FONDO PROVINCIALE DI GARANZIA PER I PRIVATI E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Disposizioni operative



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FONDO PROVINCIALE DI GARANZIA PER I PRIVATI E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Disposizioni operative

PARTE I DEFINIZIONI Nelle presenti disposizioni l espressione: Fondo, indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e dei privati cittadini costituito presso il Tavolo di Concertazione del Patto Territoriale per il Biellese Comitato di gestione, indica l organo competente a rilasciare il nulla osta all emissione di garanzie e controgaranzie; Garanzia Diretta, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori; Controgaranzia, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi PMI, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che: i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato del 18.9.1997 (G.U.R.I. del 1.10.1997) nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell impresa beneficiaria; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; Banche, indica le banche iscritte all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385; Confidi, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n. 385; Finanziamenti a medio - lungo termine, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI Patti territoriali indica i patti territoriali di cui all art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Imprese a prevalente partecipazione femminile indica le società cooperative, le società di persone e le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 60% a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell industria, dell artigianato, dell agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Impresa giovanile indica le società cooperative, le società di persone e le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 60% a giovani di età non superiore a 35 anni e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da giovani di età non superiore a 35 anni, nonché le imprese individuali i cui titolari siano giovani come sopra descritti, che operino nei settori dell industria, dell artigianato, dell agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Nuova imprenditoria indica le società cooperative, le società di persone e le società di capitali costituitesi al massimo 12 mesi prima della data di ricevimento da parte del Comitato di gestione del Fondo della domanda di ammissione alla controgaranzia. Prima casa : indica la casa di abitazione, e cioè quella nella quale il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno la residenza, a condizione che la stessa sia classificabile non di lusso secondo i

criteri di cui al D. Min. Lav. Pubblici del 2 agosto 1969. Ristrutturazione : indica gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c), d), e) dell art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457. Comuni montani : indica i Comuni ricompresi nell allegato A della LR 16/99 e successive modifiche. PARTE II GARANZIE DIRETTE E CONTROGARANZIE RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI 1. SOGGETTI RICHIEDENTI (PRIVATI) Possono richiedere la Garanzia Diretta: - le Banche (anche in qualità di capofila di pool di banche). 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI (PRIVATI) Soggetti beneficiari finali sono i privati cittadini residenti all interno della Provincia di Biella per iniziative da effettuarsi all interno del territorio della Provincia di Biella. - I soggetti di cui al paragrafo precedente accedono ai benefici previsti per le operazioni di cui al successivo punto a condizione che l indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, ISEE) del nucleo famigliare del dichiarante non sia superiore a euro 40.000,00. Tale limite può essere aggiornato a cura del Comitato di gestione, in misura non superiore a quella della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall ISTAT. - In casi di nuclei familiari in corso di formazione, si valuterà l ISEE del nucleo famigliare costituendo, previo rilascio di autocertificazione attestante la volontà di costituire il nuovo nucleo. Per nucleo familiare si intende anche quello composto di una sola persona. - Al fine di semplificare la procedura di accesso ai benefici del Fondo, la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica da redigersi ai fini ISEE è assicurata, gratuitamente, dal Collegio dei ragionieri commercialisti di Biella. 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI (PRIVATI) Sono ammissibili alla Garanzia Diretta: i Finanziamenti a medio - lungo termine a fronte delle seguenti tipologie di spesa: - Corsi di istruzione e formazione professionale - Spese scolastiche e universitarie (libri di testo, computer, rette )

