Provincia di Brindisi

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Provincia di Brindisi (approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 29/06/2005)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST) DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Finalità In armonia con gli indirizzi Comunitari, Nazionali e Regionali in materia di Turismo, il Comune intende promuovere lo sviluppo del servizio di Alloggio e Prima Colazione ( Bed & Breakfast) presso le abitazioni private, quale formula idonea a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali locali, a valorizzare i prodotti tipici ed il patrimonio edilizio esistente. Art.2 Oggetto Il presente regolamento disciplina il servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private. Per quanto attiene alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande questa deve avvenire secondo le vigenti normative statali, quindi previa acquisizione da parte dell Amministrazione Comunale del previsto parere per il rilascio dell Autorizzazione Sanitaria; a tal fine ne consegue che sia le strutture che il Personale addetto alle stesse dovranno rispettare requisiti minimi obbligatori quali: - requisiti minimi obbligatori ai sensi dell art. 28 del DPR 327/80, con possibilità di applicazione dell ultimo comma - libretto sanitario per il Personale addetto, ai sensi dell art.14 della L.283/62 e art.37 del DPR 327/80 - piano di autocontrollo ai sensi del DLgs 155/97 - formazione degli addetti CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Art.3 - Definizione e caratteristiche 1) Si definisce Servizio di Alloggio e Prima Colazione, l accoglienza offerta in modo non professionale presso la propria abitazione e luogo di residenza, utilizzando un numero di camere da letto per gli ospiti non superiore a sei, per un massimo di dieci posti letto. Fermo restando che il numero delle stanze utilizzate non deve essere superiore a tre, per un massimo di sei posti letto, al Servizio potranno essere destinate le camere da letto disponibili, escluse quelle adibite ad uso personale. 2) Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, i seguenti servizi complementari: - fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno e, comunque, relativa alla sostituzione in caso di cambio dell ospite. - fornitura dell energia elettrica, acqua e gas; - pulizia quotidiana delle camere e dei bagni: - somministrazione cibi e bevande per la prima colazione 3) Gli appartamenti per il Servizio di Alloggio e Prima Colazione devono essere utilizzati stabilmente dal titolare del servizio o comunque se la dimora del titolare sia diversa, a non più di 50 metri di distanza dall abitazione in cui si dimora.

Art.4 - Requisiti tecnici ed igienico sanitari 1) I locali in cui viene offerto il Servizio di Alloggio e Prima Colazione, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico edilizi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per i locali di civile abitazione, dimostrabili con la presentazione del certificato di abitabilità; dovranno inoltre avere caratteristiche conformi alle normative igienico sanitarie dimostrabili previa acquisizione di parere igienico sanitario da parte della AUSL BR/1 Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione. La documentazione necessaria per il rilascio dell Autorizzazione Sanitaria è la seguente: - pianta planimetrica in scala 1/100, datata e firmata da un tecnico iscritto all albo professionale, con indicata la superficie, l altezza e la destinazione d uso dei singoli locali interessati all attività; - dichiarazione della predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi del D.L.vo 155/97 - relazione tecnica che descriva: a) la tipologia degli alimenti che verranno preparati e/o somministrati, i metodi di conservazione degli alimenti in relazione alla loro natura; b) numero delle camere per gli alloggiati, dotazione degli arredi delle camere e dei servizi igienici; c) il tipo di approvvigionamento idrico e le caratteristiche della rete di distribuzione compresi eventuali impianti di trattamento delle acque; d) il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ( con indicato l impianto di trattamento/depurazione ed il corpo ricettore dello scarico); e) numero degli alloggiati; f) numero degli addetti previsti; 2) In relazione alla peculiarità del processo produttivo (preparazione della prima colazione agli alloggiati), i requisiti minimi dovranno essere i seguenti: a) il servizio di prima colazione deve essere assicurato, esclusivamente agli alloggiati, mediante somministrazione di cibi e bevande confezionati che richiedono una minima manipolazione; Tutti i locali devono essere dotati di riscaldamento, salvo che l attività venga svolta nei soli mesi estivi. 3) Nel caso in cui il servizio di prima colazione avvenga con preparazioni che richiedono una maggiore manipolazione degli alimenti somministrati agli alloggiati, come la preparazione casalinga di torte, dolci, Yogurt o della tipica colazione all Inglese, oltre ai requisiti indicati nel precedente comma devono essere in possesso di: - locale cucina dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori - servizio igienico da destinare ad uso esclusivo dei titolari dell attività dotato di lavabo con dispositivo di erogazione dell acqua potabile con comando a pedale o elettrico, erogatore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani a perdere o ad emissione di aria calda 4) Presso la struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile dall esterno, l insegna con la denominazione nonché con l indicazione della tipologia.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 5 Istituzione Albo Comunale Il Comune di Cellino San Marco istituisce l Albo comunale delle strutture Bed & Breakfast ove saranno annotate tutte le denunce di inizio attività così come previsto dall art.4, comma quinto della Legge Regionale 24/07/2001 n 17. Art.6 - Obblighi Amministrativi Ai sensi dell art.4 della Legge Regionale 24/07/2001 n 17 recante Istituzione e disposizioni normative dell attività ricettiva di Bed & Breakfast, coloro che esercitano, non professionalmente, l attività di Servizio di Alloggio e Prima Colazione, come inteso nel presente Regolamento, all interno delle case ove hanno la propria residenza, sono esonerati, oltre che dall iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l attività ricettiva istituito dall art.5 della Legge 217/1983, né necessita dell autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 11/1999. Chi intende offrire il Servizio di Alloggio e Prima Colazione, di cui all art.3 del presente Regolamento, deve presentare una Dichiarazione di Inizio Attività al Comune e può iniziare l attività stessa decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. Il Comune, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della comunicazione pervenuta e provvede ad effettuare l iscrizione nell apposito registro. La Dichiarazione di Inizio Attività deve comprendere: - Generalità complete del dichiarante - Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui agli art.li 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD n 773/1931 - Autocertificazione attestante che il richiedente ed i suoi famigliari conviventi non sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956 n 1423, e che nei loro confronti non sono state applicate le misure previste dalla Legge 31/05/1965, n 575 e successive modifiche ed integrazioni, ovver o non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. - Ubicazione del fabbricato in cui è fornito il servizio; - Numero dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti - Denominazione della struttura. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1) dichiarazione di conformità dell impianto alla regola d arte rilasciata, ai sensi della Legge 05//03/1990 n 46, da un tecnico iscritto all albo professionale per l impianto elettrico e/o di riscaldamento 2) dichiarazione di conformità dell impianto alla regola d arte rilasciata, ai sensi della Legge 05/03/1990 n 46, da un tecnico iscritto all a lbo professionale per l impianto elettrico 3) dichiarazione, ai sensi dell art.109 del TULPS, che prevede l obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all Autorità di PS; Il titolare del Servizio potrà indicare nella dichiarazione, altri servizi offerti agli ospiti quali spazi di parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc. Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 non necessitano se il certificato di abitabilità dei locali è stato rilasciato successivamente all anno 2000. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa vigente.

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (Provincia di Brindisi) Il presente Regolamento: E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 24 del 29/06/2005; E' stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2005 al 26/07/2005 senza reclami; E' entrato in vigore il giorno 29/06/2005. Cellino San Marco, lì 06/06/2006. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Cosimo PASSIATORE)