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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in Lettere Classe di laurea n. L-10 Lettere Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 6 1

Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Lettere definisce l articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso 1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti: a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità); b) l ordinamento didattico del corso, di cui all allegato A al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell Istruzione, dell Università e della ricerca.. Art. 3 Organi del Corso di Studi 1. Sono organi necessari del Corso di Studi: a) il Consiglio di Corso di Studi; b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi; c) la Commissione di Assicurazione della Qualità. 2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi: d) il Comitato di indirizzamento. e) le eventuali Commissioni. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica. 4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo. 5. La Commissione per l assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Lettere, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima. 6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali 7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni. 2

Art. 4 Piano degli studi 1. Il piano degli studi, come stabilito dell art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso. 2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni. Art. 5 Accesso al corso di laurea 1. In attuazione di quanto disposto dall art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo dall Università nel rispetto degli accordi internazionali. 2. L ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da: - capacità logiche e di comprensione del testo; - sicura padronanza della lingua italiana, con adeguate competenze di scrittura e di analisi grammaticale e logica; - possesso delle fondamentali coordinate culturali, storiche, geografiche necessarie per inquadrare i momenti principali dello sviluppo della civiltà occidentale dall antichità all età contemporanea. L'accesso agli insegnamenti di lingua e letteratura latina e lingua e letteratura greca presuppone una conoscenza delle relative lingue, quale quella che si acquisisce nella scuola secondaria; se non posseduta, tale conoscenza potrà comunque essere recuperata mediante corsi di base offerti dal Corso di Laurea. 3. La verifica della preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso mediante un test, costituito da domande a risposta chiusa e a risposta aperta, volto a verificare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'accesso. Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione: - iscritti già in possesso di un titolo di laurea; - iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o reiscrizione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di studio precedentemente frequentato; - iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'università di Udine; - iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto, su richiesta, valido dall'apposita Commissione del corso di laurea. 4. L'eventuale esito negativo ottenuto in una o più parti del test non preclude l'iscrizione al corso di laurea né l'acquisizione di crediti, ma comporta obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso. Gli studenti che entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione non vi avranno ancora provveduto saranno sospesi dalla possibilità di acquisire crediti fino all'assolvimento degli obblighi. Gli stessi obblighi sono assegnati agli studenti che non si sottopongano alla prova né nella sessione regolare né in quella di recupero. 5. Gli studenti di cui il test abbia evidenziato lacune nelle competenze linguistiche frequenteranno il corso e sosterranno l'esame di Laboratorio di lingua e scrittura italiana, che potrà essere inserito nel piano di studio fra le attività a scelta dello studente. L'obbligo si intenderà assolto con il superamento dell'esame. Qualora la frequenza sia impossibile, l'esame potrà essere sostenuto con le modalità previste per gli studenti non frequentanti. 3

Gli studenti con lacune in geografia si prepareranno autonomamente sulla geografia fisica e politica dell'europa e del bacino del Mediterraneo (paesi, città più importanti, mari, isole, fiumi, catene montuose). L'obbligo si intenderà assolto con il superamento di un test analogo a quello iniziale in una delle apposite sessioni che si svolgeranno nel corso dell'anno. Le eventuali lacune iniziali emerse nelle competenze storiche e storico-culturali si intendono colmate con il superamento, nel primo anno di corso, di un esame di storia o dell'esame di Letteratura italiana I. Art. 6 Attività formative d Ateneo 1. L Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell Università di Udine, individuate nell ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell art. 11 del D.M. n. 270/2004. 2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di possedere adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. 3. Entro il triennio deve essere sostenuta o certificata la prova di conoscenza di lingua inglese, di livello B1 o B2 (a scelta dello studente), per 6 CFU; 4. Le conoscenze di informatica di cui al comma 2 vengono accertate con il superamento dell esame obbligatorio di Laboratorio di informatica per umanisti (6 cfu). Art. 7 Attività di tirocinio 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. 2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato. 3. I crediti di tirocinio sono riconosciuti anche agli studenti che abbiano effettuato un proficuo periodo di studio all estero di almeno un semestre nel quadro dei programmi europei di mobilità. Art. 8 Attività formative relative alla preparazione della prova finale 1. La prova finale consiste nella redazione e nella discussione di fronte a una commissione di un elaborato scritto su un tema attinente al percorso di studio, autonomamente predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore, docente di ruolo dell'ateneo o titolare di un insegnamento. Pur commisurata per estensione (orientativamente 30-60 pagine) e complessità al livello del corso e al peso assegnato alla prova (9 crediti, corrispondenti orientativamente a 1-2 mesi di impegno a tempo pieno), la trattazione deve rispettare procedure dimostrative e criteri redazionali propri della ricerca e della comunicazione scientifica. La commissione della prova finale, composta da almeno tre docenti, include in ogni caso i relatori degli elaborati discussi nella seduta. La maggioranza dei membri e il presidente devono essere docenti di ruolo. 2. La valutazione assegnata alla prova finale concorre alla determinazione del voto finale di laurea, espresso in centodecimi, con cui alla fine della prova è conferito il titolo di studio. A tal fine, al 4

