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ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039 Settore Territorio Area Ambiente e Sicurezza Incontro informativo I rifiuti oltre frontiera Il nuovo regolamento Avv. Ada Lucia De Cesaris Inquadramento normativo, soggetti coinvolti, compiti ed obblighi Milano, 19 giugno 2007

Regolamento CE 1013/2006 Il Regolamento è entrato in vigore il 15 luglio 2006 e sarà operativo a partire dal 12 luglio 2007. 1

Quadro normativo Normativa internazionale Convenzione di Basilea 22/3/1989 Decisione C (2001) 107 def. Del Consiglio OCSE Normativa comunitaria Regolamento CE n. 1013/2006 Normativa nazionale Dlgs. 152/2006 (artt. 194, 259 e 260) Normativa regionale L.R. Lombardia 26/2003, art. 16, lett. h)bis 2

Obiettivi - protezione dell ambiente mediante l introduzione di maggiori controlli sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti - semplificazione delle procedure 3

Ambito di applicazione (art. 1, comma 1) Il regolamento disciplina le spedizioni tranfrontaliere di rifiuti in cui sia coinvolto una Stato membro della UE, definendo le procedure di autorizzazione e controllo in funzione di: Origine / provenienza Destinazione Itinerario Tipologia di rifiuti spediti Tipologia di trattamento (recupero/smaltimento) nel luogo di destinazione 4

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: tra Stati membri, con o senza transito attraverso Paesi terzi dalla Comunità verso Paesi terzi (esportazione) da Paesi terzi verso la Comunità (importazione) da e verso Paesi terzi, ma con transito nella Comunità 5

Il regolamento non si applica (art. 1, c. 3) alle spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all interno di un singolo Stato membro allo scarico a terra di rifiuti ai rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi alle spedizioni di residui radioattivi di cui all art. 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, 3 febbraio 1992 alle spedizioni soggette all obbligo di riconoscimento previsto per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano dal regolamento (CE) n.1774/2002 alle spedizioni di cui all art. 2, punto 1, lettera b), punti ii), iv) e v) della direttiva 2006/12/CE alle spedizioni di rifiuti dall Antartico nella Comunità alle importazioni all interno della Comunità di rifiuti prodotti da forze armate da organizzazioni umanitarie in situazione di crisi, 6 operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

Il regolamento vieta le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso Paesi terzi ad esclusione dei paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea (*) (art. 34) le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso Paesi o territori d oltremare (**) (art. 40) le esportazioni di specifiche tipologie di rifiuti/miscele di rifiuti pericolosi destinati al recupero, dalla Comunità verso Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE C(2001)107def. (art. 36) le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nella Comunità da Paesi terzi, ad esclusione dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea (art. 41) le importazioni di rifiuti destinate al recupero nella Comunità da Paesi terzi, ad esclusione del Paesi dove si applica la decisione OCSE C (2001) 107 def. o dei Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea (art. 43) (*)Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein (**) Elencati nell allegato IA della decisione 2001/822/CE (art. 2, punto 26) 7

Principi generali divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione (art. 19) conservazione dei documenti e delle informazioni (art. 20) obbligo di riprendere i rifiuti (artt. 22-25) obbligo per il produttore, il notificatore e tutte le imprese interessate di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti (art. 49) Tali principi sono validi per tutte le procedure di spedizione di rifiuti previste dal regolamento 8

Procedura per le spedizioni all interno della Comunità (artt. 3-32) 9

Per le spedizioni di rifiuti all interno della Comunità il Regolamento prevede l applicazione di due diverse procedure A Notifica e autorizzazione preventive scritte (artt. 3-17) B Obblighi di informazione (art. 3 e 18) 10

A Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte 11

Si applica alla spedizione di tutti i tipi di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 3, c. 1, lett.a) rifiuti destinati al recupero contenuti nei seguenti allegati:(art. 3, c. 1, lett.b) - All. IV elenco ambra - All. III elenco verde qualora contaminati da altri materiali - All IVA(rifiuti elencati nell allegato III ma che hanno caratteristiche di pericolosità secondo la direttiva 91/689/CEE) - Non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IV A - Miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA, se non elencati nell allegato IIIA 12

