ESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 DEL 27 GIUGNO 2015

Documenti analoghi
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al:

UDINE 03 FEBBRAIO 2017

LAURA DURELLO CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA TUTELA DEL TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO

Azione revocatoria ordinaria e fallimentare. Monica Fagnoni Corso per Tirocinanti 26 febbraio 2016

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

Indice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali

Indice. Introduzione. Diritto contrattuale della famiglia e funzioni dell avvocato. Parte Prima. Accordi e contratti nel diritto di famiglia

I titolari di pegno, ipoteca e privilegio speciale (diritti reali) hanno anche il diritto di seguito o sequela.

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

INDICE SOMMARIO. Abbreviazione delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I L AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

I limiti del fondo patrimoniale nella tutela dal fisco e dagli enti impositori

COSA SI PUO PIGNORARE?

Risoluzione n. 10/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 266/E

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL SEQUESTRO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE OPPURE DEL TERZO

SEZIONE PRIMA L ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

La nuova espropriazione presso terzi

SOMMARIO. PREFAZIONE a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi pag. 15 TITOLO PRIMO ATTI PRELIMINARI AL PIGNORAMENTO

Fondi Patrimoniali. Famiglia

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013

Indice analitico. Disposizioni Generali

Giulio SPINA La nuova esecuzione. II edizione. Le procedure esecutive nelle riforme (aggiornato al d.l. 59/2016 conv. in l.

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105

INDICE SOMMARIO DEL VOLUME

a cura di VANESSA PESENTI

L art bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio

L AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

INDICE. Premessa... pag. 9 CAPITOLO PRIMO IL PATTO DI FAMIGLIA

I creditori privilegiati e i creditori chirografari

La tutela del credito e la c.d. azione esecutiva anticipata ex art bis c.c.

Indice. Parte I. Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni...

La solidarietà tributaria

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione alla ottava edizione... Prefazione alla prima edizione...

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2016

NEWSLETTER 21/2015. Corato, 06 ottobre 2015 SOMMARIO

DEROGHE AI PRINCIPI DELLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Sommario SOMMARIO. PARTE I Esecuzione forzata, titolo esecutivo e precetto. di Paolo Marini

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

Il Processo Esecutivo

La parte civile nel processo penale

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA NATURA COGNITIVA (E DECISORIA) DELL ISTITUTO

Diritto commerciale I. Lezione 15/11/2016

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

Il pagamento dell'indebito

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

INDICE SOMMARIO. Parte Prima L ARBITRATO 1 NOZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

Indice sommario del codice di procedura civile

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

LIBERO OSSERVATORIO DEL DIRITTO

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INTRODUZIONE AL TRUST NEI RAPPORTI FAMILIARI

Codice di procedura civile

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

Editrice PROPRETARIO EX ART BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

UNA BREVE SINTESI PRATICA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE di Cesare Trapuzzano

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2017, N. 25 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

BIBLIOGRAFIA. ACONE, Due sequestri per la tutela giudiziale dei crediti di. mantenimento della riforma del diritto di famiglia, nel volume I

LE TUTELE ASSICURATIVE INDIRETTE: POLIZZE VITA FONDI PENSIONE. Dott. Luciano De Angelis

Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali

FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

INDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE

INDICE GENERALE. Wolters Kluwer Italia

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

XVIII L OPPOSIZIONE DI TERZO ALL ESECUZIONE

LA REVOCATORIA FALLIMENTARE

INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I

Requisiti essenziali per l impiego del procedimento di ingiunzione (art. 633 c.p.c.) sono:

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

LA TUTELA PATRIMONIALE DEL CONIUGE NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

INDICE SOMMARIO. CAPITOLO I LA COMUNIONE LEGALE INQUADRAMENTO STORICO E FONDAMENTO di Katia Mascia

Tabella del contributo unificato

L onere della prova: i principi di disponibilità e di vicinanza della prova.

Il sovraindebitamento nel sistema attuale e nella prospettiva di riforma

INDICE SOMMARIO. Presentazione... 5

INDICE SOMMARIO. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...» 3 CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza?

La Crisi dell Impresa Commerciale

INDICE SOMMARIO 1. CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE IPOTECHE

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

capitolo primo SULL INAPPLICABILITÀ DELLA «PRELAZIONE EREDITARIA» ALLA «COMUNIONE ORDINARIA» 1.

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE E CENNI STORICI

INDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII

Rilevazione movimento dei procedimenti civili

Transcript:

ESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 Con il recentissimo decreto legge n. 83 del 2015, approvato il 27 giugno scorso, per aggredire i beni del fondo patrimoniale il creditore non deve più proporre l azione revocatoria per ottenere l inefficacia dell atto. La stessa sorte è prevista per i beni oggetto di donazione, trust e vincoli di genere, per i quali risultano sospesi ex lege gli effetti segregativi fino al termine dell anno dalla loro trascrizione. Valeria Lucia (redattore Alessio Giaquinto) Articolo divulgativo - Pubblicato, Giovedì 2 Luglio 2015

