CODICE DI AUTODISCIPLINA (aspetti generali - sintesi)



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CODICE DI AUTODISCIPLINA (aspetti generali - sintesi)

Codice di autodisciplina Sintetica descrizione del contenuto del Codice di Autodisciplina approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la corporate governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A

Introduzione Borsa Italiana ha redatto il presente documento in esecuzione di quanto previsto dall articolo 89-ter, comma secondo, del Regolamento Consob in materia di emittenti (come modificato con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007, di seguito, il Regolamento Emittenti ), che prevede che Le società di gestione dei mercati [che promuovono codici di comportamento in materia digoverno societario] trasmettono a Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall approvazione del codice: [ ] una descrizione sintetica del contenuto del codice.

Introduzione Si evidenzia, in proposito, che nel marzo del 2005 Borsa Italiana società di gestione di mercati regolamentati ha promosso la costituzione di un Comitatoper la corporate governance, fortemente rappresentativo dell imprenditoria italiana e dei partecipanti ai mercati, al fine di rielaborare i principi di buona governance (già codificati nel precedente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato nel 1999 e rivisitato nel 2002) alla luce delle linee evolutive della best practice, tenendo conto del mutato quadro normativo a livello nazionale, comunitario ed internazionale. I lavori del Comitato sono stati coordinati dall Ing. Massimo Capuano, Amministratore Delegato di Borsa Italiana. A supporto dell attività del Comitato è stato istituito un collegio di esperti autorevoli, i quali hanno coordinato l attività di un Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni di categoria e di Borsa Italiana

Introduzione L attività si è conclusa nel marzo del 2006 con la pubblicazione sul sito internet di Borsa Italiana del nuovo Codice di Autodisciplina (di seguito, il Codice ). Borsa Italiana promuove l adesione a tale Codice da parte delle società quotate nei mercati di strumenti finanziari da essa organizzati e gestiti, prevedendo nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati stessi (di seguito, le Istruzioni ) specifici obblighi di reporting basati sul principio c.d. comply or explain.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: principi, di carattere generale; criteri applicativi, contenenti indicazioni di dettaglio sull attuazione dei principi; commenti, diretti a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi. L articolato è preceduto da un principio introduttivo che contiene alcuni chiarimenti preliminari in materia di redazione della relazione annuale sulla corporate governance (cfr. il paragrafo successivo intitolato Criteri di redazione della relazione sull adesione al Codice ). Di seguito ai fini di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti si descrivono sinteticamente e senza pretesa di esaustività le tematiche affrontate dalle singole disposizioni del Codice, rinviando, per una compiuta illustrazione delle stesse, ai commenti presenti nello stesso Codice.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana L articolo 1, dopo avere identificato nello shareholders value l obiettivo prioritario dell azione degli amministratori degli emittenti quotati e riaffermata la centralità del consiglio di amministrazione nel sistema di governo societario degli emittenti, detta alcune raccomandazioni sul ruolo di tale organo, in particolare identificando quegli ambiti valutativi/decisionali che dovrebbero restare di competenza del plenum e non essere delegati a singoli consiglieri o a comitati interni. In proposito, si segnala, oltre ad alcune materie già riservate dalla legge alla competenza del consiglio, l opportunità che le operazioni di particolare rilievo strategico, economico o finanziario, nonché quelle con parti correlate, poste in essere dall emittente e dalle sue controllate siano preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione dell emittente stesso. Sono inoltre previste raccomandazioni in tema di cumulo degli incarichi degli amministratori e di auto-valutazione periodica della composizione e del funzionamento dell organo di amministrazione.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana Gli articoli 2 e 3 affrontano il tema della composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti, individuando definizione e ruoli degli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti. In particolare, si segnala che l articolo 3 contiene un articolata enunciazione dei criteri e delle modalità per la corretta identificazione degli amministratori indipendenti; l articolo 2, dopo aver enunciato il principio per il quale è opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona, detta specifiche raccomandazioni in relazione all ipotesi di concentrazione della carica di presidente del consiglio di amministrazione e di chief executive officer (CEO). In tal caso come pure nell ipotesi in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l emittente viene suggerita la nomina, tra gli amministratori indipendenti, di un lead independent director. L articolo 3 prevede, infine, che gli amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all anno in assenza degli altri amministratori.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana L articolo 4 sviluppa la materia del trattamento delle informazioni societarie, richiedendo agli amministratori della società emittente di adottare e rispettare una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all esterno di documenti e informazioni. L articolo 5 contiene indicazioni di ordine generale in merito alla istituzione ed al funzionamento (composizione, poteri, modalità di svolgimento dell incarico) dei comitati consultivi costituiti in seno ai consigli di amministrazione degli emittenti.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana L articolo 6, affermato il principio della necessaria trasparenza della procedura di nomina degli amministratori, raccomanda che le liste dei candidati, complete delle necessarie informazioni, siano messe tempestivamente a disposizione del mercato. Viene inoltre auspicata l istituzione di un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti, del quale vengono indicati i possibili compiti. L articolo 7 definisce la struttura e le finalità della remunerazione degli amministratori, distinguendo tra quelli esecutivi e non esecutivi, e specifica le funzioni del comitato per la remunerazione.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana L articolo 8, dopo avere enunciato la nozione di sistema di controllo interno, in linea con gli sviluppi della best practice internazionale, definisce analiticamente ed organicamente ruoli e rapporti tra i diversi soggetti/organi coinvolti nella definizione, monitoraggio ed aggiornamento del sistema stesso. In particolare, al consiglio di amministrazione viene attribuito un ruolo di indirizzo e di valutazione periodica circa l adeguatezza del sistema di controllo interno; all amministratore delegato un ruolo di progettazione e di predisposizione di tale sistema; al comitato per il controllo interno composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui almeno uno esperto in materia contabile e finanziaria viene riconosciuta una funzione di monitoraggio e di generale supporto alle valutazioni del consiglio; al preposto al controllo interno di norma coincidente con il responsabile dell internal audit ed al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di loro e con il comitato per il controllo interno, è demandato il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, operativo e funzionante.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana L articolo 9 detta raccomandazioni in ordine alle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, nonché a quelle con parti correlate, esemplificando le cautele che il consiglio di amministrazione dovrebbe predisporre al fine di garantire che tali operazioni siano approvate ed eseguite secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale. L articolo 10 estende le garanzie di indipendenza dei sindaci e definisce alcune misure volte a garantire un efficiente ed efficace svolgimento del loro ruolo. L articolo 11, dedicato ai rapporti tra organo gestionale ed azionisti, promuove iniziative volte ad agevolare la conoscenza da parte di questi ultimi delle informazioni societarie e favorirne la partecipazione alle assemblee e l esercizio dei diritti sociali. A tali fini, vengono tra l altro raccomandate agli emittenti l istituzione di un apposita sezione nell ambito del proprio sito internet, la nomina di un investor relator, l approvazione di un regolamento assembleare.