Soggetti Notificatore Destinatario Vettore/trasportatore persona fisica o giuridica che intende effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti e che è obbligata a effettuare la notifica, individuata sulla base della provenienza delle spedizioni* (art. 2, punto 15) persona o impresa sottoposta alla giurisdizione del paese di destinazione alla quale sono stati spediti i rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento (art. 2, punto 14) soggetto che ha l onere di trasportare i rifiuti munendosi della documentazione necessaria 13

Il soggetto obbligato alla notifica è individuato secondo il seguente ordine gerarchico: (art. 2, punto 15, lett.a) il produttore iniziale: soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti il nuovo produttore: chiunque abbia effettuato operazioni di trattamento prima della spedizione il raccoglitore abilitato: soggetto abilitato dallo Stato membro che effettua la raccolta di rifiuti il commerciante registrato: soggetto autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato l intermediario registrato: soggetto autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore il detentore: produttore o persona fisica o giuridica che detiene i rifiuti 14

Autorità competenti Autorità competente di spedizione Autorità competente di destinazione autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale ha inizio (art. 2, punto 19) autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese (art. 2, punto 20) Autorità competente di transito autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti (art. 2, punto 21) 15

Flusso del procedimento: Soggetto/autorità coinvolti: (1) notifica notificatore (2) autorizzazione autorità competenti di spedizione, destinazione, transito (3) ulteriori adempimenti notificatore - vettore (4) spedizione notificatore, autorità competenti (5) ulteriori adempimenti destinatario 16

1 La notifica 17

- Per procedere alla spedizione di rifiuti il notificatore deve provvedere a trasmettere una notifica scritta all autorità competente di spedizione. - La notifica copre la spedizione di rifiuti del luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero e lo smaltimento intermedio e non non intermedio 18

Il notificatore deve previamente: - stipulare un contratto con il destinatario per il recupero o smaltimento dei rifiuti (art. 5, c. 1) - costituire una garanzia finanziaria o un assicurazione equivalente (art. 6) - mettere a disposizione tutte le informazioni e i documenti di cui agli allegati I A e I B - procurare tutti gli ulteriori documenti e informazioni richiesti ai fini della notifica 19

Contratto (art. 5) contenuto efficacia Il contratto deve contenere: - l obbligo di ripresa dei rifiuti da parte del notificatore nel caso di spedizione illegale o con modalità diverse da quelle stabilite nella notifica; - l obbligo per il destinatario di provvedere al recupero o smaltimento dei rifiuti in caso di spedizione illegale di cui sia responsabile; - l obbligo per il titolare dell impianto di destinazione di fornire la certificazione di avvenuto smaltimento alle condizioni stabilite nella notifica. deve essere efficace dal momento della notifica, per tutta la durata della spedizione e sino al rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento; 20

Garanzia finanziaria (art. 6) contenuto efficacia deve coprire tutte le spese derivanti da: - casi in cui la spedizione non può essere portata a termine alle condizioni previste nella notifica; - casi di spedizione, recupero, smaltimento illegali. - deve essere efficace al momento della notifica ed è parte del documento di notifica; - può essere svincolata quando l autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento 21

Il contenuto della notifica (art. 4) - deve contenere il documento di notifica (All IA) e il documento di movimento (All. IB) - deve contenere in allegato il contratto, la garanzia finanziaria, le informazioni e i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti - deve essere sottoscritta dal notificatore È prevista una notifica generale in caso di più spedizioni nel caso in cui: (art. 13) - i rifiuti da spedire hanno caratteristiche chimico-fisiche simili - i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto - le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica 22

2 L autorizzazione 23

All arrivo della notifica l autorità di spedizione entro 3 giorni verifica la completezza della notifica (art. 7) A se la notifica è debitamente compilata: B se la notifica non è debitamente compilata 24

Arrivo della notific Notifica debitamente compilata. L autorità competente di spedizione entro 3 giorni dal ricevimento della notifica : solleva obiezioni alla spedizione informa il notificatore (art. 7, c. 3) il procedimento si interrompe o accetta la notifica - trasmette l originale della notifica alla competente autorità di destinazione e copia alle autorità di transito (art. 7, c.1) - informa il notificatore dell avvenuta trasmissione (art. 7, c.1) 25

