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12 78933 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n. 2942 Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all'art. 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - anno 2012 Il Relatore comunica: l art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) è stato introdotto dall art. 30 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Tale disposizione prevede la possibilità di erogare contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione che definisce i criteri, da adottare previo parere della competente Commissione consiliare. La prima attuazione di questa norma è avvenuta nel 2006 con l approvazione da parte della Giunta provinciale con deliberazione del 27 gennaio 2006, n. 106. Per gli anni successivi si è provveduto con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 242 del 9 febbraio 2007, n. 248 del 8 febbraio 2008, n. 690 del 3 aprile 2009, n. 1189 del 19 maggio 2010 e n. 3089 del 30 dicembre 2010. Con il presente atto si propone di approvare la disciplina di criteri la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, valevole per il 2012, che confermando i contenuti dei criteri già approvati, aggiornandoli ed integrandoli in alcuni punti. Segnatamente si prevede la possibilità di richiedere l agevolazione provinciale prevista per le biciclette a pedalata assistita anche nel caso in cui sia stato montato alla bicicletta convenzionale il dispositivo in grado di trasformarla in pedalata assistita. Si è quindi ritenuto opportuno distinguere gli importi della spesa ammessa in relazione all acquisto o all adeguamento del veicolo e alle caratteristiche della batteria di alimentazione. Conseguentemente, si è anche ritoccata la percentuale di agevolazione che, tuttavia, consente l erogazione di un contributo congruo e analogo a quello stabilito negli anni scorsi per tale tipologia di intervento. Si è poi chiarita la definizione di nuovo veicolo per i motoveicoli specificando, per l appunto che deve trattarsi, di ciclomotori e quadricicli di prima immatricolazione (per il quale, quindi, non sono presenti precedenti passaggi di proprietà). Si è ritenuto quindi di richiedere all interessato, oltre al certificato di circolazione, anche la dichiarazione del venditore circa il rispetto di tale circostanza, dato che l attuale Codice della strada prevede che sia emesso un nuovo certificato di circolazione ad ogni trasferimento di proprietà. Infine si ritiene opportuno precisare che l intervento realizzato deve essere documentato da un unica fattura/ricevuta fiscale, sia in ragione del modesto costo degli interventi in questione, sia per consentire una più veloce rendicontazione degli stessi. In considerazione della limitatezza delle risorse, si stanzia un budget di spesa che, per l anno 2012, verrà fissato nei provvedimenti di approvazione dei relativi Bandi. Al raggiungimento di detto budget le telefonate di prenotazione delle rendicontazioni potranno continuare ad essere ricevute dal contactcenter dell Agenzia provinciale per l energia, sempre nei termini temporali previsti dai Bandi 2012, ma senza assegnazione della data di appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione. In tale evenienza (superamento budget, prenotazione rendicontazione senza appuntamento), qualora nel corso di validità del Bando 2012 il budget fosse integrato con nuovi fondi, il contact-center potrà procedere a ricontattare telefonicamente (seguendo l ordine di priorità delle telefonate ricevute) quegli utenti che nella precedente fase avevano richiesto (senza seguito) la prenotazione/rendicontazione e procedere alla assegnazione degli appuntamenti ovviamente fino al raggiungimento dell eventuale nuovo limite finanziario. In nessun caso la telefonata di prenotazione delle rendicontazioni effettuata dopo il

