Gazzetta ufficiale C 188

Documenti analoghi
Gazzetta ufficiale C 203

Gazzetta ufficiale C 315

Gazzetta ufficiale C 373

Gazzetta ufficiale C 172

Gazzetta ufficiale C 241

Gazzetta ufficiale C 270

Gazzetta ufficiale C 313

Gazzetta ufficiale C 303

Gazzetta ufficiale C 204

Gazzetta ufficiale C 376

Gazzetta ufficiale C 384. dell Unione europea. Comunicazioni e informazioni. Informazioni. 54 o anno 31 dicembre Edizione in lingua italiana

Gazzetta ufficiale C 312

Gazzetta ufficiale C 279

Gazzetta ufficiale C 52

Gazzetta ufficiale C 425

Gazzetta ufficiale C 310

Gazzetta ufficiale C 370

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale C 320

Gazzetta ufficiale C 386

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

Bollettino cambi ferroviari, mese di: novembre 2013

Evaluated Pricing Service. Precisione, trasparenza e indipendenza.

INTERNATIONAL BOND TARGET GIUGNO 2016

CODICE ROSSO! 15 gennaio Accademia della Gru

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

L 118/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

INDICE INTRODUZIONE. 5. Il momento attuale. Il Trattato di Lisbona...» 15 PARTE PRIMA IL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 giugno 2017 (OR. en)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Delibera n. 100/2016

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

ACCORDI INTERNAZIONALI

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

RICORSO DI ANNULLAMENTO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

DELIBERA N. 118/13/CSP

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale C 344

Gazzetta ufficiale C 344

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ALLEGATI. della. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sul marchio dell'unione europea (versione codificata)

La legge sul processo lungo

11692/14 KPE/lmm DGB 3

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 08/01/2013

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Orientamenti definitivi

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale C 290

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Protocollo. Progetto

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

FOGLIO INFORMATIVO. Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art c.c.

Transcript:

Gazzetta ufficiale C 188 dell'unione europea 60 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 giugno 2017 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 188/01 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8315 Siemens/Mentor Graphics) ( 1 )... 1 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2017/C 188/02 Tassi di cambio dell'euro... 2 2017/C 188/03 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 3 2017/C 188/04 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 4 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 188/05 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 5 2017/C 188/06 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 6 2017/C 188/07 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 7 2017/C 188/08 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 )... 8 2017/C 188/09 Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39258 Trasporto aereo Relatore: Finlandia... 9 2017/C 188/10 Relazione finale del consigliere-auditore Trasporto aereo (riadozione) (AT.39258)... 10 2017/C 188/11 Sintesi della decisione della Commissione, del 17 marzo 2017, Relativa a un procedimento a norma dell articolo 101 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 Trasporto aereo) [notificata con il numero C(2017) 1742] ( 1 )... 14 V Avvisi PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE Commissione europea 2017/C 188/12 Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni... 20 2017/C 188/13 Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping... 21 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2017/C 188/14 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8519 Santander/SAM) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 22 2017/C 188/15 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8515 CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 23 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 188/16 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8507 GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 24 2017/C 188/17 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8439 Wärtsilä/CSSC/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )... 25 ALTRI ATTI Commissione europea 2017/C 188/18 Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari... 26 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.8315 Siemens/Mentor Graphics) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/01) Il 27 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8315. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

C 188/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 13 giugno 2017 (2017/C 188/02) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1217 JPY yen giapponesi 123,43 DKK corone danesi 7,4365 GBP sterline inglesi 0,88075 SEK corone svedesi 9,7443 CHF franchi svizzeri 1,0850 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,4540 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 26,147 HUF fiorini ungheresi 306,97 PLN zloty polacchi 4,1936 RON leu rumeni 4,5662 TRY lire turche 3,9519 AUD dollari australiani 1,4880 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,4892 HKD dollari di Hong Kong 8,7489 NZD dollari neozelandesi 1,5528 SGD dollari di Singapore 1,5501 KRW won sudcoreani 1 265,98 ZAR rand sudafricani 14,3297 CNY renminbi Yuan cinese 7,6245 HRK kuna croata 7,4085 IDR rupia indonesiana 14 904,08 MYR ringgit malese 4,7812 PHP peso filippino 55,510 RUB rublo russo 63,8205 THB baht thailandese 38,048 BRL real brasiliano 3,7045 MXN peso messicano 20,3188 INR rupia indiana 72,1930 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3764 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0 10588-01-9 [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione Solvay Portugal Produtos Quimicos SA, Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria, Portogallo (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/03) Numero di autorizzazione REACH/17/17/0 Uso autorizzato Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del ph e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 21 settembre 2029 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative 14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/3

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3765 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0 10588-01-9 [pubblicato in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione Kemira Chemicals Oy., Harmajantie 3, FI-32741 Sastamala, Finlandia (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/04) Numero di autorizzazione REACH/17/16/0 Uso autorizzato Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del ph e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 21 settembre 2029 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative C 188/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3801 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0 10588-01-9 [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione Electroquimica De Hernani SA, Epele 20120, Hernani, Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) Numero di autorizzazione REACH/17/15/0 (2017/C 188/05) Uso autorizzato Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del ph e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 21 settembre 2029 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative 14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/5

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3806 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0 10588-01-9 [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione Caffaro Brescia S.r.l., via del Brennero 48, 56100 Pisa, Italia (Testo rilevante ai fini del SEE) Numero di autorizzazione REACH/17/19/0 (2017/C 188/06) Uso autorizzato Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del ph e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 21 settembre 2029 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative C 188/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3816 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza Dicromato di sodio N. CE 234-190-3 N. CAS 7789-12-0 10588-01-9 [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione Ercros SA, Avenida Diagonal 593-595, 08014 Barcellona, Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) Numero di autorizzazione REACH/17/18/0 (2017/C 188/07) Uso autorizzato Uso del dicromato di sodio come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del ph e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 21 settembre 2029 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative 14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/7

