SERVIZIO LL.PP, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

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C O P I A N. 86 Del 01-09-17 SERVIZIO LL.PP, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Numero 927 Del 01-09-17 Oggetto: CONCESSIONE E GESTIONE PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' MASTRAZZE. ANNULLAMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1567 DEL 12.10.2016. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il provvedimento di affidamento alla ditta Ati Olimpia - CO.GE.SI. della gestione della piscina in località Mastrazze giusta determina n. 1567 del 12.10.2016; Precisato che in data 10.06.2017 prot. n. 9728 è pervenuta alla scrivente Amministrazione Comunale apposita nota prot. 0079698 del 09.06.2017, (che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta, fascicolo n. 219/2017) dell Autorità Nazionale Anticorruzione- ufficio di vigilanza sui contratti pubblici - in cui si comunica la definizione delle questioni segnalate ai sensi dell art. 21 comma 1 lettera b) del Regolamento sull esercizio dell attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15.02.2017 pubblicato in G.u. n. 49 del 28.02.2017. Nel predetto documento si osserva che secondo il consolidato orientamento dell Autorità anche il rinnovo contrattuale espresso è inquadrabile unicamente alla fattispecie prevista dall art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs. 163/2006, in ragione del fatto che infatti, ove sussiste la richiesta analogia dell oggetto della prestazione, l affidamento dei nuovi servizi allo stesso operatore economico mediante procedura negoziata senza bando di gara deve sottostare alle seguenti condizioni: - che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; - che la possibilità di avvalersi del rinnovo sia stata indicata nel bando del contratto originario; - che, nel primo affidamento, l importo complessivo stimato dei servizi successivi sia stato computato per la determinazione del valore globale dell appalto, ai fini delle soglie di cui all articolo 35; - che il rinnovo avvenga nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. Si osserva altresì nella predetta nota che tali condizioni non risultano tutte ricorrenti nella fattispecie in argomento;

Premesso che in data 27.06.2017 prot. n. 114/ST è stato presentata richiesta di riesame del fascicolo n. 219/2017 da parte di questo Ente. Constatato che in data 20.07.2017 prot. N. 12176, è pervenuta alla scrivente Amministrazione Comunale nota di riscontro prot. 0093006 del 19.07.2017, (che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta, fascicolo n. 219/2017) nel quale l Anac ha inteso confermare le conclusioni già comunicate nella precedente corrispondenza del 09.06.2017, sopra citata, specificando che difatti: argomento insuperabile rimane la considerazione che una generalizzata facoltà di rinnovo espresso vanifica il tentativo del legislatore comunitario di ricondurre la possibilità di reiterare l affidamento di servizi analoghi allo stesso operatore economico ad ipotesi tipiche tassativamente indicate, depotenziando fortemente il principio della necessità dell evidenzia pubblica. Quanto considerato esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE e dunque operante per la generalità dei contratti pubblici, ivi incluse le concessioni di servizi ( Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 novembre 2011, n. 6194 ; sez. V, ordinanza 24 aprile 2013 n. 1469) ; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28.07.2017 avente ad oggetto concessione della gestione della piscina comunale in località Mastrazze. Atto di indirizzo a seguito della definizione del fascicolo Anac ex art. 21 c. 1 lett. B) del regolamento sull esercizio della attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15.02.2017; Vista la comunicazione prot.n.151del 29.07.17, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della legge n. 241/90 e dell art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, dell avvio del procedimento di riesame, funzionale all eventuale annullamento della determinazione 1567 del 12.10.2016 trasmesso in data 29.07.2017; Dato atto che la predetta comunicazione prot.n.151/17 ha sospeso ogni effetto alla comunicazione prot.n.11828 del 14.07.17 pervenuta da parte della ditta Ati Olimpia di Coratti Marco e Cogesi Coop. Arl interrompendo di fatto tutte le attività; Viste le osservazioni formulate dalla ditta affidataria in data 07.08.2017 e ritenuto che le stesse non siano idonee a superare l interesse pubblico connesso alla libera concorrenza e trasparenza delle procedure di gara; Viste le risultanze dell istruttoria e in particolare che il breve lasso di tempo decorso dall atto di affidamento unito alla mancata stipula del contratto hanno impedito che si potessero consolidare posizioni soggettive meritevoli di particolare apprezzamento, e che le aspettative nel frattempo maturate sono da ritenersi comunque inferiori rispetto all interesse pubblico concreto ed attuale, oltreché prevalente, insito nello svolgimento dell attività de qua da parte di soggetti individuati nel rispetto dei principi di par condicio ed evidenza pubblica che impongono l indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica; Ritenuto quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte, ed all esito di nuova valutazione dell interesse pubblico sotteso, che ricorrano i presupposti per l annullamento in autotutela

dell affidamento avvenuto con determinazione n. 1567 del 12/10/2016, ai sensi dell art. 21 nonies, secondo cui 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. ; Tenuto conto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché delle migliorie così come previste nel capitolato per la concessione della gestione della piscina coperta di proprietà comunale, con particolare riferimento all art. 13 oneri di manutenzione ; Evidenziato che con separato atto verranno definite meglio le quantificazioni delle migliorie e tutte le altre lavorazioni che potranno essere riconosciute all appaltatore in relazione al periodo di pregresso affidamento sulla base e nel rispetto del citato articolo 13 del capitolato; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste ed i servizi in economia; Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 art. 107 e 183 e 184 e ss.mm.ii; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto il Regolamento dei controlli interni; Visto lo statuto Comunale; Visto il Regolamento di Contabilità interno; Vista la legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 11 datato 31.03.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dell Ufficio e del Servizio LL.PP., Ambiente e Protezione Civile ; Ritenuto di non trovarsi, con riferimento all assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell 6 bis, della legge 241/1990; Verificata l assenza in capo al destinatario del provvedimento delle situazioni di cui all art. 1 comma 9 lettera c) della legge 190/2012 e art. 53 comma 16 del D.Lgs. n. 165/2001; DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa di disporre l annullamento in autotutela, ai sensi dell art. 21 nonies della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dell affidamento avvenuto con determinazione n. 1567 del 12.10.2016 e di tutti gli atti connessi e conseguenti; Di annullare, per le ragioni specificatamente indicate in premessa, l affidamento sopra indicato, rinviando a successiva determinazione le modalità e i criteri per l individuazione del nuovo affidatario; Restano salvi gli ulteriori provvedimenti di natura tecnico contabile che verranno definiti entro un termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente; Avverte che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale, innanzi al competente Tribunale Amministrativo, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione; Monte San Giovanni Campano, lì 01-09-17 responsabile del servizio Il f.to Arch. Fratarcangeli Augusto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Art.184, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e Art 85, comma 3, Regolamento di contabilità) HA EFFETTUATO

i controlli ed i riscontri ammnistrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti. Il Responsabile del Servizio finanziario F.to Dr. Vona Ludovico E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale, lì 05-09-2017 incaricato Il Funzionario Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all albo Pretorio del Comune dal 05-09-2017 al 20-09-2017. Lì, Il Messo Comunale