esigono, per il loro raggiungimento, misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali.

Documenti analoghi
COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

Istituzioni di diritto pubblico

Il Ministero dello Sviluppo Economico

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

RISOLUZIONE N. 64 /E

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Codice Privacy. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

COMUNE DI MONTELONGO

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Rischio Chimico. Definizioni

d intesa con il Ministro della Giustizia

2010/06 Struttura della Gazzetta ufficiale - Adeguamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona Gazzetta ufficiale serie L

Criteri di valutazione e attribuzione crediti. Scrutini finali A.S

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Il rinvio pregiudiziale

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

ALLEGATO A. (ai sensi dell articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e ai sensi della legge n. 69 del ).

REGOLAMENTO PER IL TUTORATO. Politecnico di Bari

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

Il bilancio di esercizio in Italia

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE di GUAGNANO. Provincia di Lecce ***** Regolamento

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI

ELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI

proposta di legge n. 334

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 275 DEL AREA POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

AZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LAZIO IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (13 APRILE 2016 UNICA CONVOCAZIONE)

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CON IL NOMAD

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

VADEMECUM LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE

CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA

COMUNE di MONTALCINO REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LE RIFORME

Diritto del Lavoro. Fonti del diritto del lavoro

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U)

RISOLUZIONE N. 76/E. Roma, 4 marzo 2008

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

Provvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO DELL ASSEMBLEA. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione

PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE SCUOLA EFFETTI AUMENTO ETA' ANAGRAFICA E SPERANZA DI VITA come disposto dall'art.12-comma 12-bis e ter + comma 12-sexies

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Scuola Superiore di Studi Giuridici Scuola di Specializzazione in Studi sull Amministrazione pubblica Camera penale F. Bricola di Bologna

PROVINCIA DI ASTI Medaglia d oro al valor militare

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

L A G I U N T A R E G I O N A L E

DETERMINAZIONE DEL DEL DIRIGENTE DELL AREA III ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO N.651 DEL 21/10/2015

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

Riorganizzare gli uffici e uniformare le procedure tecnico amministrative per le visite. non da diporto in navigazione interna

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.

REGOLAMENTO DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE, IN RELAZIONE ALLA CARICA, DAI MEMBRI DI

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

INSEGNANTE DI SOSTEGNO NORMATIVE

EROGAZIONI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Caso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo.

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sintesi -

Nuovo Modello F24: ulteriori istruzioni e nuovi codici tributo per il pagamento di somme dovute per i vari istituti conciliativi

Considerazioni di carattere ambientale e appalti pubblici nel diritto interno: TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 30/ 36 DEL

Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 502 Data:

ALLEGATO B - Dichiarazione della dimensione di impresa (da compilare a cura di ciascuna delle imprese proponenti)

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

Transcript:

Direttiva La direttiva è un atto normativo comunitario che viene così definito all art. 249 (ex 189) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Roma, 25 marzo 1957) (v. Trattati di Roma), versione consolidata: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». La direttiva si presenta quindi come uno strumento di legislazione comunitaria (v. Diritto comunitario), assieme agli altri elencati nel predetto articolo, ossia regolamenti, decisioni (v. Decisione), raccomandazioni (v. Raccomandazione) e pareri (v. Parere). Circa le caratteristiche redazionali, va consultato l accordo interistituzionale (v. Accordi interistituzionali) del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria ( Gazzetta ufficiale delle comunità europee C 73 del 17 marzo 1999). Mediante la direttiva, le istituzioni dell Unione europea impongono, con effetto obbligatorio, un obiettivo politico, legislativo, amministrativo a uno o più Stati membri, che sono perciò tenuti a raggiungerlo. A questo riguardo si distingue tra direttive generali, cioè rivolte contemporaneamente a tutti gli Stati membri, e direttive individuali o particolari, in quanto indirizzate ad uno o ad alcuni soltanto tra gli Stati membri. A differenza del regolamento, che crea diritto comunitario uniforme e che opera direttamente, la direttiva è un mezzo normativo indiretto; infatti essa, di per sé, non dà vita a norme giuridiche che siano direttamente rilevanti per i soggetti degli ordinamenti interni (ma v. oltre, per l evoluzione giurisprudenziale). Essa ha invece per effetto di imporre agli Stati membri degli obiettivi che a loro volta

