LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26) Legge coordinata con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2006 n. 13 Art. 1 Finalità e oggetto torna all'indice 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale. 2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse. Art. 2 Registri delle organizzazioni di volontariato 1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali. 2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare. 3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. Art. 3 (modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13) Requisiti per l'iscrizione 1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi. 2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. 3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge. Art. 4 Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione 1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale. 2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale. 3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della