REGOLAMENTO RETTORI/DIRETTORI DEI COLLEGI/RESIDENZE Art. 1 I Collegi e le Residenze I Collegi universitari (i «Collegi») e le Residenze universitarie (le «Residenze»), la cui gestione, coordinamento e indirizzo competono all Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (l «Ente»), costituiscono un patrimonio essenziale per il sistema universitario pavese. L accesso e la permanenza nei Collegi e nelle Residenze, al pari del pieno utilizzo delle relative strutture e dei servizi, delle funzioni e delle attività che i Collegi e le Residenze, anche in forma organica e coordinata, sviluppano ed erogano, debbono essere sempre finalizzati a consentire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e dell istruzione superiore, sulla base di una costante promozione e valorizzazione del merito degli studenti. I Collegi e le Residenze devono essere anche luoghi e comunità destinate allo sviluppo e alla crescita dell internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e di ogni altra forma di scambio culturale e scientifico tra studenti e ricercatori appartenenti a culture, ordinamenti e paesi diversi. I Collegi e le Residenze debbono essere strutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, organizzate e gestite in forme idonee a garantire il soddisfacimento di esigenze di individualità e di socialità degli studenti, coniugate a funzioni, attività e servizi più propriamente formativi, culturali e ricreativi. I Collegi e le Residenze debbono essere strutture a carattere residenziale, aperte a studenti italiani o 1
stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che, anche in forma organica e coordinata tra loro e con l Ateneo Pavese, perseguono la valorizzazione del merito e l interculturalità della preparazione, assicurando a ciascun studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi, con attenzione particolare all internazionalizzazione delle esperienze di studio, di ricerca e di accrescimento culturale e, sussistendone le condizioni e i presupposti, all accreditamento quali collegi universitari di merito. Art. 2 Competenze dei Rettori e Direttori. I Rettori dei Collegi e i Direttori delle Residenze, nel rispetto e nella valorizzazione della specificità di ciascuna struttura, hanno il compito di curare, di promuovere e di sviluppare le funzioni e le finalità del sistema dei Collegi e delle Residenze sopra indicate, nel rispetto degli indirizzi strategici, dei piani di sviluppo e degli interventi operativi, elaborati e dettati dall Ente, coordinandosi con il Presidente dell Ente e a quest ultimo continuativamente rapportandosi al fine di dare puntuale informazione sulla gestione e sull attività nei Collegi e nelle Residenze e di assicurare il rispetto e l attuazione degli indirizzi, dei piani e degli interventi medesimi. I Rettori dei Collegi e i Direttori delle Residenze sono consegnatari dei beni mobili ed immobili di cui è costituito il Collegio o la Residenza. Agli stessi spetta la direzione culturale e disciplinare del Collegio o della Residenza cui sono preposti, nonché, la verifica, nel rispetto di quanto disciplinato nel 2
Regolamento di contabilità dell'ente, della direzione amministrativa di competenza dell Ente e da questi svolta per il tramite dei propri economi. I Rettori e i Direttori promuovono e garantiscono la partecipazione degli Alunni e delle Alunne alle attività culturali, ricreative e sportive coinvolgendo il Comitato Alunni della struttura, Comitato eletto annualmente dagli Alunni stessi secondo le modalità previste dal Regolamento Alunni e Alunne. I Rettori e i Direttori garantiscono una presenza in almeno tre giorni alla settimana per la programmazione, la cura e lo svolgimento delle funzioni e delle attività di loro competenza. Art. 3 Nomina dei Rettori e dei Direttori. I Rettori e i Direttori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente su designazione del Consiglio stesso. Se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà anche acquisire il preventivo parere, non vincolante, espresso da due membri esterni scelti dal Consiglio stesso, tra i Rettori/Direttori in servizio o tra i membri degli organi di direzione delle Associazioni ex-alunni dei diversi Collegi o Residenze (laddove costituite). La selezione dei candidati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa designazione verrà operata dal Presidente dell Ente all interno di coloro che, a seguito di una procedura volta a dare adeguata evidenza pubblica all interno del corpo docenti dell Ateneo pavese, avranno avanzato la propria candidatura e che risulteranno in possesso dei requisiti e che abbiano presentato la documentazione di seguito indicati: 3