13 raggiungimento del budget potrà costituire titolo o anche solo aspettativa per il riconoscimento del contributo, a meno che il budget iniziale non venga integrato e fino a detto nuovo limite. Visti i pareri positivi dei servizi di staff ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010. Considerato altresì che è stato acquisito il parere da parte della competente Commissione consiliare, come previsto art. 3 sexies della l.p. n. 14/1980 e s.m. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l art. 39 della l.p. n. 3/2006 e il d.p.p. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.; - visto l art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; - visto l art. 5, quinto comma, della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; - vista la propria deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010; - visti i pareri dei servizi di staff ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010; - visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 19 dicembre 2011; - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nella forma di legge, delibera 1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, i nuovi criteri per la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14 - per l anno 2012, nel testo contenuto nell ALL. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di stabilire che i provvedimenti di approvazione dei Bandi 2012 dovranno individuare il relativo budget di spesa e che al raggiungimento di detto budget non sarà più possibile prenotare la rendicontazione dell intervento al contact-center dell Agenzia provinciale per l energia e l intervento stesso non sarà quindi agevolato, a meno che detto budget non venga integrato: in tal caso e fino al raggiungimento del nuovo limite finanziario, vale quanto stabilito nelle premesse; 3) di stabilire che: - i criteri di cui al punto 1) sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013; - le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza dei Bandi 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013 potranno essere presentate dopo l apertura dei Bandi per l anno 2013, secondo le scadenze e le modalità in essi previste; alle suddette domande continuano ad essere applicati i presenti criteri di finanziamento; 4) di dare atto, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 3089 del 30 dicembre 2010, che gli interventi effettuati dal 29 ottobre 2011, successivamente alla chiusura del Bando per il 2011, fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri, sono ammessi al finanziamento nel corso del 2012, nell ambito del budget di risorse stabilito con i provvedimenti di approvazione dei Bandi 2012, secondo la disciplina contenuta nella citata deliberazione n. 3089/2010; 5) di rinviare a successivi provvedimenti l approvazione dei Bandi per il 2012 con cui verranno definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio quale i termini di presentazione delle rendicontazioni degli interventi, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale e con cui verrà individuato il budget di risorse di cui al punto 2); 6) di stabilire che l Agenzia provinciale per l energia, nell ambito delle risorse disponibili sul proprio bi-

14 lancio può sviluppare, in coerenza con i propri compiti istituzionali, attività di informazione e sensibilizzazione in materia di mobilità sostenibile, nonché altre iniziative che siano strumentali alla politica di incentivazione a favore dei veicoli a basso impatto ambientale; 7) di dare atto che l approvazione dei criteri allegati costituisce attuazione del Piano energeticoambientale provinciale, relativamente alla promozione del metano per autotrazione, nonché del Piano provinciale di tutela della qualità dell aria; 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia provinciale per l energia, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

15 ALLEGATO 1 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA MODIFICA DELL ALIMENTAZIONE CON CARBURANTI MENO INQUINANTI. 1. LA DISCIPLINA NORMATIVA PROVINCIALE Il fondamento legislativo della politica provinciale di incentivazione a favore dell acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la trasformazione dell alimentazione convenzionale con carburanti meno inquinanti, è individuabile nell articolo 30 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Con questa disposizione è stata modificata la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, introducendo ex novo l art. 3 sexies con il quale si stabilisce che La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare. La L.P. 29 maggio 1980, n. 14 è stata ulteriormente modificata con l art. 45 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, che ha introdotto l art. 10 bis riguardante l installazione e l incentivazione di impianti fissi senza serbatoi d accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione. Si tratta di una disposizione che consente il rifornimento a domicilio di veicoli alimentati a metano e che pertanto favorisce l impiego di veicoli a basso impatto ambientale. In sede di prima applicazione di questa disposizione nel corso del 2008 la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1565 del 20 giugno 2008 concernente la disciplina attuativa per l installazione di tali impianti, e successivamente ha integrato i propri criteri per l incentivazione di veicoli a basso impatto ambientale, con deliberazione n. 2232 del 5 settembre 2008, demandando all Agenzia provinciale per l energia l erogazione dei contributi riguardanti la nuova tipologia, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. Si è ritenuto opportuno di non inserire la tipologia di intervento di cui al sopra citato art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., all interno dei criteri per i veicoli a basso impatto ambientale, ma di disciplinarla all interno della delibera dei criteri riferita alle altre tecnologie incentivate dalla L.P. n. 14/1980, in relazione alle peculiarità tecniche e di documentazione che sono rilevabili in questa fattispecie di intervento. 2. IL CONTESTO PROGRAMMATICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO L incentivazione dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili acquista significatività e rilevanza qualora sia inquadrata anche e soprattutto all interno di strategie e obiettivi di rilevanza generale che l Amministrazione provinciale via via stabilisce con propri atti, documenti e accordi. Tra questi vanno sicuramente ricordati: Il Piano energetico-ambientale provinciale Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003 ed aggiornato con deliberazione n.

