REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ATTIVITÀ COLLEGATE

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COMUNE DI MONTELLA Provincia di Avellino REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ATTIVITÀ COLLEGATE SALE GIOCO E GIOCHI LECITI Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 marzo 2015 Entrato in vigore in data 7 maggio 2015 1

Art. 1 - Principi Generali 1. L attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande è regolata dalla seguente normativa e sue variazioni ed integrazioni: R.D. T.U.L.P.S. del 18.06.1931, n. 773; R.D. Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. 06.05.1940, n. 635; D.P.R. 24.07.1977, n. 616; Legge 25.08.1991, n. 287 e loro successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs. 31.03.1998, n. 114; art. 3 del D.L. 04.07.2006, n. 223; D.lgs. 26 marzo 2010, n.59; circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.05.2010, n. 3635; D.P.R. 07.09.2010, n. 160; art. 35 c. 6 del D.L. 06.07.2011, n. 98; D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138; T.U. delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, art. 50, comma 7 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 27.12.2011, n. 214, da quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia sanitaria, tecnica-urbanistica, dai principi in linea con le procedure dell'autocertificazione e dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi e dal parere n. 220/2014, emesso dalla Corte Costituzionale circa l apertura di nuove sale giochi o gestione di video giochi. 2. L attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande viene svolta presso i pubblici esercizi identificati come bar, bar pasticceria, bar gelateria, bar rosticceria, pub, birreria, ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda e similari, mensa, anche quando essa è svolta presso circoli privati. 3. L inizio dell attività, variazioni ed integrazioni, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come qualunque altra comunicazione attinente l attività deve essere trasmessa, in forma esclusivamente telematica, allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) del Comune. Art. 2 - Tipologie dei pubblici esercizi 1. I pubblici esercizi sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: a) Tipo A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari); b) Tipo B: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 2

c) Tipo C: esercizi di cui ai tipi A e B del presente articolo, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago come sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (art. 5, c. 1, lett. c) della Legge 287/91); il principio della "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all attività principale di intrattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale, con il restante 75% destinato esclusivamente all intrattenimento e non connesso all attività di somministrazione; d) Tipo D: esercizi di cui al tipo B del presente articolo, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Art. 3 - Apertura di nuovi Pubblici Esercizi e loro trasferimento di sede 1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi, è ammessa su tutto il territorio comunale in applicazione di quanto disposto dall art. 3 del D.L. 223/2006 ed in esecuzione di quanto disciplinato dal presente Regolamento circa la tipologia degli stessi e della loro distribuzione lungo piazze, strade urbane ed extraurbane. Al fine di tenere sotto controllo l inquinamento ambientale e acustico, l aspetto inerente la pubblica sicurezza, la cui soglia di attenzione è elevata soprattutto durante il periodo estivo per il considerevole aumento di presenze che si verifica, in modo particolare, nell orario serale, nei fine settimana e/o in coincidenza con festività e manifestazioni nazionali e locali. La SCIA per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande presso strutture posizionate lungo via Don Minzoni, Via M. Cianciulli fino all incrocio con via San Giovanni, Via del Corso fino all incrocio con via San Mauro, Piazza Bartoli, devono essere corredate di piano parcheggio privato o contenere l indicazione di aree parcheggi pubbliche, libere, esistenti nei dintorni per la valutazione da parte degli uffici competenti. 2. Nel ritenere di assoluta importanza l incentivazione all apertura di nuovi pubblici esercizi di tipo A (ristorante/tavola calda/pizzeria/pub) di tipo B (bar) e di tipo D (senza la vendita di alcolici e superalcolici) nei centri storici (escluso P.zza Bartoli, P.zza Moscariello, via Don Minzoni, via M. Cianciulli, Via del Corso, via F. Bonavitacola) ai titolari delle attività, viene applicata la detrazione del 50% della TARI; Sale giochi o altri Pubblici esercizi con video giochi, sono escluse dal beneficio. 3. Le attività di cui al punto 2. sono anch esse soggette alla presentazione del Piano Parcheggio. 3

