LE FIGURE PER LA SICUREZZA



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La Sicurezza in azienda LE FIGURE PER LA SICUREZZA 1

La Sicurezza in azienda Sommario 1. Organigramma per la sicurezza 2. Definizioni 3. Obblighi e compiti delle figure per la sicurezza 2

La Sicurezza in azienda Organigramma per la sicurezza 3

Organigramma per la sicurezza 4

La Sicurezza in azienda Definizioni 5

Datore di Lavoro Articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 6

Dirigente Articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08: Persona che,, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa 7

Preposto Articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08: Persona che,, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 8

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 9

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) 10

Medico competente Articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 11

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 12

La Sicurezza in azienda Obblighi e compiti delle figure della sicurezza 13

Obblighi e compiti Datore di Lavoro e Dirigente 14

Datore di Lavoro e Dirigente Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08): Nominare il Medico Competente (MC); Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 15

Datore di Lavoro e Dirigente Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 16

Datore di Lavoro e Dirigente Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 17

Datore di Lavoro e Dirigente Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI); 18

Datore di Lavoro e Dirigente Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 19

Datore di Lavoro e Dirigente Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 20

Datore di Lavoro e Dirigente Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro; 21

Datore di Lavoro e Dirigente Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 22

Datore di Lavoro e Dirigente Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 23

Datore di Lavoro e Dirigente Astenersi,, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 24

Datore di Lavoro e Dirigente Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 25

Datore di Lavoro e Dirigente Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR; 26

Datore di Lavoro e Dirigente Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. 27

Datore di Lavoro e Dirigente Comunicare all'inail, o all'ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 28

Datore di Lavoro e Dirigente Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. 29

Datore di Lavoro e Dirigente Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 30

Datore di Lavoro e Dirigente Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; 31

Datore di Lavoro e Dirigente Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 32

Datore di Lavoro e Dirigente Comunicare annualmente all'inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 33

Datore di Lavoro e Dirigente Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 34

Datore di Lavoro e Dirigente Inoltre il Datore di Lavoro ed i Dirigenti fornisce informazioni al Servizio di Prevenzione e protezione in merito a (art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08): La natura dei rischi; L organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; La descrizione degli impianti e dei processi produttivi; I dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 35

Obblighi e compiti Preposto 36

Preposto Il Preposto deve (art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/08): Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 37

Preposto Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 38

Preposto Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 39

Preposto Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 40

Preposto Astenersi,, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 41

Preposto Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 42

Preposto Frequentare appositi corsi di formazione. 43

Obblighi e compiti Responsabile SPP e Addetti SPP 44

Il Responsabile e gli addetti al SPP Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede a (art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08): All'individuazione dei fattori di rischio,, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 45

Il Responsabile e gli addetti al SPP Ad elaborare,, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 46

Il Responsabile SPP Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 47

Il Responsabile SPP A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 48

Obblighi e compiti Medico competente 49

Il Medico Competente Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria (art. 44, comma 1 del D.Lgs. 81/08): Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 50

Il Medico Competente La sorveglianza sanitaria comprende (art. 44, comma 2 del D.Lgs. 81/08): Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 51

Obblighi e compiti Rappresentate Lavoratori per la Sicurezza 52

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può (art. 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08): Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; E consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 53

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza E consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 54

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza E consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; Promuove l'elaborazione,, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito; 57

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; Fa proposte in merito alla attività di prevenzione; Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 58

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 59

Obblighi e compiti Lavoratori 60

I Lavoratori I lavoratori devono in particolare (art. 20, comma 2 del D.Lgs. 81/08): Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 61

I Lavoratori Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 62

I Lavoratori Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 63

I Lavoratori Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati. 64

I Lavoratori Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 65

I Lavoratori Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 66

I Lavoratori Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 67

I Lavoratori Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro o comunque disposti dal medico competente. 68

La Sicurezza in azienda GRAZIE PER L ATTENZIONEL