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Liceo - Pietro Siciliani Via di Leuca, 2/L 73100 LECCE 0832-246023-246020-305664 E-mail:LEPM01000Q@istruzione.it REGOLAMENTO VIAGGI Art.1 Finalità 1. L arricchimento dell offerta formativa, prodotto specifico dell autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, gli stage, gli scambi, i viaggi sportivi, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell Offerta Formativa. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica. 3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e/o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all inizio delle lezioni, determinante non solo per l attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti. L effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell ambito dell organizzazione e programmazione della vita e dell attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). Art.2 Tipologia dei viaggi Nella definizione viaggi di istruzione si ricomprendono le seguenti tipologie: 1. a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno; b) visite guidate, ovvero viaggi di una giornata, presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno; 2. c) stage, ovvero periodi di soggiorno in Italia e/o all estero per approfondimento tematico e/o linguistico degli argomenti oggetto di studio; d) scambi culturali/linguistici con scuole dei Paesi dei quali si studia la lingua; e) Uscite per partecipazione a gare sportive, concorsi, esami.. che richiedono l utilizzo di mezzi di trasporto; 3. Uscite didattiche sul territorio: non presuppongono l utilizzo di un mezzo di trasporto e non rientrano nello specifico nel presente Regolamento. Il numero minimo di adesioni deve essere del 90% degli allievi frequentanti la classe. Sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe su finalità, obiettivi, mete, docenti accompagnatori ( un docente per gruppo classe dello stesso consiglio di classe) e acquisizione del consenso delle famiglie per gli allievi non in possesso di maggiore età. Destinatari: tutti gli allievi dell istituto. Art. 2 - Destinatari 1.Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a art.1, comma 1, sono gli allievi frequentanti il terzo e quarto anno per PDF i viaggi in Italia, del quinto anno per Editor i viaggi all estero; 2.destinatari dei viaggi di cui alla lett. b art. 1, comma 1, sono gli tutti gli allievi dell Istituto; 3.destinatari dei viaggi, di cui alle lett. c d art.1, comma 2 sono gli allievi del secondo biennio; 4.destinatari dei viaggi, di cui alla lett. e art.1, comma 2 sono tutti gli allievi dell istituto.

Art.3 Pianificazione delle attività I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a),b), art.1, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo. 1. Così come previsto dalla C.M. n.623/96, i viaggi di istruzione in Italia e all estero sono programmati previa consultazione del comitato studentesco. 2. La progettazione generica dei viaggi e delle visite è effettuata nell'ambito della prima riunione per aree disciplinari nel mese di settembre; i C.d.c. dopo aver esaminato le proposte avanzate e la validità didattica, nonché la compatibilità con analoghe iniziative, ne deliberano il relativo svolgimento. 3. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe, sono presentate all ufficio di dirigenza entro il 20 ottobre con l esatta indicazione dei seguenti elementi: a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente; c) numero presunto di allievi partecipanti; d) partecipazione di allievi diversamente abili; e) spesa-unitaria massima orientativa. 4. L'organizzazione pratica dei viaggi di cui alle lettere a),b), art.1, comma 1, è curata da una apposita "commissione viaggi" nominata dal Collegio docenti, costituita da 4 docenti, la quale predispone una proposta complessiva (mete, aspetti economici, tempistica), per l'approvazione del Consiglio di Istituto. La commissione viaggi nel formulare le proposte per il Consiglio di Istituto si attiene comunque ai seguenti criteri e modalità: a) la meta del viaggio della classe deve essere certa (non sono ammesse mete alternative) ed approvata dal Consiglio di classe b) per i viaggi in Italia e all estero deve essere proposta la stessa meta per gruppi omogenei di alunni (ad es. classi 3^, classi 4^ e 5^) c) Il numero minimo di adesioni è di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte per i viaggi di istruzione e dell ottanta per cento degli alunni componenti le singole classi per le visite guidate, salvo casi particolari ed eccezionali valutati ed approvati dal Consiglio di Istituto su richiesta del consiglio di classe, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. d) l'adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del pagamento del primo acconto/cauzione non inferiore al 30% dell'intero importo dovuto (al fine di limitare defezioni e ritiri vari che possano compromettere l'intera organizzazione del viaggio) che sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio e) il rapporto accompagnatori/alunni per i viaggi di istruzione e per le visite guidate è di 1/15 in linea generale e comunque non meno di due per ogni gruppo, se unico, e/o destinazione, con eventuali correttivi in casi eccezionali, considerati dal DS; f) Per i viaggi all'estero uno degli accompagnatori deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare, o almeno della lingua inglese. g) in assenza di approvazione del Consiglio di classe e di docente/i accompagnatore della classe, il viaggio non può essere realizzato. h) in linea di massima si cercherà di evitare, nell organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, la domenica. 5. Le proposte elaborate dalla Commissione Viaggi sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro il 5 novembre il Piano Annuale dei viaggi di istruzione. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto Piano, al dirigente scolastico l esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione. 6. All interno del Piano il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, ecc.) stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi. 7. Non possono essere organizzati viaggi di cui alla lettera a) art.1, comma 1negli ultimi 30 giorni di lezione. 8. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive e gare scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con PDF l'educazione ambientale (considerato Editor che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera), stage e scambi che comportano l organizzazione con altri Enti/scuole.