16 1645 del 16 luglio 2010, costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO 2 in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor contenuto di CO 2, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell obiettivo, il PEAP stabilisce un elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO 2 Ordine Tipologia di intervento Azioni Priorità 1 A Efficienza riscaldamento usi civili Omissis Priorità 2 B Sostituzione combustibili Omissis Priorità 3 Priorità 4 C Trasporti D Controllo efficienza/ emissioni grandi impianti termici (ad esempio, di potenza termica > 10 MW) C1 Diffusione gas naturale per autotrazione (sinergia con B3) C2 Armonizzazione ed integrazione con piano dei trasporti provinciale Omissis E stato stimato che, per raggiungere il risparmio di CO 2 indicato per la promozione del metano per autotrazione, si dovrebbero introdurre sul mercato, ovvero trasformare, circa 15.000 autoveicoli entro il 2012. E opportuno specificare peraltro che le indicazioni quantitative per le singole tecnologie sono di natura meramente orientativa e che, fermo restando l obiettivo totale, i risultati ottenuti con le singole tecnologie potranno essere reciprocamente compensati in relazione ai risultati che man mano si raggiungeranno. Il Piano provinciale di tutela della qualità dell aria Il Piano provinciale di tutela della qualità dell aria, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2051 del 21 settembre 2007 è, in sintesi, uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d intervento volte a migliorare e tutelare la qualità dell aria e prevede, tra gli interventi specifici nel settore dei trasporti, di confermare e rafforzare quanto già intrapreso negli anni precedenti in materia di incentivazione all acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e alla conversione dell alimentazione a carburanti meno inquinanti. 3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E MISURA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE Ai sensi dell art. 3 sexies della L.P, 29 maggio 1980, n. 14, oggetto degli incentivi provinciali sono: - l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale; - la modifica dell alimentazione di veicoli con carburanti meno inquinanti. Ai fini del presente provvedimento la definizione di veicolo ricomprende: ai sensi delle disposizioni del nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), - autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose (quali autoveicoli);

17 - ciclomotori, motocicli e quadricicli (quali motoveicoli); - biciclette a pedalata assistita ai sensi della normativa statale e provinciale, del Codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione - le unità di navigazione addette alla navigazione interna e immatricolate per il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi con conducente. La disciplina provinciale di criteri per la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m, prevede per l anno 2012, di finanziare le tipologie di intervento descritte nelle schede tecniche di cui al successivo punto 12 di questi criteri: - scheda 1: acquisto di nuovi motoveicoli elettrici; - scheda 2: acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita o adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita - scheda 3: modifica dell alimentazione di autoveicoli con carburanti meno inquinanti - scheda 4: acquisto di nuove unità di navigazione a basso impatto ambientale. Le tipologie di intervento ammesse a contributo, ai sensi della disciplina provinciale per l anno 2012, sono riportate in sintesi nella seguente tabella. N. Tipologia di intervento Specificazioni 1 2 3 4 5 6 Acquisto di nuovi quadricicli elettrici o ibridi (cat. L6e e L7e - art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada) Acquisto di nuovi ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi a due ruote (cat. L1e e L3e - art. 47 comma 2 lettera a) del nuovo codice della strada) Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita o adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita Acquisto di nuove unità di navigazione a basso impatto ambientale Modificazione dell alimentazione da benzina a metano di autoveicoli, effettuata in officine convenzionate/autorizzate o direttamente dal concessionario. Modificazione dell alimentazione da benzina a GPL di autoveicoli, effettuata in officine convenzionate/autorizzate o direttamente dal concessionario % Contribuzione Spesa max ammessa 50 8.000,00 ciclomotori 50 2.500,00 motocicli 50 8.000,00 acquisti (a seconda delle caratteristiche della batteria) adeguamenti (a seconda delle caratteristiche della batteria) 40 1.000,00 1.300,00 1.500,00 1.700,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 15 120.000,00 Contributo forfettario Euro 0 o 1 800,00 diversi da Euro 0 o 1 1.000,00 Euro 0 o 1 600,00 diversi da Euro 0 o 1 800,00

