Iniziativa parlamentare Abolizione dei contrassegni per velocipedi



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Transcript:

ad 08.520 Iniziativa parlamentare Abolizione dei contrassegni per velocipedi Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 2010 Parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010 Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 4 maggio 2010 concernente l iniziativa parlamentare 08.520 «Abolizione dei contrassegni per velocipedi». Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 2010-1205 3645

Parere 1 Situazione iniziale L iniziativa parlamentare depositata dal consigliere agli Stati Philipp Stähelin (08.520) chiede l abolizione dell obbligo dell assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti. I due principi cardine attualmente alla base della responsabilità civile e dell assicurazione dei ciclisti nella circolazione stradale sono i seguenti: da un lato, i danni cagionati alla vittima vanno sempre coperti e, dall altro, le persone responsabili dell incidente non devono rispondere di persona dei danni facendo capo al proprio patrimonio e quindi rischiare, in determinate circostanze, di finire sul lastrico. Per quanto concerne la vittima, la situazione può essere illustrata come segue: i danni causati da conducenti di veicoli a motore immatricolati in Svizzera sono coperti dall assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria del veicolo interessato; quelli cagionati da ciclisti svizzeri dall assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria del velocipede in questione; i danni causati da conducenti di veicoli a motore stranieri sono coperti dall Ufficio nazionale di assicurazione (UNA); i danni cagionati da velocipedi stranieri sono coperti dal Fondo nazionale di garanzia (FNG); i danni causati da veicoli non assicurati sono coperti dal FNG o dal Cantone competente (p. es. se ha rilasciato la targa di controllo senza che sia stata stipulata l assicurazione prescritta); i danni cagionati da veicoli che non hanno potuto essere identificati sono coperti dal FNG. Pertanto, per i danni subiti nella circolazione stradale, gli abitanti della Svizzera possono attualmente contare su un sistema di copertura efficace. In particolare esso consente sempre alla parte lesa di esercitare il proprio diritto di risarcimento direttamente presso un istituzione posta sotto la sorveglianza delle autorità (assicurazione, UNA, FNG) o presso le autorità stesse (Cantone o Confederazione per i veicoli di loro proprietà), evitandole di doversi rivolgere a chi ha provocato il danno. Il sistema attuale protegge anche le persone all origine del danno. I conducenti e i ciclisti sanno che se dovessero causare danni, questi sarebbero coperti da un assicurazione. Solo in caso di negligenza grave o se il loro velocipede è sprovvisto del contrassegno, devono partecipare alle spese di copertura oppure considerare l eventualità di un possibile esercizio del diritto di regresso nei loro confronti. L assicurazione di responsabilità civile per velocipedi funziona come segue: una volta all anno i detentori di velocipedi acquistano la cosiddetta «vignetta per biciclette» comprovante la sottoscrizione dell assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Essa va apposta direttamente sul velocipede o su una targhetta trasferibile anche ad altre biciclette. In vendita presso i rivenditori di biciclette, i supermercati, gli uffici postali ma anche gli assicuratori di responsabilità civile, la vignetta costa, in media, cinque franchi e garantisce una copertura dei danni (corporali e materiali) fino a un importo massimo di due milioni di franchi. Partendo dal 3646

