REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI



Documenti analoghi
Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco

Oggetto: Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco. IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO SALA GIOCHI

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DI FORMIGNANA (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO

Comune di Trevignano Romano

COMUNE DI Settimo Milanese (Provincia di Milano) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSE

REGOLAMENTO. Comune di Follonica. per l'apertura e la gestione di sale giochi. Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 novembre 2007

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO

REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 121 del

REGOLAMENTO COMUNALE N. 82 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, Provincia di Pistoia - Tel. 0572/ Fax 0572/ REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI.

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DI ALTRI GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 1 - Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Principi generali

COMUNE di SAN DAMIANO D ASTI

REGOLAMENTO PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCO

COMUNE DI VEROLENGO NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE E L USO NEI PUBBLICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Comune di Pesaro. Regolamento sale giochi, detenzione videogiochi e giochi leciti

Il Sottoscritto. Nome

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER ED INTERNET POINT

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE di ATTRAZIONE dello SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Richiesta del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (ai sensi dell art. 18 del Regolamento Edilizio)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO ALL APERTO

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

Allegato A. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI Approvato con delibera C.C. n 19 del 30/04/2010

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLAPERTURA E DELLA GESTIONE DELLE SALE GIOCO

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

INDICE DEGLI ARTICOLI

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Art. 3 Determinazione della capienza delle palestre

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI

COMUNE DI BRACIGLIANO

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI E GIOCHI AUTOMATICI IN PUBBLICI ESERCIZI E IN CIRCOLI PRIVATI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

(PROVINCIA DI ROMA) MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia Regionale di Trapani)

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Regolamento per la disciplina dell' attività di sala giochi e per l installazione di apparecchi da gioco INDICE

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

CITTÀ DI GROTTAGLIE Provincia di Taranto

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Al Sindaco del Comune di Torre Pellice Ufficio Polizia Amministrativa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE DI PARMA NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

SALA GIOCHI PER BAMBINI APERTURA SUBINGRESSO VARIAZIONI Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010)

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del

Al SIGNOR SINDACO del Comune di C H I E D E

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza. Settore IV: Sviluppo Urbano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

C O M U N E D I B R U I N O

Comune di Livorno. Disciplina per l apertura e l esercizio delle sale giochi. Sommario: Art. 1: Oggetto. Art. 2: Licenza per l esercio dell attitività

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE E DELL USO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

COMUNE DI GROTTAMMARE

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Il Ministro delle Attività Produttive

Transcript:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI Art. 1 DEFINIZIONE E sala gioco l esercizio pubblico con biliardi e/o altri giochi leciti, la cui attività è subordinata al rilascio della licenza prevista dall art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n 773. La licenza, ai sensi dell art, 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n 616 che ha attribuito ai Comuni le funzioni in materia di polizia amministrativa, viene rilasciata dal Sindaco nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento. Sono escluse dalla presente disciplina le attività di spettacolo, trattenimenti o attrazioni definite spettacoli viaggianti ai sensi della legge 18 Marzo 1968, n 337. Art. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ed avere una superficie minima di mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio ed avere una destinazione d uso compatibile con l attività richiesta. L altezza dei locali non deve essere inferiore a m. 2,70. Il numero massimo di persone ammesse all interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall art. 120 della circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n 16. I locali devono essere aerati ed illuminati con finestrature di superficie complessiva netta non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. I pavimenti e le pareti fino all altezza di m. 2 devono presentare una superficie unita e lavabile; non è consentito l uso di moquette o materiali analoghi. Ogni sala gioco deve essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine. L impianto elettrico deve essere conforme alle norme C.E.I. Art. 3 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici, che non diano luogo a scommesse e non consentano vincite di alcun genere anche sotto forma di consumazione, ripetizione anche parziale del gioco, e siano conformi alle disposizioni della legge 20 Maggio 1965, n 507. Il numero dei giochi non può essere superiore alla metà del numero massimo di persone ammesse al locale, prescritto dal terzo comma del precedente articolo.

Art. 4 DISTANZE La distanza minima tra le sale giochi autorizzate deve essere non inferiore a metri 1500 ( millecinquecento) misurata sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi accessi. Tale distanza può essere ridotta a metri 700 ( settecento) tra sale giochi entrambe insistenti nel centro storico. La distanza minima tra ogni sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 50 (cinquanta) misurati per la via pedonale più breve dall accesso della sala giochi al punto più vicino dell edificio protetto. Il rilascio della licenza è subordinato alla sussistenza nella zona destinata all insediamento di sufficienti aree di parcheggio, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, sulla cui idoneità in relazione alla contiguità con i locali, al numero massimo di persone ammesse ad ogni altro elemento significativo, esprime parere obbligatorio il Comando di Polizia Municipale. La licenza può essere rifiutata o revocata quando la zona o i locali non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati. Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento. Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI Non possono ottenere la licenza coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n 773 e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n 575 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza. La perdita dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza. Art. 6 ISTANZA PER IL RILASCIO La domanda di rilascio della licenza, redatta in carta da bollo, sottoscritta con firma autenticata ai sensi dell art. 20 della legge 4 Gennaio 1968, n 15, va presentata al Sindaco e deve contenere: a) le generalità complete e codice fiscale del richiedente oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante; b) l ubicazione e l insegna dell esercizio. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) Planimetria dei locali in scala 1/100;