esigono, per il loro raggiungimento, misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali. La direttiva ha comunque una sua propria efficacia quale strumento normativo; infatti contiene disposizioni obbligatorie, nel senso che gli Stati devono corrispondere alle esigenze da essa indicate; tuttavia gli Stati sono liberi di scegliere i procedimenti idonei a raggiungere i risultati indicati. La grande maggioranza delle direttive mira a obbligare gli Stati a porre in essere atti normativi; esse hanno per lo più come campo d azione i programmi generali di Armonizzazione dei diritti nazionali in materia di stabilimento, di prestazione dei servizi, di eliminazione degli ostacoli agli scambi, di fiscalità e d altro. Indirizzate a tutti gli Stati membri, tali direttive tendono a promuovere simultaneamente l iniziativa normativa, onde assicurare il raggiungimento degli scopi previsti dai Trattati: come bene osservò la Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell Unione europea) nel caso Simmenthal (causa 106/77, sentenza del 9 marzo 1978), «le regole del diritto comunitario devono dispiegare la pienezza dei loro effetti in una maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità». Il raggiungimento degli scopi previsti dai trattati è possibile anche ove esista una disparità normativa, purché le misure adottate dagli Stati, nei settori in cui si esplica la vita comunitaria, si ispirino tutte ad un medesimo fine. In tal modo si tiene realisticamente conto della circostanza che esistono notevoli differenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri. Poiché le direttive si dirigono agli Stati membri, esse obbligano quegli organi degli Stati stessi la cui attività è necessaria per l esecuzione delle direttive, e quindi, di volta in volta, gli organi legislativi, di governo, di

amministrazione. Ai fini dell adempimento, peraltro, la responsabilità riguardante l esecuzione delle direttive incombe allo Stato come tale, e non a un determinato organo. Che in concreto vi sia preposto un determinato organo (l amministrazione centrale dello Stato ovvero quella periferica, oppure le istituzioni territoriali: regioni, province, comuni) dipende dall ordinamento interno dei singoli Stati e dalla ripartizione delle rispettive competenze. In sostanza, ogni direttiva impone allo Stato destinatario non un obbligazione di comportamento, bensì un obbligazione di risultato: oggetto di tale obbligo sono le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per raggiungere il risultato medesimo. Non sempre sarà necessaria l emanazione di una nuova normativa (nei casi di vuoto legislativo) o di una normativa modificativa o abrogativa di leggi preesistenti: si può dare anche il caso in cui la materia della direttiva sia trattata nell ordinamento interno sul piano della semplice azione amministrativa. In questa ipotesi sarà sufficiente mutare od orientare diversamente la prassi interna mediante circolari e istruzioni indirizzate dagli organi dell amministrazione interna agli uffici esecutivi dipendenti. Si veda al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, II, 21 aprile 1993, n. 1631 sulle direttive CEE in materia di omologazione dei veicoli a motore: essendo queste recepite, ai sensi dell art. 229 cod. strad., con semplice decreto ministeriale, non occorre l emanazione di un regolamento. Nei primi anni di vita della Comunità prevalse l orientamento secondo cui come detto sopra le direttive non possono spiegare un efficacia diretta all interno degli ordinamenti degli Stati membri. Ma, in prosieguo di tempo, diventando certe direttive sempre più dettagliate e restringendosi perciò i margini di autonomia degli Stati, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza Grad 6-X-1970 in causa 9/70; sentenza Sace 17-XII-1970 in causa 33/70; sentenza Van Duyn 4-

XII-1974 in causa 41/74) andò via via elaborando la tesi dell efficacia diretta nei confronti dei singoli. Le condizioni per l effetto diretto delle direttive, descritte con chiarezza nel caso Van Duyn, sono state precisate in una serie di sentenze successive: la direttiva deve essere incondizionata e sufficientemente precisa; il termine per il recepimento assegnato agli Stati membri deve essere trascorso. Tutto ciò, in base al ragionamento che l' effetto utile di una direttiva sarebbe affievolito se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderla in considerazione come parte integrante del diritto comunitario. In Italia questa impostazione evolutiva, dopo un primo periodo di inevitabili resistenze, ha finito per essere condivisa dalle supreme magistrature. Così la Corte costituzionale, con sentenza n. 168 dell 8/4/1991, ha riconosciuto l applicabilità diretta purché la prescrizione della direttiva comunitaria sia incondizionata e sufficientemente precisa, «nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza in tutti i loro elementi». Nella stessa direzione, e con un ulteriore precisazione, la sentenza del Consiglio di Stato, IV, 6/5/1992, n. 481: affinché le direttive possano essere considerate direttamente applicabili non solo è necessario che le disposizioni in esse contenute siano chiare, precise e incondizionate, ma è anche indispensabile che sia trascorso inutilmente il termine imposto allo Stato destinatario della direttiva per adeguarvisi. Conforme altresì il parere dello stesso Consiglio di Stato n. 94, emesso in adunanza generale il 1 ottobre 1993. Circa l attuazione delle direttive nell ordinamento italiano, esse venivano dapprima eseguite mediante legge ordinaria oppure mediante D.P.R. o D.M. su delega del Parlamento. Poiché, peraltro, le inadempienze e i ritardi erano frequenti,

fu approvata la c.d. legge La Pergola (n. 86 del 9 marzo 1989, Norme generali sulla partecipazione dell Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). È prevista l adozione, anno per anno, di una apposita legge comunitaria, il cui disegno viene presentato alle Camere dal governo, che vi allega un elenco delle direttive per l attuazione delle quali chiede di essere autorizzato a emanare norme. Giorgio Bosco (2008)