Art. 4 - Requisiti Generali 1. L esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di eliminazione delle barriere architettoniche. 2. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 3. È indispensabile il possesso dei requisiti sanitari e professionali da parte del richiedente che, nel caso di società, possono essere detenuti dal legale rappresentante, da uno dei soci o da un dipendente, preposto all attività. 4. Possono esercitare l attività di somministrazione coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Art. 5 - Attività soggetta a SCIA 1. L inizio attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande è soggetta a SCIA con le modalità di cui al D.P.R. 160/2010, così come in caso di: - trasferimento sede; - variazione della titolarità; - esercitata a domicilio del consumatore; - esercitata presso alberghi e pensioni quando l attività è resa esclusivamente a favore degli alloggiati; - esercitata in forma congiunta all attività di intrattenimento e svago; - esercitata in mense aziendali o in spacci annessi a circoli cooperativi; - esercitata presso enti, scuole e comunità religiose, oltre che negli enti a carattere assistenziale; - esercitata nelle medie strutture di vendita, nei limiti stabiliti dalla Legge Regione Campania 09.01.2014, n. 1 e del D.Lgs. 31.03.1998, n.114 e sue modifiche ed integrazioni; Art. 6 - Autorizzazioni temporanee 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea è consentita anche in occasione di fiere, feste, mercati, sagre, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone ed è soggetta ad Autorizzazione Amministrativa Temporanea. 4

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 3. L attività può essere svolta soltanto per il periodo autorizzato e nei locali o presso spazi in cui si svolgono le manifestazioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ordine pubblico. Art. 7 - Ampliamento e/o riduzione dei locali 1. L'ampliamento della superficie dei locali è soggetto a SCIA. I locali interessati all attività, oggetto di ampliamento, devono possedere i requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564 e del D.M. 05.08.1994, n.534, i requisiti tecnici, urbanistici e sanitari. Art. 8 - Trasferimento di sede 1. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio, è soggetto all osservanza di quanto vigente in materia tecnica, urbanistica e sanitaria, oltre che a quanto previsto dallo Strumento Urbanistico ed in particolare quanto specificato dal precedente art. 3. Art. 9 - Trasferimento della gestione o della titolarità - cessazione 1. Il titolare di pubblico esercizio che intende cessare l'attività o effettuare il fitto di azienda è tenuto a darne comunicazione tramite SCIA. Art. 10 - Limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di alcoolici 1. È sempre vietata la somministrazione e la vendita di alcoolici e superalcoolici ai ragazzi di età inferiore ai sedici anni. 2. È sempre vietata la somministrazione e la vendita dei superalcoolici dopo le ore 24,00. 3. È sempre vietata la vendita e la somministrazione di superalcoolici nel corso di manifestazioni sportive, sagre, fiere, presso spettacoli viaggianti o presso intrattenimenti temporanei e comunque durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, fatto salvo specifici e 5

particolari eventi per i quali sarà valutata l opportunità e la eventuale autorizzazione in deroga al presente articolo. 4. E sempre vietata, all esterno del locale, la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande in contenitori e/o in bicchieri di vetro se non serviti e consumati ai tavoli. Art. 11 - Orario di attività 1. I titolari di pubblici esercizi determinano liberamente i tempi di svolgimento della propria attività (orari di apertura e chiusura ed eventuale orario di spacco o della eventuale giornata di riposo settimanale e loro variazioni) così come previsto dalla Legge n. 214/2011 che ha modificato l art. 3, c. 1 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, adeguando lo svolgimento dell attività alla normativa comunitaria senza limiti e prescrizioni riferiti ad orari o a chiusure infrasettimanali dei locali, già di fatto applicata in via sperimentale in base a quanto disposto dal c. 6, art. 35 del D.L. n. 98/2011. 2. La chiusura del locale, per ferie o per qualsiasi altra ragione, che si protrae oltre i trenta giorni consecutivi, deve essere comunicata al SUAP. 3. L orario dell attività svolta presso il p.e. deve essere reso noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello ben visibile dall esterno. Art. 12 - Intrattenimenti ludici - inquinamento acustico 1. Qualunque intrattenimento musicale tenuto all interno o all esterno dei Pubblici Esercizi, abitualmente praticato dai gestori a favore dei clienti, consentito dalla norma vigente in materia, deve essere svolto nel rispetto assoluto della legge 26.10.1995, n.447 e del D.P.C.M. 14.11.1997. Successivamente alle ore 00,30 le emissioni sonore prodotte presso i P.E. da qualunque tipo di strumentazione, dovranno avere una percezione dall esterno che non superi i 20 DB nel rigoroso rispetto delle norme contro l inquinamento acustico. Le manifestazioni all esterno dei Pubblici Esercizi potranno protrarsi fino alle ore 00,30. 2. I titolari dei P.E. devono essere in possesso della certificazione dalla quale si evinca che i suoni prodotti dalle apposite strumentazioni in uso, anche temporaneo, presso il proprio esercizio, abbiano i requisiti tecnici ed acustici indicati dal D.P.R. 16.04.1999, n. 15, dalla Legge 26.10.1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 05.12.1997 e loro modifiche ed integrazioni. 3. Qualunque tipo di manifestazione (concerti, serate danzanti, 6

