D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA



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D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Il 9 aprile 2008 il Presidente Napolitano ha approvato un unico testo che racchiude la più importante normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Dopo la definitiva approvazione da parte del Presidente della Repubblica il testo, divenuto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 15 maggio u.s. Viene fatta eccezione per l art. 17, comma 1, lettera a), relativo alla delega da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e della predisposizione del relativo documento di valutazione dei rischi, e per l art. 28, relativo sempre alla valutazione dei rischi. Tali articoli e le relative sanzioni entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, ovvero dopo il 31 luglio 2008. Il testo è costituito da 13 titoli e da 306 articoli che hanno abrogato le seguenti norme: d.p.r. 547/55 d.p.r. 164/56 d.p.r. n. 303/56 (escluso l art. 64 relativo alle ispezioni dell Ispettorato del Lavoro) d.lgs. 277/91 d.lgs. 626/94 d.lgs. 187/05 d.lgs. 493/96 d.lgs. n. 494/96 art. 36-bis, commi 1 e 2 della l. n. 223/06 convertita nella l. 248/06 relativo al tesserino di identificazione artt. 2,3,5,6,7 della l. 123/07. Fino ad un anno dall entrata in vigore del decreto legislativo sulla sicurezza (15 maggio 2009) varranno ancora le disposizioni seguenti: art. 1, comma 2 del d.lgs. 626/94 relativo al campo di applicazione del d.lgs. d.lgs. 271/99 d.lgs. 272/99 d.p.r. 547/55 d.p.r. 164/56. Di seguito si compie un analisi dei più importanti articoli dell unico testo e delle principali novità che esso ha introdotte con particolare riguardo per il settore del calcestruzzo preconfezionato. Definizioni (art. 2) Cambia in parte la definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ora diventa persona non solo designata dal datore di lavoro, ma che ad esso risponde, introducendo in tal modo una maggiore responsabilizzazione rispetto al d.lgs. 626/94, dove non era esplicitamente dichiarata. Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5) Per evitare il verificarsi di situazioni legate alla diversa interpretazione normativa che gli enti preposti alla vigilanza svolgono sul territorio nazionale viene istituito un soggetto di coordinamento unico presso il Ministero della Salute, denominato Comitato, cui partecipano rappresentanti del Ministero della Salute stessa, del Lavoro, dell Interno, delle Regioni, di INAIL, ISPESL (Istituto 1

Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e IPSEMA (l Istituto di previdenza per il settore marittimo). Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6) Permane la Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro che, fra i nuovi compiti, avrà quello di elaborare le procedure standardizzate con cui le imprese che hanno fino a 10 dipendenti devono effettuare la valutazione dei rischi, procedure che verranno recepite in un apposito decreto ministeriale. La Commissione dovrà anche indicare i modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui tratta l art. 30 del decreto e che verrà approfondito più avanti. Attività promozionali (art. 11) Alla Commissione Consultiva competeranno anche le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: il finanziamento di progetti di investimento in materia di sicurezza da parte di piccole, medie e micro imprese; il finanziamento di progetti formativi per piccole, medie e micro imprese e per la formazione di datori di lavoro, stagionali, lavoratori autonomi. Anche l INAIL finanzia progetti di investimento e formazione sulla salute e sicurezza rivolti a piccole, medie e micro imprese, cui accederanno preferibilmente le imprese che adottano le buone prassi. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14) Resta inalterato quanto prescritto dalla l. 123/07 in merito alla sospensione delle attività lavorative. Tale sospensione avviene quindi in presenza di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure a seguito di reiterate violazioni della disciplina sui tempi di lavoro e riposo (artt. 4, 7 e 9 del d.lgs. n. 66/03 e successive modifiche) e della sicurezza e salute dei lavoratori; queste ultime violazioni verranno elencate in un futuro decreto del Ministero del Lavoro. In attesa di tale Decreto nell'allegato I all'unico Testo viene fornito un primo elenco delle violazioni che portano alla sospensione dell'attività imprenditoriale, fra cui quelle che espongono al rischio di elettrocuzione eseguendo operazioni di pompaggio in prossimità di linee elettriche in tensione a distanze inferiori a quelle di sicurezza. Queste disposizioni si applicano in tutti gli ambiti lavorativi, non solamente nei cantieri edili. Il potere di sospendere i lavori compete alle ASL locali solo per le violazioni alla sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda la prevenzione incendi trovano invece applicazione gli artt. 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/06. Il provvedimento può essere revocato da parte dell organo di vigilanza a seguito della regolarizzazione dei lavoratori e del ripristino di condizioni lavorative sicure oppure pagando una somma di 2500 euro oltre le sanzioni amministrative vigenti. A seguito di un provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Direzione regionale del lavoro competente sul territorio e al Presidente della Giunta regionale, i quali hanno a disposizione 15 giorni per pronunciarsi. Decorso tale termine il provvedimento perde di efficacia. Se il datore di lavoro incriminato non sospende i lavori è punito con l arresto fino a 6 mesi. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) Gli obblighi permangono abbastanza inalterati rispetto al d.lgs. 626/94, con alcune modifiche che si riassumono di seguito. Decade l obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a ASL locale e Ispettorato del Lavoro. 2

