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REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI E ALLE REGOLE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA MUTUALISTICA TRA SOLIDARFIDI E I PROPRI SOCI (Approvato con deliberazione dell Assemblea Ordinaria dei soci in data 19 maggio 2010) PREMESSO che: - l art. 2521, comma 5, C.C. prevede che I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ; - già in data 29/01/1996 l Assemblea Ordinaria dei Soci aveva approvato un regolamento interno in materia; - esso, peraltro, alla luce dell evoluzione normativa e dell aumento delle dimensioni e dell operatività del Consorzio, si manifesta attualmente non più idoneo a fornire un equa ed efficace disciplina al rapporto mutualistico tra soci e Consorzio; - il presente regolamento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione assunta in data 9 febbraio 2010. Art. 1 Ammissione a socio. Chi intende divenire socio del Consorzio Solidarfidi deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale vi provvede ai sensi dell art 6 dello statuto. Art. 2 - Condizione di ammissibilità.

L ammissione è subordinata, oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dallo Statuto, all assenza di protesti a carico del richiedente nel corso degli ultimi tre anni. Possono essere prese in esame richieste con protesti, purchè sia previamente accertato che ciò è stato determinato da situazioni straordinarie ed impreviste e che ciò non inficia la solvibilità del richiedente. Art. 3 Documenti da allegare alla richiesta di adesione. Alla richiesta di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) copia atto costitutivo e statuto sociale; b) bilancio aggiornato completo di nota integrativa e, se presenti, relazione sulla gestione, relazione del revisore contabile o del collegio sindacale; c) dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese; d) dichiarazione di iscrizione all Albo Nazionale delle Cooperative; e) attestazione del legale rappresentante di veridicità delle documentazione di cui alle lettere a) e b); f) copia del verbale del Consiglio di Amministrazione di adesione a SolidarFidi indicante il numero di quote sottoscritte; g) visura camerale ordinaria. Art. 4 Efficacia della deliberazione di ammissione. L efficacia della deliberazione di ammissione del socio è subordinata: a) all integrale liberazione delle azioni sottoscritte, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia consentito una liberazione graduale e/o differita delle medesime; b) all integrale versamento dell eventuale sovrapprezzo sulle stesse; Solo dopo tale adempimento il nuovo ammesso potrà essere iscritto a libro soci ed avrà diritto di fruire delle prestazioni consortili. Art. 5 Sovrapprezzo sulle azioni. Il sovraprezzo è determinato dall assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. (art 7 lettera a dello statuto)

Art. 6 Garanzia consortile. La garanzia prestata dal Consorzio a favore dei propri soci nei confronti delle Banche e delle altre Istituzioni finanziarie convenzionate è limitata al 50% del capitale oggetto di finanziamento, qualunque sia la forma dello stesso. Tale limite potrà essere eventualmente superato: a) per singole operazioni, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ed in presenza di adeguata cauzione da parte del socio garantito; b) con riguardo a specifici Fondi Rischi Monetari ove, con la deliberazione di rispettiva costituzione sia stato espressamente previsto che le garanzie a valere su di essi possono superare tale limite. Art. 7 Richiesta di rilascio della garanzia consortile. La richiesta di rilascio della garanzia consortile deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere la descrizione delle finalità cui è preordinata l operazione finanziaria da garantire, corredata da ogni idonea documentazione. In ogni caso, la richiesta di rilascio della garanzia consortile deve essere accompagnata da: a) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali per i quali è scaduto il termine di approvazione; b) dichiarazione del legale rappresentante attestante: - il regolare pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai soci lavoratori ed ai dipendenti; - l eventuale iscrizione all Albo Regionale delle Cooperative Sociali (con indicazione del numero e della data); c) copia dell ultimo verbale redatto dal revisore incaricato alla vigilanza; d) una situazione economico-patrimoniale aggiornata ad una data non antecedente di tre mesi da quella della domanda; e) preventivi e/o fatture inerenti l investimento da effettuare o effettuato;

f) documentazione comprovante le proprietà immobiliari dichiarate e gli eventuali oneri e/o privilegi su di esse gravanti; g) documentazione reddituale relativa ad eventuali controgaranti; h) visura camerale ordinaria antecedente di non oltre tre mesi la data della domanda; Il richiedente autorizza il Consorzio a fornire copia di tali documenti e/o le analisi e valutazioni su di essi svolte esclusivamente alle Banche e agli Istituti finanziari interessati all operazione per la quale è stata richiesta il rilascio della garanzia consortile. Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Tecnico potrà richiedere l eventuale ulteriore documentazione a suo giudizio utile per una completa istruttoria della richiesta di garanzia. Art. 8 - Integrazione del capitale sociale sottoscritto. Condizione per l ammissione del socio alla garanzia consortile è che questi abbia sottoscritto azioni sociali ordinarie per un importo complessivo rapportato all ammontare della garanzia rilasciata e, comunque, in misura non inferiore a quanto riportato nella tabella seguente. Importo finanziamento Totale azioni Da 100.000 a 150.0000 2 Da 150.000 a 200.000 3 Per importi superiori a 200.000 Non inferiore all 1% dell importo del credito finanziato La liberazione delle azioni integrative così sottoscritte (ed il versamento dell eventuale sovrapprezzo ad esse relativo) è condizione affinché il Consorzio possa procedere al formale rilascio della garanzia. Ai relativi versamenti il socio potrà provvedere anche mediante delega alla Banca o all Ente finanziatore di trattenere il relativo importo da quello finanziando e versarlo a tale titolo al Consorzio.