1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana Infine, l articolo 12 invita le società che adottano il sistema monistico o quello dualistico ad applicare le raccomandazioni del Codice adattandole al sistema prescelto e fornendo ampia disclosure sugli adattamenti operati e sulle motivazioni della scelta

2. I criteri di redazione della relazione sull adesione al Codice L articolo 89-bis, comma primo, del Regolamento Emittenti che entrerà in vigore il 1 gennaio 2008 stabilisce che Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull adesione a codici di comportamento e sull osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche: a) sull adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento; b) sulle motivazioni dell eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento; c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. I criteri di redazione della relazione sull adesione al Codice Borsa Italiana evidenzia, in proposito, che lo stesso Codice da essa promosso contiene indicazioni sulle modalità di redazione della relazione prevista dalla citata disposizione regolamentare. In particolare, il principio introduttivo del Codice, dopo aver ribadito che l adesione al Codice stesso da parte delle società quotate è volontaria: prevede che le società che aderiscano, in tutto o in parte, ne danno annualmente informazione al mercato, nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, precisando quali raccomandazioni del Codice siano state effettivamente applicate dall emittente e con quali modalità; anticipa che in alcuni casi il Codice stesso chiarisce il contenuto delle informazioni da fornire al mercato (cfr. ad esempio i seguenti principi e criteri applicativi: 1.C.1., lettera h); 1.C.2.; 2.P.5.; 3.C.4.; 3.C.5.; 5.C.1., lettera g); 8.C.1., lettera d), 8.C.8.; 10.C.2.; 12.P.3.; 12.C.1.);

2. I criteri di redazione della relazione sull adesione al Codice chiarisce che: a) l obbligo informativo è riferito ai principi e ai criteri applicativi contenuti in ciascun articolo del Codice e non ai relativi commenti; b) con riferimento ai principi e ai criteri applicativi che contengono raccomandazioni rivolte agli emittenti, o ai loro amministratori o sindaci o azionisti ovvero ad altri organi o funzioni aziendali, ogni emittente fornisce informazioni accurate e di agevole comprensione, se pur concise, sui comportamenti attraverso i quali dette raccomandazioni sono state concretamente applicate nel periodo cui si riferisce la relazione annuale; c) qualora l emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più raccomandazioni, fornisce adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione;

2. I criteri di redazione della relazione sull adesione al Codice d) nel caso in cui i principi e i criteri applicativi contemplino comportamenti opzionali, è richiesta una descrizione dei comportamenti osservati, non essendo necessario fornire motivazioni in merito alle scelte adottate; e) per quanto riguarda i principi e i criteri applicativi aventi contenuto definitorio, in mancanza di diverse indicazioni dell emittente, si presume che lo stesso vi si sia attenuto. Tali criteri di redazione sono altresì richiamati dalla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni che ad oggi disciplina gli obblighi di informativa sulla struttura di corporate governance applicabili agli emittenti quotati su mercati MTA edmtax. ALLEGATO A) GLOSSARIO E DEFINIZIONI ORGANI DI GOVERNO