Viene però introdotto quello di comunicare annualmente all Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro deve vigilare inoltre affinchè i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità. Obblighi del preposto (art. 19) Anche per il preposto gli obblighi sostanzialmente non cambiano, a parte il fatto che dall entrata in vigore del decreto dovrà frequentare appositi corsi di formazione definiti all art. 37. In questo modo il preposto smette di essere una mera figura concettuale, di responsabile contingente delle situazioni lavorative, e diventa una figura che dovrà essere ben individuata all interno dell organigramma aziendale e di sito produttivo. Disposizioni relative ai componenti di un impresa familiare di cui all art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi (art. 21) Tali soggetti devono utilizzare le attrezzature di lavoro, munirsi dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto prescritto dal titolo III del decreto, devono inoltre munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione (art. 26) Questo articolo recepisce l art. 7 del d.lgs. 626/94 così come modificato dalla l. 231/07, ed è l articolo che regola i rapporti di cooperazione, coordinamento e reciproca informativa nel caso di attività lavorative interferenti. In tale ambito, per l esattezza, per i produttori di calcestruzzo si configurano due applicazioni dell art. 26: il rapporto fra datore di lavoro delle imprese produttrici di calcestruzzo e quelli delle eventuali aziende cui vengono appaltati lavori o con cui si stipuli un contratto di somministrazione (ad es. di manutenzione, pulizia, ecc.). Va tenuto presente che i contratti stipulati con i padroncini non rientrano in questo ambito; il rapporto fra datore di lavoro dell impresa esecutrice e l azienda fornitrice di calcestruzzo, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 28 febbraio 2007. Nel primo caso, il datore di lavoro committente ha l obbligo di verificare l idoneità tecnico professionale dell impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo con le modalità che verranno stabilite da un futuro decreto ministeriale. Nel frattempo, le modalità di verifica sono le seguenti: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato acquisizione dell autocertificazione dell impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Tale autocertificazione è soggetta a verifica da parte degli organi di vigilanza, con sanzioni penali nel caso in cui risultasse non veritiera. I requisiti vengono elencati nell Allegato XVII al testo unico (scaricabile dal sito ATECAP, insieme al testo di legge). Il datore di lavoro committente deve fornire all impresa appaltante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui andranno ad operare i lavoratori della ditta esterna. I due datori di lavoro sono obbligati a cooperare e coordinare le misure di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente sui rischi legati a ciascuna delle attività lavorative. Il datore di lavoro committente elabora un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che viene materialmente consegnato all impresa appaltatrice e che ha lo scopo di promuovere la cooperazione illustrando tutti i rischi dovuti all interferenza delle attività lavorative e le misure 3