Decisioni di rilascio di un autorizzazione Riferimento della decisione ( 1 ) C(2017) 3821 Data della decisione 7 giugno 2017 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all immissione sul mercato per l uso e/o all uso di sostanze elencate nell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Nome della sostanza 1,2-dicloroetano N. CE 203-458-1 N. CAS 107-06-2 [pubblicata in applicazione dell articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 )] Titolare dell autorizzazione BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Renania-Palatinato, Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) Numero di autorizzazione (2017/C 188/08) Uso autorizzato REACH/17/9/0 Uso industriale dell EDC come solvente riciclabile e agente di estrazione in un sistema chiuso di purificazione dell 1,3,5-triossano ( 1 ) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Data di scadenza del periodo di revisione 22 novembre 2024 Motivi della decisione Conformemente all articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. C 188/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/9 Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39258 Trasporto aereo Relatore: Finlandia (2017/C 188/09) 1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che sia legalmente possibile riadottare una nuova decisione in seguito all annullamento (parziale) della decisione del 2010 da parte del Tribunale. 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l articolo 5, lettere da j) a l), della decisione del 2010 sia abrogato e nuovamente adottato. 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il progetto di decisione si applichi a British Airways Plc nella misura in cui la sentenza del Tribunale nella causa T-48/11 del 16 dicembre 2015 ha annullato la decisione del 2010. 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell articolo 101 del TFUE, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo svizzero. 5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul comportamento e sulla portata geografica dell accordo e/o pratica concordata. 6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un infrazione unica e continuata dell articolo 101 del TFUE, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo svizzero. 7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell articolo 101 del TFUE, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo SEE. 8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell UE. 9. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell infrazione. 10. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. 11. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un ammenda ai destinatari del progetto di decisione. 12. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. 13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. 14. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. 15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull applicazione delle specifiche circostanze aggravanti e attenuanti nel caso di specie. 16. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione dell importo dell ammenda per le due imprese il cui importo di base adeguato eccede il 10 % del rispettivo fatturato complessivo. 17. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. 18. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. 19. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea.

C 188/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 Relazione finale del consigliere-auditore ( 1 ) Trasporto aereo (riadozione) (AT.39258) (2017/C 188/10) INTRODUZIONE 1. Il 9 novembre 2010, nel caso COMP/39258, Trasporto aereo, la Commissione ha adottato la decisione C(2010) 7694 final, relativa a un procedimento ai sensi dell articolo 101 del TFUE, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito, la «decisione del 2010») ( 2 ). Salvo uno, tutti i destinatari della decisione per l imposizione delle ammende relative al cartello in questione hanno proposto ricorso di annullamento avverso detta decisione (in tutto o in parte). 2. In 13 sentenze datate 16 dicembre 2015 (di seguito, le «sentenze del 2015») ( 3 ), il Tribunale ha dichiarato che la decisione del 2010 era viziata da un difetto di motivazione ( 4 ). In funzione delle conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale, tale difetto di motivazione ha comportato l annullamento, completo o parziale, della decisione del 2010 per le varie parti che avevano proposto ricorso avverso la decisione ( 5 ). 3. Le sentenze del 2015 individuano una violazione dell obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. Non si pronunciano su motivi di merito. Il progetto di decisione, a cui la presente relazione si riferisce, è destinato a sostituire la decisione del 2010 nella misura in cui questa è stata annullata, intende correggere le carenze delle sentenze del 2015 oltre a tener conto di come si è evoluta la struttura di alcune imprese successivamente al 2010. Lettere del maggio 2016 4. Il 20 maggio 2016 la direzione generale Concorrenza della Commissione (di seguito, la «DG Concorrenza») ha scritto alle ricorrenti delle 13 impugnazioni che sono all origine delle sentenze del 2015. Con le lettere in questione (di seguito, le «lettere del maggio 2016») si informavano le parti in questione in merito all intenzione della DG Concorrenza di proporre alla Commissione l adozione di una nuova decisione nel caso AT.39258, avente come destinatari i soggetti giuridici che avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale, nella misura in cui la decisione del 2010 era stata annullata nei loro confronti. La decisione stipula che ciascun ricorrente dinanzi al Tribunale ha partecipato in una «infrazione unica e continuata» in relazione a tutte le vie di trasporto di cui nella decisione del 2010. Secondo tali lettere, la nuova decisione proposta prevede alcuni adeguamenti dei considerando e del dispositivo della decisione del 2010, ma non comporta nuovi addebiti né modifica la sostanza degli addebiti esposta nella comunicazione degli addebiti del 18 dicembre 2007 (la «comunicazione degli addebiti»). Nelle lettere suddette, la DG Concorrenza sostiene che l adozione di una nuova decisione è in linea con la pertinente giurisprudenza, poiché la decisione del 2010 è stata annullata per «vizi procedurali», e ( 6 ) invita gli interessati a formulare osservazioni sulla procedura prevista. ( 1 ) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (decisione 2011/695/UE). ( 2 ) I destinatari della decisione del 2010 erano Air Canada, Air France-KLM, Société Air France, KLM NV, British Airways Plc, Cargolux Airlines International S.A, Cathay Pacific Airways Limited, Japan Airlines, Japan Airlines International Co., Ltd., LAN Airlines SA, LAN Cargo SA, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, SWISS International Air Lines AG, Martinair Holland N.V., Qantas Airways Limited, SAS AB, SAS Cargo Group A/S, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Danimarca Norvegia Svezia, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited. ( 3 ) Sentenze nelle cause Air Canada/Commissione (T-9/11, EU:T:2015:994); Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T-28/11, EU:T: 2015:995); Japan Airlines/Commissione (T-36/11, EU:T:2015:992); Cathay Pacific/Commissione (T-38/11, EU:T:2015:985); Cargolux Airlines/Commissione (T-39/11, EU:T:2015:991); Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T-40/11, EU:T:2015:986); Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione (T-43/11, EU:T:2015:989); Deutsche Lufthansa e altri/commissione (T-46/11, EU:T:2015:987); British Airways/Commissione (T-48/11, EU:T:2015:988); SAS Cargo Group e altri/commissione (T-56/11, EU:T:2015:990); Air France-KLM/ Commissione (T-62/11, EU:T:2015:996); Air France/Commissione (T-63/11, EU:T:2015:993); Martinair Holland/Commissione (T-67/11, EU:T:2015:984). ( 4 ) Cfr. ad esempio le sentenze nei casi Martinair Holland/Commissione (EU:T:2015:984, punti 25, 72, 78, 83 e 84) e Cargolux Airlines/ Commissione (EU:T:2015:991, punti 27, 28, 72, 79, 83 e 84). ( 5 ) La decisione del 2010 è stata annullata in parte per British Airways plc (causa T-48/11) nonché Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG e Swiss International Air Lines AG (causa T-46/11), mentre è stata annullata del tutto per gli altri soggetti che l avevano impugnata. La decisione del 2010 è divenuta definitiva per i destinatari che non l avevano impugnata. ( 6 ) Le lettere del maggio 2016 citano al riguardo le sentenze nei casi Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, EU:C:2002:582, punti da 44 a 53, da 59 a 69 e da 72 a 76); SP/Commissione (T-472/09 e T-55/10, EU:T:2014:1040, punti da 277 a 281); e Lucchini/Commission (T-91/10, EU:T:2014:1033, punto 173).

