CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Stipulato a in data. - la con sede in Via

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE Stipulato a in data TRA - la con sede in Via Codice Fiscale e numero d iscrizione nel Registro delle imprese di al n., qui rappresentata dal sig. nato a il C.F. residente a in Via, di seguito denominata anche Locatore - da una parte; - la società con sede in Via Codice Fiscale e numero d iscrizione nel Registro delle imprese di al n., qui rappresentata dal sig. nato a il C.F. residente a in Via, di seguito denominata anche Conduttore - dall altra parte PREMESSO - che la società è proprietaria dell immobile sito nel Comune di Casale di Scodosia (PD) Via Veneto n. 800, di seguito meglio individuato; - che la società si è resa aggiudicataria in sede di procedura competitiva del compendio aziendale in cui è compreso l immobile con vendita sospensivamente

condizionata; - che fino al 30.09.2019, termine di pagamento del prezzo della vendita, l aggiudicatario avrà la disponibilità dell immobile a titolo di locazione. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. PREMESSA. 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 1.2. Ai sensi e per gli effetti dell art. 10 n. 8 del DPR 633/72, modificato dal D.L. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, il Locatore non opta per l assoggettamento ad Imposta sul Valore Aggiunto del canone di locazione di cui al presente contratto. Art. 2. OGGETTO. Il locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l immobile sito in Casale di Scodosia (PD), Via Veneto n. 800, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Casale di Scodosia al Foglio 12, particella n. 292 meglio evidenziato nella planimetria allegata. Tale unità immobiliare è ben nota alle parti che rinunciano a meglio identificarla. Art. 3. DURATA. La locazione decorrerà dal giorno 1.1.2018 e cesserà con il giorno 30.09.2019, stante la vendita sospensivamente condizionata conclusa fra le parti. È escluso qualsiasi rinnovo. Art. 4. CANONE. Il canone mensile di locazione è così stabilito in 3.000,00 (tremila/00) che il Conduttore si obbliga a

corrispondere in numero di dodici rate mensili uguali anticipate. Ciascuna rata, scadente il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sarà da corrispondere a mezzo bonifico bancario o salvo diversa modalità di pagamento da concordarsi tra le parti. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato tempestivo pagamento del canone locativo e/o degli oneri accessori (spese condominiali di cui all art. 9 legge n. 392/78), trascorso l ulteriore termine di tolleranza, previsto dalla legge n. 392/78, così come il mutamento di destinazione dell uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per colpa del Conduttore, fermo restando l obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Locatore ai sensi dell art. 1456 c.c.. Il canone locativo non potrà mai essere sospeso dal Conduttore, né ritardato o corrisposto in misura inferiore al dovuto, per nessuna pretesa e/o eccezione, salvo, per lo stesso, adire davanti all autorità giudiziaria con separato giudizio. La prova del pagamento potrà essere fornita solo con l esibizione della relativa quietanza. Art. 5 DEPOSITO CAUZIONALE. Le parti rinunciano di comune accordo al pagamento di depositi cauzionali. Art. 6. DESTINAZIONE. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35 e 37 della Legge 27.7.1978 n. 392, il Conduttore dichiara che l immobile verrà utilizzato per un attività che comporta la commercializzazione e la vendita di mobili e complementi

d arredo senza contatto diretto con il pubblico. Il Conduttore non potrà concedere a terzi in locazione, comodato o quant altro l unità immobiliare locata, né cedere ad altri il contratto di locazione, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Il Locatore potrà ispezionare o far ispezionare da incaricati i locali previo preavviso al Conduttore. Art. 7. USO DELLA COSA E MANUTENZIONE. Il Conduttore si impegna ad usare con diligenza l immobile e a provvedere alle manutenzioni ordinarie non escluse quelle dipendenti da deterioramento dovuto all uso, essendo comunque responsabile dei danni provocati dalla negligenza nell uso della cosa locata. Le eventuali migliorie, addizioni o innovazioni apportate dal Conduttore, al termine della locazione, saranno assunte senza alcun onere dalla società proprietaria dell immobile. Restano a carico del Locatore, invece, i lavori di manutenzione straordinaria. Art. 8. USO CONVENUTO. L eventuale inidoneità del locale all uso convenuto per mancanza dei requisiti prescritti dalla pubblica autorità, non obbliga il Locatore a porvi rimedio con modificazioni e trasformazioni dell immobile locato. Art. 9. SPESE. Le spese per le utenze tutte (ad esempio: acqua, luce, gas, asporto rifiuti) sono a carico del Conduttore procedendo al subentro dei contratti già in essere o provvedendo di comune accordo ai lavori di allacciamento. Questi ultimi, qualora necessari, saranno a eseguiti a cura e spese del

Conduttore. Art. 10. RESPONSABILITA. Il Conduttore esonera espressamente la proprietà ed il Locatore da ogni responsabilità peer danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di propri collaboratori e dipendenti o di terzi da lui collegati. Art. 11. SPESE DI REGISTRAZIONE. Sono a carico del Conduttore l imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l imposta di Registro nella misura del 50% e nella misura del 100% in caso di risoluzione anticipata del presente contratto. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura del Locatore. Per quanto no previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile. Art. 12. PRIVACY. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione ai sensi o per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Art. 13. RILASCIO DI EVENTUALI AUTORIZZAZIONI. E onere del Conduttore procurarsi tutte le necessarie autorizzazioni amministrative avendo già verificato la piena idoneità dell immobile agli usi pattuiti. Art. 14. CUSTODIA. Il Conduttore è considerato custode della cosa locata e dovrà mantenerla con diligenza del buon padre di famiglia. Art. 15. CLAUSOLE NULLE. L eventuale nullità di una o più

clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso. Art. 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le parti convengono che in caso di mancato pagamento di tre canoni, anche non consecutivi, il presente contratto di affitto si intende risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto il Conduttore dovrà consegnare l immobile al Locatore, con le eventuali migliorie apportate e senza dover pretendere nulla per le stesse, entro e non oltre quindici giorni. Nel caso di mancata consegna sarà dovuta una penale di 300,00 per ogni giorno di ritardo. Art. 17. RINVIO. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, nonché alla legge 27/7/78 n. 392; qualunque modifica legislativa, intervenga nel corso d esecuzione del presente contratto, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge. Letto, confermato e sottoscritto il giorno Il Locatore Il Conduttore Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.. 1341-1342 del c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 4

(Canone); art. 7 (Uso della cosa e manutenzione); art. 8 (Uso convenuto); art. 16 (Clausola risolutiva espressa). Il Locatore Il Conduttore