preventive adottate per eliminare o quanto meno ridurre il pericolo per i lavoratori. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d appalto o d opera. Nei singoli contratti di appalto e somministrazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo unico sulla sicurezza, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere indicati, pena la nullità del contratto, i costi della sicurezza relativi però solo alle lavorazioni oggetto del contratto. I contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 devono riportare i costi della sicurezza entro il 31 dicembre 2008, se tali contratti saranno ancora in corso entro tale data. Nel caso invece del rapporto fra impresa esecutrice e fornitore di calcestruzzo, l art. 26 si applica limitatamente all obbligo di reciproca informativa che dovrà essere assolto scambiandosi informazioni sui rischi di ciascuna attività lavorativa. Per facilitare questo compito ATECAP e ANCE hanno redatto delle Linee Guida che, per ciascuna fase della consegna in cantiere, stabiliscono ruoli e procedure dell impresa di costruzioni e di quella fornitrice, dando anche uno schema di informativa sui rischi da consegnare all impresa esecutrice cliente e uno schema delle informazioni minime da pretendere da parte dell impresa esecutrice per entrare in sicurezza in cantiere. Attualmente le linee guida sono in attesa della definitiva approvazione da parte del Ministero del Lavoro. Per tale tipo di rapporto (mera fornitura di un prodotto, ovvero il calcestruzzo) non vale l obbligo per l impresa esecutrice di consegnare il DUVRI, così come chiarisce la circolare n. 3 del 5 marzo 2008 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L art. 26 prescrive inoltre, come già imposto dalla l.123/07, che il personale delle imprese appaltatrici deve esporre un tesserino di riconoscimento corredato da foto, generalità e indicazione del datore di lavoro. L obbligo del tesserino, invece, non riguarda la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere. Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) Con il recente decreto vengono introdotti nuovi rischi che il datore di lavoro deve valutare, come quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli che nascono dalle differenze di età, genere e soprattutto provenienza. I contenuti del documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve avere data certa, sono i seguenti: una relazione con la valutazione dei rischi per la quale siano specificati i metodi adottati le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale (DPI) il programma delle misure da attuare nel tempo per il miglioramento dei livelli di sicurezza il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del rappresentante dei lavoratori (RLS) e del medico competente le mansioni che espongono i lavoratori a rischi particolari che richiedono pertanto una capacità professionale ed un esperienza specifica, nonché adeguata formazione e addestramento. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) Una novità introdotta dall unico testo è che il DVR deve essere aggiornato non solo a seguito di modifiche aziendali o della tecnica preventiva, bensì anche a seguito di infortuni significativi, sebbene non venga poi definito cosa debba intendersi per significativo. Sia il DVR che il DUVRI devono essere custoditi presso l unità produttiva cui si riferisce la valutazione. I datori di lavoro che hanno fino a 10 dipendenti potranno effettuare la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate che verranno prescritte tramite un apposito decreto (art. 6). Fino a 18 4

mesi dopo l entrata in vigore del testo unico o comunque non oltre il 30 giugno 2012 gli stessi datori di lavoro possono continuare ad applicare, come accade attualmente, l autocertificazione. Anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate, fatta eccezione per le categorie di aziende che espongono i lavoratori a rischi particolari (biologici, chimici, di esplosione, campi elettromagnetici). Sono escluse da tale possibilità le imprese del settore edile o di ingegneria civile che operano nei cantieri temporanei o mobili. Modelli di organizzazione e di gestione (art. 30) Questo articolo tratta dei modelli di organizzazione e gestione aziendale che possono essere facoltativamente adottati dalle aziende per esimere dalla responsabilità amministrativa le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di responsabilità giuridica, così come illustrato dal d.lgs. n. 231/01. Tali modelli possono essere adottati tramite un organizzazione aziendale che contempli tutti gli adempimenti giuridici relativi a: rispetto degli standard tecnici di legge di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici attività di valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione organizzazione di gestione delle emergenze, primo soccorso, ecc. ala sorveglianza sanitaria attività di formazione e informazione attività di vigilanza sui lavoratori acquisizione dei documenti e delle certificazioni di legge verifiche periodiche in merito all efficacia delle procedure applicate. I modelli che attualmente possono applicarsi sono quelli di Gestione della Sicurezza sul Lavoro UNI-INAIL del 28 settembre 2001 oppure i British Standard OHSAS 18001:2007, anche se questi non contemplano alcuni punti del precedente elenco come la sorveglianza sanitaria, l informazione e la formazione dei lavoratori. Nelle imprese con fino a 50 lavoratori l applicazione di tali modelli risulta finanziabile come precedentemente illustrato nell art. 11. Capacità e requisiti professionali dei RSPP interni ed esterni (art. 32) I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, devono frequentare appositi corsi, che rispettino le caratteristiche imposte dall accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Il nuovo decreto aggiunge però dei contenuti a tali corsi, ovvero la prevenzione e protezione dai rischi anche stress lavoro correlati. Le competenze acquisite a seguito della formazione specifica svolta sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) Il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione per le imprese industriali con fino a 30 addetti, informandone l RLS. In questo caso il datore di lavoro deve frequentare appositi corsi di durata variabile fra le 16 e le 48 ore, che siano adeguati all attività lavorativa svolta nella propria unità produttiva e che soddisfino i requisiti della Conferenza Stato Regioni, entro dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto. 5