B Notifica non debitamente compilata. Arrivo della notific L autorità di spedizione entro 3 giorni dal ricevimento della notifica chiede al notificatore le informazioni e i documenti mancanti (art. 7,c. 2) il procedimento si interrompe sino al ricevimento delle informazioni e dei documenti segue 26

Arrivo della notific Al ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti l autorità di spedizione entro 3 giorni solleva obiezioni alla spedizione (art. 7. c. 2) informa il notificatore entro 3 giorni o accetta la notifica - inoltra la notifica all autorità di destinazione e copia all autorità di transito - informa il notificatore dell avvenuta trasmissione il procedimento si interrompe 27

Inoltro della notifica alle altre autorit In ogni caso, l autorità di spedizione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica deve trasmetterla alla competente autorità di destinazione e alle eventuali autorità di transito. In caso contrario il notificatore ha diritto di ottenere una spiegazione motivata dell omesso invio (art. 7, c.4) 28

Inoltro della notifica alle altre autorit Se le autorità coinvolte che ricevono la notifica non la ritengono debitamente compilata (art. 8, c. 1): entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dell autorità di spedizione - richiedono al notificatore informazioni e documenti aggiuntivi - informano della richiesta le altre autorità il procedimento si interrompe fino all arrivo della documentazione di cui viene data informazione dall autorità di destinazione. 29

Inoltro della notifica alle altre autorit Il procedimento si conclude quando l autorità di destinazione ritiene la notifica completa e invia conferma della notifica al notificatore e alle altre autorità 30

Rilascio all autorizzazion Tutte le autorità interessate entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma del ricevimento della notifica da parte dell autorità di destinazione se non sollevano obiezioni devono autorizzare la spedizione (art. 9, comma 1, lett. a) autorizzare la spedizione con le condizioni di cui all art. 10 (art. 9, comma 1, lett. b) L autorizzazione ha validità di un anno dalla data del rilascio L autorità di destinazione può autorizzare in via preventiva e generale alcuni impianti di recupero. In questi casi il Regolamento prevede una riduzione dei tempi del procedimento. Tale autorizzazione ha validità limitata e può essere revocata in qualsiasi momento (art. 14). 31

Rilascio all autorizzazion In ogni caso, ogni autorità entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma del ricevimento della notifica da parte dell autorità di destinazione deve trasmettere per iscritto la decisione e le relative motivazioni al notificatore (art. 9, comma 2) trasmettere copia della decisione alla altre autorità (art. 9, comma 2) 32

In caso di autorità di transit Osservazioni sull autorizzazione dell autorità di transito Se appartiene ad uno Stato membro: se non solleva obiezioni alla spedizione nel termine di 30 giorni si considera che abbia tacitamente autorizzato la spedizione (art. 9, c.1) Se non appartiene ad uno Stato membro: - nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento (art. 31, lett. a) b)): - se è parte della Convenzione di Basilea e non trasmette l autorizzazione entro 60 giorni questa si intende negata - se non è parte della Convenzione di Basilea l autorizzazione di intende negata se non è rilasciata nel termine convenuto tra le autorità competenti - nel caso di rifiuti destinati al recupero (art.32): - se all autorità non si applica la decisione OCSE e non trasmette l autorizzazione entro 60 giorni questa si intende negata - se all autorità si applica la decisione OCSE, l autorizazione si intende accordata tacitamente dopo 30 giorni 33

3 Adempimenti dopo il rilascio dell autorizzazione e prima della spedizione 34

Il notificatore deve: - inserire nel documento di movimento la data effettiva di spedizione e per quanto possibile compilarne le voci rimanenti (art. 16, lett. a) - almeno tre giorni prima dell inizio della spedizione, inviare copia del documento di movimento, completato e da lui sottoscritto, alle autorità competenti interessate e al destinatario (art. 16, lett. b) - se le modalità di spedizione subiscono modifiche rilevanti, prima di iniziare la spedizione informare le autorità competenti e procedere a una nuova notifica (art. 17) 35

Il vettore deve: assicurarsi che il trasporto sia accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica (art. 16, lett. c) 36