18 a) La misura del contributo è fissata per le tipologie n. 5 e 6 in maniera forfettaria. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo forfettario, lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa sostenuta. b) Per le tipologie n. 1-2 e 3 la misura del contributo è stabilita nella misura percentuale del 50% o 40% da applicarsi alla spesa sostenuta, compresa IVA. Per la tipologia 4, invece, la misura del contributo è stabilita nella misura percentuale del 15% da applicarsi alla spesa sostenuta, esclusa IVA. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) risulti superiore al predetto limite massimo, la misura del contributo viene definita con riferimento al valore massimo della spesa ammessa, come indicato nelle schede tecniche e nella tabella riassuntiva sopraesposta. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) sia inferiore al valore massimo stabilito per quella tipologia di intervento, l erogazione dell incentivo sarà calcolata applicando la percentuale alla spesa effettivamente sostenuta. Ai fini dell ammissibilità della domanda di contributo risulta necessario in particolare che: - gli autoveicoli e i motoveicoli oggetto di incentivazione non siano soggetti a fermo amministrativo; - i requisiti e le condizioni previsti dai presenti criteri e dal Bando annuale siano verificabili alla data di presentazione della domanda di contributo/rendicontazione dell intervento. 4. SOGGETTI BENEFICIARI Possono essere beneficiari dei contributi di cui all art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m., con riferimento alle tipologie indicate nel precedente capitolo 3 i soggetti di seguito indicati: - soggetti privati (persone fisiche e giuridiche); - imprese; - enti pubblici. Non possono essere ammessi ai contributi di cui si tratta: - i soggetti che acquistano i veicoli mediante locazione finanziaria; - le imprese per le quali la vendita dei veicoli in questione è oggetto della propria attività commerciale; - le imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi limitatamente agli acquisti di motoveicoli. Rientrano tra i soggetti privati che non svolgono attività d impresa, le associazioni senza scopo di lucro e le ONLUS. Gli organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell Agenzia delle Entrate o nell Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Il soggetto impresa individuale il quale certifichi che il veicolo oggetto dell intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell attività di impresa è considerato a tutti gli effetti alla stregua di un soggetto privato. Sono considerati imprese, i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività di impresa e che ricorrono ai benefici in questione per interventi connessi all attività d impresa. Tali soggetti possono fruire dei medesimi nel rispetto della regola del de minimis di cui al

19 regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Sono requisiti dei soggetti richiedenti il contributo: - essere proprietari dei veicoli acquistati o trasformati, con iscrizione al P.R.A laddove prevista; - essere residenti in provincia di Trento per i soggetti privati; - avere sede legale in provincia di Trento per le imprese. 5. L ATTUAZIONE DEI CRITERI: IL/I BANDO/I ANNUALE/I L attuazione dei presenti criteri per l erogazione dei contributi in materia di veicoli a basso impatto ambientale, avviene attraverso l approvazione del/i Bando/i annuale/i, con cui vengono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale e viene individuato il budget di risorse messo a disposizione dall Agenzia provinciale per l energia per tale scopo. In particolare nel/i bando/i vengono stabiliti: - i termini di presentazione delle domande/rendicontazioni nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati circa l eventuale insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione sul Bando; - le modalità di prenotazione telefonica per presentare la domanda/rendicontazione; - la modulistica da utilizzare e le modalità di sottoscrizione della domanda/rendicontazione, ai sensi di quanto previsto nei criteri; - le modalità istruttorie per l inserimento dei dati nell applicativo informatico; - eventuali ulteriori disposizioni di specificazione e dettaglio; - il budget di risorse disponibili. 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Ai sensi dell articolo 5, quinto comma, della L.P. n. 14/1980 e s.m., analogamente a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2744/2007, n. 809/2009, n. 1190/2010 e n. 3090/2010, anche per i contributi previsti dall art. 3 sexies viene introdotta una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione degli interventi, secondo la quale la domanda di contributo viene presentata contestualmente alla rendicontazione dell acquisto dei veicoli o della modifica dell alimentazione. Ciò vale anche per gli interventi previsti nella scheda n. 4 (vedi successivo punto 12. SCHEDE TECNICHE), anche se la spesa massima ammessa è superiore a 40.000,00. L istanza di contributo viene presentata, quindi, insieme alla documentazione elencata di seguito in questo punto, successivamente all effettuazione dell intervento, entro l arco temporale previsto dal/i Bando/i annuale/i e fino all esaurimento del budget di risorse disponibili come individuato nel provvedimento di approvazione del/i Bando/i medesimo/i. La data di emissione della fattura, o della ricevuta fiscale nei casi consentiti, rappresenta la data di realizzazione dell intervento ai fini di individuare quale disciplina di criteri si rende applicabile e quindi stabilire se la tipologia è ammissibile a contributo e con quale misura. L intervento, pertanto, deve essere dimostrato da un unica fattura/ricevuta fiscale.