Fino alla realizzazione dell accordo fra Stato e Regioni sui corsi per datori di lavoro, valgono quelli che soddisfano i requisiti dell art. 3 del d.m. 16 gennaio 1997, che riporta i contenuti dei corsi per datori di lavoro. L accordo che verrà emanato stabilirà anche i contenuti dei corsi di aggiornamento. L obbligo di frequenza vale anche per coloro che hanno frequentato i corsi di cui sopra e per quelli esonerati ai sensi dell art. 95 del d.lgs. 626/94 (assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro prima del 31 dicembre 1996. Informazione dei lavoratori (art. 36) Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori sui rischi, sulle procedure di pronto soccorso e lotta antincendio, ecc. come già prevedeva l art. 21 del d.lgs. 626/94. La novità introdotta dal decreto è che il contenuto dell informazione deve essere facilmente comprendibile da tutti i lavoratori, anche immigrati, e pertanto deve essere svolta dal datore di lavoro una verifica della comprensione della lingua utilizzata per il percorso informativo da parte di tutti i lavoratori. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione, con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, ai rischi specifici della mansione svolta e delle relative misure di prevenzione e protezione. La durata e contenuti minimi della formazione verranno definiti mediante un apposito decreto in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e le parti sociali, da emanarsi entro 12 mesi dall entrata in vigore del presente decreto. La formazione deve avvenire: alla costituzione del rapporto di lavoro o all inizio dell utilizzazione, in caso di somministrazione del trasferimento o dell affidamento a differenti mansioni dell introduzione di nuove attrezzature e tecnologie. In caso di addestramento, questo viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione deve essere ripetuta in occasione dell introduzione di nuovi rischi nell attività lavorativa. Una novità della formazione è che ora è espressamente prescritto che i preposti siano adeguatamente formati e si aggiornino periodicamente. La formazione deve riguardare: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi definizione e individuazione dei fattori di rischio valutazione del rischio misure preventive e protettive. I lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, ecc. devono ricevere una formazione specifica, come accade attualmente, ma con modalità e frequenze di aggiornamento che verranno prescritte da un futuro decreto. Nel frattempo continua a valere il d.m. 10 marzo 1998. Altra novità riguarda la formazione del RLS che deve essere specifica per tale figura e che deve avere contenuti, frequenza e periodicità stabilite dal contratto collettivo nazionale. I contenuti minimi della formazione sono comunque imposti dal decreto legislativo 81. La durata minima imposta dal decreto è di 32 ore. L aggiornamento deve essere invece di 4 ore annue per le imprese con un numero di dipendenti che varia dai 15 ai 50 e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Le competenze acquisite a seguito della formazione sono registrate sul libretto formativo del cittadino. 6