- Ristrutturazione prima casa in Comune montano con impegno a mantenere la residenza per tutta la durata del finanziamento richiesto. Saranno comunque ammessi alla garanzia diretta solo i finanziamenti relativi ad iniziative pertinenti con le linee di sviluppo individuate dal Patto per il Biellese. 4. MISURA MASSIMA DELL AGEVOLAZIONE (PRIVATI) Copertura massima delle operazioni - la Garanzia Diretta può essere concessa in misura non superiore: - al 50% dell ammontare in quota capitale di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo; - Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per solo capitale. 5. SOGGETTI RICHIEDENTI (IMPRESE) Possono richiedere la Controgaranzia: - I Confidi che alla data della richiesta di controgaranzia: - abbiano un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a 75.000.000 di Euro sulla base dell ultimo bilancio approvato; - dichiarino al Gestore del Fondo la scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni assistite dalla controgaranzia e per quelle non assistite da cui emerga un beneficio per la PMI; - operino sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie. 6. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI (IMPRESE) Soggetti beneficiari finali sono le PMI per investimenti da realizzarsi nel territorio della Provincia di Biella. I soggetti beneficiari finali devono: - essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; - essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Confidi proponente e dalla Banca - abbiano merito di garanzia in base alla normale policy di credito dei Garanti e delle Banche; - non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse

- non abbiano patito nell ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari. 7. OPERAZIONI AMMISSIBILI (IMPRESE) Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su: Finanziamenti a medio - lungo termine inerenti le seguenti linee: - Nuova imprenditoria - Iniziative a favore dello sviluppo del turismo sostenibile - Occupazione e qualificazione professionale (corsi di formazione, nuove assunzioni ) - Ambiente e società (riduzione dell impatto ambientale e sociale, investimenti legati al riassetto idrogeologico e alla prevenzione delle calamità naturali, adeguamento norme di sicurezza, ristrutturazione patrimonio edilizio, certificazioni sociali, ambientali ed etiche ) - Innovazione di prodotto (spese di ricerca, progettazione, consulenza, materiali, ore uomo, campionature ) - Immagine (spese pubblicitarie, sponsorizzazioni, creazione di marchi con legami territoriali, potenziamento reti commerciali, promozione sulla rete ) - Ricapitalizzazione aziendale (finanziamenti a medio termine da affiancare ad aumenti di capitale per pari importo) - Altro investimento. Saranno comunque ammessi alla controgaranzia solo finanziamenti relativi ad operazioni pertinenti con le linee di sviluppo individuate dal Patto per il Biellese. Le imprese beneficiarie sono comunque tenute al completamento del programma di investimento a rendicontare al Comitato di gestione l effettiva realizzazione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità delle opere realizzate a quanto indicato nel progetto finanziato e comprensiva di relazione sintetica sulle modalità e sui tempi di realizzazione degli interventi. La Controgaranzia è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. 8. MISURA MASSIMA DELL AGEVOLAZIONE (IMPRESE) - Copertura massima delle operazioni - La Controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 90% della garanzia emessa dai soggetti richiedenti per ciascuna operazione.

- Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori. - Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La Controgaranzia può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione. 9. OBBLIGO DEL GESTORE Il Gestore del Fondo, in particolare, svolge le seguenti attività: - delibera, in ordine alle singole operazioni, l ammissione, la non ammissione, la revoca e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime; - delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti, sulla base degli impegni assunti ed entro i limiti previsti dal Regolamento; - effettua i controlli post-delibera secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo provinciale di garanzia; - provvede all erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti e ne cura la contabilizzazione; - sottopone al Tavolo del Patto per il Biellese, al Comitato di gestione del Fondo e alla Provincia di Biella la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da questi ultimi; - entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Tavolo del Patto per il Biellese, al Comitato di gestione del Fondo e alla Provincia di Biella la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, delle riassicurazioni prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi; - garantisce alla Tavolo del Patto per il Biellese, al Comitato di gestione del Fondo e alla Provincia di Biella adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l eventuale trasferimento delle risorse non impegnate tra i Gestori in relazione alle effettive esigenze di utilizzo; 10. RICHIESTE DI AMMISSIONE E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE - La richiesta di ammissione alla controgaranzia è presentata al Gestore dai richiedenti compilata su apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore, predisposto in conformità alla legge, al presente provvedimento e completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria. - Il termine per la presentazione è fissato entro la seconda decade di ogni mese, con riferimento ai finanziamenti garantiti erogati nel mese precedente. - Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell unità organizzativa competente per l istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della

necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione della controgaranzia. - La controgaranzia non può essere concessa se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione. - In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti sono trasmessi entro il termine di un mese dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore. - La controgaranzia è concessa dal Gestore nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l ordine cronologico di presentazione ovvero, all interno di ogni richiesta, secondo l ordine di concessione della garanzia del Garante; entro i successivi 10 giorni viene data comunicazione al Garante della concessione e del responsabile dell unità organizzativa competente per la gestione della controgaranzia. - Il Gestore comunica tempestivamente l avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. - Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione alla controgaranzia del Fondo. - La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 1% dell importo controgarantito dal Fondo. Detta commissione è pagata dal Garante entro 20 giorni dalla comunicazione del Gestore di concessione della riassicurazione. 11. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI GARANTI Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla controgaranzia, i Garanti inviano al Gestore: a. copia della documentazione comprovante l iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo; b. copia dell ultimo bilancio d esercizio approvato e certificato; c. copia del regolamento interno, approvato dall organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie; d. dichiarazione del Garante che riporti l elenco delle banche convenzionate; e. l attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, di essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 5 del presente provvedimento; f. l indicazione di un indirizzo e-mail per lo scambio delle informazioni. La documentazione di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma è nuovamente inviata al Gestore ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

La presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia determina l avvio immediato dell operatività del Fondo, salvo l eventuale motivato rigetto da parte del gestore da comunicarsi al Garante entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In tale evenienza le eventuali controgaranzie concesse si intendono automaticamente revocate. La controgaranzia è inefficace qualora sia concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se il mendacio, l inesattezza o la reticenza risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell ammissibilità all intervento del Fondo ed il Garante e/o le Banche avrebbero potuto riscontrarli con la dovuta diligenza professionale. 12. CONTROLLI Il Comitato, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli orientati all accertamento dell effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalle presenti disposizioni operative. 13. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI Contratto di finanziamento e piano di ammortamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) convenzionato ed espresso in termini di tasso annuo nominale posticipato. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Comitato: a) dichiarazione attestante la data di valuta dell erogazione e l importo erogato; b) copia del piano di ammortamento. Decorrenza della garanzia - La garanzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia. Inefficacia - La garanzia non è efficace in caso non siano stati rispettati i termini previsti al primo punto del presente articolo 14. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA DA PARTE DEL GARANTE Il Garante può richiedere l intervento del Fondo a seguito della revoca dell affidamento da parte della Banca entro 30 gg dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa allegando, con riferimento ad ogni singolo finanziamento: - la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal garante stesso e l eventuale assenso a proposte di transazione parziale (saldi e stralci); - dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta alla Banca non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia di secondo grado; - indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore dà comunicazione al Garante del responsabile dell unità organizzativa competente per l istruttoria della richiesta di escussione del Fondo. L intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 10 giorni successivi viene data comunicazione della autorizzazione al Garante richiedente l'intervento del Fondo; contestualmente, viene effettuato il pagamento dell importo dovuto dal Fondo, con accredito nel conto indicato dal Garante stesso. Resta ovviamente fermo l obbligo per i Garanti, direttamente ovvero tramite le Banche, di svolgere, anche per conto e nell interesse del Fondo, le azioni giudiziali1 e stragiudiziali per il recupero del credito. L'obbligo di esperire azioni giudiziali è derogabile nel caso di finanziamenti dove si addivenga a proposte di transazione parziale (saldi e stralci), che devono comunque riguardare la complessiva esposizione debitoria dell impresa; in tali casi il Garante è autorizzato a prestare il proprio assenso nell interesse del Fondo. I Garanti, entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le Banche, al Gestore in ordine all andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al Gestore per la dovuta rendicontazione. Le somme che i Garanti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese legali sostenute, sono ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.