- i Sindacati nazionali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si conviene quanto segue.

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ACCORDO 29 gennaio 2002 EDILI (AZIENDE INDUSTRIALI) Addì 29 gennaio 2002, in Roma tra - Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e - i Sindacati nazionali dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si conviene quanto segue. I. AUMENTI RETRIBUTIVI In attuazione del Protocollo 23.7.93 (in Dir.prat.lav., 1993, 30, 1979) sulla politica dei redditi, a decorrere dall'1.1.02 e dall'1.1.03 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata. Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000-2001. II. ACCORDI LOCALI 1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lett. d), art. 39 e all'art. 47, CCNL 29.1.00, entro la misura massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore all'1.1.03, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore all'1.12.03. Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 11.6.97. L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del CCNL. Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime. Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, dall'art. 39 del CCNL 29.1.00 e dall'art. 2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge 23.5.97 n. 135 (in Dir.prat.lav., 1997, 25, 1825). 2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi

territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 39 del CCNL e che le clausole degli Accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia. III. LAVORO TEMPORANEO 1. Ai sensi dell'art. 95, CCNL 29.1.00, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 3, legge 24.6.97 n. 196 (in Dir.prat.lav., 1997, 30, 2133), in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue: a) le parti costituiscono un Comitato nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31.12.02, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore; b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti bilaterali e previdenza complementare di settore; c) la Cassa edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici e i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale; d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno ad INPS i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla Circolare INPS n. 153/98 (in Dir.prat.lav., 1998, 31, 2087); e) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97. Si procederà, a tal proposito, in sede FORMEDIL, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore; f) a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavo ratore temporaneo destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della CIG ordinaria. Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lett. f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione. IV. TRASFERTA In base a quanto previsto dall'allegato Q al CCNL - Protocollo sulla trasferta - che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole Regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

V. CASSE EDILI In conformità con quanto disposto dall'allegato E al citato CCNL - Protocollo d'intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore - il quale dispone che le Casse edili debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici devono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto, qualora risultino nella Cassa edile riserve eccedenti, le Organizzazioni territoriali competenti sono te nute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio. In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio. VI. ASSISTENZA SANITARIA In attuazione delle disposizioni contenute nell'allegato R al CCNL 29.1.00 si conviene quanto segue: - gli operai iscritti alla Cassa edile accederanno ai servizi resi dalla Sanicard sulla base dell'accordo che sarà sottoscritto con la società titolare di tale carta e CNCE. Il costo, non superiore a _ 1,55 annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse edili medesime. Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l'accesso degli impiegati ai servizi della Sanicard; - le parti sottoscritte demandano a CNCE di predisporre una Convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del Servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie). L'attuazione di tale Convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime, nel rispetto del comma 2, allegato R. VII. POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ANCE e le OOSS dei lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nell'ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell'ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici previsti nel CCNL, Casse edili, Enti scuola e Comitati paritetici per la prevenzione e l'igiene dell'ambiente di lavoro. A questo fine convengono che i rapporti con le Casse edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi sulle seguenti regole: a) estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall'art. 29, legge n. 341/95 (in Dir.prat.lav., 1995, 37, 2428) per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;

b) denuncia mensile alle Casse edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti; c) per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire) o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi; d) la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da INAIL, INPS e Cassa edile, localizzato presso la Cassa edile, sulla base di una convenzione con INAIL e INPS; e) in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l'impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro; f) dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa edile condizionerà il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al punto precedente; g) INPS e INAIL concentreranno le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse edili e non in possesso degli attestati di cui sopra; h) le Associazioni nazionali sottoscritte s'impegnano a una definizione compiuta della materia entro il 30.9.02. A supporto e completamento di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno elaborato sulla base di quanto contenuto nell'allegato P, comma 6, al CCNL vigente - allegato che resta confermato nella sua interezza - la seguente proposta, da presentare congiuntamente agli Organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi. La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l'applicazione dell'aliquota stabilita dall'art. 2, DL 25.3.97 convertito con modificazioni nella legge 23.5.97 n. 135, ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri: - la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta; - i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale; - è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito; - il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa edile. VIII. OPERAI - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di APE a carico del Fondo per l'anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30.9.02 il requisito delle 2.100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30.9.02 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa edile ai fini della prestazione APE, nell'arco del biennio 1.10.00-30.9.02. La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata. - operaio comune: _ 174,95 - operaio qualificato: 204,69 - operaio specializzato: 227,43 - operaio di 4 livello: 244,93 La Cassa edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del Fondo APE straordinaria e con quelle della gestione APE ordinaria. Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte s'incontreranno al fine di determinare un contributo 'ad hoc' temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere. 'Una tantum' impiegati. Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una 'una tantum' nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi a dicembre 2002. - impiegato 1 livello: _ 174,95 - impiegato 2 : " 204,69 - impiegato 3 : " 227,43 - impiegato 4 : " 244,93 - impiegato 5 : " 262,42 - impiegato 6 : " 314,91 - impiegato 7 : " 349,90 La predetta 'una tantum' è frazionata per 12simi, in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a 15 giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidata in occasione di tale evento. Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio. Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue: liv. aumenti nuovi minimi parametri complessivi 1.1.02 1.1.03 1.1.02 1.1.03 7 100,00 50,00 50,00 947,17 997,17 200 6 90,00 45,00 45,00 852,46 897,46 180 5 75,00 37,50 37,50 710,38 747,88 150 4 70,00 35,00 35,00 663,02 698,02 140 3 65,00 32,50 32,50 615,66 648,16 130 2 58,50 29,25 29,25 554,10 583,35 117 1 50,00 25,00 25,00 473,59 498,59 100