contrassegno per velocipedi è possibile risalire all assicurazione di responsabilità civile che deve assumere la copertura del danno. In caso d incidente, la vittima può pertanto rivolgersi direttamente all assicurazione interessata oppure, se il velocipede non è munito del contrassegno, al FNG. Quest ultimo si occuperà della copertura, ma avrà diritto di regresso nei confronti del ciclista non assicurato. In base a questo sistema completo, le assicurazioni per la responsabilità civile «generali» sottoscritte su base volontaria coprono di norma la responsabilità civile dei ciclisti solo a titolo complementare, ovvero concretamente solo i danni che superano la soglia di copertura minima obbligatoria di 2 milioni di franchi. L abolizione del contrassegno per velocipedi proposta comporterebbe anche la soppressione dell obbligo dell assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti e il diritto della vittima di rivolgersi direttamente all assicurazione per la copertura dei danni. Con il nuovo sistema il ciclista sarebbe libero di decidere se assicurarsi contro eventuali pretese legate a incidenti causati da velocipedi, sottoscrivendo un assicurazione per la responsabilità civile privata. Per la copertura dei danni, la vittima dovrebbe rivolgersi in primo luogo al ciclista. Con scritto del 4 maggio 2010, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha sottoposto il proprio rapporto al Consiglio federale per parere. 2 Parere del Consiglio federale I risultati della consultazione svolta dalla CTT-S hanno mostrato che quasi tutti i partiti politici e una chiara maggioranza dei Cantoni sono favorevoli all abolizione del contrassegno per velocipedi. Al contrario, le associazioni si oppongono quasi all unanimità, in particolare quelle specializzate nei trasporti. Il sistema attuale è quindi apprezzato sia dalle associazioni di ciclisti sia da quelle che rappresentano gli interessi delle potenziali vittime della strada, unanimi nel volerlo mantenere. Secondo il Consiglio federale il progetto ha le seguenti ripercussioni. 2.1 Ripercussioni per i ciclisti Ripercussioni positive I ciclisti non devono più acquistare ogni anno un nuovo contrassegno per velocipedi e possono integrare l obbligo dell assicurazione di responsabilità civile per la bicicletta nell assicurazione per la responsabilità civile privata generale. In questo modo viene meno un ostacolo amministrativo per l uso di questo mezzo di trasporto. La frustrazione dei ciclisti in caso di perdita o furto del contrassegno con conseguente fine della protezione assicurativa non ha più ragion d essere. La punibilità (multa disciplinare di 40 franchi) dei ciclisti in caso di mancata assicurazione decade. In futuro i ciclisti possono decidere se vogliono o meno assicurarsi. La responsabilità individuale ne esce rafforzata. 3647

Ripercussioni negative In alcuni casi, i ciclisti che causano per propria colpa un incidente devono rispondere di persona dei danni; se non hanno sottoscritto un assicurazione per la responsabilità civile privata devono ricorrere al loro reddito e patrimonio. Stando a stime effettuate, attualmente circa il dieci per cento delle economie domestiche elvetiche non dispone di un assicurazione per la responsabilità civile privata. Nessuno è al riparo da lacune assicurative, anche chi presta tutte le attenzioni del caso. Questo rischio è particolarmente importante quando i figli lasciano la casa genitoriale; da un lato poiché per questi casi le assicurazioni di responsabilità civile offrono sul mercato prodotti molto eterogenei tra loro e, dall altro, perché per alcuni anni la situazione di questi giovani adulti cambia continuamente e questo influisce sull inclusione o sull esclusione del figlio nell assicurazione per la responsabilità civile della famiglia. Il mancato pagamento, per negligenza, delle fatture dell assicurazione comporta lacune nella copertura dei danni che possono essere all origine di pretese rovinose non solo per le famiglie ma anche per le piccole e medie imprese. L integrazione dell assicurazione di responsabilità civile per velocipedi nell assicurazione per la responsabilità civile privata comporta un ampliamento della copertura che potrebbe generare un aumento dei premi. Spesso, per ridurli, viene concordata una franchigia che il sistema attuale del contrassegno non prevede. Grazie al numero del contrassegno o del telaio, il sistema attuale consente spesso di risalire ai legittimi proprietari di velocipedi ritrovati (rubati o persi). Questa possibilità viene a cadere con l abolizione del contrassegno. 2.2 Ripercussioni per le autorità cantonali e comunali Ripercussioni positive Le autorità non devono più sostenere gli oneri per la produzione, la distribuzione e la gestione dei contrassegni che, secondo stime effettuate, ammontano al 20 per cento del prezzo della vignetta. Gli organismi preposti non sono più tenuti a effettuare i controlli dei contrassegni. Ripercussioni negative Venendo a mancare la possibilità di identificazione, è più difficile riconsegnare i velocipedi ritrovati (rubati o persi) al legittimo proprietario. Nei grandi centri diventa più complesso gestire i posti di parcheggio per velocipedi dato che, senza il contrassegno, non è più possibile stabilire se il velocipede viene ancora utilizzato e quindi se può o meno essere tolto dall area di stazionamento pubblica. Il canale di comunicazione (supporto cartaceo del contrassegno per velocipedi) tra autorità e ciclisti viene meno. 3648

