COMUNE DI BRENTONICO PROVINCIA DI TRENTO Rep. Atti privati n di data SCHEMA DI CONVENZIONE PER L USO E LA GESTIONE DEL CENTRO SCI DA FONDO IN LOC. S. GIACOMO E CONCESSIONE IN USO DI DUE LOCALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO S. CATERINA L anno 2016, addì del mese di, tra i signori: - SIGNOR, nat_ a, il, in qualità di Segretario comunale, domiciliato per la carica presso il Municipio di Brentonico codice fiscale - ed autorizzato alla stipula della presente convenzione, giusta deliberazione della Giunta comunale n. di data ; - SIGNOR, nato a il, codice fiscale, Presidente pro tempore dell Associazione sportiva dilettantistica Gruppo sciatori Brentonico, codice fiscale e partita iva. premesso che La Provincia Autonoma di Trento con proprio provvedimento n. 20 di data 21 gennaio 1999 e successivo provvedimento n. 528 di data 24 dicembre 2008 ha autorizzato all esercizio delle piste da sci da fondo sul territorio comunale di Brentonico e ha indicato l Associazione Gruppo sciatori Brentonico quale titolare delle piste stesse. Con determinazione del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento n. 17 di data 19 febbraio 2010 è stato disposto il trasferimento della titolarità del provvedimento di autorizzazione all esercizio delle piste di sci da fondo, dall Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sciatori di Brentonico al Comune di Brentonico. con deliberazione n. di data la Giunta comunale ha deciso di autorizzare l Associazione Gruppo sciatori Brentonico all uso e alla gestione delle piste del centro per lo sci di fondo in loc. S. Giacomo e di concedere alla stessa in uso due locali presso il Centro Sportivo di S. Caterina per cinque annualità. Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Oggetto e finalità 1. La Provincia Autonoma di Trento, con determinazione del dirigente n. 20 di data 21 gennaio 1999 e successiva determinazione n. 528 di data 24 dicembre 2008 ha autorizzato all esercizio delle piste da sci da fondo sul territorio di Brentonico le seguenti piste,
individuate nell estratto mappa dimessa agli atti: Pista n. 10/F4/1 denominata Baronessa Salvotti Pista n. 10/F4/2 denominata S. Giacomo Pista n. 10/F4/3 denominata Campo Scuola Pista n. 10/F4/4 denominata Augusto Girardelli Pista n. 10/F4/5 denominata Silvio Mozzi Pista n. 10/F4/6 denominata Variante Mortigola Bretelle di collegamento, costituenti il centro del fondo n. 10/F4/0 denominato S. Giacomo; La Commissione di Coordinamento, con deliberazione n. 1202 di data 24 novembre 2008, ha autorizzato l Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sciatori Brentonico la ridefinizione planimetrica delle predette piste, per un loro miglior utilizzo da parte dell utenza turistica. Con determinazione del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento n. 17 di data 19 febbraio 2010 è stato disposto il trasferimento della titolarità del provvedimento di autorizzazione all esercizio delle piste di sci da fondo, dall Associazione dilettanti Gruppo Sciatori di Brentonico al Comune di Brentonico. 2. Il comune di Brentonico autorizza l Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sciatori Brentonico all uso e alla gestione delle piste del centro sci da fondo di S. Giacomo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: concorrere alla promozione e al potenziamento dell attività sportiva invernale, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico con particolare riferimento alle giovani generazioni; valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive operanti nel territorio comunale; realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale; conseguire una conduzione della struttura con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune, all insegna dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 3. Il soggetto gestore si conforma ai seguenti criteri d uso delle strutture pubbliche: la struttura comunale è destinata ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell attività sportiva, motoria e ricreativa, il tutto compatibilmente con la destinazione d uso delle strutture in oggetto; l uso pubblico della struttura sportiva è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività; l uso della struttura sportiva deve quindi essere garantito a tutti i cittadini; l uso della struttura sportiva deve essere garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie, compatibilmente con le attività già programmate dal gestore.
