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PROTOCOLLO DI INTESA TRA la CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ, con sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -, con sede in Roma, via Fornovo, n. 8 (C.F. 80237250586), Dott.ssa Francesca Bagni Cipriani, a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta E il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, con sede in Roma, presso il Ministero della Giustizia, e con sede amministrativa in Roma, alla via del Governo Vecchio, 3, in persona del Presidente p.t., Avv. Andrea Mascherin, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta; VISTI il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con il quale è stata nominata la Consigliera Nazionale di Parità le competenze alla stessa attribuite per la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

CONSIDERATO In particolare che la Consigliera Nazionale di Parità si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di genere sul lavoro di rilevanza nazionale e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici. Che la Consigliera Nazionale di Parità è componente del Comitato nazionale di parità e coordina la Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, regionali, delle città metropolitane e delle province ( così detti enti territoriali di area vasta e così di seguito nominati ex L. n.56/2014) con il compito di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. Che la Consigliera Nazionale di Parità, ai sensi dell art. 15 d.lgs. n. 198/2006, esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, di cui agli artt. 25 e ss. d.lgs. n. 198/2006, al fine di garantire la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni e migliorare la qualità delle azioni poste a tutela dei soggetti discriminati.

Che le consigliere di parità, nell ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi dell art. 13, 2 comma, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), dotato di funzioni giurisdizionali e amministrative, è l organo di rappresentanza istituzionale e generale dell Avvocatura italiana istituito, quale ente pubblico non economico presso il Ministero della Giustizia, con R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e disciplinato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, normativa oggi riformata con la Legge n. 247/2012. Tra le sue principali mission vi è quella di garantire la qualità professionale ed il livello etico degli avvocati italiani ed a tal fine favorisce la responsabilità sociale dell avvocatura anche promuovendo la formazione continua individuando anche nuovi settori di sviluppo dell attività professionale e relativi profili professionali. Il CNF nel febbraio 2003 ha costituito la Commissione per le Pari Opportunità particolarmente dedicata a favorire ed assistere il percorso dell avvocatura femminile e impegnata contro tutte le forme di discriminazione.

La commissione per le Pari Opportunità assicura attraverso i Comitati Pari Opportunità locali una concreta diffusione a livello territoriale della cultura di parità e l individuazione di azioni positive. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. Oggetto e finalità. Con il presente Protocollo i firmatari confermano la comune volontà e il comune impegno, nel rispetto dei rispettivi ruoli e attribuzioni, di sviluppare un rapporto di collaborazione non oneroso, finalizzato alla definizione di un comune progetto destinato in via sperimentale a favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e promuovere una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, nonché favorire l emersione del fenomeno della discriminazione attraverso un monitoraggio dei procedimenti per i diversi fattori di discriminazione. Art. 2. Impegno. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo i firmatari si propongono di realizzare mediante avviso pubblico, una Short- list di avvocate/i specializzati in diritto del lavoro e in diritto

antidiscriminatorio a supporto delle Consigliere regionali, degli Enti di area vasta e Nazionale. La Short-list di avvocate/i specializzate/i sarà a disposizione della Consigliera Nazionale, delle Consigliere regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, le quali possono scegliere o meno, qualora abbiano necessità, di individuare all interno della lista stessa i soggetti cui affidare eventuali incarichi professionali. Art. 3. Modalità attuative. Le parti si avvalgono delle proprie strutture, senza alcun onere finanziario, per l attuazione del presente Protocollo, per l attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative. Art. 4. Comitato tecnico di gestione. E costituito un Comitato tecnico con funzioni di indirizzo e gestione delle attività previste dal presente Protocollo. Il Comitato è composto da: a) La Consigliera Nazionale di Parità, in qualità di Presidente e un rappresentante dell Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità da lei nominato. b) Due rappresentante del CPO del CNF.

Al Comitato spetta l attività di direzione e coordinamento, volta ad assicurare che gli obiettivi generali dell intervento vengano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato con il presente Protocollo e con le esigenze di tutela espresse dagli Enti interessati dai beneficiari. Il Comitato ha il compito di curare la realizzazione della short list e di definire un disciplinare per il conferimento di incarico professionale agli avvocati, che potrà essere adottato dalla dalla Consigliera Nazionale di parità, dalle Consigliere regionali e di Enti di Area Vasta, ha altresì il compito di impegnarsi per l'estensione delle caratteristiche previste del Gratuito Patrocinio alle vittime di discriminazione. L'attività di monitoraggio ed aggiornamento delle attività, nonché di diffusione dei risultati, deve essere oggetto di programmazione con riunioni periodiche del Comitato tecnico di gestione. Art. 5. Ambito di applicazione. Il progetto di cui al presente Protocollo si riferisce ad ogni procedimento giudiziale e/o stragiudiziale, in ambito civile e penale, in cui si rappresenti l esigenza da parte della Consigliera Nazionale, delle Consigliere regionali, degli Enti di area vasta Libro III, Titolo I, Capo III del d.lgs.n.198/2006.

Art. 6. Durata e modifiche. II presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d accordo tra le Parti, integrato, implementato e modificato per iscritto in ogni momento. Roma, 22 giugno 2017 la Consigliera Nazionale di Parità Dott.ssa Francesca Bagni Cipriani il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin la Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense Avv. Maria Masi