOMANDE DAL LUNEDI AL SABATO 11:00-13:00 CAMPEGINE P.zza Cervi, 1 MARTEDI GIOVEDI 9:00-13:00 CANOSSA P.zza Matteotti, 28 LUNEDI - MERCOLEDI - 10:30-13:00 PER INFORMAZIONI Dal lunedì al 8:00-13:00 Tel. 0522/ Dal martedì al 9:00-13:00 Tel. 0522/ Dal lunedì al 7:45-13:00 CAVRIAGO Via Aspromonte, 2 (presso la Casa Protetta) MARTEDI GIOVEDI VENERDI 7:45-13:00 MARTEDI GIOVEDI - 8:15-10:30 Tel. 0522/ Dal lunedì al 8:15-13:30 GIOVEDI - 16:00-18:00 GATTATICO Via Piazza Alcide Cervi 34 Praticello di Gattatico MONTECCHIO E. Via Marconi, 7 (presso il Centro Diurno Anziani) SAN POLO D ENZA P.zza IV Novembre, 1 8:15-12:30 LUNEDI GIOVEDI - SABATO 9:00-12:30 LUNEDI - 14:30-16:30 MERCOLEDI - 10:00-13:00 LUNEDI MERCOLEDI Tel 0522/ Lunedì, giovedì e 9:00-12:30 Tel. 0522/ Dal martedì al 10:00-13:00 Tel. 0522/ Dal lunedì al Pagina 9 di 12
10 GIOVEDI 9:00-13:00 10:00-13:00 SANT ILARIO D ENZA Via Roma, 22 GIOVEDI - 14:30-16:30 MARTEDI GIOVEDI - 8:30-13:30 Tel. 0522/ Dal martedì al venerdì 8:30-13:30 8:30-13:00 8:30-13:00 Tel. 0522/ La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. I requisiti di cui al punto A) della presente SEZIONE è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta la domanda. Nel caso di piu contratti stipulati nel corso dell anno 2015 può essere presentata una sola domanda. La domanda deve essere corredata di: 1) per i cittadini di uno Stato non appartenente all Unione Europea, copia del titolo di soggiorno; 2) copia del contratto di locazione o di assegnazione: in caso di contratto non ancora registrato attestazione del pagamento dell imposta con obbligo di produrre copia del contratto entro 15 giorni dalla registrazione; 3) copia della D.S.U. attestante il valore ISEE ordinario (redditi 2013) per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016. Verranno accettate le domande prive della D.S.U. solo qualora tale mancanza sia dovuta alla materiale impossibilità da parte dei CAAF di elaborare le dichiarazione entro i termini di chiusura del Bando; in tal caso il richiedente dovrà presentare al Comune un attestazione, rilasciata dal CAAF, che certifichi l avvenuta richiesta, entro la scadenza del Bando, di appuntamento per la compilazione della D.S.U. e successiva consegna della stessa entro e non oltre il 15/01/2016. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAIONE LE DOMANDE E LE D.S.U. PERVENUTE OLTRE I TERMINI DI SCADENZA SOPRA INDICATI. Il richiedente esonera l operatore comunale da ogni responsabilità in merito all eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda, inoltre si impegna a comunicare allo Sportello Sociale del Comune di residenza ogni cambio di indirizzo o domicilio in forma tempestiva, personalmente o con lettera raccomandata AR; qualora ciò non avvenisse l Unione Comuni Val d Enza non risponde di eventuali disguidi in merito all iter e all esito del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata. 3) GRADUATORIA Pagina 10 di 12
11 Le domande verranno collocate in un unica graduatoria distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE; In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE piu basso; In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo piu alto. Il canone mensile, al netto degli oneri accessori, da prendere a riferimento per definire l entità del contributo è quello indicato nella D.S.U. ai fini ISEE allegata alla domanda. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell unione val d Enza e resa disponibile presso le sedi degli Sportelli Sociali comunali. 4) ENTITA DEL CONTRIBUTO L entità del contributo, stabilita dall Unione Comuni Val d Enza previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali del settore, è pari a n.3 mensilità per un massimo di 1.500,00. L assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria distrettuale, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da piu nuclei famigliari residenti, ciascuno con proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascun nucleo famigliare in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile. 5) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE In caso di valore ISEE inferiore al canone annuo il Servizio Sociale Territoriale si riserva un supplemento di istruttoria anche mediante la convocazione degli interessati per idonei approfondimenti. L esito negativo di tali approfondimenti sarà causa di esclusione dal contributo. Il contributo è liquidato al richiedente solo se lo stesso è in grado di dimostrare, attraverso ricevute di pagamento, di non essere in ritardo nel pagamento del canone di locazione; in caso di accertato ritardo superiore a tre mensilità, l Unione Comuni Val d Enza prevede che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone di locazione. In caso di decesso dell avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione, il Comune liquiderà il contributo all erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. 6) ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI Pagina 11 di 12
12 Le comunicazioni con i richiedenti verranno fatte prioritariamente via mail e, solo nell impossibilità di utilizzare questo mezzo, per lettera. Sarà cura dello Sportello Sociale del Comune di residenza comunicare, in caso di ammissione al contributo, l importo del beneficio e i termini di pagamento. L Unione Comuni Val d Enza comunica ai richiedenti, a mezzo o lettera, l ammissione al contributo, e perfeziona, per gli ammessi al contributo, le modalità e i tempi dell erogazione dello stesso. Eventuali osservazioni od opposizioni al provvedimento comunicato potranno essere presentate all Unione Comuni Val d Enza, presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza entro 15 giorni consecutivi al ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. L Unione Comuni Val d Enza, prima dell erogazione dei contributi, effettua i controlli sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, artt. 46,47,71 e 72, con le modalità previste dai propri regolamenti. 7) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. 431/1998 e di cui alla deliberazione della giunta della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all art.7 del D.Lgs. n.196/2003: I dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di Legge. L Unione Comuni Val d Enza e la Regione Emilia Romagna sono i titolari dei dati. Pagina 12 di 12
Servizi al Cittadino San Giorgio di Piano, 28/10/2015
di essere in possesso della cittadinanza: italiana; di uno Stato aderente all'unione Europea; di uno Stato non aderente all'unione Europea e di essere munito di permesso di soggiorno di durata non inferiore
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