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REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi che può essere assunto da un Amministratore della Banca, nonché l elezione delle cariche sociali della Banca. CAPO II LIMITE AL NUMERO DEGLI INCARICHI Articolo 2 (Definizioni) Per incarico si intende il ruolo di Amministratore o Sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini delle previsioni seguenti, che può essere assunto da un Amministratore della Banca. Sono considerate società di dimensioni rilevanti le società aventi un patrimonio netto superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), in base all ultimo bilancio approvato. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia. Articolo 3 (Numero massimo di incarichi) Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi, come definiti all articolo 2, di cui non più di 3 (tre) incarichi di Amministratore esecutivo. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 6 (sei) incarichi, come definiti all articolo 2, di cui non più di 4 (quattro) incarichi di Amministratore esecutivo. Ai fini di quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2, per Amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

Nel caso in cui gli Amministratori, siano essi esecutivi o non esecutivi, ricoprano incarichi in società di dimensioni rilevanti, è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione del limite al numero degli incarichi, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell interesse della Banca ed invita l Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle presenti disposizioni. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni delle presenti disposizioni da parte degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all Assemblea determinazioni al riguardo. L Assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di Amministratore della Banca. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di potere comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società. CAPO III ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI Articolo 4 (Diritto di candidarsi) 1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, avendo i relativi requisiti. 2. La Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi. Articolo 5 (Presentazione delle liste) 1. Per le elezioni delle cariche sociali è prevista la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali, trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede del Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie, entro il decimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. 2. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno venti soci non inseriti nella lista stessa e che siano legittimati a votare nell Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, con firma autenticata secondo le modalità previste nell articolo 6 e deve contenere tra l altro le seguenti dichiarazioni dei candidati in esse indicati:

a) l attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; b) l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; c) l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; d) la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di Amministrazione e di controllo in altre società; e) l eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati. 3. I sottoscrittori di una lista non potranno sottoscriverne altre. 4. Le liste devono contenere le generalità complete di ogni candidato e le relative firme per accettazione della candidatura, autenticate come previsto dall articolo 6. 5. Ogni lista dovrà contenere un candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tanti candidati alla carica di consigliere quanti sono quelli determinati dall Assemblea ai sensi dell articolo 32 dello Statuto, n. 3 candidati alla carica di Sindaco effettivo, di cui uno per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, n. 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, n. 3 candidati alla carica di probiviri effettivi, di cui uno per la carica di Presidente del Collegio degli stessi, n. 2 candidati alla carica di probiviri supplenti. Articolo 6 (Autenticazione delle firme) 1. Le firme di presentazione di ciascuna lista e delle dichiarazioni dei candidati dovranno essere autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente, o dal Direttore Generale del Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie; la firma potrà essere autenticata, altresì, da parte di un notaio o di un Segretario comunale. Articolo 7 (Requisiti per candidarsi come Amministratore) 1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo. 2. Al fine di favorire una composizione dell organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione ed i soci presenteranno liste di candidati che, per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all art. 2, comma 1, del decreto del ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 161, e che, qualora eletti, determinino in consiglio una anzianità di carica complessiva media - data dal numero dei mandati consecutivi già ricoperti nella banca da ciascun Amministratore diviso il numero degli Amministratori che compongono l organo non superiore a 15 esercizi. Articolo 8 (Deleghe di voto) 1. È consentito esprimere il voto mediante delega. Valgono al proposito le norme previste dall articolo 25, terzo e quarto comma, dello Statuto. 2. Il Presidente, o chi per lui, prende nota su un apposito elenco, di coloro che hanno votato direttamente o per delega, in modo che non possa verificarsi duplicazione di voto.

Articolo 9 (Modalità di votazione) 1. In caso di elezione dell intero consiglio di Amministrazione, l assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano. 2. Le schede per la votazione, predisposte dal Consiglio di Amministrazione, devono contenere tutte le liste proposte secondo l ordine di presentazione. Le schede devono contenere tante righe in bianco quanti sono i candidati da eleggere, in modo di consentire la votazione di nominativi diversi da quelli contenuti nelle liste. Le righe in bianco saranno così distribuite: una riga per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, una riga per ciascun candidato alla carica di consigliere, secondo il numero determinato dall Assemblea ai sensi dell articolo 32 dello Statuto, una riga per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, due righe per le cariche di Sindaco effettivo, due righe per le cariche di Sindaco supplente, una riga per la carica di Presidente del Collegio dei probiviri, due righe per le cariche di probiviri effettivi, due righe per le cariche di probiviri supplenti. 3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati. 4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve una scheda elettorale. 5. Il Socio potrà esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità: a) voto di lista: contrassegnando con un segno di croce il quadrato stampato nella parte superiore della scheda in corrispondenza della lista prescelta; b) voto a nominativi singoli scelti tra le varie liste: contrassegnando con un segno di croce il quadrato stampato a fianco del nome dei singoli candidati; c) voto a nominativi singoli non contenuti nelle liste: scrivendo nelle apposite righe in bianco, di cui al precedente comma 2, nominativi di proprio gradimento facenti parte della compagine sociale, avendo cura altresì, in caso di omonimia, di indicarne la data di nascita o il mestiere. 6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l individuazione univoca della volontà del votante. Articolo 10 (Scrutinio) 1. Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall Assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell Assemblea. 3. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell urna e poi si scrutinano le singole schede. 4. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Articolo 11 (Proclamazione) 1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti, per le rispettive cariche sociali, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo presente quanto di seguito precisato: a) per le schede che presentano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati; b) per le schede che riportano voti a singoli candidati, si intendono votati esclusivamente i candidati della lista prescelti; c) le schede che riportano un numero di votati inferiore a quello delle cariche da eleggere, saranno considerate valide solo per i nominativi prescelti; d) le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono nulle anche le schede che riportano più voti di lista o che, insieme al voto di lista, esprimono ulteriori preferenze. Non sono altresì ritenute valide tutte quelle schede che presentano abrasioni, o segni particolari tali da inficiare la segretezza del voto. Infine, non vengono assegnati tutti i voti di preferenza dati a nominativi per i quali non sia possibile stabilire l esatta identificazione; e) per i candidati che riportano lo stesso numero di voti, risulta eletto quello più anziano di età. 3. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l accettazione dell incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti. Articolo 12 (Modificazioni del regolamento) 1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea. 2. Il presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall articolo 3, comma 7, non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare. Articolo 13 (Pubblicità del regolamento) 1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. 2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell assemblea dei soci. Articolo 14 (Disposizioni transitorie) 1. I limiti contenuti nell articolo 7 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di Amministratori e Sindaci in corso al momento dell adozione delle medesime previsioni, ai sensi dell articolo 52 dello Statuto.