cabaret ed ogni genere di manifestazione sonora, tombolate e comunque ogni attività occasionalmente organizzata dal gestore del locale a favore dei clienti) da tenere all interno o all esterno dei P.E., non può avere luogo se non autorizzato dai competenti uffici comunali, previa formale richiesta da parte dei titolari dei locali che devono far pervenire istanza, in forma telematica, almeno 7 gg. dalla data individuata per lo svolgimento dell intrattenimento ludico. 4. Il Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, sentite le associazioni nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, può emanare apposita Ordinanza al fine di disciplinare ulteriormente la materia, rettificare, integrare o ridimensionare quanto nel presente Regolamento contenuto. Art. 13 - Spazi pubblici e privati 1. È vietato posizionare tavoli e sedie oltre i limiti degli spazi autorizzati dal Comune in via temporanea e per un periodo massimo di mesi sei anche in modo discontinuo. 2. Il posizionamento di tavoli e sedie su aree private o pubbliche poste in continuità o adiacenti i locali di P.E., è consentito ma deve essere autorizzato dagli Uffici e Servizi competenti, a cui va inoltrata l istanza, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. 3. L inosservanza di quanto indicato ai pp. 1 e 2, comporta il diniego di successive Autorizzazioni da parte degli Uffici e Servizi competenti, la sospensione dell attività fino alla cessazione della stessa. Art. 14 - Lattine e bottiglie di vetro 1. È vietato l asporto di bibite o altro prodotto contenuto in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro quando il consumo non è effettuato all interno del locale o comunque in spazi delimitati a servizio del locale stesso. 2. E richiamato integralmente il p. 4 del precedente art.10 la cui violazione, da parte del titolare di P.E., comporta l applicazione delle previste sanzioni amministrative con sospensione temporanea dell attività fino alla cessazione della stessa. 7

Art. 15 - Responsabilità dell esercente 1. Oltre all osservanza di quanto previsto in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai titolari delle stesse attività, di vigilare sul comportamento degli avventori che non deve mai essere contrario alla civile convivenza, compreso l assoluto rispetto da tenere verso l ordine e della pulizia degli spazi pubblici di accesso e/o adiacenti ai locali, compresi nel raggio di m. 50. 2. È fatto obbligo, ai titolari dei P.E., durante lo svolgimento di iniziative occasionali, di provvedere al posizionamento di un numero adeguato di contenitori per il deposito dei rifiuti prodotti sia all interno che all esterno dei locali. 3. È fatto obbligo, inoltre, agli stessi di provvedere alla pulizia degli spazi di ogni residuo di quanto consumato durante l intrattenimento e del relativo smaltimento presso gli appositi contenitori che deve essere obbligatoriamente a carico del titolare del Pubblico Esercizio nel rispetto della normativa vigente in materia e deve essere effettuato entro e non oltre le ore 03,00 con l impegno a ridurre al massimo il disturbo acustico. Articolo 16 - Giochi e videogiochi 1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati od effettuati giochi leciti disciplinati dall art.110 del T.U.L.P.S. n. 773/31 e sue modifiche ed integrazioni. 2. Il titolare deve essere in possesso della prevista Autorizzazione Amministrativa a cui potrà seguire per eventuali variazioni o integrazioni, la dichiarazione di inizio attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 3. L esercente deve richiedere la Tabella dei Giochi Proibiti di cui all art. 110, c.1 del T.U.L.P.S. da esporre all interno dell esercizio. 4. È vietata l installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/31 nell ambito delle attività di somministrazione svolte all interno di presidi sanitari, luoghi di cura e di culto, istituti scolastici e nelle corrispondenti pertinenze. 5. Il numero di videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/31 installabili all interno delle attività di somministrazione è soggetto al vincolo numerico di cui al DM 27/10/2003 integrato dal DM del 18/01/2007. 8

6. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/31 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 dello stesso art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/31. 7. Il titolare della sala giochi non può in alcun modo lasciare incustodita la sede dell esercizio poiché è obbligato a gestire l attività come la normativa prevede, oltre a dover vigilare, in modo particolare, sull età degli avventori poiché è vietato ai minori di anni 18 di partecipare ai giuochi con vincita in denaro, così come stabilito dal il D.L. 06.06.2011, n. 98, artt. 24, commi 20 e 21 ed in considerazione del parere emesso dal Consiglio di Stato, in data 15.05.2007, n. 1299/2007. 8. Il Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, con le modalità previste in materia, può emanare apposita Ordinanza al fine di disciplinare ulteriormente la gestione di giochi e sala giochi, compresa la regolamentazione degli orari di espletamento dell attività. Art. 17 - Limitazioni attività di sale giochi e video giochi 1. L attività di gestione sala giochi può essere esercitata nei locali che oltre ad avere specifica destinazione d uso e caratteristiche tecniche/urbanistiche/sanitarie idonee devono avere requisiti non in contrasto con le seguenti limitazioni: a) la distanza tra sale gioco non può essere inferiore a ml. 250; b) la distanza tra sale gioco e luoghi di culto, scuole, asili, ludoteche, deve essere minimo di ml. 250; c) l attività di gestione sala gioco non può essere esercitata in locali posizionati lungo strade o piazze del centro storico o comunque ricadenti in zona A dello Strumento Urbanistico; d) l attività di gestione sala giochi non può essere esercitata in locali sottostanti strutture abitative; e) la sala giochi deve essere dotata di parcheggio privato con numero di posteggi corrispondente al numero dei video giochi o, il richiedente, deve fornire l autocertificazione con la quale dichiara la presenza di parcheggio pubblico nel raggio di almeno m. 50 dal locale sede dell attività; 9

f) i titolari di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono gestire video giochi o altri giochi leciti ma devono attenersi, scrupolosamente, al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 27.10.2003 che determina, tra l altro, all art. 2, il numero massimo di apparecchi e congegni (video giochi ed altri giochi) di cui all art. 110 cc. 6 e 7 lett. b del TULPS consentiti all interno del pubblico esercizio in proporzione ai mq. della superficie. Art. 18 - Competenze amministrative 1. Il Responsabile del SUAP, per quanto di competenza, provvederà ad integrare, definire, produrre procedimenti e modulistica inerente la materia in questione nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento; 2. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ordinanze ed ogni altro atto gestionale di competenza; 3. Le ordinanze sindacali ed amministrative e specifici atti d ufficio inerenti le attività svolte pressi i pubblici esercizi, saranno pubblicati all'albo pretorio telematico e, dove necessario, opportunamente pubblicizzati ai fini dell'informazione ai cittadini; Art. 19 - Provvedimenti comunali di decadenza 1. L esercizio all Attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande o il titolo autorizzatorio decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 e di quanto disciplinato in materia di pubblici esercizi; b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni; 10

e) nei casi in cui vengono meno i requisiti morali, professionali e sanitari personali, oltre che i requisiti dei locali; f) i titolari di sale giochi già in esercizio, al fine di non essere in contrasto con quanto disciplinato dal precedente art. 17, devono provvedere a trasferire la propria attività in altra sede, entro ventiquattro mesi dall entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 20 - Sanzioni 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le attività ad essa collegate, senza l autorizzazione amministrativa, dove prevista o senza aver effettuato la SCIA per variazioni o la DIA sanitaria (trasferimento di sede, ampliamento delle superfici, trasferimento della gestione o della titolarità, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato e comunque l inosservanza di quanto dal presente Regolamento disciplinato) si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande ed attività ad essa collegata che, a secondo delle infrazioni, prefigurano la sospensione dell attività fino alla revoca dell Autorizzazione Amministrativa o la disposizione di cessazione dell attività, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande o di Giochi e Sale Giochi ; 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme legislative e regolamentari generali in vigore. NORME DI SALVAGUARDIA Le procedure individuate nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate in caso di modifiche legislative. 11

INDICE ART. 1 - Principi generali pag. 2 ART. 2 - Tipologie dei pubblici esercizi pag. 2 ART. 3 - Apertura di nuovi Pubblici Esercizi e loro trasferimento di sede pag. 3 ART. 4 - Requisiti generali pag. 4 ART. 5 - Attività soggetta a SCIA pag. 4 ART. 6 - Autorizzazioni temporanee pag. 4 ART. 7 - Ampliamento e/o riduzione dei locali pag. 5 ART. 8 - Trasferimento di sede pag. 5 ART. 9 - Trasferimento della gestione o della titolarità Cessazione pag. 5 ART.10 - Limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di alcoolici pag. 5 ART.11 - Orario di attività pag. 6 ART.12 - Intrattenimenti ludici inquinamento acustico pag. 6 ART.13 - Spazi pubblici e privati pag. 7 ART.14 - Lattine e bottiglie di vetro pag. 7 ART.15 - Responsabilità dell esercente pag. 8 ART.16 - Giochi e videogiochi pag. 8 ART.17 - Limitazioni attività di sale giochi e video giochi pag. 9 ART.18 - Competenze amministrative pag. 10 ART.19 - Provvedimenti comunali di decadenza pag. 10 ART.20 - Sanzioni pag. 11 Norme di salvaguardia pag. 11 12