BOZZE DI STAMPA 29 ottobre 2012 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo (3134) EMENDAMENTI Art. 1. 1.2 Sopprimere l articolo. 1.1 Sopprimere l articolo 1. Tip. Senato (330)
2 1.3 Di Nardo Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 1. (Rimessione in termini per la definizione degli illeciti edilizi in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 6 febbraio 2006, n. 49) 1. Coloro ai quali è risultata preclusa la possibilità di avvalersi, nei termini temporali prescritti, delle procedure di definizione degli illeciti edilizi di cui all articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per gli effetti derivanti della sentenza della Corte Costituzionale 6 febbraio 2006, n. 49 che ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Campania 18 novembre 2004, n. 10, possono presentare la relativa domanda nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dal citato decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, per le tipologie di opere ultimate nei termini ivi previsti. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, gli introiti derivanti dal versamento dell oblazione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono destinati ad interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, per finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché per finalità socio-sanitarie sul territorio regionale interessato». 1.5 Sopprimere il comma 1. 1.4 Sopprimere il comma 1.
3 1.6 Sarro Apportare le seguenti modificazioni: «a) sostituire il comma con il seguente: "1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi a12003, i termini per la presentazione delle domande di condono edilizio di cui all alt. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relative ad abusi realizzati entro il 31/03/2003, è fissato in via definitiva al 31/12/2013, limitatamente al territorio della Regione Campania. Fino alla definizione della domande presentate ai sensi del presente comma sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori eventualmente già avviati."; b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Ai fini dell assentibilità delle domande di condono presentate ai sensi del comma precedente, le disposizioni di cui all art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano anche ai manufatti adibiti ad uso residenziale e che costituiscono l unica abitazione disponibile per il responsabile dell abuso e per il suo nucleo familiare, realizzati entro il 31 marzo 2003 in aree sottoposte alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, previa acquisizione dell autorizzazione di cui all articolo 146 del medesimo codice; in tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 dello stesso articolo 146». 1.8 Al comma 1, sopprimere la lettera a). 1.7 Al comma 1 sopprimere la lettera a).
4 1.9 Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e paesistici». 1.10 Al comma 1, sopprimere la lettera b). 1.11 Al comma 1 sopprimere la lettera b). 1.13 Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «27-bis». 1.12 Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «27-bis». 1.14 Al comma 1, lettera b), capoverso «27-bis», sopprimere le seguenti parole: «Previa acquisizione dell autorizzazione di cui all articolo 146
5 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,». Conseguentemente, dopo le parole: «le disposizioni di cui al presente articolo» aggiungere la parola: «non» e la parola: «anche» è soppressa. 1.15 Al comma 1, lettera b), capoverso «27-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2003» con le seguenti: «31 marzo 1953». 1.16 Al comma 1, lettera b), capoverso «27-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2003» con le seguenti: «31 marzo 1963». 1.17 Al comma 1, lettera b), capoverso «27-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2003» con le seguenti: «31 marzo 1973». 1.19 Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «27-bis».
6 1.18 Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «27-bis» 1.20 Sarro Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: «a) al primo comma lettera b) ovunque ricorrano le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con: «entro il 31 dicembre 2013». b) alla lettera b), dopo il capoverso "27-ter", aggiungere il seguente: "27-quater. Le entrate di competenza dello Stato derivanti dalle domande di cui al presente comma, sono destinate prioritariamente ad interventi straordinari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012; le entrate di competenza dei Comuni sono utilizzate prioritariamente per finanziare le operazioni di demolizione dei fabbricati abusivamente edificati, nonché per realizzare interventi di riqualificazione urbanistica."; c) aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. All articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma 2 dopo la parola: "ingiunge" inserire: "entro quindici giorni"; b) al comma 4 dopo le parole: "previa notificata all interessato" inserire: "da effettuare entro dieci giorni dalla scadenza del medesimo termine"; c) al comma 5 dopo le parole: "responsabile dell abuso" inserire: "entro trenta giorni dall accertamento dell inottemperanza di cui al precedente comma 4"; d) inserire il seguente comma: "6-bis. La mancata osservanza dei termini di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo da parte del Dirigente comunale o del Responsabile dell Ufficio comunale competente costituisce valido presupposto per disporne il relativo licenziamento per motivi disciplinari. Il Sindaco vigila sul rispetto dei predetti termini e nel caso ne riscontri la violazione, adotta nei confronti dei responsabili, i provvedimenti consequenziali di licenziamento per motivi disciplinari; in caso contrario, il Prefetto territorialmente competente, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, in-
7 forma il Ministro dell Interno ai fini dell adozione del decreto di cui all art.142 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267"». 1.21 Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-ter», sopprimere le parole: «A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze». 1.23 Al comma 1, sopprimere la lettera c). 1.22 Al comma 1, sopprimere la lettera c). 1.24 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2005». 1.25 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2006».