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/11 Le risposte delle parti interessate 5. Tutti i destinatari hanno risposto alle lettere del maggio 2016, alcuni di essi hanno inviato al consigliere auditore una copia della propria risposta alla DG Concorrenza. 6. Alcuni destinatari hanno criticato le lettere del maggio 2016 ritenendole troppo imprecise. Essi hanno argomentato che, poiché le lettere non fornivano dettagli specifici in merito agli «adattamenti previsti», erano solo limitatamente in grado di esprimere osservazioni ragionate sulle infrazioni che la DG Concorrenza affermava di riscontrare nella nuova decisione ora proposta. 7. Vari destinatari hanno sostenuto, in sostanza, che, contrariamente alle situazioni che hanno dato luogo alle sentenze citate nella nota 6 della presente relazione (in appresso la giurisprudenza PVC II), i vizi individuati nelle sentenze del 2015 non riguardavano esclusivamente semplici formalità, relativamente facili da rettificare, sopravvenute nella fase finale di adozione della decisione. 8. Alcuni dei suddetti destinatari hanno sostenuto, anche se non sempre con riferimento a una specifica base giuridica, che alla Commissione è giuridicamente preclusa la possibilità di adottare una nuova decisione nel caso AT.39258. Altri, invece, erano dell opinione che prima di adottare una nuova decisione la Commissione doveva stilare una nuova comunicazione degli addebiti e dare di nuovo alla parti interessate la possibilità di essere sentite anche per mezzo di un audizione. Secondo alcuni di questi ultimi destinatari vi sarebbero stati sviluppi nella giurisprudenza pertinente tali da rimettere in discussione se erano soddisfatte le condizioni per accertare la loro partecipazione a un infrazione unica e continuata. 9. Alcuni destinatari hanno inoltre argomentato che una nuova decisione non poteva aumentare la portata delle loro responsabilità rispetto a quanto indicato nella decisione del 2010. Osservazioni del consigliere-auditore sulle risposte fornite alle lettere del maggio 2016 10. Nessuno dei destinatari delle lettere di maggio 2016 ha presentato una richiesta al consigliere-auditore come reazione a tali lettere. In merito alle osservazioni appena sintetizzate è tuttavia utile segnalare quanto segue. 11. Il diritto di essere sentiti riguarda la comunicazione degli addebiti della Commissione e le prove su cui essa si fonda. Tale diritto non si estende alla posizione finale che la Commissione intende adottare in una decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza ( 1 ). Le lettere del 2016 non possono quindi essere fondatamente criticate per non aver esposto nei dettagli gli adeguamenti precisi previsti dalla DG Concorrenza ai fini dell adozione di una nuova decisione nel caso di specie. Con le lettere del maggio 2016 si chiedeva ai destinatari di esprimere un parere sulle linee generali di una nuova decisione proposta della DG Concorrenza per porre rimedio ai vizi individuati nelle sentenze del 2015. Sarebbe stato prematuro definire nel dettaglio le modifiche ritenute necessarie dalla DG Concorrenza per rimediare ai vizi suddetti. Inoltre, i destinatari delle lettere del maggio 2016 sono stati effettivamente messi in condizione di presentare osservazioni sulle questioni illustrate in tali lettere. 12. La violazione dell obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell articolo 296, paragrafo 2, del TFUE costituisce una «violazione delle forme sostanziali» ai sensi dell articolo 296, paragrafo 2, del TFUE ( 2 ). Sebbene i vizi della decisione del 2010, individuati nelle sentenze del 2015, non fossero gli stessi di quelli individuati nella giurisprudenza PVC II, non se ne può dedurre che l illegittimità rilevata dalle sentenze del 2015 riguardi la sostanza piuttosto che la forma. La giurisprudenza PVC II è quindi applicabile alla situazione relativa al caso AT.39258 dopo le sentenze del 2015. 13. Le sentenze del 2015 non si erano infatti pronunciate sulla questione se era stata commessa una violazione sotto forma di cartello né avevano verificato la legittimità della valutazione di tale questione nella decisione del 2010 ( 3 ). Il principio della res judicata non si pone nella fattispecie ( 4 ). Inoltre, i vari annullamenti emessi dalle sentenze del 2015 non possono essere considerati come un assoluzione ai sensi del principio di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, come sancito in particolare dall articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. Ne consegue che alla Commissione non è precluso, in virtù di uno di questi principi, di riprendere il procedimento per un comportamento che è stato oggetto della decisione del 2010 ( 5 ). In nessuna risposta alle lettere del maggio 2016 è stato inoltre fatto valere che una nuova decisione della Commissione sul caso AT.39258 sia da escludersi per altri motivi. ( 1 ) Cfr., tra l altro, le sentenze nei casi BASF/Commissione (T-15/02, EU:T:2006:74, punto 94) e IMI e altri/commissione (T-18/05, EU:T: 2010:202, punti 109 e 111). ( 2 ) Tra l altro, le sentenze nei casi Commissione/Irlanda e altri (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34) e Cargolux Airlines/Commissione (EU:T: 2015:991, punto 27). ( 3 ) Situazione analoga a quella descritta al punto 60 della sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (EU:C:2002:582). Cfr. ad esempio le sentenze nei casi Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione (EU:T:2015:989, punti da 30 a 33 e da 90 a 92) e SAS Cargo Group e altri/commissione (EU:T:2015:990, punti da 29 a 33, 90 e 91). ( 4 ) Vidi al riguardo, Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (EU:C:2002:582, punti 44, 46 e 47) e ThyssenKrupp Nirosta/ Commissione (C-352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123). ( 5 ) In relazione al principio di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, cfr. per analogia la sentenza nel caso Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commission (EU:C:2002:582, punto 62).

