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Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 40 Presentato dalla Giunta regionale Presentato il 6 novembre 2003

Signor Presidente, signori Consiglieri Le modifiche al Titolo V della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 3/2001 hanno innovato profondamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione che in sintesi è ora così delineato: - Materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2) che possono essere disciplinate esclusivamente con legge statale; - Materie di legislazione concorrente (articolo 117, comma 3): allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali, alle Regioni l adozione della legislazione di dettaglio; - Materie non rientranti nei commi precedenti e attribuite alla potestà legislativa generale residuale delle Regioni (articolo 117, comma 4). Le modifiche apportate all articolo 117, pur riguardando le Regioni a statuto ordinario, influiscono anche sul sistema delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale, in quanto l articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 stabilisce che, fino all adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Tra le materie di cui all articolo 117, comma 3 (competenza concorrente), rientra anche quella delle professioni non prevista dal nostro Statuto, ma ora quindi rientrante tra le competenze legislative regionali, per le considerazioni sopra svolte. Nulla osta perciò che la Regione Friuli Venezia Giulia prenda in considerazione tale materia. Ciò si ritiene possibile pur se lo Stato non ne ha ancora emanato la legislazione di principio, in quanto, anche secondo la posizione espressa nell ambito della Conferenza dei Presidenti, le Regioni possono esercitare immediatamente la potestà legislativa concorrente, desumendo i principi fondamentali dalla legislazione vigente. Vi è già un primo caso in tal senso, ed è quello della L.R. 27/2001 della Calabria, mentre norme sull argomento risultano in fase di predisposizione anche da parte del Lazio, della Lombardia e del Piemonte. Il settore delle professioni è un settore economico dal peso rilevante con un indotto significativo ed un volume di lavoro importante, alla stregua di altre categorie economiche da sempre considerate, in qualità di parti sociali, in sede di concertazione delle politiche regionali e oggetto di una vasta legislazione di sostegno e di incentivazione. Dai dati CENSIS risulta che in Friuli Venezia Giulia esistono circa 100 tra ordini e collegi tra le sole realtà che aderiscono al CUP regionale con circa 30.600 iscritti. I

A questi, nell ambito della categoria professioni vanno aggiunti tutti i soggetti esercitanti nuovi mestieri e attività professionali, basate sui requisiti della conoscenza intellettuale del rapporto fiduciario con il cliente, in continua crescita e non riconducibili a quelli tradizionalmente riconosciuti nell ordinamento degli ordini e collegi professionali. Si tratta quindi di un settore economico rilevante non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo in ragione dell apporto intellettuale che lo contraddistingue, ad oggi escluso da ogni forma di rapporto organico con l Amministrazione regionale. Il presente provvedimento legislativo tende quindi a porre fine a tale carenza, prevedendo opportuni strumenti di raccordo con le forze professionali della Regione e appositi mirati strumenti di sostegno. Va sottolineato che, pur in assenza di una legislazione nazionale che fissi i principi fondamentali della materia, la Regione non ritiene di propria competenza e quindi non legifera in merito all assetto e alla disciplina delle professioni e degli ordini e dei relativi istituti, né interviene in tema di deontologia o di tariffario, di società professionali o di creazione di nuove professioni protette, ritenendo tali argomenti di esclusiva competenza statale. La Regione ritiene invece importante per il proprio sviluppo economico disciplinare strumenti di raccordo con il sistema delle professioni ed introdurre misure di incentivazione, alla stregua di quanto avviene per altre categorie economiche. La legge è strutturata in 4 Capi e 12 articoli. legge. Il Capo I (Finalità) e l articolo 1 contengono l enunciazione delle finalità della Il Capo II (Consulta regionale delle professioni) prevede all articolo 2 l istituzione della Consulta regionale delle professioni con il compito di costituire strumento di raccordo e di collaborazione tra l Amministrazione regionale nell esercizio della propria funzione di programmazione, e il settore delle professioni. Tra i compiti della Consulta da segnalare, in particolare, oltre a quello di esprimere pareri, anche quello propositivo in materia di interesse delle professioni quali quella dell aggiornamento professionale e della difesa degli interessi dei professionisti e degli utenti. L articolo 3 disciplina la composizione ed il funzionamento della Consulta, prevedendo che la stessa sia composta, oltre che dall Assessore e dal Direttore regionale competente, da un rappresentante per ciascuna delle professioni regolamentate che ne faccia richiesta con le modalità previste da apposito regolamento regionale. Il Capo III (Associazioni per attività professionali non regolamentate) all articolo 4 prevede per l Amministrazione regionale la possibilità di riconoscere associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non regolamentate II