2) estratto di mappa della zona di insediamento per un raggio non inferiore alla distanza di cui al primo comma del precedente art. 4; 3) elenco, descrizione e regolamento dei singoli giochi da installarsi e dichiarazione che gli stessi sono conformi alla legge; 4) relazione tecnica, sottoscritta da un professionista iscritto all Albo dei Geometri o degli Ingegneri, sui locali e sull impianto elettrico, che evidenzi i requisiti di cui al precedente art. 2); 5) dichiarazione del titolare relativa all assoggettamento o meno dell attività alla normativa di prevenzione incendi, qualora il certificato di prevenzione incendi sia necessario, il suo ottenimento è condizione per l inizio o la prosecuzione dell attività. Art. 7 ISTRUTTORIA Il rilascio della licenza è subordinato all acquisizione dei pareri di competenza di: - Servizio Igiene Pubblica dell U.S.L. n 31, per quanto attiene l accertamento dei requisiti igienico-sanitari; - Comando di Polizia Municipale, per quanto riguarda la verificazione dei presupposti e dei requisiti di cui al precedente art. 4; - Circoscrizione territorialmente competente, per quanto riguarda la compatibilità ambientale, con particolare riferimento alla concentrazione di esercizi analoghi, alle esigenze della popolazione e ad ogni altra questione rientrante nelle funzioni proprie della Circoscrizione; - Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna, qualora la sala giochi debba ubicarsi in edifici soggetti a vincolo storico, artistico o ambientale. Il Sindaco potrà altresì disporre l acquisizione d ufficio o ad opera del richiedente la licenza di ogni altra documentazione necessaria. Entro 30 giorni dalla data di notificazione dell accoglimento della istanza, l interessato deve produrre: - dichiarazione di inizio attività SIAE; - attestazione comprovante il versamento della tassa di concessioni governative. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di tutte le imposte e rimborsi spese come fissati dalle leggi e regolamenti vigenti. Art. 8 ORARI E CHIUSURE Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell ubicazione dell esercizio. Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare almeno un giorno di chiusura settimanale e l orario che intende effettuare nell ambito delle seguenti fasce orarie: - mattino: dalle 9,00 alle 13,00 - pomeriggio: dalle 15,30 alle 21,00 Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 9 PERSONE AMMESSE AI GIOCHI Ai minori degli anni 14 è vietato il gioco; agli stessi è vietato altresì l accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne. Art. 10 MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO E vietato, senza previa autorizzazione del Sindaco, modificare i giochi o aumentarne il numero. Non sono ammesse modificazioni dei locali, degli impianti e dei servizi, senza previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento. L autorizzazione ad apportare modifiche è, in ogni caso, subordinata all adeguamento della sala giochi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento. Durante l orario di apertura, la rumorosità avvertibile all esterno, anche a finestre aperte, non potrà superare i 6 decibel di differenza fra il rumore di fondo ed il livello di rumore prodotto nei locali, misurato con idoneo strumento opportunamente tarato e facendo uso delle curve di pesatura, secondo la raccomandazione ISO/1999, ad una distanza di metri 2 dal locale. La rumorosità avvertibile nei locali adiacenti non deve superare i 3 decibel, calcolati come sopra. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare la propagazione delle vibrazioni ed il rumore agli edifici adiacenti. Contestualmente o successivamente al rilascio della licenza, il Sindaco può imporre l adozione di particolari misure di insonorizzazione, quale condizione per l esercizio dell attività. Art. 11 INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI DIVERSI Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché presso complessi turistici alberghieri e multialberghieri, discoteche e simili, è consentita l installazione di apparecchi da gioco nel limite massimo di cinque. La collocazione degli apparecchi da gioco nei locali di pubblico spettacolo è inoltre ammessa a condizione che non intralcino il flusso ed il deflusso degli spettatori e che siano accessibili solo da parte di coloro che sono muniti di regolare biglietto di ingresso per l attività principale. L uso dei giochi è consentito nell ambito delle fasce orarie stabilite dal Sindaco come al precedente art. 7, durante l orario di esercizio dell attività principale, fatto salvo il disposto dell art. 173, R.D. 6 Maggio 1940, n 635. E comunque vietato il gioco ai minori degli anni 14.

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti di rumorosità fissati nel precedente art. 9, mentre non sono applicabili le prescrizioni incompatibili con il regime dell attività principale. L installazione dei giochi è comunque subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previa istanza del titolare dell attività principale, cui vanno allegati: - dichiarazione di inizio attività SIAE; - dichiarazione di conformità dei giochi alle norme di legge e loro descrizione; - planimetria del locale ove dovranno essere installati i giochi e loro collocazione. Art. 12 SANZIONI Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, comportano la sospensione della licenza fino a tre mesi e, nei casi più gravi o di violazioni reiterate, la licenza può essere revocata. E applicabile l art. 99 del R.D. 18 Giugno 1931, n 773. Art. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Le licenze rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento a sale giochi prive dei requisiti prescritti negli articoli precedenti restano valide fino al termine dell anno solare successivo all entrata in vigore del regolamento stesso. Entro detto termine, le sale giochi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alla normativa in vigore, ad eccezione di quanto prescritto dall art. 2, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto del presente regolamento, fornendone al Sindaco adeguata documentazione. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato l orario di attività e la giornata settimanale di chiusura che si intendono osservare secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Le norme di cui agli artt. 9, 10, 11-4 e 5 comma si applicano alle sale giochi esistenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In caso di cessione contrattuale della sala giochi con licenza rilasciata prima dell entrata in vigore del presente regolamento, la nuova licenza in capo al cessionario potrà essere rilasciata solamente previa verifica dell adeguamento alla normativa vigente nei limiti di cui al secondo comma del presente articolo.