C 188/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 14. La comunicazione degli addebiti, non la decisione del 2010, è pertinente ai fini dell esercizio del diritto di essere sentiti in relazione alle obiezioni della Commissione nel caso AT.39258 ( 1 ). L illegittimità rilevata nelle sentenze del 2015 si è verificata in fase di finalizzazione e adozione della decisione del 2010. Le sentenze non incidono sulla legittimità della comunicazione degli addebiti e della relativa audizione delle parti interessate ( 2 ). La Commissione ha pertanto il diritto di riavviare la procedura nel caso AT.39258 al punto in cui si è verificata l illegittimità rilevata nelle sentenze del 2015 ( 3 ). 15. Senza entrare nel merito della questione se la giurisprudenza relativa alla nozione di infrazione unica e continuata sia evoluta successivamente alla comunicazione degli addebiti o all adozione della decisione del 2010, si rammenta che, stando ai giudici dell UE, gli sviluppi della giurisprudenza non possono di per sé rendere necessarie nuove audizioni, così come ciò non avviene se tali sviluppi si verificano nel corso di un procedimento amministrativo prima della decisione finale ( 4 ). In ogni caso, il contenuto di alcune delle risposte alle lettere del maggio 2016 porta a concludere che le lettere hanno di fatto dato ai destinatari la possibilità di presentare argomentazioni giuridiche sulla base della giurisprudenza in materia. 16. Se decide di sostituire la decisione del 2010, nella misura in cui essa è stata annullata, la Commissione è tenuta, ai sensi dell articolo 266 del TFUE, a eliminare l illegittimità rilevata nelle sentenze del 2015. A tal fine, nulla impedisce alla Commissione di adattare il testo utilizzato nella decisione del 2010, anche in un modo che, secondo alcuni destinatari delle lettere di maggio 2016, pregiudicherebbe la loro responsabilità rispetto al dispositivo della decisione del 2010, in particolare se ciò avviene appunto per risolvere le contraddizioni che vizierebbero detta decisione. Diversamente da quanto alcune risposte alle lettere del maggio 2016 suggeriscono, la semplice eventualità che vi possano essere differenze tra la decisione del 2010 e una nuova decisione sul caso AT.39258 non giustifica una nuova comunicazione degli addebiti o l organizzazione di un audizione orale ( 5 ). 17. Nel complesso, gli argomenti sollevati nelle risposte alle lettere del maggio 2016 non hanno riscontrato la presenza di aspetti procedurali tali da invalidare la legittimità dell adozione di una nuova decisione sul caso AT.39258 come prevista nelle lettere del maggio 2016. Richiesta di accesso a documenti potenzialmente assolutori ricevuti dopo la comunicazione degli addebiti 18. In risposta alla lettera del maggio 2016, un destinatario ha richiesto (come già prima della decisione del 2010) l accesso a tutti i documenti potenzialmente assolutori ottenuti dalla Commissione dopo l emissione della comunicazione degli addebiti nel 2007. La richiesta del 2016 riguardava in particolare informazioni potenzialmente assolutorie che la Commissione aveva eventualmente ricevuto nel procedimento giudiziario relativo alle sentenze del 2015 e l aggiunta al fascicolo del caso AT.39258 di una parte del fascicolo del caso M.3770 Lufthansa/Swiss riguardante una determinata nota a piè di pagina della decisione del 2010. 19. La DG Concorrenza ha risposto con lettera del 14 ottobre 2016 nella quale spiegava che da un esame dei documenti richiesti, ricevuti dalla Commissione dopo la comunicazione degli addebiti, non risultava alcun potenziale elemento assolutorio cui tale destinatario non avesse già accesso. Per quanto concerne la richiesta di aggiungere una parte del fascicolo del caso M.3770 al fascicolo del caso AT.39258, nella lettera si osserva che la nota a piè di pagina in questione fa riferimento unicamente alla versione pubblica della decisione della Commissione nel caso M.3770 e non ad altri documenti del fascicolo di detto caso. 20. In una fase molto avanzata del procedimento per l adozione di una nuova decisione, lo stesso destinatario ha inviato una lettera al consigliere-auditore, in cui mette in questione l impostazione della risposta inviata dalla DG Concorrenza il 14 ottobre 2016. Nella risposta scritta, il consigliere-auditore ha rilevato la tardività di tale lettera e ha spiegato perché le critiche sollevate non potevano essere accolte. Il progetto di decisione 21. Le ammende imposte a singoli destinatari nel progetto di decisione non superano gli importi corrispondenti fissati dalla decisione del 2010. 22. A norma dell articolo 16 della decisione n. 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni per la quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione e conclude che così è stato. ( 1 ) Cfr. per analogia le sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (EU:C:2002:582, punto 98); Lucchini/Commissione (EU:T: 2014:1033, punto 177); e Leali e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commissione (T-489/09, T-490/09 e T-56/10, EU:T:2014:1039, punto 284). ( 2 ) Cfr., tra l altro, le sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e Others/Commissione (EU:C:2002:582, punto 73) e SP/Commissione (EU:T: 2014:1040, punto 277). ( 3 ) Cfr. per analogia la sentenza Lucchini/Commissione (EU:T:2014:1033, punto 173 e la giurisprudenza ivi citata). ( 4 ) Cfr. le sentenze nei casi Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (EU:C:2002:582, punto 91 and 92) e IRO/Commissione (T-69/10, EU:T:2014:1030, punto 141). ( 5 ) Cfr. per analogia le sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e altri/commissione (EU:C:2002:582, punto 97);

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/13 CONCLUSIONE 23. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del fatto che, a parte la lettera menzionata al punto 20 di cui sopra, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce, questi ritiene che l esercizio effettivo dei diritti procedurali è stato rispettato nel corso del procedimento di adozione di una nuova decisione nel caso AT.39258. Bruxelles, 9 marzo 2017 Wouter WILS

