COMUNE DI GUSSAGO - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO SERVIZI COMUNALI A COSTO AGEVOLATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 109/98. ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CC n. 79 del 28/09/1999
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI CITTADINI CHE RICHIEDONO SERVIZI COMUNALI A COSTO AGEVOLATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 109/98. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28/09/1999 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Determinazione delle fasce di reddito Art. 3 - Criteri di calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente Art. 4 - Criteri di valutazione della situazione reddituale (art. 3 D.P.C.M. n. 221 del Art. 5 - Criteri di valutazione della situazione patrimoniale (art. 4 D.P.C.M. n 221 del Art. 6 - Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva della situazione economica Art. 8 - Competenze Art. 9 - Norme integrative Art. 10 - Pubblicità del Regolamento Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento individua, in conformità agli artt. 2,3,4 del D.L. 31 marzo 1998, n. 109, i criteri unificati di valutazione della situazione economica assunti dal Comune di Gussago per coloro che richiedono servizi erogati da questa Amministrazione e non destinati alla generalità dei soggetti ma, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Art. 2 - Determinazione delle fasce di reddito 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento le fasce di reddito considerate ai fini della concessione dell agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento al parametro dell Indicatore della Situazione Economica (ISE) calcolato in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Art. 3 - Criteri di calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente 1. La valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono i servizi e le agevolazioni di cui al punto 3 del presente Regolamento è determinata con riferimento ad un nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. In particolare, per i servizi scolastici e per quelli rivolti ai minori: nel caso di genitori né separati legalmente né divorziati, indipendentemente dal domicilio o dalla residenza dei figli, si considera parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta convivente; per i servizi rivolti agli ultrasessantacinquenni, ad eccezione dei soggiorni climatici: il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo richiedente e dal coniuge, se esistente. Sia nel caso di servizi scolastici che nel caso di servizi assistenziali, qualora esista una relazione del servizio sociale che evidenzi una situazione di particolare problematicità rispetto al richiedente la prestazione è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del servizio, un nucleo familiare composto diversamente da quanto indicato nel decreto. 2. L indicatore della situazione economica equivalente si ottiene combinando l indicatore della situazione reddituale e l indicatore della situazione patrimoniale calcolati secondo le modalità riportate negli articoli seguenti e rapportati al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata all art. 7 del presente Regolamento. L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicandone l entità in un unico ammontare complessivo, come richiesto negli
appositi moduli predisposti dall Amministrazione. Art. 4 - Criteri di valutazione della situazione reddituale (art. 3 D.P.C.M. n. 221 del 1. L indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1-730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (che per il 1999 è pari al 4,95%) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze. 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). 3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all effettiva consistenza del patrimonio stesso. 5. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1.291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire (Euro L. 1.807,60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza. Art. 5 - Criteri di valutazione della situazione patrimoniale (art. 4 D.P.C.M. n 221 del 1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. Per le case di categoria da A1 a A9, A11, B e C, ad esclusione di C1, si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. al 31.12 dell anno precedente, rivalutata del 5% X 100 (rivalutazione rendita catastale) moltiplicata per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare in questione. Per i fabbricati di categoria C1, negozi e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno precedente, rivalutata del 5% X 34. Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno precedente, rivalutata del 5% X 50. Si precisa che la rivalutazione catastale del 5% in alcuni modelli è già considerata (es. Modello Unico) e pertanto, in questi casi, non deve essere conteggiata. b) il valore del patrimonio mobiliare, determinato secondo i criteri, di cui all art. 4 punto 2 del presente regolamento si considerano in un unico ammontare approssimato per difetto alle decine di milioni. c) I valori patrimoniali di cui alla lettera a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento. 2. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza e secondo il criterio proporzionale, come definito dal D.P.C.M. n. 221/99, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 (Euro 25.817,11) per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 (Euro 36.151,98) qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà. Il patrimonio così determinato viene moltiplicato per un coefficiente pari a 0,05. Art. 6 - Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente 1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti: numero dei componenti parametro il nucleo familiare 1 1,00 2 1,57 3 2,04
4 2,46 5 2,85 I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: + 0,35 per ogni ulteriore componente + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^; + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa. 2. Il denominatore del rapporto che definisce l indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi. Art. 7 Dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare 1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare all ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 403/98, secondo il modello-tipo approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999 Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione il Comune rilascia la certificazione dell indicatore della situazione economica calcolato che scade allo scadere della validità dell attestazione provvisoria di cui all art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109/98 ovvero dopo 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell art. 1 del decreto stesso e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. 2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente diverso dal Comune di Gussago, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare, anche in corso d anno, eventuali modifiche intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata: dovrà essere data comunicazione anche di eventuali variazioni rispetto alla composizione del nucleo familiare. Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riquantificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa. Non sono tenuti a comunicare le variazioni coloro che usufruiscono di servizi che prevedono il pagamento in un'unica soluzione o massimo in due rate. 5 Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi: mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva; presentazione della dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie. 6 Qualora, a seguito dell effettuazione di controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello
stato dei fatti, avvenuto in corso d anno e non comunicato al competente ufficio, l interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell agevolazione alle condizioni determinate dall applicazione della fascia ISE accertata: la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione. 7 In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite l effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68), l Amministrazione Comunale si comporterà come segue: qualora trattasi di dichiarazione non veritiera e a vantaggio del richiedente lo stesso potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima, con l obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso. qualora trattasi di dichiarazione non veritiera e a vantaggio dell ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio. 8 Per casi di particolare gravità, l Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l erogazione del servizio secondo quanto previsto dall art. 11 del D.P.R 403/98. Art. 8 - Competenze 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. Al responsabile del servizio spetta infatti espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare ed economica dichiarata. Tali controlli verranno effettuati a campione applicando il criterio del sorteggio: in particolare verranno controllate almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive presentate. 2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere all utente la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/98. Art. 9 - Norme integrative 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 10 - Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.