4 Spedizione 37

5 Adempimenti successivi alla spedizione 38

Il destinatario/titolare dell impianto che riceve i rifiuti deve (art. 16, lett. d) entro 3 giorni dal ricevimento: inviare al notificatore e alle autorità competenti interessate conferma scritta del ricevimento entro 30 giorni dal completamento del recupero o smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti: inviare al notificatore e alle autorità competenti interessate certificazione del avvenuto smaltimento o recupero conservare il documento di movimento 39

Revoca dell autorizzazione L autorizzazione può essere revocata da ciascuna autorità qualora (art. 9, c. 8) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella indicata nella notifica non siano rispettate le condizioni imposte all autorizzazione i rifiuti non siano stati recuperati conformemente alla autorizzazione rilasciata all impianto destinatario dei rifiuti i rifiuti saranno o sono spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite o allegate ai documenti di notifica e di movimento. 40

B Procedura degli obblighi generali di informazione (art. 3, commi 2,3,4 e art. 18) 41

La procedura si applica alle spedizioni destinate al recupero in quantità superiori ai 20 Kg di: rifiuti elencati nell allegato III (lista verde) del regolamento rifiuti elencati nell allegato IIIB del Regolamento miscele di rifiuti, non classificati sotto una specifica voce dell allegato III (lista verde) composte da due o più rifiuti elencati nell allegato III se - la composizione non ne impedisce il recupero ecologicamente corretto - tali miscele sono elencate nell allegato IIIA rifiuti destinati alle analisi di laboratorio per accertarne le caratteristiche fisiche al fine di determinarne l idoneità allo recupero o smaltimento 42

Il soggetto che organizza la spedizione (*) deve (art. 18, c. 1) concludere un contratto con il destinatario raccogliere le informazioni da inserire nel documento di cui all allegato VII, che dovrà accompagnare i rifiuti durante la spedizione: - dati della persona che organizza la spedizione - quantitativo dei rifiuti da spedire e data della spedizione - impianto di recupero, operazione di recupero, denominazione commerciale, codice di individuazione - informazioni sugli Stati coinvolti nella spedizione - dichiarazione di avvenuta stipulazione del contratto con il destinatario (*) Persona fisica o giuridica che intende effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti per la quale non è previsto l obbligo di notifica. (art. 18) 43

il contratto (art. 18, c. 2) deve contenere oltre agli obblighi stabiliti per il caso di notifica, i seguenti obblighi per il soggetto che organizza la spedizione: deve essere efficace quando ha inizio la spedizione - obbligo di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo alla ripresa * - obbligo di provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo * * Qualora il soggetto che organizza la spedizione non sia in grado di completare la spedizione o il recupero dei rifiuti tale obbligo deve essere assunto dal destinatario 44

- L impianto di recupero e/o il destinatario e/o il laboratorio che riceve i rifiuti deve sottoscrivere il documento previamente predisposto e sottoscritto dal soggetto che ha organizzato la spedizione (art. 18, c.1, lett. b) NB: Tutti i soggetti devono conservare copia del documento e delle informazioni per almeno 3 anni (art. 20, c.1) 45

Obblighi di ripresa (art. 22) 46

Ogni autorità nel caso in cui A riscontra l impossibilità di portare a termine come previsto la spedizione di rifiuti B individua una spedizione illegale deve garantire la ripresa dei rifiuti da parte del paese di spedizione o organizzare lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione o altrove 47

Spedizioni di rifiuti dalla Comunità verso Paesi terzi (esportazioni) (artt. 34-40) 1

Il regolamento prevede regole diverse sulla base del trattamento al quale i rifiuti saranno sottoposti nell impianto di destinazione A esportazioni di rifiuti destinate allo smaltimento B esportazioni di rifiuti destinate al recupero 2

A Esportazioni di rifiuti dalla Comunità destinate allo smaltimento Queste esportazioni sono ammesse esclusivamente verso Paesi EFTA, parti della Convenzione di Basilea (*) (art. 34, c. 2 e 3, lett. a) (*) Norvegia, Svizzara, Islanda, Liechtenstein 3