8 1.26 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2007». 1.27 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2008». 1.28 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2009». 1.29 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2010». 1.30 Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2011».
9 1.32 Sopprimere il comma 2. 1.31 Sopprimere il comma 2. 1.34 Al comma 2, sopprimere la lettera a). 1.33 Al comma 2, sopprimere la lettera a). 1.35 Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso 5-bis. Conseguentemente, sopprimere il capoverso 5-ter, e il comma 3. 1.36 Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso 5-bis.
10 1.37 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5». 1.38 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «3, 4». 1.39 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le parole: «3,» e «, 5». 1.41 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «3,». 1.40 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «4, 5».
11 1.42 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «4,». 1.43 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «5». 1.44 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis dopo le parole: «dei commi 3, 4, 5» inserire la seguente: «non» Conseguentemente, al medesimo capoverso: a) dopo le parole: «possono essere destinati» sopprimere la seguente: «anche»; b) sopprimere le seguenti parole: «, previa verifica dell idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici;». 1.45 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sostituire le parole: «e assegnati» con le seguenti: «ma non assegnati».
12 1.46 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis dopo le parole: «, previa verifica dell idoneità statica» inserire le seguenti: «, e antisismica». 1.47 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis, sopprimere il seguente periodo: «i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio». 1.48 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «per i cittadini privi di soluzione abitativa,». 1.49 Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis sopprimere le seguenti parole: «, con priorità per coloro che, al tempo dell acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio». 1.51 Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso 5-ter.
1.50 13 Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso 5-ter. 1.52 Al comma 2, sopprimere la lettera b). 1.53 Al comma 2, sopprimere la lettera b). 1.54. Sopprimere il comma 3. 1.0.1 Tancredi Dopo l articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. Il presente articolo ha la finalità di agevolare interventi per il rilancio economico e lo sviluppo del settore immobiliare. 2. Le Regioni, nel rispetto della normativa nazionale vigente, possono legiferare in materia di recupero abitativo, a fini residenziali, di superfici e cubature esistenti, mediante la chiusura di balconi, terrazze e ballatoi, anche per la realizzazione di bovindi. 3. Le opere di chiusura di cui al comma 2 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività di cui all articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14 4. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell unità immobiliare deve presentare al sindaco del Comune nel quale si trova l immobile una relazione tecnica, firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie, unitamente al versamento a favore del Comune di un importo determinato dalla Regione secondo quanto previsto dal comma 2 e, comunque, non inferiore a 50 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. 5. La Regione, con proprio provvedimento, determina la sanzione pecuniaria per la realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività. 6. La superficie sottoposta a recupero abitativo non può essere superiore a 50 metri quadri». 1.0.2 Fleres Dopo l articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. All articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Sono, inoltre, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d uso e sono sottoposte all osservanza delle sole distanze legali di cui all articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento al comune dell importo di 100 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. Il 50 per cento di tale importo sarà versato dal comune allo Stato. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a 150 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a 2000 euro ed è subordinata, per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale, al preventivo rilascio del parere o dell autorizzazione richiesti dalle rispettive normative
15 vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 44"». 1.0.3 Fleres Dopo l articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. Per la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché. per la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati, con strutture di facile rimozione, realizzabili mediante denuncia di inizio attività è istituita una imposta pari a 100 euro per ogni metro quadrato di superficie coperta. Tale imposta è versata per il 50 per cento nelle casse dello Stato e per il 50 per cento nelle casse del comune ove è ubicato l immobile. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d uso e sono sottoposte all osservanza delle sole distanze legali di cui all articolo 873 del Codice Civile». 1.0.4 Fleres Dopo l articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. 1. È istituita l imposta annuale sulle coperture e chiusure laterali realizzate con strutture precarie di facile rimozione su terrazze, ballatoi o spazi interni, comunque di dimensione non superiore a cinquanta metri quadrati (ICCP). Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d uso e sono sottoposte all osservanza delle sole distanze legali di cui all articolo 873 del Codice Civile. L imposta ICCP è calcolata nella misura di l euro per metro quadrato e comunque non inferiore a 10 euro e non superiore a 50 euro nel totale. Il 50 per cento dell imposta, che è versata al comune in cui l immobile ricade, è trasferita al bilancio dello Stato in un apposito capitolo».
E 1,00