(i) rivestire l incarico di docente di ruolo presso l'università degli Studi di Pavia preferibilmente da almeno un triennio antecedente alla candidatura; (ii) avere maturato comprovata esperienza in attività di: a) tutoraggio, di orientamento e di assistenza degli studenti; b) gestione amministrativa di strutture e/o di progetti, nonché aver avuto, possibilmente, esperienza di studente collegiale; (iii) avere ottima conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l inglese; (iv) presentare uno specifico progetto, di durata pari alla durata della nomina per cui concorre, relativo alla gestione, alla promozione e allo sviluppo del Collegio o della Residenza e alle attività, ai servizi e alle funzioni che intende attivare e promuovere, anche in forma organica e coordinata con altri Collegi o Residenze e con l Ateneo Pavese, specificatamente rivolto al perseguimento delle funzioni e delle finalità del sistema dei Collegi e delle Residenze sopra indicate, nel rispetto degli indirizzi strategici, dei piani di sviluppo e degli interventi operativi, elaborati e dettati dall Ente (il «Progetto»). La nomina dei Rettori e dei Direttori avverrà preferibilmente con un idoneo periodo di anticipo rispetto alla scadenza del mandato dei singoli Rettori o Direttori, in modo tale da consentire un adeguato periodo di affiancamento al Rettore/Direttore uscente. Qualora un Rettore/Direttore fosse temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente dell'ente nominerà con proprio decreto un sostituto temporaneo tra i Rettori/Direttori in servizio. 4
Art. 4 Durata in carica dei Rettori e Direttori e modalità di riconferma. I Rettori o Direttori sono nominati per un quinquennio accademico. Essi possono essere revocati dal loro incarico in qualsiasi momento in caso di gravi violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi ovvero di mancato rispetto del Progetto sulla cui base la loro selezione e successiva nomina era stata effettuata, previa contestazione degli addebiti ed ammesse le loro difese. La revoca dall'incarico avviene tramite decreto del Presidente dell'ente previa delibera del Consiglio di Amministrazione. I Rettori o Direttori possono essere confermati dal Consiglio di Amministrazione per ulteriori periodi di pari durata sulla base dell attuazione del Progetto, dell'attività svolta dagli stessi e delle eventuali valutazioni ricevute. Art. 5 Coordinamento, trasparenza e informativa. Al fine di garantire lo sviluppo organico del sistema dei Collegi e delle Residenze, il Presidente dell Ente ha il compito di curare e di promuovere, nel potenziamento delle specificità e delle peculiarità delle diverse strutture, il coordinamento e l efficienza tra i Collegi e le Residenze e tra questi e l Università degli Studi di Pavia. A tale fine il Presidente promuove e organizza incontri periodici con i Rettori e i Direttori, nonché, se ritenuto opportuno, può procedere alla costituzione di una commissione ristretta di Rettori e Direttori, allargata alla partecipazione di un delegato del Rettore dell Università degli Studi di Pavia, deputata alla discussione di materie di interesse comune al sistema e 5
all elaborazione di progetti e di iniziative finalizzati al potenziamento e al miglioramento del sistema collegiale pavese. In ogni caso, i Rettori e i Direttori, con cadenza annuale, presentano al Presidente dell Ente e al Consiglio di Amministrazione una relazione specifica sul grado di avanzamento e di attuazione del Progetto, nonché sulla gestione del Collegio/Residenza, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Art. 6 Alloggio e rimborso spese. I Rettori e i Direttori sono tenuti a risiedere presso il Collegio e la Residenza in locali loro assegnati come alloggi di servizio e sono tenuti ad un contributo spese vive di conduzione così come determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente. Ai Rettori e Direttori spetta un rimborso spese di rappresentanza forfetizzato e pari a 1/3 del trattamento annuo iniziale riservato ai ricercatori universitari di ruolo, essendo tale rimborso compatibile con l'impegno a tempo pieno, ai sensi del co. 1 lett. d) dell'art. 26 del D. Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998. Ove presso la struttura loro affidata non esistano idonei locali per l'alloggio, il rimborso spese spettante sarà commisurato ai 2/3 del trattamento annuo iniziale riservato ai ricercatori universitari di ruolo. Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2014 6