C 188/14 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 Sintesi della decisione della Commissione del 17 marzo 2017 Relativa a un procedimento a norma dell articolo 101 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 Trasporto aereo) [notificata con il numero C(2017) 1742] (I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/11) Il 17 marzo 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell articolo 101 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul trasporto aereo. Conformemente al disposto dell articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 1 ), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali 1. INTRODUZIONE (1) La presente decisione è notificata a 19 soggetti giuridici, appartenenti a 10 imprese, per aver violato l articolo 101 del TFUE, l articolo 53 dell accordo SEE e l articolo 8 dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito «l accordo svizzero») tramite il coordinamento della loro politica tariffaria per la fornitura di servizi aerei. La decisione è adottata a seguito della riapertura del procedimento che ha condotto alla decisione C(2010) 7694 definitivo del 9 novembre 2010 (la «decisione del 2010») a seguito dell annullamento della decisione del 2010 da parte del Tribunale per un errore procedurale. 2.1. Procedimento 2. DESCRIZIONE DEL CASO (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una richiesta di immunità presentata il 7 dicembre 2005 da Deutsche Lufthansa AG e dalle sue controllate Lufthansa Cargo AG e Swiss. (3) In occasione di accertamenti effettuati in data 14 e 15 febbraio 2006, la Commissione ha raccolto ulteriori elementi di prova presso i locali di alcuni fornitori di trasporti aerei in tutta l UE. (4) Tra il 3 marzo 2006 e il 27 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto altre undici domande ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. La Commissione ha ricevuto anche una domanda da parte di un impresa che non è destinataria della decisione per mancanza di prove. (5) La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 dicembre 2007; in seguito tutte le imprese interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un audizione tenutasi nei giorni dal 30 giugno al 4 luglio 2008. (6) Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione del 2010. (7) Il 16 dicembre 2015 il Tribunale ha annullato la decisione del 2010, nei limiti delle conclusioni formulate in varie richieste di ricorso, dichiarando che la decisione del 2010 era viziata da un difetto di motivazione. (8) La presente decisione tiene conto delle conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la carenza di motivazione nella decisione del 2010 ed è notificata alle parti nella misura in cui la decisione del 2010 è stata annullata nei loro confronti. Poiché la decisione del 2010 è divenuta definitiva per la Qantas Airways Limited, la presente decisione non è notificata a questa parte. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 6 marzo 2017. 2.2. Sintesi dell infrazione (9) La decisione riguarda una violazione unica e continuata dell articolo 101 del TFUE, dell articolo 53 dell accordo SEE e dell articolo 8 dell accordo svizzero, compiuta sul territorio del SEE e della Svizzera, in quanto i destinatari hanno coordinato la politica tariffaria per la fornitura di servizi aerei in partenza, a destinazione e all interno del SEE relativamente al supplemento carburante, al supplemento sicurezza e al pagamento di commissioni sui medesimi. ( 1 ) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/15 (10) In un primo momento i contatti per il coordinamento delle tariffe tra compagnie aeree che forniscono servizi di trasporto aereo («vettori») erano stati avviati in relazione all introduzione del supplemento carburante. I vettori hanno poi mantenuto i contatti riguardo all applicazione del meccanismo del supplemento carburante, all introduzione di nuovi valori di applicazione che innalzavano i livelli (massimi) di supplemento carburante e all aumento anticipato (o la diminuzione) dei livelli di supplemento carburante. I contatti erano stati inizialmente avviati da un ristretto gruppo di vettori e si erano poi allargati a tutti i destinatari della presente decisione. Il loro scopo era assicurare che i vettori di trasporto aereo imponessero un supplemento forfetario per chilo su tutte le spedizioni, garantendo un applicazione completa e coordinata dell aumento (o diminuzione) dei livelli di supplemento. (11) La cooperazione si è estesa ad altri settori, senza che ciò si ripercuotesse sull applicazione del supplemento carburante. I vettori hanno quindi cooperato anche per quanto riguarda l introduzione e l applicazione del supplemento sicurezza che, come il supplemento carburante, era una componente del prezzo globale. (12) I vettori hanno poi allargato la cooperazione al rifiuto di pagare ai loro clienti (spedizionieri) una commissione sui supplementi. Rifiutando di pagare la commissione, i vettori hanno fatto sì che i supplementi non fossero soggetti a concorrenza dovuta a sconti negoziati con i clienti. (13) Tali contatti venivano mantenuti solitamente attraverso conversazioni telefoniche bilaterali ma anche nel corso di incontri sia bilaterali che multilaterali e attraverso e-mail. In alcuni casi, le riunioni delle associazioni locali del Consiglio dei rappresentanti delle compagnie aeree (Board of Airline Representatives) venivano utilizzate per coordinare le maggiorazioni. I contatti avevano luogo sia nelle sedi centrali che a livello locale. 2.3. Valutazione giuridica, destinatari e durata della partecipazione all infrazione (14) Benché si sia in presenza di un unico cartello, il comportamento viola tre basi giuridiche, ovvero l articolo 101 del TFUE, l articolo 53 dell accordo SEE e l articolo 8 dell accordo svizzero ( 1 ). Nella sua decisione, la Commissione individua le violazioni e infligge le ammende per i diversi periodi interessati relativamente alle diverse rotte. (15) Per i servizi di trasporto aereo su rotte interne al SEE, la Commissione è competente per accertare una violazione e infliggere le ammende per l intero periodo 1999-2006. (16) Antecedentemente al 1 o maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ( 2 ) conferiva alla Commissione i poteri di esecuzione per l applicazione dell articolo 101 del TFUE relativamente ai trasporti aerei tra aeroporti dell UE. I trasporti aerei tra aeroporti dell UE e aeroporti di paesi terzi non rientravano tuttavia nel campo di applicazione di detto regolamento. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per comportamenti riguardanti il trasporto aereo tra gli aeroporti dell UE e quelli di paesi terzi (antecedenti al 1 o maggio 2004). (17) Il regolamento (CE) n. 1/2003 è divenuto applicabile ai fini dell attuazione dell accordo SEE in forza delle decisioni del Comitato misto SEE n. 130/2004 ( 3 ) e n. 40/2005 ( 4 ), che hanno posto fine all esclusione dei trasporti aerei tra gli aeroporti del SEE e quelli di paesi terzi dal campo di applicazione delle disposizioni per l attuazione dell accordo SEE, modificando il protocollo 21. Le decisioni n. 130/2004 e n. 40/2005 sono entrate in vigore il 19 maggio 2005 e a partire da quella data i regolamenti (CE) n. 411/2004 ( 5 ) e n. 1/2003 del Consiglio sono divenuti applicabili nel quadro dell accordo SEE. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per comportamenti riguardanti rotte tra i paesi SEE che non sono membri dell UE e paesi terzi (antecedenti al 19 maggio 2005). (18) Il regolamento (CE) n. 1/2003, è divenuto applicabile ai fini dell esecuzione dell accorto svizzero in forza della decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera ( 6 ) che ha integrato il regolamento nell allegato dell accordo con effetto dal 5 dicembre 2007. Prima dell integrazione del regolamento (CE) n. 1/2003, il regolamento d esecuzione applicabile era il regolamento (CEE) n. 3975/87 che era stato integrato nell allegato dell accordo sin dall entrata in vigore di quest ultimo, il 1 o giugno 2002. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per comportamenti riguardanti le rotte tra l UE e la Svizzera (antecedenti al 1 o giugno 2002). La presente decisione non intendeva accertare infrazioni all articolo 8 dell accordo svizzero riguardanti servizi di trasporto aereo sulle rotte che collegano la Svizzera a paesi terzi. ( 1 ) Nella sua decisione, la Commissione individua le violazioni e infligge le ammende per i diversi periodi interessati relativamente alle diverse rotte. ( 2 ) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. ( 3 ) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57. ( 4 ) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 38. ( 5 ) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1. ( 6 ) Decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell ambito dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l allegato dell accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 34 dell 8.2.2008, pag. 19).