20 Per garantire una presentazione ordinata delle domande/rendicontazioni relative agli interventi, il cittadino, a seguito della realizzazione dell intervento, si deve rivolgere telefonicamente al contactcenter (numero 0461-497300) che prenoterà, fino all esaurimento del budget di risorse disponibili, un appuntamento con un operatore dell Agenzia a Trento o presso gli sportelli periferici della Provincia, il cui elenco sarà indicato nel/i Bando/i annuale/i. La data, l ora e il minuto della telefonata al contact center per richiedere la prenotazione di un appuntamento definiscono l ordine di priorità tra i richiedenti. Gli interventi realizzati in corso di validità del/i Bando/i annuale/i per il 2012 che non troveranno copertura nel budget, non potranno essere agevolati. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo, il proprietario del veicolo è tenuto a presentare la seguente documentazione: 1. Acquisto di nuovi veicoli - carta di circolazione o certificato di circolazione (per i ciclomotori) da cui si possa risalire alla tipologia di autoveicolo o motoveicolo acquistato; - un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita e munita della dizione pagato con timbro e firma dell emittente; nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita o di adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita il documento fiscale deve specificare altresì marca, modello e numero di matricola della bicicletta o numero di serie del kit di trasformazione; - certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo al motoveicolo acquistato, laddove previsto; - nel caso di acquisto di ciclomotori e di quadricicli (per i quali è presente il certificato di circolazione), dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del venditore relativamente alla circostanza che si tratta di veicolo di prima immatricolazione e quindi con assenza di precedenti passaggi di proprietà; - nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita o di adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del produttore o distributore del veicolo o dell installatore del kit di trasformazione che il veicolo acquistato o adeguato è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell art. 50 del nuovo codice della strada, con indicazione delle caratteristiche della batteria di alimentazione. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l inammissibilità della domanda; - nel caso di acquisto di unità di navigazione, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dall interessato relativa agli estremi dell autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea rilasciata dal Servizio Trasporti Pubblici della P.AT. 2. Modifica dell alimentazione di autoveicoli - carta di circolazione da cui si possa risalire alla data di prima immatricolazione, anche in un Paese estero, e alla data di modifica e collaudo del sistema di alimentazione dell autoveicolo; - un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo fìnale della trasformazione e munita della dizione pagato con timbro e firma dell emittente; - certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo all autoveicolo. La documentazione sopraindicata viene richiesta anche nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.