e successivamente iscriverle in un apposito registro. Va sottolineato che tale riconoscimento non riveste alcun valore costitutivo né intende creare alcuna forma di esclusività riconducibile al sistema degli ordini e collegi professionali. Il riconoscimento, che avviene sulla base di criteri fissati con regolamento regionale, costituisce condizione per poter far parte della Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate di cui all articolo 5 e per poter usufruire degli incentivi di cui al Capo IV. Ulteriore conseguenza del riconoscimento è quella di poter rilasciare attestati concernenti i propri associati, riguardanti la qualificazione professionale degli stessi; non si tratta di certificazioni aventi rilevanza giuridica ma del mero accertamento del possesso, da parte degli associati, di determinati requisiti e caratteristiche. Il Capo IV (Interventi a favore dei professionisti) introduce una serie di misure di incentivazione e sostegno a favore del settore, in analogia con quanto già avviene per altre categorie economiche. In particolare l articolo 6 tratta uno dei temi più sentiti all interno delle categorie professionali, quello dell aggiornamento professionale. In attesa che l aggiornamento costituisca un obbligo la cui verifica sarà affidata agli ordini professionali, l Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell ambito della programmazione regionale delle attività formative, progetti di aggiornamento professionale, in collaborazione con gli ordini stessi e con le Università ed altri istituti scientifici, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna professione. L articolo 7 prevede la costituzione e la messa a disposizione dei professionisti di cooperative di garanzia, strutture che si sono rivelate uno strumento prezioso a supporto della crescita dei settori dell industria, dell artigianato e del commercio. Tali organismi, cui possono aderire anche le Camere di commercio, le banche e le società finanziarie, hanno lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati, per iniziative connesse alle loro attività. L Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, alle condizioni fissate dalla legge, i fondi rischi costituiti dalle cooperative per le suddette finalità. L articolo 8 interviene per sostenere l inizio dell attività da parte dei giovani professionisti, anche tramite il sostegno per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. L articolo 9 prevede interventi di sostegno per i professionisti, al fine di favorire la conciliazione tra gli impegni del lavoro e quelli della maternità, e di consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l attività professionale. Gli interventi potranno essere attuati anche tramite gli enti previdenziali delle relative professioni. III

L articolo 10 prevede che l Amministrazione regionale promuova l avvio di forme collettive di esercizio dell attività tra professionisti che esercitano la stessa professione o diverse professioni. Tutti gli interventi previsti nel presente Capo necessitano di regolamenti di esecuzione, previsti dall articolo 11, con cui saranno disciplinati criteri e modalità per la concessione degli incentivi. L articolo 12 contiene le norme finanziarie. Considerata l importanza del settore cui si rivolge ed il carattere innovativo delle norme si confida nell unanime approvazione da parte del Consiglio regionale. IV

- 1 - Capo I Finalità Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. 2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni. 3. Il riconoscimento previsto dall articolo 4 è concesso esclusivamente ai fini della presente legge. 4. Ai fini della presente legge, per utente di un attività professionale si intende qualunque soggetto che sia destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale anche parziale. Capo II Consulta regionale delle professioni Art. 2 (Istituzione della Consulta regionale delle professioni) 1. E istituita presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e professioni, la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all orientamento, all aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. Art. 3 (Composizione e funzionamento)