I Comuni non hanno più la possibilità di promuovere l uso della bicicletta distribuendo gratuitamente il contrassegno per velocipedi; stando a una ricerca effettuata in Google, nel 2010 si sono avvalsi di questa possibilità ad esempio i Comuni di Heimberg BE, Forst-Längenbühl BE, Mellikon AG, Pfyn Dettighofen TG. 2.3 Ripercussioni per le assicurazioni di responsabilità civile Per le assicurazioni di responsabilità civile l abolizione del contrassegno per velocipedi non dovrebbe incidere sui costi. In ogni caso, va previsto un investimento iniziale per integrare le assicurazioni di responsabilità civile per velocipedi nelle assicurazioni per la responsabilità civile private, dal momento che occorre sostituire praticamente tutte le polizze. 2.4 Ripercussioni per la protezione delle vittime Il Consiglio federale non constata effetti positivi. Ripercussioni negative La copertura del danno deve essere rivendicata direttamente presso la persona che ha causato l incidente o il suo rappresentante legale e non più presso un organizzazione professionale (assicurazione di responsabilità civile). Se la persona che ha provocato il danno non è disposta a cooperare oppure se non dispone dei mezzi finanziari necessari o di un assicurazione per la responsabilità civile privata, la vittima deve farsi carico di un onere supplementare notevole rispetto alla situazione attuale. Può sempre rivolgersi al FGN ma, vista la natura sussidiaria di quest ultimo, deve dimostrare che i danni non possono essere coperti in altro modo. Ne potrebbero derivare una procedura giudiziaria civile e una procedura d esecuzione e fallimento infruttuosa. Prima che la vittima venga indennizzata potrebbero quindi trascorrere anni. 2.5 Ripercussioni per i detentori di veicoli a motore Il FNG viene finanziato con un supplemento sul premio dell assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore (ciclomotori: 1,70 fr.; automobili: 3,40 fr.; veicoli a motore pesanti: 6,80 fr.). Se in futuro il FNG dovrà gestire maggiori casi relativi all assicurazione di responsabilità civile per velocipedi questo importo potrebbe aumentare. I detentori di veicoli a motore finanzierebbero così in modo trasversale i ciclisti. In ogni caso, sui singoli detentori di veicoli tale incidenza finanziaria risulterebbe appena percettibile. 3649

2.6 Apprezzamento In linea di massima, i vantaggi e gli svantaggi del progetto si compensano. Per quanto attiene invece alla protezione delle vittime questione fondamentale nell ambito della circolazione stradale il Consiglio federale ritiene che gli svantaggi prevalgano sensibilmente. Secondo la proposta della CTT-S la vittima non può più rivendicare la copertura del danno direttamente presso un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera, ma deve rivolgersi in primo luogo alla persona che ha provocato il danno e, se necessario, avviare nei suoi confronti un procedimento giudiziario per il risarcimento. La copertura da parte del FNG è possibile solo sussidiariamente, vale a dire a determinate condizioni solo dopo anni. Questa situazione si presenta in particolare quando la persona che ha provocato il danno non ha un assicurazione per la responsabilità civile privata e deve pertanto risarcire il danno attingendo al proprio patrimonio. Il Consiglio federale è tuttavia sostanzialmente favorevole all abolizione del contrassegno per velocipedi. Chiede però un miglioramento sostanziale del progetto. Bisognerebbe accordare alla vittima un diritto di azione diretta nei confronti del FNG, per lo meno quando non vi è nessuna assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando vi sono contestazioni in merito. Solo in questo modo è possibile soddisfare rapidamente le richieste di risarcimento legittime della vittima ed evitare chiarimenti lunghi e difficili su chi e in quale misura debba partecipare alla copertura. In questo modo, il FNG sarebbe tenuto ad anticipare il risarcimento del danno, ma potrebbe esigere dalla persona che lo ha provocato oppure dall assicurazione per la responsabilità civile privata tenuta al risarcimento il rimborso della somma anticipata conformemente all articolo 76 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale. Si garantirebbe così alla vittima senza colpa una copertura del danno rapida come avviene con il diritto vigente. Senza tale diritto di azione diretta la parte lesa si troverebbe in una posizione peggiore rispetto a quella odierna. 3 Proposta del Consiglio federale In linea di massima, il Consiglio federale approva il progetto, ma chiede la seguente modifica della legge sulla circolazione stradale volta a migliorare la protezione delle vittime. Art. 76 cpv. 5 lett. a 5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando chi provoca il danno non ha un assicurazione per la responsabilità civile oppure quando l assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata; 1 RS 741.01 3650