21 La domanda/rendicontazione deve essere redatta in bollo, ad eccezione degli enti pubblici e delle ONLUS che sono esenti. La documentazione sopra citata viene esibita in originale all operatore che raccoglie la domanda, il quale provvede ad acquisirne copia da allegare alla pratica. Va sottolineato che i soggetti richiedenti il contributo hanno solo l onere di presentarsi allo sportello prescelto, nella data e ora fissata dal contact center, con tutta la documentazione sopraindicata. La domanda di contributo e le dichiarazioni richieste verranno generate e stampate tramite il software su cui lavora l operatore dell Agenzia o dello sportello periferico, previo inserimento da parte dello stesso di tutti i dati recuperati dai documenti prodotti dal richiedente. Una volta che tutti i dati sono inseriti nell applicativo informatico sarà possibile stampare la domanda di contributo/richiesta di liquidazione con annesse le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto notorio che quindi devono essere sottoscritte e consegnate in copia al richiedente. Ulteriori dettagli in ordine alle modalità di prenotazione e alla procedura vengono definiti dal/i successivo/i provvedimento/i che approverà/nno il/i Bando/i per il 2012. 7. INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE Con l approvazione del/i Bando/i annuale/i, in attuazione dei presenti criteri, l Agenzia provinciale per l energia vincolerà sul proprio bilancio il budget di risorse necessarie per l erogazione di incentivi a favore delle tipologie di intervento previste in questo provvedimento nel corso del 2012 (periodo di validità dei presenti criteri). In tale budget saranno pure considerate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3089 del 30 dicembre 2010, le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza del Bando 2011 e fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri (con criteri 2011 ). Gli interventi rendicontabili in corso di validità del/i Bando/i annuale/i per il 2012 che non troveranno copertura nell ambito del budget stanziato a tale scopo, non potranno essere agevolati. 8. NON CUMULABILITA DEI CONTRIBUTI Come disposto dall art. 7 della L.P. n. 14/1980, per i contributi di cui al presente provvedimento vale il principio della non cumulabilità con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. 9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCA DEI CONTRIBUTI Salvo autorizzazione specifica, accordata dall Agenzia provinciale per l energia in presenza di particolari e verificabili circostanze, i veicoli acquistati o trasformati con i benefici previsti dall art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. non possono essere alienati, né può essere disinstallato l impianto a gpl/metano o il dispositivo per rendere la bicicletta a pedalata assistita, per almeno tre anni dalla data di realizzazione dell intervento. In caso di inosservanza di tale obbligo, il richiedente decade dal beneficio concesso, con il conseguente recupero della somma eventualmente erogata, comprensiva degli interessi, computati al tasso legale, maturati dalla data del mandato di pagamento e fino alla data del provvedimento di revoca. Ai fini della verifica del rispetto di tali obblighi si stabilisce che il controllo a campione sulle pratiche verrà effettuato dall Agenzia su un campione minimo pari all 5% delle domande presentate.

22 Si dispone, parimenti, che il controllo a campione sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda di contributo e rendicontazione dell intervento, sia effettuato con riferimento ad un campione minimo pari all 5% del numero complessivo di pratiche istruite. 10. ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE L Agenzia provinciale per l energia è autorizzata a stabilire, con proprio provvedimento o nell ambito di programmi periodici di spesa, le attività di informazione e sensibilizzazione, nonché altre iniziative in materia di mobilità sostenibile, strumentali alla politica di incentivazione sui veicoli a basso impatto ambientale, individuando sul proprio bilancio le risorse necessarie. 11. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. Si stabilisce che i criteri di cui al presente atto sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013. Le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza del Bando 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013 potranno essere presentate dopo l apertura del/i Bando/i per l anno 2013, secondo le scadenze e le modalità dallo/dagli stesso/i previste; alle suddette domande saranno applicati i presenti criteri di finanziamento. Così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3089 del 30 dicembre 2010, gli interventi realizzati (fa fede la data della fattura) dal 29 ottobre 2011 e fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri, sono ammessi al finanziamento nel corso del 2012 nell ambito del budget di risorse stabilito con il bando 2012, secondo la disciplina (tipologie di intervento e misura del contributo) contenuta nella predetta deliberazione. 12. SCHEDE TECNICHE

23 SCHEDA 1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVI MOTOVEICOLI ELETTRICI L acquisto deve riguardare: - nuovi quadricicli elettrici o ibridi come definiti dall art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada (cat. L6e e L7e) - nuovi ciclomotori o motocicli elettrici o ibridi a due ruote come definiti dall art. 47 comma 2, lettera a) del nuovo codice della strada (cat. L1e e L3e). Per nuovo motoveicolo si intende quello di prima immatricolazione e quindi con assenza di precedenti passaggi di proprietà. Sono esclusi i motoveicoli acquistati con contratto di leasing. Il nuovo motoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo (con atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico, qualora ne ricorra la circostanza) e non essere soggetto a fermo amministrativo. Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto del motoveicolo (esclusi eventuali accessori) compresa IVA. Tipologie di intervento QUADRICICLI ELETTRICI CICLOMOTORI ELETTRICI MOTOCICLI ELETTRICI 1 CUMULABILITA NO NO NO 3 CONTRIBUTO PERCENTUALE 50% 50% 50% 4 SPESA MASSIMA AMMESSA 8.000,00 2.500,00 8.000,00 Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. carta di circolazione (o del certificato di circolazione) del motoveicolo acquistato; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente; c. per i motoveicoli, certificato di proprietà rilasciato dal PRA, laddove previsto; d. per i ciclomotori e i quadricicli (per i quali è stato emesso il certificato di circolazione), dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del venditore relativamente alla circostanza che si tratta di veicolo di prima immatricolazione.

