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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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Transcript:

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - sentenza 15 gennaio 2009 n. 236 - Pres. Giovannini, Est. Spagnoletti - Aurea ed altri (Avv.ti Valesini, Sitzia e Crupi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione (Avv.ra Stato) - (dichiara inammissibile il ricorso). Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia - Ex art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008 - Ricorso avverso le circolari interpretative del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione - Inammissibilità, trattandosi di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva - Va dichiarata. E inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti pubblici avverso le circolari del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione n. 7 e 8 del 2008 esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo; tali circolari, infatti, costituiscono atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate (1). -------------------------------------------- (1) Nella specie, peraltro, è stata dichiarata inammissibile, per difetto del requisito della rilevanza, a prescindere da ogni delibazione sulla non manifesta infondatezza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, evocata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost. ed è stata ritenuta inammissibile la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità. -------------------------------------------- Documenti correlati: DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 17 luglio 2008 n. 7/2008, sulle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici, pag. http://www.lexitalia.it/vari/circ_2008-7.htm REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma - Sezione I SENTENZA in forma semplificata sul ricorso n. 10632 del 2008 proposto da Giovanni AUREA, Antonio BARBATO, Mario BELLI, Piergiuseppe BETTENZOLI, Paola BOSCAINO, Silvano CUNATI, Franco CRITI, Roberto FIRENZE, Olga GARAVAGLIA, Gilberto GINI, Luca GRIGNANI, Claudio MENDICINO, Ciro MONACO, Arnaldo MONGA, Massimo NOSCHESE, Piera SAITA, David WOOD, Daniele ZAPELLONI, Marcello ZINGALE, Francesca Tiziana ACERBI, Gabriele Pietro Giuseppe ZOLFO, Tiziana Antonella Paola LARDINELLI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Valesini, Laura Sitzia e Pasquale Maria Crupi e presso lo studio di quest ultimo elettivamente domiciliati in Roma alla via Cosseria n, 2, per mandato a margine del ricorso; CONTRO PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e l INNOVAZIONE, in persona del Ministro in carica; entrambi rappresentati e difesi ex lege dall Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; per l annullamento delle circolari ministeriali n. 7 e 8 del 2008 relative all applicazione delle disposizioni contenute nell art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la pubblica amministrazione e l innovazione ; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2008, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l avv. Pasquale Maria Crupi per i ricorrenti e l avvocato di Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni intimate; Dato atto che il Presidente ha avvertito i difensori che il Collegio si riservava di pronunciare sentenza in forma semplificata in luogo dell ordinanza cautelare;

Ritenuto in fatto che: - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il 20 novembre 2008, Giovanni Aurea e altri ventuno dipendenti pubblici di varie amministrazioni hanno impugnato le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione nn. 7 e 8 del 2008, relative all applicazione dell art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo l illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte relativa a nuovo trattamento economico per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici in relazione al denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 38 della Costituzione, nonché l eccesso di potere quanto alla nuova disciplina delle c.d. fasce di reperibilità; - Costiuitesi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per la pubblica amministrazione e l innovazione, con memoria difensiva dell Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto, a loro volta l inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso circolari interpretative prive di efficacia e idoneità lesiva diretta e autonoma in assenza di atti di gestione del rapporto, nonché la manifesta infondatezza dell evocata questione di legittimità costituzionale dell art. 71 del d.l. n. 112/2008, in quanto finalizzato, nell ambito di ragionevole discrezionalità legislativa, ad assicurare, con la riduzione dell assenteismo nel settore pubblico, risparmi di spesa e maggiore efficienza e efficacia dell azione amministrativa, con ricadute favorevoli anche sulle dinamiche socio-economiche e produttive; - Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in relazione alla sua manifesta inammissibilità; Considerato, infatti, in diritto che: - l impugnativa è diretta all annullamento di circolari esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, nonché della loro incidenza sul riparto delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, e quindi di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate; - in via consequenziale, è altresì carente del requisito della rilevanza, a prescindere da ogni delibazione sulla non manifesta infondatezza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell art. 71, evocata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., mentre è inammissibile è la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità; - in conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, sussistendo nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma - Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 10632 del 2008.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008, con l intervento dei magistrati: Giorgio GIOVANNINI Presidente Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est. Silvia MARTINO Componente Depositata in Segreteria in data 15 gennaio 2009.