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La domanda principale è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Ed invero, le richieste attrici si fondano sulla pretesa, indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sul ritenuto indebito conteggio di interessi non pattuiti, sulla mancata pattuizione scritta della CMS e sulla asserita applicazione di tassi usurari. La società, tuttavia, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante; a riguardo, giova ricordare che il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale. Nel caso di specie, la s.r.l. non solo non ha fornito la dimostrazione della propria pretesa, non producendo la suddetta documentazione, ma ha addirittura chiesto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, del contratto di conto corrente che risulta prodotto dalla convenuta già al momento della sua costituzione in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l onere di produrre in giudizio l intera sequenza di estratti conto che, 3

peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 t.u.b. di ottenere dall istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull estratto conto nell ultimo decennio. Nel caso in cui (come nella specie) parte attrice non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell onere della prova a carico della parte istante" (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 29/01/2013, n. 79). Ad ogni buon conto, quanto asserito dalla società istante risulta smentito proprio dalla lettura del contratto, in atti, che consente di escludere, in primo luogo, qualsivoglia fenomeno anatocistico; infatti, il rapporto è sorto nell'anno 2010 ed è conforme alla delibera del CICR, atteso che prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, le parti - sin dal momento della conclusione del contratto - hanno convenuto per 4

iscritto tutte le condizioni economiche che hanno regolato il rapporto, come si evince dalla documentazione allegata dalla banca. Quanto alla CMS, la stessa non è stata pattuita con riferimento al contratto in questione, come confermato anche dalla convenuta; tuttavia, la s.r.l. non ha dimostrato che la commissione stessa sarebbe stata comunque applicata, avendo genericamente ventilato tale ipotesi, non supportata da alcun valido riscontro documentale, attesa la frammentaria ed incompleta produzione degli estratti conto; nè si può supplire a tale lacuna probatoria mediante la invocata CTU, che avrebbe una inammissibile finalità esplorativa. Ancora. Infondato è il motivo di opposizione relativo alla ritenuta applicazione di interessi usurari, trattandosi di doglianza genericamente formulata e non supportata da alcun riscontro probatorio. Da ultimo, priva di pregio appare anche l'ulteriore eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte della banca; infatti, la sottoscrizione del correntista è di per sè idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta dalla legge, atteso che la volontà del proponente è già espressa nel documento tipo dal medesimo predisposto (vedi Tribunale di Monza, 13.05.2012). 5

A ciò aggiungasi che, secondo la S.C., nel caso in cui manchi la firma sul contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto stesso risulterebbe, comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà esternate ai clienti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (sono sufficienti, a tal fine, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso (cfr., tra le tante, Cass. n.22223/06). Per completezza (e "ad abundantiam"), il Tribunale intende infine puntualizzare che la domanda principale di ripetizione di indebito sarebbe, in ogni caso, inammissibile; infatti, essendo il rapporto ancora in essere, il correntista non può agire per la restituzione di un pagamento che, da parte sua, non ha ancora avuto luogo e di cui può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. n.798/13). In definitiva, sulla scorta di tali argomentazioni, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda principale. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla riconvenzionale avanzata dalla Banca la quale, producendo idonea 6

documentazione, non specificamente contestata, ha comprovato il credito richiesto, ammontante a complessivi euro 150.831,61. Di qui la pronuncia di condanna al relativo pagamento nei confronti della società attrice, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo con riferimento allo scoperto di c/c e, per il resto, dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, dalla s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonchè, in via riconvenzionale, dalla seconda nei confronti della prima, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda principale; b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la s.r.l. al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 150.831,61, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo con riferimento allo scoperto di c/c e, per il resto, dalla scadenza delle singole fatture al saldo; 7

c) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.015,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge. Così deciso in Lanciano, il 30 maggio 2016. IL GIUDICE Dott.ssa Cleonice G. Cordisco 8