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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4320 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori DI ORIO, ANGIUS, CAMERINI, IULIANO, LOMBARDI SATRIANI, DANIELE GALDI, MIGNONE, BERNASCONI, BRUNO GANERI, VALLETTA e VELTRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1999 Normativa per la prevenzione della diffusione del consumo di «droghe sintetiche» e per la riduzione del danno TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 4320 ONOREVOLI SENATORI. Il termine «droghe sintetiche» si riferisce a sostanze psicoattive prodotte in laboratorio e quindi non derivate da elementi presenti in natura. Tale termine è stato dapprima identificato con un tipo particolare di sostanza comunemente definita ecstasy (3,4-metilenediossiN-metilanfetamina, MDMA), ma più recentemente ha abbracciato un intera famiglia di sostanze stupefacenti, conosciute come derivati delle amfetamine. Le pasticche di ecstasy presenti sui mercati europei possono contenere MDMA o un altra sostanza analoga dello stesso gruppo o anche una loro combinazione. Inoltre il termine «nuova droga sintetica» è stato usato per definire una sostanza stupefacente presente sul mercato dell ecstasy, ma che può sfuggire ai controlli legati o che addirittura può essere prodotta proprio a tale scopo. L uso di «droghe sintetiche» è un fenomeno in rapida crescita in tutti i Paesi europei e nuovi modelli di consumo di tali sostanze si diffondono rapidamente, con la conseguenza che tale fenomeno presenta ovunque caratteristiche simili. In particolare, l uso di tali droghe sembra essere prevalente non tra le fasce sociali più marginali, bensì tra i giovani, con un buon livello di istruzione e con un lavoro. Sempre più frequentemente sono segnalati gli effetti nocivi a carico dell organismo determinati da tali sostanze, effetti che possono portare fino alla morte, dovuta a cause dirette o indirette (incidenti stradali, traumi). A fronte di tale fenomeno è a lungo mancata, a livello europeo, una chiara e coerente impostazione generale che potesse costituire il necessario presupposto per la pianificazione e l implementazione di adeguati interventi legislativi, di programmi di prevenzione, controllo e repressione. Anche in Italia la legislazione relativa a tale fenomeno è particolarmente carente. Recentemente il Consiglio europeo, supportato dall European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), ha emanato alcuni provvedimenti relativi a tale argomento, tra cui l adozione formale, il 16 giugno 1997, di un azione comune riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione del rischio e il controllo di nuove droghe sintetiche e la decisione del 13 settembre 1999 relativa alla definizione di 4.MTA come una nuova droga sintetica soggetta a misure di controllo e di carattere penale. Questo disegno di legge, nel recepire la citata normativa a livello europeo, ha lo scopo di identificare le strategie per la prevenzione della diffusione del consumo di «droghe sintetiche» e per la riduzione del danno derivante dal suddetto consumo, muovendosi in una prospettiva di responsabilizzazione ed educazione dei soggetti a rischio, ma rifiutando ogni atteggiamento di passiva accettazione o accondiscendenza nei confronti dell uso e dell abuso di tali sostanze.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 4320 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione delle cosiddette «droghe sintetiche», la presente legge disciplina le iniziative volte all informazione, all educazione sanitaria e alla prevenzione da svolgere nelle scuole e nei centri a tale scopo appositamente costituiti dalla presente legge. Art. 2. 1. Ai fini di cui all articolo 1, sono promosse dal Ministero della sanità e dal Ministero per la solidarietà sociale a livello nazionale, e dagli assessorati alla sanità a livello regionale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza: a) degli effetti e delle conseguenze derivanti dall uso delle «droghe sintetiche» a breve e lungo termine; b) degli indirizzi dei centri cui rivolgersi in caso si manifestino sintomi derivanti dall uso delle droghe di cui alla lettera a). Art. 3. 1. Le campagne di informazione di cui all articolo 2 sono svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le modalità predisposte dal Ministero della pubblica istruzione. 2. I comuni partecipano alle iniziative di cui all articolo 2 secondo le loro specifiche competenze.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 4320 Art. 4. 1. Le autoscuole predispongono, all interno del ciclo di lezioni teoriche, un corso di informazione e di aggiornamento sulle sostanze stupefacenti e psicotrope e sugli effetti derivanti dal loro uso. Art. 5. 1. Sono previsti, con regolamenti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, interventi finalizzati a garantire, all interno dei locali pubblici: a) il rispetto dei limiti acustici e visivi; b) il controllo dell areazione, dell umidità e della temperatura; c) la presenza di personale infermieristico specializzato per far fronte ad interventi di primo soccorso; d) la presenza di spazi idonei ad accogliere persone in evidente stato di alterazione psicofisica; e) misure volte alla prevenzione dell abuso di alcool, di sostanze stupefacenti e psicotrope; f) la distribuzione di materiale informativo; g) lo svolgimento annuale di un corso, per i dipendenti dei locali, di informazione e di aggiornamento sulle sostanze stupefacenti e piscotrope e sulle modalità di comportamento da tenere nell ipotesi in cui verifichino casi di uso delle suddette sostanze.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 4320 Art. 6. 1. Nell ambito delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), sono istituite le Unità di valutazione e di monitoraggio al fine della diagnosi e del trattamento precoce dei disturbi psichiatrici derivanti dall uso delle «droghe sintetiche». Art. 7. 1. Nell ambito dei Distretti sanitari sono istituiti i Centri di ascolto per adolescenti. Nei suddetti Centri operano psicologi, sociologi, assistenti sociali, il personale del Servizio per le tossicodipendenze delle Aziende sanitarie locali (SERT) e delle Unità di valutazione e di monitoraggio di cui all articolo 6, al fine: a) di individuare le situazioni di disagio derivanti dall uso di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) di svolgere attività di informazione ed aggiornamento sulle sostanze di cui alla lettera a); c) di svolgere attività di collaborazione con le scuole al fine di raccogliere informazioni e dati sulle abitudini dei giovani in riferimento all uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Art. 8. 1. Al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2, 5 e 7 possono partecipare le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 4320 Art. 9. 1. All onere di cui alla presente legge, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dall anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della sanità. 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.