- 2-1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta. 2. Essa è composta: a) dall Assessore competente che la presiede; b) dal Direttore regionale della struttura competente in materia di lavoro e professioni; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni regolamentate e disciplinate dalla legge e organizzate in ordini e collegi; 3. I rappresentanti delle singole professioni sono designati dall ordine o dal collegio. 4. Sono ammessi alla Consulta regionale gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge. 5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni. Capo III Associazioni per attività professionali non regolamentate Art. 4 (Riconoscimento) 1. Ai fini della presente legge, per attività professionali non regolamentate si intendono le attività professionali per le quali la legislazione dello Stato non richieda l iscrizione ad albi o elenchi tenuti da ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni, possono essere riconosciute associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non regolamentate.

- 3-3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, lo statuto dell associazione deve escludere ogni forma di discriminazione nei confronti degli esercenti l attività professionale considerata e deve includere tra le proprie finalità: a) la tutela degli interessi degli utenti; b) la vigilanza sull obbligo degli associati di attenersi scrupolosamente alle regole deontologiche che lo stesso statuto predispone o richiama analiticamente; c) l irrogazione a carico degli associati di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione delle regole deontologiche. 4. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavoro e professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non regolamentate, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2. 5. Le associazioni iscritte nel Registro di cui al comma 4 possono rilasciare, previa verifica, attestati riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica dei professionisti associati. 6. L attestato di cui al comma 5 non costituisce requisito necessario per l esercizio dell attività professionale. 7. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio degli attestati di cui al comma 5. Articolo 5 (Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate) 1. E istituito presso la struttura competente in materia di lavoro e di professioni il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all orientamento, all aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali. 3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di lavoro e professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

- 4-4. Il Comitato è composto: a) dall Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato; b) dal Direttore regionale competente in materia di lavoro e professioni, o da un suo delegato; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge. 5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni. Capo IV Interventi a favore dei professionisti Art. 6 (Aggiornamento professionale) 1. L Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. 2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, collegi e associazioni professionali riconosciute e con le Università e altri istituti scientifici. Art. 7 (Cooperative di garanzia) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria. 2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1. 3. L Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

- 5 - a) siano costituite da almeno 100 professionisti; b) lo statuto della cooperativa preveda l obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita; c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall esercizio della professione; d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi ovvero siano titolari dell attestato di cui all articolo 4, comma 5. Art. 8 (Interventi a favore dell avvio delle attività professionali) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. Art. 9 (Interventi a favore delle persone) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità. 2. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l attività professionale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione. Articolo 10 (Interventi per favorire l associazionismo) 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l avvio di forme collettive di esercizio delle attività tra professionisti che esercitino la medesima o diverse professioni.

- 6 - Art. 11 (Regolamenti d esecuzione) 1. Con regolamenti d esecuzione, da emanarsi entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10. Art. 12 (Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 6 fanno carico all unità previsionale di base 10.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Per le finalità previste dall articolo 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base 10.3.65.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - spese correnti con la denominazione Interventi in materia di professioni, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.>> e con lo stanziamento di 150.000 euro per l anno 2004. 3. Per le finalità previste dall articolo 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base 10.3.65.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale e con lo stanziamento di 200.000 euro per l anno 2004. 4. Per le finalità previste dall articolo 9 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base 10.3.65.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai

- 7 - professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e con lo stanziamento di 100.000 euro per l anno 2004. 5. Per le finalità previste dall articolo 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l anno 2004 a carico dell unità previsionale di base 10.3.65.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 65 - Servizio delle professioni e degli interventi settoriali - con la denominazione Interventi per la promozione dell avvio di forme collettive di esercizio delle attività tra professionisti che esercitino la medesima o diverse professioni e con lo stanziamento di 150.000 euro per l anno 2004. 6. All onere complessivo di 600.000 euro per l anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 4, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l anno 2004 della unità previsionale di base 1.1.65.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l anno 2004.