OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in. Il sottoscritto/a, nato/a a. il.e residente in..., in Via/Piazza..

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Transcript:

OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in. PROPRIETARIO:.. Il sottoscritto/a, nato/a a. il.e residente in..., in Via/Piazza.. C O M U N I C A alla S.V. di dare inizio ai l lavori di manutenzione ordinaria sotto specificati sul fabbricato per civile abitazione sito in Via/Piazza, e precisamente: Lavori da realizzare : Allega alla presente: relazione sullo smaltimento dei rifiuti; dichiarazione tecnico incaricato; Bonifati lì Con osservanza

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per. sito in Via/Piazza Il sottoscritto,..il e residente, in Via/Piazza.. D I C H I A R A Che per l esecuzione dei lavori in oggetto saranno utilizzati materiali dello stesso tipo e colore di quelli esistenti, senza alterazione dello stato dei luoghi e dell aspetto esteriore del fabbricato, pertanto si invocano i benefici di cui all art. 149, comma 01, lett. A) del D.L. n. 42 del 22/01/2004 (interventi non soggetti ad autorizzazioni paesaggistica di cui all art. 159 del già citato D.L. 42/04). Bonifati,lì Con osservanza

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per.... sito in Via/Piazza PROPRIETARIO:... Il sottoscritto,.., nato a.. il e residente in,, proprietario del fabbricato interessato ai lavori, a corredo della documentazione richiesta per l esecuzione dei lavori, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 04 della legge n. 15 del 1968, e consapevole delle pene previste, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dagli artt. 483,485,495,e 496 del c.p., DICHIARA sotto la sua responsabilità che gli inerti prodotti dall attività di cui sopra, come descritti nella relazione tecnica allegata, ammonteranno a circa mc. e saranno smaltiti da una ditta autorizzata. Allega fotocopia documento di riconoscimento. Bonifati lì IL DICHIARANTE

RELAZIONE TECNICA (Ordinanza n 1495 del 3.07.2001 Regione Calabria ) OGGETTO : Lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato per.. sito in Via/Piazza PROPRIETARIO:. Il sottoscritto.., nato a e residente... in via/piazza, iscritta all albo degli....della provincia di. con il n.., relativamente all incarico conferitogli dal sig...proprietario del fabbricato interessato ai lavori; per relazionare sulla produzione di inerti derivanti dalla esecuzione dei lavori di cui all oggetto, afferma, sotto la personale responsabilità, quanto segue. Il volume degli inerti prodotti nel corso dei lavori da realizzare sarà circa di mc... e potranno essere smaltiti da una ditta autorizzata. Bonifati, lì Il Tecnico

Decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73. Articolo 5 - Attivita' edilizia libera In vigore dal 26 maggio 2010 Modificato da: Legge del 22/05/2010 n. 73 Allegato 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione. 8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.