L art. 12 del decreto legge n. 83 del 2015 ha previsto una modifica al codice civile, per cui dopo l art, 2929 c.c. è inserita la sezione I-bis, rubricata "Dell espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito": «Art. 2929-bis Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l atto e stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell atto pregiudizievole, interviene nell esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l azione esecutiva nelle forme dell espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l atto arrecava alle ragioni del creditore.». La richiamata modifica impone alcune riflessioni preliminari sugli istituti sostanziali e processuali coinvolti, con particolare riferimento ai vincoli di indisponibilità ed ai presupposti dell'azione revocatoria. Relativamente ai vincoli di indisponibilità, nel nostro ordinamento ha assunto grandissima rilevanza tra le convenzioni matrimoniali l istituto del fondo patrimoniale, di cui agli artt. 167 e ss. c.c. Il fondo patrimoniale consiste in un complesso di beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, attraverso i frutti provenienti dall impiego dei beni costituiti in esso. Inoltre, ai sensi dell art. 2647 c.c., quando il fondo patrimoniale ha ad oggetto beni immobili, l atto costitutivo necessita di trascrizione. 2 / 5

I beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono assoggettati ad un regime speciale, poiché non possono essere gravati da alcun vincolo senza il consenso di entrambi i coniugi, e, nel caso di figli minori, è necessaria anche l autorizzazione del giudice. Ulteriore peculiarità, che realizza l effetto segregativo proprio dell istituto, è che, sia i beni sia i frutti del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi se il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L effetto quindi è quello di creare un vincolo di inespropriabilità, a condizione della consapevolezza da parte del creditore che il debito era stato contratto per scopi estranei alla famiglia. E evidente il favor debitoris che emerge dalla disciplina dell istituto, lo stesso, però, ad una lettura costituzionalmente orientata in funzione della tutela della famiglia e delle esigenze di sviluppo e mantenimento dei figli minori, appare socialmente accettabile e giustificata entro i limiti e le modalità descritte dal Legislatore. E infatti evidente che, con la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi adempiono all obbligo giuridico di far fronte ai bisogni della famiglia, in funzione di tutela della solidarietà familiare. In ogni caso, resta il fatto che l effetto segregativo prodotto dalla costituzione di un fondo patrimoniale rappresenta una importante deroga al principio generale di cui all art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In un ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi è ormai pacifica l esperibilità da parte del creditore dell azione revocatoria, avverso l atto di costituzione del fondo patrimoniale. In esso, infatti, possono riscontrarsi i presupposti tipici dell azione revocatoria, in quanto la costituzione del fondo è atto dispositivo che riduce la garanzia generale dei creditori, da cui rileva l eventus damni, elemento oggettivo alla base della revocatoria di cui all art. 2901 c.c. Ulteriore presupposto richiesto ai fini della esperibilità dell azione è la cd. scientia damni, elemento soggettivo per cui il debitore e il terzo, quest ultimo limitatamente agli atti a titolo oneroso, costituiscano il vincolo con la consapevolezza che, con l atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, relativamente a un atto anteriore al sorgere del credito, lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore. 3 / 5

La modifica introdotta dal decreto legge n. 83 del 2015 ha inciso proprio sull elemento soggettivo dell azione revocatoria. Prima della modifica, alla luce di quanto detto, il creditore che riteneva di essere leso da un atto dispositivo del debitore, poichè preordinato a diminuire la garanzia patrimoniale nei suoi confronti, poteva instaurare un procedimento giudiziario proponendo un azione revocatoria e, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, il Giudice dichiarava l inefficacia dell' atto nei suoi confronti. Una volta terminato il giudizio ed ottenuta la pronuncia dichiarativa di inefficacia, il creditore danneggiato poteva soddisfarsi sul bene del debitore. Con la modifica in commento, invece, il creditore che ritiene di essere danneggiato da un atto dispositivo del debitore, è abilitato ad iniziare l esecuzione forzata senza l intervento della sentenza dichiarativa di inefficacia a seguito di proposizione dell azione revocatoria. Ciò che emerge è una sorta di presunzione iuris tantum per cui gli atti dispositivi del debitore sarebbero in frode al creditore, con conseguente lesione del diritto di difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto i beni. La lesione del diritto di difesa del debitore e del terzo appare in tutta la sua evidenza dalla circostanza per cui saranno costretti a far valere le proprie ragioni non più in un procedimento di cognizione ordinaria, a seguito della proposizione dell azione revocatoria, bensì esclusivamente in sede di opposizione all esecuzione, il che comporta una ingiustificata inversione dell onere della prova. Se, infatti, con la revocatoria, era il creditore a dover dimostrare l intento fraudolento del debitore, oggi è quest ultimo a doversi difendere e a dimostrare che il fondo patrimoniale, il trust o la donazione non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare il creditore. Peraltro gli stessi motivi di opposizione appaiono limitati, potendo consistere solo nell esistenza del pregiudizio e nella conoscenza da parte del debitore del pregiudizio medesimo. Per entrambi appare evidente la intrinseca difficoltà in termini probatori. Non da ultimo, si evidenzia l ulteriore rischio che, qualora oggetto dell atto dispositivo sia un immobile, nelle more del giudizio di opposizione il Giudice può autorizzarne la vendita all asta o imporre al debitore di liberarlo. 4 / 5

L unica condizione, affinché tale potere del creditore possa manifestarsi, è che quest ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust. 5 / 5