Titoli e requisiti del medico competente (art. 38) Il nuovo decreto legislativo impone dei requisiti precisi per svolgere l attività di medico competente. Nell art. 39, inoltre, si afferma che l attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente svolge la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna, libero professionista, dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica che svolga funzioni di vigilanza non può prestare attività di medico competente in nessuna parte del territorio nazionale. Sorveglianza sanitaria (art. 40) La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva visita medica periodica la cui periodicità, se non viene prevista da apposita normativa, deve essere svolta una volta l anno visita medica su richiesta del lavoratore visita medica in occasione del cambio di mansione visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva per accertare stati di gravidanza negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Gli esiti della visita medica devono essere aggiunti alla cartella sanitaria, che deve avere i requisiti imposti dall Allegato 3A. In base alle risultanze delle visite effettuate il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi: idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e limitazioni inidoneità temporanea inidoneità permanente. Di tali giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42) Il datore di lavoro, in presenza di un giudizio di inidoneità ad una mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra tipologia di attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute. Qualora tale nuova mansione sia inferiore alla precedente, la retribuzione deve rimanere la stessa, così come la qualifica. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47) La novità introdotta è l istituzione del Rappresentante dei Lavoratori di sito produttivo. In tutte le aziende è eletto il RLS. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori l RLS è eletto direttamente dai lavoratori, al loro interno oppure, per più aziende, nel comparto produttivo o a livello territoriale. Per le imprese con più di 15 dipendenti l RLS è designato all interno delle rappresentanze sindacali oppure, in assenza di rappresentanze, egli è eletto all interno dell azienda. Il numero minimo di RLS rimane inalterato. Qualora l RLS non venga eletto, tale funzione viene esercitata dall RLS territoriale e di sito produttivo, differentemente da quanto accade attualmente. 7

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48) Tutte le aziende nel cui ambito non viene eletto l RLS partecipano ad un Fondo dell INAIL per il sostegno alle piccole e medie imprese, agli RLS e alla pariteticità. Sarà poi l organismo paritetico o, in mancanza, proprio tale Fondo, a comunicare alle aziende e ai lavoratori il nominativo dell RLS territoriale. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (art. 49) La nuova figura dell RLS di sito è individuata in contesti particolari, come porti, cantieri con almeno 30000 uomini-giorno, contesti produttivi con problematiche legate ad interferenze delle lavorazioni e da un numero di addetti in media nell area superiore a 500. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (art. 50) Fra le altre cose, nel nuovo decreto viene chiaramente affermato che, su richiesta del RLS, egli riceve copia sia del documento di valutazione dei rischi, che del DUVRI. Sanzioni (artt. 55 60) Per fare un raffronto fra le vecchie sanzioni previste e quelle introdotte con il testo unico si è elaborata una tabella che riporta la sanzione e la corrispondente ammenda sia del d.lgs. 626/94 e della l. 123/07 e sia del d.lgs. 81/08. Le ammende sono espresse in termini di mesi/anni di arresto e di somme di danaro da pagare. Datore di lavoro e dirigenti Sanzione Mancata redazione del DVR Ammenda d.lgs. 626/94 e l.123/07 Ammenda Testo Unico 6 mesi-1 anno e 6 mesi per aziende che ricadono nella legge Seveso, per le imprese con oltre 200 dipendenti, cantieri con oltre 200 uomini/giorno. Il reato si estingue comunque dopo 3 anni. 5000-15000 euro Variazione dell ammenda DVR mancante delle misure di Prevenzione e Protezione, del programma di aggiornamento, dell indicazione dei ruoli 6 mesi-1 anno e 6 mesi per aziende che ricadono nella legge Seveso, per imprese con oltre 200 dipendenti, cantieri con oltre 200 uomini/giorno 5000-15000 euro 8

Mancata indicazione nel DVR dei rischi e delle misure tecniche adottate per popolazione e ambiente Mancata nomina del RSPP Mancato aggiornamento della VdR Mancata indicazione dei nomi di RSPP, medico competente e RLS nel DVR Mancata designazione del personale addetto alla gestione delle emergenze Assegnazione di lavorazioni a rischio grave solo a lavoratori esperti Informazione adeguata per lavoratori esposti a rischio grave Per il datore di lavoro che è anche RSPP, mancato svolgimento dei corsi previsti Inadeguata o mancante informazione dei lavoratori Mancata predisposizione dei DPI Mancanza di misure di gestione delle emergenze.. La vecchia sanzione non comprendeva la figura del RLS. Non sanzionata. 516-2582 euro 516-2582 euro 6 mesi-1 anno e 6 mesi per aziende che ricadono nella legge Seveso, per imprese con oltre 200 dipendenti, cantieri con oltre 200 uomini/giorno 5000-15000 euro 6 mesi-1 anno e 6 mesi per aziende che ricadono nella legge Seveso, per imprese con oltre 200 dipendenti, cantieri con oltre 200 uomini/giorno 5000-15000 euro 3000-9000 euro 3000-9000 euro 800-3000 euro 800-3000 euro 800-3000 euro 800-3000 euro 800-3000 euro 2000-5000 euro 2000-5000 euro ridotta 9