C 188/16 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 (19) La durata della partecipazione di ciascun destinatario all infrazione è la seguente: I) Per i servizi di trasporto aereo tra aeroporti del SEE a) Air Canada dal 21 settembre 2000 al 14 febbraio 2006; b) Air France-KLM dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006; c) Société Air France dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006; d) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. dal 21 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006; e) British Airways Plc dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006 escluso il periodo dal 2 ottobre 2001 al 14 febbraio 2006 per quanto riguarda il supplemento carburante e il supplemento sicurezza; f) Cargolux Airlines International SA dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006; g) Cathay Pacific Airways Limited dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006; h) Japan Airlines Co., Ltd. dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006; i) Latam Airlines Group, SA dal 25 febbraio 2003 al 14 febbraio 2006; j) LAN Cargo SA dal 25 febbraio 2003 al 14 febbraio 2006; k) Lufthansa Cargo AG dal 14 dicembre 1999 al 7 dicembre 2005; l) Deutsche Lufthansa AG dal 14 dicembre 1999 al 7 dicembre 2005; m) SWISS International Air Lines AG dal 2 aprile 2002 al 7 dicembre 2005; n) Martinair Holland N.V. dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006; o) SAS AB dal 17 agosto 2001 al 14 febbraio 2006; p) SAS Cargo Group A/S dal 1 o giugno 2001 al 14 febbraio 2006; q) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark - Norway - Sweden dal 13 dicembre 1999 al 28 dicembre 2003; r) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 1 o luglio 2001 al 14 febbraio 2006; s) Singapore Airlines Limited dal 4 gennaio 2000 al 14 febbraio 2006. II) Per servizi di trasporto aereo fra aeroporti dell UE e aeroporti esterni al SEE: a) Air Canada dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; b) Air France-KLM dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; c) Société Air France dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; d) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; e) British Airways Plc dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006 esclusi i servizi di trasporto merci effettuati a partire da punti di partenza situati al di fuori di Hong Kong (Cina), Giappone, India, Thailandia, Singapore, Corea del Sud e Brasile in relazione al supplemento carburante e al supplemento sicurezza; f) Cargolux Airlines International SA dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; g) Cathay Pacific Airways Limited dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; h) Japan Airlines Co., Ltd. dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; i) Latam Airlines Group, SA dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006 j) LAN Cargo SA dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006 k) Lufthansa Cargo AG dal 1 o maggio 2004 al 7 dicembre 2005; l) Deutsche Lufthansa AG dal 1 o maggio 2004 al 7 dicembre 2005;

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/17 m) SWISS International Air Lines AG dal 1 o maggio 2004 al 7 dicembre 2005; n) Martinair Holland N.V. dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; o) SAS AB dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; p) SAS Cargo Group A/S dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; q) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006; r) Singapore Airlines Limited dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006. III) Per i servizi di trasporto aereo tra i paesi che sono parti contraenti dell accordo SEE ma non sono Stati membri e paesi terzi: a) Air Canada dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; b) Air France-KLM dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; c) Société Air France dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; d) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; e) British Airways Plc dal 1 o maggio 2004 al 14 febbraio 2006 esclusi i servizi di trasporto merci effettuati a partire da punti di partenza situati al di fuori di Hong Kong (Cina), Giappone, India, Thailandia, Singapore, Corea del Sud e Brasile in relazione al supplemento carburante e al supplemento sicurezza; f) Cargolux Airlines International SA dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; g) Cathay Pacific Airways Limited dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; h) Japan Airlines Co., Ltd. dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; i) Latam Airlines Group, SA dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; j) LAN Cargo SA dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; k) Lufthansa Cargo AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005; l) Deutsche Lufthansa AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005; m) SWISS International Air Lines AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005; n) Martinair Holland N.V. dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; o) SAS AB dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; p) SAS Cargo Group A/S dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; q) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006; r) Singapore Airlines Limited dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006. IV) Per i servizi di trasporto aereo tra aeroporti dell UE e della Svizzera: a) Air Canada dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; b) Air France-KLM dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; c) Société Air France dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; d) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; e) British Airways Plc dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006 escluso per quanto riguarda il supplemento carburante e il supplemento sicurezza; f) Cargolux Airlines International SA dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; g) Cathay Pacific Airways Limited dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; h) Japan Airlines Co., Ltd. dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; i) Latam Airlines Group, SA dal 25 febbraio 2003 al 14 febbraio 2006; j) LAN Cargo SA dal 25 febbraio 2003 al 14 febbraio 2006; k) Lufthansa Cargo AG dal 1 o giugno 2002 al 7 dicembre 2005; l) Deutsche Lufthansa AG dal 1 o giugno 2002 al 7 dicembre 2005; m) SWISS International Air Lines AG dal 1 o giugno 2002 al 7 dicembre 2005;

C 188/18 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 n) Martinair Holland N.V. dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; o) SAS AB dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; p) SAS Cargo Group A/S dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; q) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark - Norway - Sweden dal 1 o giugno 2002 al 28 dicembre 2003; r) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006; s) Singapore Airlines Limited dal 1 o giugno 2002 al 14 febbraio 2006. 2.4. Misure correttive 2.4.1. Importo di base dell ammenda (20) L importo di base dell ammenda è stato calcolato in proporzione al valore delle vendite di servizi di trasporto aereo realizzate dalle singole imprese nell area geografica interessata nel corso del 2005, ultimo esercizio completo prima della cessazione delle attività di cartello, moltiplicato per il numero di anni di coinvolgimento di ciascuna impresa nella violazione (importo variabile) più un importo supplementare, anch esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare ulteriormente le imprese dall aderire a un cartello. (21) Per calcolare questo importo di base, la Commissione ha tenuto conto delle vendite cui le violazioni fanno riferimento in modo diretto e indiretto, vale a dire le vendite di servizi di trasporto aereo i) tra gli aeroporti SEE, ii) tra gli aeroporti dell UE e quelli di paesi terzi ( 1 ), iii) tra gli aeroporti del SEE (esclusi gli aeroporti dell UE) e quelli di paesi terzi e iv) tra gli aeroporti dell UE e quelli della Svizzera. (22) Per quanto riguarda i servizi forniti tra il SEE e paesi terzi (punti ii) e iii)], se per calcolare il valore delle vendite occorre tener conto sia dei collegamenti in partenza che di quelli a destinazione del SEE, va tuttavia rilevato, ai fini della determinazione dell importo di base, che probabilmente una parte dei danni causati dal cartello relativamente alle rotte che collegano il SEE e i paesi terzi (sia in entrata che in uscita) è stata subita da paesi che non sono membri del SEE ( 2 ). Pertanto la presente decisione ha applicato una riduzione ad hoc pari al 50 % dell importo di base dell ammenda per quanto riguarda i collegamenti con tali paesi terzi. (23) Tenuto conto in particolare della natura della violazione, che riguardava pratiche e accordi per la fissazione dei prezzi, e dell estensione geografica del cartello, che comprendeva tutto il SEE, sia l importo variabile che l importo supplementare sono stati fissati al 16 %. 2.4.2. Adeguamenti dell importo di base 2.4.2.1. Circostanze aggravanti (24) La Commissione ha aumentato del 50 % le ammende irrogate a SAS, in quanto a tale impresa era già stata inflitta un ammenda per aver partecipato a un cartello ( 3 ). 2.4.2.2. Circostanze attenuanti (25) La presente decisione rileva che i vettori erano autorizzati o incoraggiati a concertarsi sui prezzi con i loro concorrenti diretti su certe rotte a causa della normativa in vigore in determinati paesi terzi e delle disposizioni di alcuni accordi bilaterali in materia di servizi aerei. Questo quadro normativo costituisce una circostanza attenuante che giustifica una riduzione del 15 % per tutti i destinatari della decisione. (26) La decisione rileva inoltre che tre imprese, vale a dire, Air Canada, Latam e SAS hanno partecipato all infrazione solo in misura limitata. Operando alla periferia del cartello, queste compagnie aeree hanno infatti intrattenuto un numero limitato di contatti con gli altri vettori e erano coinvolte in un numero minore di attività legate al cartello. Alle imprese suddette è stata applicata una riduzione del 10 %. Alle imprese suddette è stata applicata una riduzione del 10 %. 2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato (27) Per due imprese l ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato mondiale del 2016; il rispettivo importo è stato quindi ridotto. Inoltre, a causa della natura procedurale dell annullamento della decisione del 2010, la Commissione ha utilizzato il proprio potere discrezionale per ridurre l importo di base adeguato dell ammenda al 10 % del fatturato mondiale nel 2009 quando il volume d affari mondiale di un destinatario nel 2016 era più elevato rispetto al suo fatturato mondiale nel 2009. ( 1 ) Nella presente sintesi, il termine «paesi terzi» non riguarda la Svizzera. ( 2 ) Questa considerazione non riguarda la Svizzera in quanto la Commissione agisce ai sensi dell accordo svizzero a nome delle due parti, cosicché tutti i danni causati dal cartello sui collegamenti con la Svizzera sono pertinenti. ( 3 ) Decisione 2001/716/CE della Commissione, del 18 luglio 2001 (GU L 265 del 5.10.2001, pag. 15). La maggiorazione per la recidiva non è stata applicata alla società madre SAS AB poiché, all epoca della precedente infrazione, non controllava il soggetto che ha commesso l infrazione (Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden).