Per poter procedere alla spedizione di rifiuti dalla Comunità verso un Paese EFTA devono sussistere le seguenti condizioni (art. 35, c. 4) il notificatore deve aver ottenuto l autorizzazione da parte di tutte le autorità coinvolte devono essere osservate tutte le condizioni eventualmente contenute nell autorizzazione deve essere stato stipulato e deve essere efficace un contratto tra notificatore e destinatario, con le modifiche di cui all art. 35, c.3, lett.f deve essere stata costituita ed essere efficace una garanzia finanziaria 4

Il Regolamento prevede l applicazione della medesima procedura prevista per le spedizioni all interno della Comunità, con alcuni adattamenti tra i quali 5

e previsto l intervento degli Uffici doganali di esportazione e di uscita Ufficio doganale di esportazione: ufficio preposto alla vigilanza nel luogo in cui l esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate Ufficio doganale di uscita: ultimo ufficio doganale prima dell uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità deve ricevere: (art. 35, c. 3) - da parte dell autorità competente di spedizione una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione - da parte del vettore, una copia del documento di movimento ha una funzione generale di controllo nel caso di spedizione illegale (art. 35, c. 6). deve ricevere: (art. 35, c. 3) - da parte dell autorità competente di spedizione una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione - da parte del vettore, una copia del documento di movimento deve rinviare all autorità di spedizione copia del documento di movimento che attesta che i rifiuti hanno lasciato la Comunità ha una funzione generale di controllo nel caso di spedizione illegale (art. 35, c. 6). 6

B Esportazioni di rifiuti dalla Comunità destinate al recupero (artt. 36-38) si applicano due distinte procedure sulla base del paese di destinazione esportazioni verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE 1 2 esportazioni verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE 7

1 Esportazioni di rifiuti per il recupero verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE In questi Paesi è vietata l esportazione per il recupero dei (art. 36): - rifiuti pericolosi (elencati o non elencati nell Allegato V) - rifiuti elencati nell Allegato V, parte 3 del Regolamento - miscele di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - rifiuti di cui sia stata vietata l importazione nel Paese si destinazione - rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come pericolosi in base all art. 3 della Convenzione di Basilea Le autorità competenti possono di volta in volta vietare o ammettere esportazioni di rifiuti, se ritengono che gli stessi non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto Gli Stati membri possono vietare o ammettere l esportazioni di rifiuti dandone notizia alla Commissione 8

Se non ricorre nessuna delle ipotesi di divieto, è ammessa l esportazione per il recupero di rifiuti di cui all Allegato III o IIIA del Regolamento per tali ipotesi la procedura verrà definita con un Regolamento della Commissione, che lo adotterà sulla base delle indicazioni dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, nel rispetto delle modalità procedurali di cui all art. 37 9

2 Esportazioni di rifiuti per il recupero verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE Per poter spedire i rifiuti dalla Comunità verso un Paese al quale si applica la decisione OCSE devono sussistere le seguenti condizioni (art. 38, c. 4) - il notificatore deve aver ottenuto l autorizzazione da parte di tutte le autorità coinvolte - devono essere osservate tutte le condizioni eventualmente contenute nell autorizzazione - deve essere stato stipulato e deve essere efficace un contratto tra notificatore e destinatario, con le modifiche di cui all art 38, c.3, lett. e) - deve essere stata costituita ed essere efficace una garanzia finanziaria segue 10

A tali spedizioni si applicano le medesime regole previste per la spedizione di rifiuti all interno della Comunità, con alcuni adattamenti e adempimenti aggiuntivi che mutano a seconda della tipologia dei rifiuti: miscele di rifiuti di cui all allegato IIIA destinate ad operazioni intermedie: si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazioni di recupero o smaltimento successivo avrà luogo in un Paese al quale non si applica la decisione OCSE rifiuti di cui all allegato IIIB: sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (art. 38, c. 2, lett. b) rifiuti elencati negli allegati IV e IVA: sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione con alcune disposizioni aggiuntive 11

