Art. 1 Art. 2 Art. 3

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REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ELENCO DEI SINGOLI VOLONTARI E PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIA E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SOLIDARISTICHE PROMOSSE DAL COMUNE Art. 1 Il Comune di Cervia volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei Servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell apposito elenco che si istituisce secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20.04.98, di seguito denominato Elenco dei Singoli Volontari. Art. 2 Nell apposito elenco sono iscritte, su loro richiesta, le persone di età superiore ai 18 anni, che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità di seguito specificate, residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio del Comune di Cervia. La richiesta di iscrizione va indirizzata al Sindaco e deve contenere: a) nome e cognome del volontario, sua data di nascita, residenza e domicilio (se diversi), codice fiscale; b) dichiarazione autocertificata di godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune di Cervia e la disponibilità in termini di tempo; d) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell inserimento nell elenco di cui al presente regolamento. I dati di cui al secondo comma saranno inseriti nell Elenco dei Singoli Volontari. Art. 3 Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui all art. 2, il Sindaco comunica al volontario interessato l iscrizione nell Elenco oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione. Decorso tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, il volontario si intende iscritto.

In caso di diniego all iscrizione, il volontario può presentare reclamo al Difensore Civico secondo le modalità stabilite nello Statuto, fermi restando i ricorsi ammessi dalla Legge. La Giunta Comunale procede periodicamente alla revisione e all aggiornamento dell Elenco dei Singoli Volontari, prevedendo specifiche forme di informazione. Art. 4 La cancellazione dall Elenco avviene per perdita dei requisiti richiesti per l iscrizione oppure su richiesta del volontario. In caso di accertata perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal Sindaco con provvedimento motivato. I motivi del provvedimento vengono prontamente comunicati al volontario interessato che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro il provvedimento il volontario può proporre il richiamo o i ricorsi previsti dall art. 3, terzo comma. Art. 5 Le attività solidaristiche di cui all art. 1 sono individuate come segue: - assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap); - assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap); - assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane; - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell utenza; - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale anche durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc. Art. 6 L Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 7 L Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. L installazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la sospensione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Art. 8 I volontari singoli che operano in collaborazione con l Amministrazione per una o più delle attività di cui all art. 1 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete: a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; c) verificare i risultarti delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente. All inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. Art. 9 Qualora le attività di cui all art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari singoli impegnati, l Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo le modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 10 I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Art. 11 L Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione. L amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell Amministrazione. Art. 12 Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. L attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentate (come ad esempio il rimborso chilometrico relativi agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso. Art. 13 I singoli volontari impegnati in attività solidaristiche in collaborazione con l Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 14 L Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. L Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell elenco di cui all art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari. Art. 15 Lo svolgimento di attività di volontariato presso l Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Art. 16 L elenco di cui all art. 1 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all intervento assistenziale di un singolo volontario. In tali casi di manifestazioni non curate direttamente dall Amministrazione comunale, i cittadini debbono essere adeguatamente informati che l Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell attività assistenziale, né assumere automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese al volontario stesso. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l utente che ricorre direttamente all intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontario stesso, l Amministrazione può intervenire con un sostegno economico a favore dell utente, a richiesta di quest ultimo e con riferimento ai casi previsti dal regolamento che disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici nell ambito dell assistenza economica approvato con delibera di C.C. n. 5 del 18.01.96.

Art. 17 All atto dell instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti comunali preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: a. per l Amministrazione a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell intervento; a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l Amministrazione e i volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; a.1. l assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; a. l impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento; b. per i volontari b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; b.2. l accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell ambito dei programmi impostati dall Amministrazione assicurando adeguata continuità dell intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l attività; b.4. la dichiarazione scritta dell accettazione integrale del presente regolamento.