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/19 2.4.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell importo delle ammende (28) La Commissione ha concesso l immunità completa da ammende a Deutsche Lufthansa AG e alle sue controllate Lufthansa Cargo e SWISS nonché una riduzione dell ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Martinair (50 %), Japan Airlines (25 %), Air France e KLM (20 %), Cathay Pacific (20 %), Latam (20 %), Air Canada (15 %), Cargolux (15 %), SAS (15 %) e British Airways (10 %). 2.4.5. Capacità di pagare (29) La Commissione ha respinto una domanda d incapacità a pagare l ammenda presentata ai sensi degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. L impresa in questione non rispondeva alle condizioni per una riduzione dell ammenda. 3. AMMENDE (30) Le ammende inflitte ai sensi dell articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti: a) Air Canada: 21 037 500 EUR; b) Air France-KLM e Société Air France in solido: 182 920 000 EUR; c) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V.: 2 720 000 EUR; d) Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. e Air France-KLM in solido: 124 440 000 EUR; e) British Airways Plc: 104 040 000 EUR; f) Cargolux Airlines International SA: 79 900 000 EUR; g) Cathay Pacific Airways Ltd: 57 120 000 EUR; h) Japan Airlines Co., Ltd.: 35 700 000 EUR; i) Latam Airlines Group, SA e LAN Cargo SA in solido: 8 220 000 EUR; j) Lufthansa Cargo AG e Deutsche Lufthansa AG in solido: 0 EUR; k) SWISS International Air Lines AG: 0 EUR; l) SWISS International Air Lines AG e Deutsche Lufthansa AG in solido: 0 EUR; m) Martinair Holland N.V.: 15 400 000 EUR; n) SCANDINAVIAN AIRLINE SYSTEM Denmark Norway - Sweden: 5 355 000 EUR; o) SAS Cargo Group A/S e SCANDINAVIAN AIRLINE SYSTEM Denmark Norway - Sweden in solido: 4 254 250 EUR; p) SAS Cargo Group A/S, SCANDINAVIAN AIRLINE SYSTEM Denmark Norway Sweden e SAS AB in solido: 5 265 750 EUR; q) SAS Cargo Group A/S e SAS AB in solido: 32 984 250 EUR; r) SAS Cargo Group A/S: 22 308 250 EUR; s) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited in solido: 74 800 000 EUR.

C 188/20 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 V (Avvisi) PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE COMMISSIONE EUROPEA Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (2017/C 188/12) 1. A norma dell articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell Unione europea ( 1 ), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antisovvenzioni sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante. 2. Procedura I produttori dell Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. 3. Scadenza In base a quanto precede i produttori dell Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ( 2 ) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante. 4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell Unione europea. Prodotto Paesi di origine o di esportazione Misure Riferimento Data di scadenza ( 1 ) Prodotti d acciaio a rivestimento organico Repubblica popolare cinese Dazio antisovvenzioni Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell 11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16). 16.3.2018 ( 1 ) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55. ( 2 ) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/21 Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (2017/C 188/13) 1. A norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell Unione europea ( 1 ), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante. 2. Procedura I produttori dell Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. 3. Termine In base a quanto precede i produttori dell Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ( 2 ) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante. 4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Prodotto Paesi di origine o di esportazione Misure Riferimento Data di scadenza ( 1 ) Fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni Repubblica popolare cinese Dazio antidumping Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11). 14.3.2018 ( 1 ) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna. ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. ( 2 ) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

C 188/22 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8519 Santander/SAM) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/14) 1. In data 6 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Con tale operazione l impresa Banco Santander, SA («Santander», Spagna) acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell insieme di SAM Investment Holdings Limited («SAM», Regno Unito) mediante acquisto di quote.. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Santander: servizi bancari al dettaglio, di tesoreria e di assicurazione in Spagna, Regno Unito e altri paesi europei e americani, SAM: joint venture tra Warburg Pincus, General Atlantic e Santander che opera nella gestione patrimoniale in Spagna, Regno Unito, Germania, Lussemburgo e Americhe. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8519 Santander/SAM, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/23 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8515 CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/15) 1. In data 6 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Con tale operazione le imprese Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada) e Baring Private Equity Asia («BPEA», Singapore) acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell insieme dell impresa Nord Anglia Education, Inc («Nord Anglia», Hong Kong) mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: CPPIB: gestione di investimenti professionale in immobili, public e private equity, infrastrutture e strumenti a reddito fisso, BPEA: gestione di attivi indipendenti alternativi in immobili, private equity e capitale di crescita, Nord Anglia: servizi scolastici di alto livello in Cina, Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia sud-orientale. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8515 CPPIB/BPEA/ Nord Anglia Education, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