24 SCHEDA 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA O ADEGUAMENTO DI BICICLETTE CONVENZIONALI ALLA PEDALATA ASSISTITA L acquisto deve riguardare biciclette a pedalata assistita nuove di fabbrica, conformi, in maniera letterale e puntuale, al disposto dell art. 50 del nuovo Codice della Strada che stabilisce che il motore ausiliario elettrico, di cui sono dotate, debba avere una potenza nominale continua massima di 0,25 KW e la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. L adeguamento deve invece riguardare una bicicletta convenzionale alla quale sia stato montato il dispositivo in grado di trasformarla a pedalata assistita in conformità a quanto disposto del citato art. 50 del nuovo Codice della Strada. Non sono ammessi a contributo velocipedi o modifiche di velocipedi di altro genere rispetto alla bicicletta. Per spesa effettivamente sostenuta si intende: per gli acquisti: il costo di acquisto della bicicletta (esclusi eventuali accessori), compresa IVA per gli adeguamenti: i costi di acquisto del kit di trasformazione (compresa la batteria di alimentazione e il suo caricatore) e della sua messa in opera, compresa IVA. Caratteristiche della batteria di alimentazione Ah V SPESA MASSIMA AMMESSA Adeguamento alla pedalata assistita Acquisto bicicletta a pedalata assistita 1 6 Ah - - 1.000,00 2 6 >Ah 10 26 V 1.100,00 1.300,00 > 26 V 1.300,00 1.500,00 3 >10 Ah - 1.500,00 1.700,00 CONTRIBUTO PERCENTUALE 40% Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà del produttore o distributore del veicolo o installatore del kit di trasformazione, che il veicolo acquistato o adeguato è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell art. 50 del nuovo codice della strada con indicazione delle caratteristiche della batteria di alimentazione (in base a fac simile). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l inammissibilità della domanda; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente, riportante nel caso di: - acquisto: il prezzo finale di vendita nonché marca, modello e numero di matricola del veicolo - adeguamento: il prezzo di vendita nonché la marca, modello e il numero di serie del kit di trasformazione e il costo del montaggio.

25 SCHEDA 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTO MODIFICA DELL ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI CON CARBURANTI MENO INQUINANTI La modifica dell alimentazione deve riguardare autoveicoli, intesi unicamente quali autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo persone/cose così come definite dal nuovo codice della strada. La modifica può essere effettuata sia prima che dopo l immatricolazione dell autoveicolo. L autoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo, giusto atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico e non essere soggetto a fermo amministrativo. Tipologie di intervento MODIFICA A GPL MODIFICA A METANO Euro 0 o 1 Diversi da Euro 0 o 1 Euro 0 o 1 Diversi da Euro 0 o 1 1 CUMULABILITA NO NO NO NO 2 CONTRIBUTO. FORFETTARIO (*) 600,00 800,00 800,00 1.000,00 (*) Il contributo forfettario non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo forfettario lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa documentata. Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. carta di circolazione dell autoveicolo aggiornata alla modifica e collaudo del sistema di alimentazione; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale della trasformazione e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente; c. certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo all autoveicolo modificato.

26 SCHEDA 4 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVE UNITA DI NAVIGAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE L acquisto deve riguardare nuove unità di navigazione con propulsione ibrida termica-elettrica e portata passeggeri fino a 10 unità, addette alla navigazione interna e autorizzate ad effettuare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi con conducente. Sono escluse le unità di navigazione acquistate con contratto di leasing. Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto dell unità esclusa IVA. Tipologie di intervento UNITA DI NAVIGAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 1 CUMULABILITA NO 2 CONTRIBUTO PERCENTUALE 15% 3 SPESA MASSIMA AMMESSA 120.000,00 Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui vengono dichiarati gli estremi dell autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea rilasciata dal Servizio Trasporti Pubblici della P.A.T.; b. un unica fattura, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita, regolarmente quietanzata (la dimostrazione dell avvenuto pagamento della fattura dovrà avvenire producendo ad esempio copia del bonifico bancario, postale, online, etc. Nel caso di Enti pubblici, è sufficiente la copia del mandato di pagamento).