4. L amministrazione comunale concede in uso a titolo gratuito all Associazione il generatore di neve Nivis System e il mezzo battipista Prinot TC a servizio delle piste da sci. 5. Il comune di Brentonico intende accordare inoltre la concessione in uso a titolo gratuito di due locali ubicati presso il centro sportivo Santa Caterina, contraddistinto dalla neo costituita p.ed. 2947 in c.c. Brentonico, così come individuati nella planimetria allegata alla presente convenzione sub. lettera A), da destinare a sede dell Associazione. ART. 2 Durata 1. L autorizzazione all uso e gestione delle piste da sci e la concessione dei due locali presso il centro sportivo Santa Caterna hanno durata quinquennale con decorrenza dalla sottoscrizione e termine ultimo il 31 dicembre 2020. 2. Non è ammesso il rinnovo tacito. 3. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrarsi almeno tre mesi prima della data di esecutività del recesso. ART. 3 Oneri di gestione e funzionamento 1. Trattandosi di soggetto gestore non avente esclusive o prevalenti finalità di lucro, non è richiesto alcun canone per l utilizzo degli immobili comunali ubicati presso il centro sportivo S. Caterina. 2. L Associazione si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali messi a disposizione. 3. L Associazione si impegna inoltre ad effettuare, a proprie cure, la manutenzione ordinaria del Centro di sci da fondo e di tutte le piste come indicate all articolo 1, del generatore di neve Nivis System e del Gatto Prinot TC a servizio delle medesime e dei locali presso la struttura sportiva di S. Caterina. 4. Il Presidente dell Associazione funge da Responsabile del centro di fondo. Tale figura sarà responsabile dell osservanza delle buone norme di gestione e conservazione del patrimonio secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Sarà inoltre l unico interlocutore con l Amministrazione comunale alla quale dovrà riferire annualmente, mediante apposita relazione scritta, nonché comunicare tempestivamente ogni fatto o avvenimento straordinario connesso con la gestione del predetto patrimonio comunale di cui è responsabile. Qualora dovesse essere sostituito, il nuovo nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente all Amministrazione comunale. 5. Il Comune corrisponde all Associazione quale corrispettivo per la manutenzione e la gestione ordinaria del centro di sci da fondo un compenso forfettario annuo fino ad un
massimo di euro 1.200,00, I.V.A. in termini di legge inclusa. Il corrispettivo è erogato in due rate, previa presentazione di regolare documento contabile, nel seguente modo: il 50% dell importo complessivo della convenzione entro il 30 giugno, il restante 50% entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di competenza. Per il pagamento del saldo deve essere presentata idonea relazione sull attività svolta nel corso dell anno sia per quanto riguarda gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che per le ricadute sulla comunità per quanto riguarda le varie attività sportive che possono essere praticate nella struttura. 6. L Amministrazione comunale si impegna, nei limiti dei vincoli imposti dalla finanza locale ed avuto riguardo alla necessità di assicurare in prima battuta i servizi essenziali rientranti nelle funzioni istituzionali del comune, a stanziare annualmente le risorse finanziarie da trasferire all Associazione nell ambito della presente collaborazione. 7. Gli oneri per l utenza dell energia elettrica a servizio del generatore di neve Nivis System e per l illuminazione del tracciato notturno e le spese inerenti l acquisto del carburante per il funzionamento del mezzo battipista Prinot TC sono a carico dell amministrazione comunale. Per la produzione di neve artificiale viene utilizzata l acqua del troppopieno in eccesso dell acquedotto comunale. 8. Qualora dovesse insorgere l esigenza di eventuali interventi di straordinaria manutenzione ne verrà data immediata comunicazione all Amministrazione per la loro valutazione ai fini della programmazione degli interventi medesimi. ART. 4 Tracciabilità obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n.136 1. Il gestore, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e, nello specifico, si impegna ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative alla presente convenzione uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o Poste Italiane spa. Il gestore si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di detti conti correnti al Comune entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010. Il gestore si impegna infine a dare immediata comunicazione al Comune ed al Commissariato di Governo competente territorialmente della notizia dell inadempimento della propria controparte (fornitori, prestatori). ART. 5 Responsabilità del gestore 1. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose, come per danni
agli sciatori, nonché a terzi, causati occasionalmente dal godimento delle piste da fondo. L Associazione solleva il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento per danni subiti durante l utilizzazione da terzi e/o da propri associati, imputabili alla gestione del centro sci da fondo nella stagione invernale. 2. A garanzia dell Amministrazione, con la firma del presente atto il gestore si impegna a depositare anche copia di idonea polizza assicurativa R.C. onnicomprensiva, a garanzia di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall uso del centro sci da fondo e della gestione dello stesso, con massimali di copertura adeguati, nonché adeguata copertura assicurativa per l uso del mezzo battipista e del generatore di neve artificiale. Per i locali concessi in uso presso il centro sportivo di Santa Caterina, il Comune assicura il rischio derivante dalla proprietà dei locali mentre l associazione si occuperà di coprire i danni a terzi derivanti dalla conduzione dei locali e dell attività svolta. ART. 6 Risoluzione delle controversie 1. Tutte le controversie che insorgessero nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale relativamente all interpretazione ed applicazione delle predette modalità e condizioni di gestione, sono possibilmente definite in via bonaria tra l Amministrazione comunale e il gestore. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo periodo, saranno definite dall Autorità Giudiziaria competente. ART. 7 Manutenzione straordinaria 1. Qualora dovesse insorgere l esigenza di eventuali interventi di straordinaria manutenzione ne verrà data immediata comunicazione all Amministrazione per la loro valutazione ai fini della programmazione degli interventi medesimi. ART. 8 Oneri e spese 1. Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso a norma dell art. 5, comma 2, e della tariffa parte II art. 1 lett.b) del DPR 131/1986. ART. 9 Rinvii 1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti ed obbligazioni in generale. Letto, accettato, sottoscritto. COMUNE DI BRENTONICO IL SEGRETARIO COMUNALE per il GRUPPO SCIATORI BRENTONICO IL PRESIDENTE