Art.4 Norme per i Destinatari 1. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell iniziativa deve essere favorito il raggruppamento di almeno due classi dello stesso anno di corso. 2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione e delle visite guidate relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi componenti la classe interessata per i viaggi di istruzione e dell ottanta per cento degli allievi componenti la classe per le visite guidate. 3. Per gli allievi non partecipanti rimane l obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento. Le assenze dovranno essere calcolate ai fini della validità dell anno scolastico e giustificate dagli allievi. 4. Gli allievi minorenni potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà. L autorizzazione non è richiesta per gli allievi in possesso di maggiore età, fermo restando l obbligo di chi esercita la potestà di dichiarare per iscritto l impegno a sostenere la spesa prevista e a firmare, per presa visione, il programma di viaggio. 5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all estero di documento valido per l espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall ASL competente. 6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medicosanitario concernenti allergie alimentarti o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. Art.5 Docente referente e accompagnatori 1. Il consiglio di classe individua nella proposta di viaggio i docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico nomina, tra questi, il docente referente. 2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono: a) redige la proposta elaborata dal consiglio di classe; b) raccoglie i consensi delle famiglie; c) predispone l elenco nominativo dei partecipanti; d) raccoglie le quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo e provvede ad un versamento unico su ccp di istituto; e) si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all art.4. sesto comma; f) riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti; g) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico. 3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell incarico, è svolta dal personale docente individuato all interno del consiglio di classe della classe partecipante. 4. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti. 5. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 4, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico. 6. Deve essere assicurato l avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle uscite didattiche e ai docenti di lingue nel caso in cui la loro presenza fosse di fondamentale importanza per la realizzazione dell iniziativa. 7. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico partecipare in prima persona ai viaggi con compiti di verifica e controllo e/o conferire incarico di accompagnatore al DSGA e ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di supporto logistico-organizzativo. 8. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l incarico di direttore di viaggio, con il compito di impartire direttive al gruppo, al fine di una migliore organizzazione e coordinamento. 9. Ai sensi dell art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati. 10. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore. 11. E fatto divieto assoluto di partecipazione ai viaggi istruzione terze persone, quali parenti e affini.

Art.6 Allievi diversamente abili 1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità momentanea e/o permanente di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all Adv o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore. 2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito dal presente Regolamento, una unità aggiuntiva dedicata. 3. L accompagnatore dell allievo disabile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l assistenza alla persona, e/o un genitore in deroga al divieto generale previsto dall art.5, comma 12. In questo caso, la partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. Al fine di evitare eventuali responsabilità oggettive dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno che i genitori provvedano a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni. Art.7 Organizzazione e gestione 1. L intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola. 2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque, da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto. Art.8 Polizza assicurativa 1. Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all interno del contratto di polizza assicurativa stipulato all inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. Art. 9- Stage e Scambi 1. Gli stage e gli scambi linguistici e culturali vengono approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF di Istituto come ampliamento dell offerta formativa a carico delle famiglie. 2.Si rivolgono agli alunni delle classi terze e quarte e presuppongono un adesione libera da parte dell utenza e una organizzazione per piccoli gruppi anche per classi diverse. 3.Sono programmati dal Dipartimento di Lingue Straniere dell Istituto che esplicita finalità e obiettivi dell iniziativa, ne cura la pianificazione del viaggio, i contatti con l Ente/scuola all estero, i rapporti con le famiglie, indica i docenti accompagnatori (due per ogni iniziativa- docenti di Lingue Straniere del Paese presso il quale si svolgerà lo stage/scambio o con competenza linguistica certificata di livello B2) 4.Gli allievi minorenni potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà. L autorizzazione non è richiesta per gli allievi in possesso di maggiore età, fermo restando l obbligo di chi esercita la potestà di dichiarare per iscritto l impegno a sostenere la spesa prevista e a firmare, per presa visione, il programma di viaggio. 5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all estero di documento valido per l espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall ASL competente. 6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medicosanitario concernenti allergie alimentarti o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. Art.10- Responsabilità delle famiglie I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio/a; ad assumersi gli oneri e le spese un eventuale rientro anticipato del figlio/a per ragioni disciplinari;

a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci; a rispettare il programma di viaggio; Art.11 Norme finali 1. Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dall a.s. 2015/2016 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l hanno approvato. 2. Il presente Regolamento sarà affisso all albo dell Istituto. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell anno scolastico. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente