PROVINCIA DI VERCELLI



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PROVINCIA DI VERCELLI Piano Operativo Provinciale Anno 2007 LEGGE REGIONALE N. 63/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ART. 15/A CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SULL ACQUISTO DI GIOVANE BESTIAME DA RIPRODUZIONE ISTRUZIONI OPERATIVE Le presenti disposizioni applicative definiscono gli aspetti che la L.R. 63/78 (e successive modificazioni ed integrazioni), così come adeguata alla normativa comunitaria in ordine agli aiuti di stato colla DGR n. 52-1001 del 2 ottobre 2000 per quanto riguarda gli interventi nelle aziende agricole (GUCE serie C28 del 1 febbraio 2000), demanda a decisioni operative non definite dalla Legge stessa. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 15 concernente l acquisto di bestiame riproduttore; Deliberazione 14 novembre 2005 n. 5409 della Giunta Provinciale recante l approvazione del Programma Operativo Provinciale (P.O.P.) 2006-2008. 2 CONSIDERAZIONI GENERALI L obiettivo di favorire il miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti è prioritario in Provincia di Vercelli, pertanto è necessario disporre la concessione di contributi in conto capitale per l acquisto di giovane bestiame da riproduzione nei comparti che costituiscono il nerbo della zootecnia provinciale, incrementare lo sviluppo dei settori ovini, caprini e cunicoli che non solo sono privi dei vincoli produttivi o di finanziamento posti dalla normativa comunitaria, ma presentano indubbie prospettive di sviluppo, nonché assecondare l insediamento di allevamenti bufalini e di struzzi che pur non rientrando nella tradizione locale, possono potenzialmente produrre redditi interessanti. 3 BENEFICIARI Possono accedere ai benefici di cui al cap. 5 i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) così come individuati dall art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e D. Lgs. N. 101/05 le cui aziende abbiano una redditività almeno pari al reddito soglia stabilito dal P.S.R. 2000 2006. Gli aiuti in parola sono riservati alle ditte il cui centro aziendale principale, nonché i principali indici di misurazione di operatività (partita IVA, iscrizione al registro camerale delle imprese, quote latte, PAC cereali e zootecnica, codice U.M.A.), sono localizzati in Provincia di Vercelli.

4 FORME ED AMMONTARE DEGLI AIUTI Gli aiuti sono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa. PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SULLA SPESA AMMESSA ZONA SVANTAGGIATA (MONTAGNA) ED IN ZONA NON SVANTAGGIATA ZONA A PARCO O SIMILMENTE VINCOLATA 50 % 40 % L importo massimo ammissibile a contributo è pari a 33.200,00 e il minimo a 1.000,00. Allorché l azienda richiedente conduca terreni sia in zona svantaggiata, sia in altra zona, si applicherà la percentuale di contributo relativa al centro aziendale principale. 5 PROCEDURE E TERMINI Le domande, (corredate di preventivi concernenti gli acquisti previsti) dovranno essere presentate al Settore Agricoltura Via Luigi Pirandello n. 8, 13100 Vercelli, presso cui può essere ritirata la specifica modulistica,. Il periodo di presentazione delle domande di contributo decorre dalla data di assunzione della presente determinazione alle ore 12,00 del 28 settembre 2007. Le istanze verranno istruite e finanziate, in base all ordine di arrivo all Ufficio protocollo del Settore Agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, salvo che le pratiche necessitino di documentazione integrativa, nel qual caso i termini istruttori verranno interrotti e ripresi al ricevimento dei documenti. Le società di persone, cooperative e di capitali devono attestare che lo statuto prevede l esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all art. 2135 del Codice Civile, nonché dichiarare: a) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative di conduzione che almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Le dichiarazioni sottoscritte dal richiedente nella domanda di finanziamento sollevano da ogni responsabilità i funzionari incaricati delle istruttorie e dell adozione dei provvedimenti di attribuzione del finanziamento, fatta comunque salva la facoltà, per l Ufficio istruttore, di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

6 MASSIMALI DI SPESA BESTIAME RIPRODUTTORE Nelle tabelle sotto specificate sono riportate le specie e le razze maggiormente rappresentative dell'allevamento di bestiame nella Provincia di Vercelli e pertanto ammissibili a beneficiare di contributo in conto capitale sull'acquisto di riproduttori e i relativi massimali di spesa. BOVINI PROVVISTI DI CERTIFICATO GENEALOGICO RAZZA GIOVENCA (fino a 3 anni) spesa ammessa MANZA (da 1 a 2 anni) spesa ammessa TORELLO (da 10 a 20 mesi) spesa ammessa Bruna (rank 50 e oltre) 1.345,00 725,00 1.140,00 Frisona (rank 60 e oltre) 1.345,00 725,00 - Pezzata Rossa d'oropa 1.345,00 725,00 1.140,00 (con certificato d iscrizione al registro anagrafico) Piemontese 1.660,00 930,00 1.450,00 BUFALINI CON CERTIFICATO GENEALOGICO Femmina di età compresa da 18 a 36 mesi 1.240,00 Toro bufalino di età compresa da 10 a 20 mesi 1.136,00 OVINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 18 MESI Pecora con certificato genealogico 17 Pecora con certificato d'origine 119,00 Ariete con certificato genealogico 207,00 CAPRINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 18 MESI Capra con certificato genealogico 8 Capra con certificato d'origine 130,00 Becco con certificato genealogico 260,00 SUINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 12 MESI Scrofa con certificato genealogico 413,00 Verro con certificato genealogico 723,00 Scrofetta ibrida F1 con certificato 258,00 CONIGLI DI ETA COMPRESA TRA 3 E 4 MESI Soggetto con certificato genealogico o ibrido certificato 16,00 STRUZZI Femmine (età superiore a 6 mesi) 413,00 Maschi (età superiore a 18 mesi) 413,00

7 - CAPI FINANZIABILI I contributi di cui all art. 15/a della L.R. 63/78 sono finalizzati al miglioramento degli allevamenti, quindi l'acquisto di bestiame bovino e suino femminile è ammissibile ai soli fini della rimonta (sostituzione) dei capi riproduttori a fine carriera e a condizione che non determini l'aumento del numero di fattrici presenti nell'allevamento. La percentuale annua di rimonta si intende pari al 20% dei riproduttori presenti in stalla, salvo negli allevamenti suini e cunicoli in cui detta percentuale è stabilita nel 30 % del numero di fattrici a motivo delle peculiari caratteristiche di codeste specie, nonché dei relativi sistemi d allevamento. Il numero massimo annuale di capi per i quali possono essere concessi gli aiuti è limitato all'equivalente di 16 UBA (Unità Bovini Adulti) per ogni imprenditore singolo, società e cooperativa. I soggetti bovini e bufalini finanziati non potranno comunque superare i 20 capi annui per ogni imprenditore singolo, società e cooperativa. L acquisto di bestiame bovino riproduttore maschile (torelli) è subordinato alla presenza in stalla di almeno 20 vacche, con l esclusione dei soggetti di razza Frisona dato che in detta razza la selezione ha raggiunto valori tali che solo la fecondazione artificiale consente l impiego di tori dalla genealogia adeguata. Sempre a motivo della qualità del bestiame presente negli allevamenti, è ammissibile il finanziamento dell acquisto di bovine di razza Frisona con indice genetico del rank uguale o superiore a 60 e di bovine di razza Bruna con indice genetico del rank uguale o superiore a 50. 8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRODUTTORI DI LATTE BOVINO Il settore della produzione di latte bovino è assoggettato al regime delle quote di riferimento individuali, di conseguenza il contributo sull'acquisto riproduttori non deve comportare l'aumento della produzione rispetto alla quota individuale del produttore. Poiché il presente intervento è finalizzato al miglioramento genetico e funzionale delle mandrie, è ammissibile il finanziamento della sola rimonta (sostituzione del bestiame a fine carriera), nei limiti e modalità specificate al punto 7 - capi finanziabili. Tuttavia in caso di produzione tendenzialmente inferiore alla quota di riferimento ovvero acquisto e/o assegnazione di quote, potrà essere ammesso a contributo un numero di bovine tale da consentire al produttore di non subire la riduzione prescritta dall'art. 3, comma 1, della legge 30 maggio 2003 n. 119, oltreché di non superare la quota produttiva posseduta. In ogni caso (rimonta e/o produzione della quota produttiva di riferimento) il numero massimo di capi finanziabili non può superare quello indicato al punto 7 delle presenti istruzioni operative. 9 LIMITI ED ESCLUSIONI Non possono beneficiare dell aiuto oggetto delle presenti istruzioni: gli acquisti di bestiame compresi al capitolo 6, effettuati prima della presentazione della domanda di contributo; gli allevamenti non a norma con le disposizioni sanitarie di legge; i produttori di latte vaccino che non siano titolari di quote latte di riferimento;

i produttori di latte vaccino che non siano stati ammessi da AGEA a beneficiare della restituzione del superprelievo ad iniziare dal periodo 2003 2004. In ogni caso, gli acquisti di alcune specie non possono determinare un aumento della capacità produttiva delle aziende così come previsto nel P.S.R. 2000 2006.

10 CONTROLLI Tutte le istanze verranno controllate amministrativamente durante la fase istruttoria. L Ufficio verificherà anche, su un campione almeno pari al 5 %, la veridicità delle dichiarazioni rese con accertamenti contabili e in loco 11 MODULISTICA Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato alle presenti istruzioni di cui costituisce parte integrante. 12 ALTRE DISPOSIZIONI Per qualunque disposizione non espressamente citata nel presente provvedimento, vale la normativa concernente il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Piemonte vigente al momento dell istruttoria delle pratiche. 13 - TABELLA DI CONVERSIONE DEI CAPI DI BESTIAME IN U.B.A. Per il calcolo delle Unità Bestiame Adulto (U.B.A.) dovranno essere utilizzati i coefficienti descritti nella tabella sotto riportata: CONVERSIONE IN UNITA BESTIAME ADULTO (U.B.A.) SPECIE U.B.A. SPECIE U.B.A. OVINI: pecore - montoni 0,15 altri soggetti 0,05 BOVINI: vacche (oltre tre anni) giovenche (2-3 anni) manze (1-2 anni) tori torelli vitelli e vitelle (oltre sei mesi) 0,80 0,60 0,70 0,40 CONIGLI ( x 100 capi): adulti riproduttori giovani ingrasso 2,50 1,10 BUFALINI: bufale (oltre tre anni) giovenche (2-3 anni) manze (1-2 anni) tori torelli vitelli e vitelle (oltre sei mesi) CAPRINI: capre - becchi altri soggetti 0,80 0,60 0.70 0,40 0,15 0,05 STRUZZI: femmine maschi SUINI: scrofe verri adulti sup. 6 mesi scrofette (3-6 mesi) magroni (3-6 mesi) suinetti fino a tre mesi 0.20 0,25 0,30 0,35 0,26 0,20 0,24 0,15