Circolare n.38/e del 23 dicembre 2013

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Fiscal Flash La notizia in breve N. 345 24.12.2013 Quadro RW: i chiarimenti delle Entrate Circolare n.38/e del 23 dicembre 2013 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW La L. n. 97/2013, c.d. Legge europea 2013, recante la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, ha dato avvio a una profonda revisione del quadro RW. Il Provv. del 18.12.2013, attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge: cioè semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, nonché a riformulare le relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea. La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero nel periodo d imposta di riferimento e senza limite di importo. Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l Agenzia Entrate fornisce i chiarimenti necessari per la compilazione del nuovo quadro RW e illustra alcuna esempi pratici. Premessa La L. n. 97/2013, c.d. Legge europea 2013, recante la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, ha dato avvio a una profonda revisione del quadro RW. Il Provv. del 18.12.2013, attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere 1

gli obblighi contenuti nella legge: cioè semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria, nonché a riformulare le relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea. La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero nel periodo d imposta di riferimento e senza limite di importo. Bilanciando queste semplificazioni, sono state introdotte importanti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali, attuate mediante l illecito trasferimento e/o detenzione all estero di attività produttive di reddito. Ritenuta da applicare anche sull incasso dei flussi - Come principio generale, ora, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi. La norma introduce, inoltre, un prelievo alla fonte a titolo d acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sino a oggi sottoposte a imposizione solo nell ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. Obbligo di segnalazione degli intermediari finanziari per trasferimenti superiori a 15.000 euro - La L. 97/2013 apporta, infine, notevoli semplificazioni anche con riferimento agli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, allineando i limiti e gli strumenti già adottati dai medesimi soggetti ai fini delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio, mutuandone i presupposti applicativi e con l adozione dell unica soglia di 15.000 euro del valore dei trasferimenti da segnalare. Su tale intervento normativo l Agenzia delle Entrate fornirà apposite istruzioni operative. Chi deve compilare il quadro RW Posto che, rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l obbligo dichiarativo (dunque tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro, limite fino a oggi vigente), l adempimento deve essere effettuato: 2

- dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria; - ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. POSSESSORE DIRETTO COMPILA IL QUADRO RW TITOLARE EFFETTIVO Nessun obbligo di monitoraggio è, invece, posto in capo agli enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative), ad eccezione delle società semplici. Analoga esclusione è applicabile agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell articolo 74, comma 1, del TUIR. QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO SOGGETTO OBBLIGO DI MONITORAGGIO Persona fisica Società semplice Società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative) Enti pubblici SI SI NO NO NO 3

Come compilare il quadro RW Ogni contribuente dovrà indicare il valore dell immobile detenuto all estero. Se vi è comproprietà ciascuno indicherà il valore totale e la percentuale di possesso. Una persona fisica detiene un immobile all estero del valore di 500.000 euro in comproprietà con altri quattro soggetti. In tal caso ciascun comproprietario (sempreché si tratti di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) deve indicare nel quadro RW l intero valore dell immobile (500.000) riportando la percentuale di possesso (20%). Se il possesso si riferisce a una partecipazione al capitale sociale di una società estera va indicata: - la percentuale di possesso; - il valore della partecipazione. Se la partecipazione è in una società italiana che a sua volta detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%, la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente non è tenuto a compilare il quadro RW. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera. 4

Se la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese white list, come l Austria (intendendo per tale, spiega l Agenzia, l elenco dei Paesi riportati nelle Tabelle a pag. 18 della Circolare, di seguito riportate, fugando ogni dubbio sorto in dottrina nel merito), la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente indica nell RW esclusivamente il valore della propria partecipazione. TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Bras Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimar Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Franc Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslav Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Maroc Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polon Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Sloven Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldo Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Ugand Uzbekistan Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta), e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella 5

misura del 50% (partecipazione indiretta). In tal caso il contribuente integra il requisito di titolare effettivo nella società estera, sommando il 15 per cento della partecipazione diretta con il 25 per cento della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (40%). Se la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese non white list, la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente indica nell RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione in quella società. Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la quale detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera, posto che il contribuente in tal caso non è il titolare effettivo di attività estere. - Riproduzione riservata - 6