E previsto l intervento degli Uffici doganali di esportazione e di uscita ufficio preposto alla vigilanza nel luogo in cui l esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate ultimo ufficio doganale prima dell uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. deve ricevere: (art. 38, c. 3, lett. a,b) - da parte dell autorità competente di spedizione una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione - da parte del vettore, una copia del documento di movimento ha una funzione generale di controllo nel caso di spedizione illegale (art. 38, c. 7). deve ricevere: (art. 38, c. 3, lett. a,b) - da parte dell autorità competente di spedizione una copia timbrata della decisione di autorizzare la spedizione - da parte del vettore, una copia del documento di movimento deve rinviare all autorità di spedizione copia del documento di movimento che attesta che i rifiuti hanno lasciato la Comunità ha una funzione generale di controllo nel caso di spedizione illegale (art. 38, c. 7). 12

Spedizioni di rifiuti da Paesi terzi verso la Comunità (importazioni) (artt. 41-46) 13

Per poter spedire i rifiuti da un Paese terzo verso la Comunità devono sussistere le seguenti condizioni (art. 42, c. 4) il notificatore deve aver ottenuto l autorizzazione da parte di tutte le autorità coinvolte devono essere osservate tutte le condizioni eventualmente contenute nell autorizzazione deve essere stato stipulato e deve essere efficace un contratto tra notificatore e destinatario deve essere stata costituita ed essere efficace una garanzia finanziaria la spedizione deve essere gestita secondo metodi ecologicamente corretti 14

A Importazioni di rifiuti da un Paese terzo verso la Comunità per lo smaltimento Tali importazioni sono consentite solo se provenienti da: - Paesi membri della Convenzione di Basilea - Paesi con cui la Comunità ha concluso accordi o intese compatibili con la normativa comunitaria e conformi all art. 11 della Convenzione di Basilea - Paesi con cui i singoli Stati membri in casi eccezionali hanno concluso accordi e intese bilaterali per lo smaltimento in detti Stati membri di determinati tipi di rifiuti, non smaltibili in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione - territori che si trovano in una situazione di crisi, di ristabilimento o di mantenimento della pace con i quali non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui al punto che precede L importazione è sempre subordinata alla presentazione di una richiesta preventiva adeguatamente motivata sulla base dell impossibilità tecnica di smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto (art. 41, c. 4) 15

A queste importazioni si applica la medesima procedura prevista per le spedizioni all interno della Comunità, con alcuni adattamenti tra i quali 16

E previsto l intervento degli Uffici doganali di entrata* che espletate le necessarie formalità, deve rinviare all autorità di spedizione copia del documento di movimento che attesta che i rifiuti sono entrati nella Comunità (art. 42, c. 3, lett. d) ha una funzione generale di controllo nel caso di spedizione illegale (art. 42, c. 5). * ufficio o altro luogo che l autorità doganale ha designato per collocarvi le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità 17

B Importazioni di rifiuti da un Paese terzo verso la Comunità per il recupero Tali importazioni sono consentite solo se provenienti da: (art. 43) - Paesi cui si applica la decisione OCSE - Paesi membri della Convenzione di Basilea - Paesi con cui la Comunità ha concluso accordi o intese compatibili con la normativa comunitaria e conformi all art. 11 della Convenzione di Basilea - Paesi con cui i singoli Sti membri in casi eccezionali hanno concluso accordi e intese bilaterali per il recupero in detti Stati membri di determinati tipi di rifiuti, qualora non sia possibile il recupero in modo ecologicamente corretto nel paese di provenienza - territori che si trovano in una situazione di crisi, o di guerra con i quali non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui al punto che precede o in cui l autorità di spedizione non sia in grado di agire 18

Per queste spedizioni si applica la stessa procedura prevista per le spedizioni all interno della Comunità, con alcuni adattamenti e adempimenti aggiuntivi importazioni da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in stato di guerra importazioni da Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE si applica la procedura prevista per le importazioni destinate allo smaltimento, con il seguente adattamento: l autorizzazione dell autorità d spedizione può essere tacita (art. 44, c. 2) si applica la stessa procedura prevista per l importazione di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea 19

Transito nel territorio della Comunità di spedizioni di rifiuti da e verso paesi terzi (artt. 47-48) 20

Alle spedizioni di rifiuti che transitano attraverso uno o più Stati membri si applica il procedimento previsto per le spedizioni all interno della Comunità con alcuni adattamenti e prescrizioni aggiuntive sulla base del trattamento, della provenienza e della destinazione dei rifiuti 21