C 188/24 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8507 GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/16) 1. In data 7 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Con tale operazione le imprese Genui GmbH («GENUI», Germania), Summit Partners L.P. («Summit», Stati Uniti) e Sycamore GmbH («Sycamore», Germania) acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell impresa Market Logic Software AG («Market Logic Software», Germania) mediante acquisto di azioni. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: GENUI: impresa di investimento che detiene partecipazioni in imprese di medie dimensioni nei paesi di lingua tedesca; Summit: impresa internazionale di investimento in equity che investe principalmente in imprese dei settori della tecnologia, assistenza sanitaria e scienze della vita, prodotti e servizi per finanziare crescita, ricapitalizzazioni e management buyout; Sycamore: impresa di private equity; Market Logic Software: impresa di software che sviluppa e distribuisce sistemi informatici per la commercializzazione. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8507 GENUI/Summit/ Sycamore/Market Logic Software, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/25 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8439 Wärtsilä/CSSC/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2017/C 188/17) 1. In data 1 o giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Con tale operazione le imprese Wärtsilä Technology Oy Ab, controllata da Wärtsilä Corporation («Wärtsilä», Finlandia), e CSSC Electronics Technology Co., Ltd, controllata da China State Shipbuilding Corporation («CSSC», Cina), acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell impresa CSSC Wärtsilä Electrical & Automation (Shanghai) Co., Ltd. («JV», Cina) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: Wärtsilä: fornitura di soluzioni energetiche relative al ciclo di vita per i mercati dei settori navale ed energetico, CSSC: costruzione navale e produzione di attrezzature relative al settore navale, nonché attività non connesse al settore navale come i settori aerospaziale, delle costruzioni, dell energia e petrolchimico, JV: fornitura di sistemi elettrici, di automazione e di navigazione per il settore navale nella Repubblica popolare cinese. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 2 ), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8439 Wärtsilä/CSSC/JV, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). ( 2 ) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

C 188/26 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.6.2017 ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2017/C 188/18) La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). 1. Denominazione «Capón de Vilalba» DOCUMENTO UNICO «CAPÓN DE VILALBA» N. UE: ES-PGI-0005-01355 24.7.2015 DOP ( ) IGP ( X ) 2. Stato membro o paese terzo Spagna 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 L indicazione geografica protetta «Capón de Vilalba» si applica alla carne di maschi della specie Gallus domesticus castrati chirurgicamente prima del raggiungimento della maturità sessuale. Il pollame appartiene alla razza «Galiña de Mos» o a ceppi diversi che hanno in comune con detta razza il carattere ruspante, il che ne consente l allevamento all aria aperta nelle condizioni climatiche della zona. Detti ceppi, come anche la razza in questione, devono essere semipesanti e a crescita lenta, con un piumaggio di color marrone rossastro scuro. Gli animali sono macellati a un età minima di 150 giorni, dopo un periodo di allevamento e ingrasso successivo alla castrazione di almeno 77 giorni. Il cosiddetto «cebo», ossia la fase finale dell ingrasso, è realizzato in recinti confinati per almeno 25 giorni. Esiste una categoria speciale, commercializzata durante il periodo natalizio e recante l indicazione aggiuntiva «Capón de Nadal», applicabile ad animali macellati a un età minima di 210 giorni. La carcassa è di color giallo perlaceo e la pelle è sottile ed elastica. Il peso minimo è di 2,5 kg. Tale peso minimo può aumentare fino a 4 kg nel caso particolare del «Capón de Nadal». La carne si caratterizza per la sua delicatezza, succosità e tenerezza. La consistenza è fibrosa e il grasso, abbondante soprattutto nel «Capón de Nadal», è di color bianco giallastro. Il «Capón de Nadal» è commercializzato a carcassa intera. È consentita la commercializzazione della carcassa tagliata a pezzi e in particolare è autorizzato il sezionamento presso i punti vendita, purché sia in essere un adeguato sistema di controllo atto a garantire la tracciabilità. Nel caso del «Capón de Nadal», per la sua commercializzazione sarà rispettata la forma tradizionale, che consiste nel presentarlo con testa e zampe, collocando all interno della carcassa un paletto di betulla per mantenere il tronco il più diritto possibile, il che agevola la collocazione successiva del grasso; le ali sono quindi piegate dirigendone la punta verso l alto, in modo che restino appoggiate al dorso. Infine, si colloca il grasso («ensunlla») anche sul dorso, su entrambi i lati, e lo si fissa con bastoncini. ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 188/27 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) I mangimi somministrati sono del tipo che consente una crescita armoniosa e relativamente lenta degli animali. Durante la prima fase dell ingrasso, l alimentazione del pollame sarà basata sullo sfruttamento della copertura vegetale dell aia, integrati con mais, altri cereali e altri alimenti di origine vegetale (verze, bucce di patate, castagne, ecc.), di norma provenienti dall allevamento stesso. Tali mangimi possono essere integrati con mangimi composti che comunque dovranno contenere almeno il 70 % di cereali. La fase del «cebo» è realizzata in recinti chiusi, solitamente in gabbie denominate «capoeiras». In questa fase l alimentazione di base della fase anteriore è integrata con una pasta denominata «amoado», composta da una miscela di mais triturato e di patate lesse, sebbene le patate possano essere sostituite del tutto o in parte con castagne. 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata Il pollame è allevato, almeno a partire dalla castrazione compresa, ingrassato, macellato e marchiato con le controetichette identificative dell indicazione geografica protetta, nella zona geografica delimitata. 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata La carne di cappone commercializzata con l indicazione geografica protetta «Capón de Vilalba» deve essere munita per ogni unità di vendita di un etichetta propria dell indicazione geografica protetta (controetichetta), di un codice alfanumerico e della relativa numerazione, utilizzati sotto la supervisione dell organo di controllo, con il logo ufficiale dell IGP che figura in appresso: Sia sull etichetta utilizzata da ogni operatore, sia sulla controetichetta propria dell indicazione geografica protetta figura obbligatoriamente la dicitura Indicazione geografica protetta «Capón de Vilalba». L etichettatura reca altresì il logo europeo identificativo delle indicazioni geografiche protette. I capponi del tipo «Capón de Nadal» aggiungeranno tale dicitura all etichetta. 4. Delimitazione concisa della zona geografica La zona geografica dell indicazione geografica protetta «Capón de Vilalba» comprende l integralità del distretto denominato «Terra Chá», nella provincia di Lugo, Comunità Autonoma della Galizia, che include i seguenti comuni: Muras, Xermade, Vilalba, Abadín, A Pastoriza, Guitiriz, Begonte, Cospeito e Castro de Rei. 5. Legame con la zona geografica La registrazione della presente indicazione geografica è basata tanto su determinate caratteristiche specifiche del prodotto connesse all ambiente e ai relativi fattori naturali e umani, quanto sulla reputazione di cui gode. La zona geografica delimitata è caratterizzata dall esistenza di molteplici piccole aziende agricole a conduzione familiare nelle quali tradizionalmente l allevamento di capponi costituisce un attività secondaria che integra il reddito agricolo. Il clima umido, con estati miti e scarsa ampiezza termica, propizia allo sviluppo di colture chiave per l alimentazione dei capponi, soprattutto per quanto riguarda i foraggi e i cereali, fra i quali predomina il mais. Il periodo freddo copre i mesi da novembre a marzo, con temperature medie mensili comprese fra 5 e 10 C, periodo nel quale si evita l allevamento tradizionale del cappone, che inizia in aprile-maggio e finisce in dicembre, sebbene in quest ultimo mese il pollame sia già confinato senza possibilità di uscire.