Mancata organizzazione della riunione periodica Mancata informazione del medico competente e del SPP Informazione a lavoratori con contratto di appalto e/o fornitura d opera Mancata predisposizione del Primo Soccorso Mancata predisposizione del servizio antincendio Mancata verifica dell idoneità delle imprese con contratto di appalto o fornitura d opera Informazione a lavoratori con contratto di appalto e/o fornitura d opera Mancata cooperazione e coordinamento con il datore di lavoro dell impresa appaltatrice o fornitrice d opera Mancata frequentazione dei corsi di aggiornamento da parte del datore di lavoro che svolga compiti di SPP, addetto antincendio e al primo soccorso Mancata formazione dei dipendenti 516-3098 euro 2000-5000 euro 516-2582 516-2582 516-2582 euro 516-2582 euro 516-2582 euro 1549-4131 2000-5000 euro 2000-5000 euro 2000-5000 euro 2000-5000 euro 1500-6000 euro 1500-6000 euro Vi è un incongruenza con l ammenda indicata in precedenza per la medesima sanzione 1500-6000 euro 1500-6000 euro 1500-6000 euro Mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla legge) 516-2582 euro 3000-10000 10

Affidamento di mansioni non conformi a lavoratori sotto sorveglianza sanitaria Mancata fornitura del tesserino identificativo ai dipendenti Mancata custodia del DVR Mancata discussione nella riunione periodica del DVR e del programma di formazione per dipendenti Mancata comunicazione degli infortuni superiori ai 3 giorni Mancata comunicazione degli infortuni superiori ad 1 giorno Mancata esposizione da parte dei lavoratori di tesserino identificativo Mancata consultazione del RLS per la VdR e le misure di prevenzione e protezione Mancata comunicazione a INAIL del nominativo del RLS Non sanzionato 1500-4500 euro 2500-10000 2500-10000 Non sanzionato 2500-10000 516-3098 euro 2500-10000 Non sanzionato Non sanzionato 2500-7500 euro 1000-3000 euro 100-500 euro/lavoratore 100-500 euro/lavoratore 516-2582 euro Non sanzionato 1000-3000 euro 500 euro costante costante 11

Preposto Sanzione Mancata sorveglianza dei lavoratori Mancata astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere le attività in caso di pericolo grave e immediato Mancata segnalazione deficienze di mezzi e attrezzature Assegnazione di attività soggette a rischio grave a individui non formati adeguatamente Mancata frequentazione degli appositi corsi di formazione per preposti Medico Competente Sanzione Mancata consegna delle cartelle sanitarie al datore di lavoro e all ISPESL Mancata attuazione della sorveglianza sanitaria Mancata istituzione delle cartelle sanitarie per i lavoratori Mancata informazione ai lavoratori su sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie Mancata informazione dei lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e consegna della propria cartella Ammenda d.lgs. 626/94 e l.123/07 Fino ad 1 mese 154-516 euro Fino a 2 mesi 258-1032 euro Fino ad 1 mese 206-619 euro Fino a 2 mesi 258-1032 euro Non sanzionato Ammenda d.lgs. 626/94 e l.123/07 Non sanzionato Non sanzionato Fino a 2 mesi 516-3098 euro 258-1549 euro 258-1549 euro Ammenda Testo Unico 1-3 mesi 500-2000 euro 1-3 mesi 500-2000 euro Variazione dell ammenda 1-3 mesi 500-2000 euro Fino ad 1 mese 300-900 euro 300-900 euro Ammenda Testo Unico Fino ad 1 mese 500-2500 euro Variazione dell ammenda Fino a 2 mesi 1000-4500 euro Fino a 2 mesi 1000-4500 euro Fino a 2 mesi 1000-4500 euro 1000-3000 euro 12