In presenza di situazioni particolari, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Tecnico, potrà concordare con il socio l importo del capitale nonchè termini e modalità di liberazione e pagamenti particolari ad esclusione del sovraprezzo. Art. 9 Commissioni. La garanzia consortile è remunerata mediante versamento di una commissione annua, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, calcolata sull importo totale del finanziamento per il quale essa è stata rilasciata. E in facoltà del Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione motivata che tenga conto di oggettive circostanze, addebitare al richiedente a tale titolo un importo maggiore o minore. Il socio potrà provvedere al versamento delle commissioni a suo debito anche mediante delega alla Banca o all Ente finanziatore di trattenere il relativo importo da quello finanziando e versarlo a tale titolo al Consorzio. Art. 10 - Diritti di istruttoria. Per ogni singola richiesta di garanzia, a prescindere dall accoglimento o meno della stessa, sono dovuti dal richiedente diritti di istruttoria nella misura fissata con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione. Art. 11 Contribuzione alle spese generali del Consorzio. Tutti i costi e le spese necessari al regolare funzionamento del Consorzio sono coperti utilizzando i ricavi e le rendite derivanti dalla propria attività. Ove, tuttavia, questi non siano sufficienti o il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno riservarli in tutto o in parte - a particolari fondi di riserva o ad altre necessità gestionali, ciascun socio è tenuto a contribuire alla copertura delle spese generali del Consorzio, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche di cui egli ha beneficiato nel corso dell esercizio per gli importi e con le modalità di versamento che saranno all uopo definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Servizi specifici effettuati dal Consorzio. Per le prestazioni diverse dalla prestazione di garanzia e svolte dal Consorzio su richiesta individuale dei singoli Consorziati, i soci richiedenti sono tenuti a versare al Consorzio gli importi richiesti a titolo di: a) rimborso di tutte le anticipazioni dal Consorzio effettuate in funzione del più efficace adempimento della prestazione richiesta, nella misura risultante dalla relativa documentazione ovvero, per i costi non direttamente documentabili, in quella definita dal Consiglio di Amministrazione con criteri forfetari; b) corrispettivo per l attività svolta nella misura preventivamente concordata in sede di conferimento dell incarico; c) contributo straordinario di rifusione dei costi generali di struttura relativi al servizio erogato, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. E in facoltà del Consorzio richiedere al socio il versamento di acconti sia sui rimborsi che sui corrispettivi che, infine, sul contributo straordinario. L omesso o ritardato pagamento degli importi richiesti dal Consorzio per i titoli indicati nel presente articolo importa l addebito al socio debitore dell interesse di mora nella misura determinata del D. Lgs. 231/2002 e/o successive eventuali modifiche. Art. 13 Fondi Rischi Monetari. La costituzione di eventuali Fondi rischi monetari può avvenire su decisione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione attuativa di quanto previsto agli artt. 34 e 35 dello Statuto. Art. 14 Gestione delle sofferenze. Il socio che si trovi in situazione, anche temporanea, di difficoltà ad adempiere puntualmente alle obbligazioni garantite deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio e concordare le misure di volta in volta più idonee a tutelare il patrimonio sociale e le ragioni di regresso del Consorzio, pur nel rispetto del rapporto mutualistico sottostante.

In tali casi, tuttavia, spetta alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione la tempestiva adozione delle iniziative ritenute a tal fine più idonee. Art. 15 Incameramento delle cauzioni. Il Consorzio, su specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà procedere ad incamerare le cauzioni previste dall art. 6 lett. a) del presente regolamento soltanto qualora: a) sia prevenuta comunicazione di avvio della procedura di escussione della garanzia consortile da parte dell Istituto garantito; b) ovvero, anche prima di tale comunicazione, ove siano decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine entro il quale l obbligazione del socio garantita dal Consorzio doveva essere adempiuto senza che sia avvenuto il pagamento o sia stato concordato con il creditore una proroga di tale termine. Art. 16 - Disposizione transitorie. L eventuale rinnovo delle garanzie consortili è subordinato alla verifica della regolarità della posizione del socio rispetto alle prescrizioni di cui all art. 8 (Integrazione del capitale sociale) del presente regolamento. Art. 17 Pubblicità. Il presente regolamento, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione dovrà essere inviato in copia (anche a mezzo posta elettronica) a tutti i soci ed inserito nel sito web del Consorzio in modo che sia liberamente consultabile e scaricabile. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, chieda di aderire al Consorzio in qualità di socio, dovrà dichiarare di aver preso visione, oltre che dello Statuto, anche del presente regolamento e di accettarlo integralmente.