punteggio corrispondente alla media ponderata delle votazioni ottenute negli esami di profitto la commissione aggiunge da 0 a 5 punti, in base alla valutazione dell'impegno e del grado di autonomia dimostrati dallo studente, della validità argomentativa, correttezza ed efficacia dell'elaborato e dell'esposizione (punti 0-2: valutazione sufficiente; punti 3-5: valutazione buona), tenendo anche conto del curriculum complessivo. Il voto risultante è ridotto di un punto qualora lo studente si laurei oltre la durata legale del corso, con possibilità di deroga a fronte della presenza nel curriculum dello studente di periodi riconosciuti di mobilità all'estero. L'attribuzione della lode, su proposta del relatore, agli studenti che ottengono il voto massimo è subordinata all'approvazione unanime da parte della commissione. 3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell allegato B1 del presente Regolamento. Art. 9 Propedeuticità 1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti. 2. L elenco delle propedeuticità è riportato nell allegato B2 del Regolamento. Art. 10 Curricula 1. All interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali. 2. I percorsi formativi specifici del corso, detti curricula, sono i seguenti: a 1) Curriculum Italianistico a 2) obiettivi formativi specifici: - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà italiana e conoscenza dei testi piu rappresentativi della letteratura italiana, dalle origini all età contemporanea, nonche dei rapporti di essa le tradizioni culturali e letterarie antica, medioevale e degli altri paesi europei; - conoscere e saper utilizzare i principi metodologici fondamentali e la terminologia specifica dei settori del sapere linguistico e letterario, nonché i principali repertori e strumenti di consultazione; - possedere adeguate competenze di lingua inglese e di lingua latina; - possedere nozioni approfondite relative ad alcuni b 1) Curriculum Lettere classiche b 2) obiettivi formativi specifici: - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà greco-romana dell antichità e conoscenza dei testi piu rappresentativi delle due letterature, anche in rapporto con la loro ricezione nella tradizione italiana ed europea; - conoscere e saper utilizzare i principi metodologici fondamentali e la terminologia specifica dei settori del sapere linguistico, filologico e letterario, nonché i principali repertori e strumenti di 7 consultazione relativi al mondo antico; - possedere adeguate competenze di lingua inglese, competenze solide di lingua latina e di lingua greca, che consentano accesso diretto ai testi nelle lingue originali; - possedere nozioni approfondite relative ad alcuni saperi settoriali (glottologia e linguistica, filologia, scienze del libro, etc.). c 1) Curriculum Filosofico 5

c 2) obiettivi formativi specifici: - dimostrare padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà europea, a partire dalle sue radici antiche e fino all età contemporanea; - possedere una solida conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero filosofico, nonché dei principali temi dibattuti nei vari settori della ricerca filosofica contemporanea; - possedere adeguate competenze terminologiche, metodologiche e di analisi testuale negli ambiti della ricerca filosofica. d 1) Curriculum Storico d 2) obiettivi formativi specifici: - dimostrare sicura padronanza del quadro storico e storico-culturale della civiltà europea, in particolare dall età medioevale a quella contemporanea; - possedere una solida conoscenza delle tappe fondamentali del pensiero storico, nonché dei principali temi dibattuti nei vari settori della ricerca storica contemporanea; - possedere adeguate competenze terminologiche, metodologiche e di analisi di testi, documenti, dati negli ambiti della ricerca storica. 3. Lo studente opera la scelta del curriculum all inizio del I anno di corso, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi. Art. 11 Tipologia delle forme didattiche 1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo. 2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Lettere è di tipo convenzionale. E possibile l utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all internazionalizzazione e l utilizzo di forme di didattica a distanza (modalità mista) per alcuni insegnamenti. 2. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare: - da 5 a 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti - da 20 a 18 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori. Art. 12 Prove di profitto 1. La verifica dell apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d esame le cui modalità sono disciplinate dall art. 38 del Regolamento Didattico d Ateneo. 2. Al termine del corso di Lingua inglese (6 cfu) lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di approvato. Art. 13 Obblighi di frequenza 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d Ateneo e dalle deliberazioni dell organo collegiale della competente struttura didattica. 6

Art. 14 Riconoscimento di crediti formativi 1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso. 2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri: a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere; b) analisi del programma svolto 3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall art. 37 del Regolamento Didattico d Ateneo. 4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti. Art. 15 Entrata in vigore del presente Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale. 2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l allegato A (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall art. 24 del medesimo Regolamento didattico. 7