Mancata comunicazione a datore di lavoro, RSPP e RLS dei risultati anonimi della sorveglianza sanitaria Mancata partecipazione alla programmazione dell esposizione dei lavoratori Mancato trasferimento entro il primo trimestre dell anno ai servizi competenti territoriali dei dati della sorveglianza sanitaria 258-1549 euro. Il d.lgs. 626/94 non coinvolgeva datore di lavoro e RSPP Fino a 2 mesi 516-3098 euro Non sanzionato 1000-3000 euro 1000-3000 euro 2500-10500 euro Lavoratori Sanzione Mancata osservanza delle disposizioni di datore di lavoro, dirigente e preposto Non corretto utilizzo di attrezzature e sostanze Mancato utilizzo dei DPI Mancata segnalazione di situazioni pericolose e/o di attrezzature difettose Rimozione di dispositivi di controllo e segnalazione Svolgimento di operazioni non di propria competenza Mancata disponibilità alla sorveglianza sanitaria Mancata esposizione del tesserino identificativo (anche per lavoratori autonomi) Ammenda d.lgs. 626/94 e l.123/07 206-619 euro 206-619 euro 206-619 euro 206-619 euro 206-619 euro 206-619 euro 206-619 euro Ammenda Testo Unico 200-600 euro 200-600 euro 200-600 euro 200-600 euro 50-300 euro 50-300 euro Variazione dell ammenda costante costante costante costante 200-600 euro costante 200-600 euro costante 200-600 euro costante costante Come si può notare in generale le sanzioni sono cresciute per il datore di lavoro e per il preposto, mentre rimangono inalterate per i lavoratori. 13

Lavori in prossimità di parti attive (art. 83) Tali lavori non possono essere eseguiti se le parti attive non sono protette e comunque non ci si pone a distanze superiori o uguali a quelle indicate nella tabella 1 dell allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori. Per disposizioni idonee si intendono quelle contenute nelle norme di buona tecnica. Definizioni (art. 89) Il d.lgs. 81/2008, pur ricalcando fedelmente per i cantieri temporanei e mobili l impianto normativo preesistente (d.lgs. 494/1996 e d.p.r. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative. Tra queste si segnala la definizione di Responsabile dei Lavori contenuta nell art. 89 comma 1 lett. c), precedentemente fornita dall art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. 494/1996. Tale modifica, all apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell ambito della realizzazione di opere private. Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del d.lgs. 494/1996, è un soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell esecuzione dell opera. Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal d.lgs. 494/1996. Con l entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell esecuzione dell opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell opera. Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici. Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l arresto da tre a sei mesi o con un ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)]. Egli inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile Unico del Procedimento. Cantieri temporanei e mobili Lavori in prossimità di parti attive (art. 117) Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette vanno rispettate le norme di buona tecnica ed almeno una delle seguenti precauzioni: 1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori 2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l avvicinamento alle parti attive 3. tenere persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e attrezzature varie a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale da non far avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone, tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e delle tensioni presenti. Dall esame degli articoli 83 e 117, si può notare subito un incongruenza: mentre per i lavori in prossimità di parti attive in generale vengono comunque dati dei riferimenti per le distanze, nei cantieri, l ambiente lavorativo dove maggiormente si verifica il rischio di elettrocuzione per i lavoratori del nostro settore, le distanze invece non vengono fissate. Nel caso quindi di pompaggio del calcestruzzo in prossimità di linee elettriche aeree decade la distanza fissa da rispettare di 5 m e vengono invece prescritte le procedure di sicurezza alternative elencate in precedenza. 14

Si presentano subito due problematiche nell applicazione dell art. 117. 1. A chi spetti il compito di mettere fuori tensione le parti attive o di posizionare ostacoli oppure di tenere il personale a distanza di sicurezza 2. come debba essere valutata la distanza di sicurezza. Nel primo caso, non indicare specificamente chi abbia la responsabilità di mettere in atto le procedure di sicurezza indicate, può far corre il rischio che queste procedure non vengano attuate da nessuno. L unico soggetto che potrebbe svolgere questo compito è il coordinatore per la sicurezza. Di certo le misure preventive non possono essere attuate dall impresa fornitrice di calcestruzzo. La mancanza di una indicazione in merito alla distanza minima di sicurezza, invece, può risultare pericolosa, poiché si rischia che i mezzi vengano collocati a distanze non corrette. La distanza di sicurezza, infatti, dipende da molteplici fattori, quali le modalità di avvicinamento di un corpo alla linea in tensione o le condizioni atmosferiche. In giornate di umidità, infatti, la conduzione elettrica è maggiore e pertanto la distanza a cui collocarsi è maggiore. Risulta pertanto evidente che le distanze di sicurezza dovrebbero non solo essere valutate volta per volta, in relazione alle condizioni ambientali del cantiere, ma anche che la valutazione dovrebbe essere svolta da un tecnico, per conto del coordinatore per la sicurezza. Ciò anche in virtù di quanto imposto dall art. 100, comma 1, il quale prevede che nel piano di sicurezza e coordinamento vengano valutati tutti i rischi del cantiere, con particolare riguardo a quelli elencati nell Allegato XI, fra cui compaiono anche i lavori in prossimità di linee elettriche aeree con conduttori nudi in tensione. Per evitare che nell incertezza dei compiti la distanza di sicurezza sia erronea o addirittura non venga valutata è consigliabile fare comunque riferimento o alla vecchia distanza di 5 m oppure alla tabella 1 dell Allegato IX. Fra le procedure da attuare in cantiere per i lavori in prossimità di linee elettriche, quella che risulta di difficile applicazione è la temporanea interruzione della corrente della parte attiva interessata, con riguardo soprattutto ai cantieri di piccole dimensioni. La soluzione che risulta invece maggiormente realizzabile e nello stesso tempo sicura è la fissazione di barriere fisiche che impediscano comunque l avvicinamento di mezzi e uomini. Sarà però sempre cura del coordinatore per la sicurezza di cantiere far predisporre queste barriere. Tali dispositivi di protezione fisica dovrebbero anzi essere previsti già in fase di progettazione della sicurezza. Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale (Allegato I) Nell Allegato I vengono elencate le violazioni che portano alla sospensione dei lavori. Di seguito si elencano quelle di maggiore interesse per il settore: mancata elaborazione del DVR mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione mancata formazione e addestramento mancata costituzione del SPP e nomina del responsabile lavori in prossimità di linee elettriche presenza di conduttori nudi in tensione mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico e differenziale). Allegato IX E l allegato citato in precedenza nel quale vengono fornite le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici completamente o non sufficientemente protetti, che non vengono però citate nell ambito delle lavorazioni effettuate nei cantieri. Si riporta di seguito la tabella 1. 15

Un (kv) Distanza minima consentita (m) 1 3 10 3,5 15 3,5 132 5 220 7 380 7 Nell allegato vengono anche elencate quelle che devono essere considerate norme di buona tecnica. Idoneità tecnico professionale (Allegato XVII) Per le imprese che ricadono nell ambito di applicazione dell art. 26, relativo ai contratti di appalto e fornitura d opera, le imprese devono dimostrare la loro idoneità tecnico-professionale esibendo al committente o responsabile dei lavori: iscrizione alla camera di commercio e artigianato documento di valutazione dei rischi o autocertificazione documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei DPI forniti ai lavoratori nomine del RSPP e del personale incaricato di attuare la prevenzione incendi, l evacuazione, il primo soccorso, la gestione delle emergenze, nonché del medico competente nominativi dei RLS attestati della formazione effettuata elenco dei lavoratori che risultano dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria, così come previsto nel testo unico documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al d.m. 24 ottobre 2007 dichiarazione di non essere soggette a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto, conseguenti ad infrazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e sul lavoro regolare. I lavoratori autonomi dovranno esibire: iscrizione alla camera di commercio e artigianato documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei DPI in dotazione attestati della formazione effettuata e della idoneità sanitaria, così come previsto nel presente decreto documento unico di regolarità contributiva, di cui al d.m. 24 ottobre 2007. In caso di sub-appalto i requisiti precedentemente elencati vengono verificati dal datore di lavoro committente nei confronti delle imprese sub-appaltatrici. 16