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COMUNE DI BAZZANO Provincia di Bologna CONTRATTO DI SUB LOCAZIONE Rep.n. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l Ufficio del Registro, tra COMUNE DI BAZZANO, rappresentato dall Arch. Monica Vezzali, nata a Modena il 2.4.1968, Responsabile del 4^ Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio e La Società H3G S.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci, 1, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n. 13378520152, capitale sociale versato 474.303.795,00 (quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque/00), iscritta presso il Registro Imprese di Milano al n. 109807/2001, in persona di, nato a il e, nato a il, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Dr. in data rep. n. ; ART. 1 OGGETTO Il Comune, nella sua qualità di titolare di contratto di Locazione concede in sublocazione ad H3G spa (conduttrice), che accetta, porzione di area (nel seguito l immobile ) sito nel Comune di Bazzano via Calzolara, riportato nel N.C.T. di Bazzano, foglio12, mappale 291, il tutto come risulta dall allegata planimetria che, sottoscritta dalle parti, si unisce alla scrittura (sub Allegato A) come parte integrante e sostanziale del presente atto. L immobile locato sarà utilizzato per l installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 6. Il Comune garantisce alla Subconduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all immobile sub-locato da parte del proprio personale dipendente o 1

personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Il Comune conferma che sull immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Subconduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. ART. 2 DURATA La sublocazione avrà scadenza al 30.06.2018 con decorrenza dal 01.07.2012. Il presente contratto potrà essere rinnovato per periodi di 6 (sei) anni alla scadenza, esclusivamente con la previa delibera del Comune essendo escluso il tacito rinnovo se la Subconduttrice non avrà comunicato al Comune disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza. Per quanto riguarda la disdetta del Comune, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Subconduttrice collocherà nell immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Subconduttrice con un preavviso di almeno dodici mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento..il Comune consente che la Subconduttrice possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 giorni. ART. 3 CANONI Il canone di locazione è convenuto in 10.000,00 (diecimila/00) annui da corrispondere in rate semestrali anticipate di 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese presso l Istituto di Credito Tesoreria Comunale 2

Unicredit Banca S.p.A., agenzia di Bazzano, Piazza Garibaldi n 25, sul conto corrente con IBAN IT66F0200836610000100846447 intestato al Comune di Bazzano. Il canone di sublocazione decorrerà e sarà corrisposto a partire dalla data della sublocazione. Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell anno precedente, dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78. In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai venti giorni dalla scadenza del pagamento, la Sublocatrice avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. ART. 4 CESSIONE DEL CREDITO E espressamente vietato ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto. ART. 5 MANUTENZIONE IMMOBILE La Subconduttrice provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla manutenzione ordinaria dell immobile oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l attività descritta all articolo successivo. ART. 6 DESTINAZIONE DELL IMMOBILE Il Comune prende atto che nella porzione di area sublocata la Subconduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito l impianto ) per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni. 3

La Subconduttrice, a proprie spese, potrà effettuare sull immobile tutti i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie (a mero titolo esemplificativo potrà apportare modifiche all impianto elettrico o effettuare scavi per l appoggio dei cavi, o posare e mantenere cavi elettrici o telefonici anche all esterno dell immobile, etc.). E concessa, inoltre, alla Subconduttrice la facoltà di eseguire, tutte le opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme ecc). La Subconduttrice dichiara che l impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d arte. Al termine della sublocazione dell immobile, a richiesta del Comune, la Subconduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessione dell immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni. Il Comune concede alla Subconduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, il Comune si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Subconduttrice. ART. 7 CESSIONE CONTRATTO E SUBLOCAZIONE IMMOBILE Il Comune consente sin d ora alla Subconduttrice la facoltà di cedere il presente contratto dando un preavviso di quindici giorni. In caso di cessione la Subconduttrice si obbliga a trasferire tutti gli obblighi del presente contratto alla nuova Subconduttrice. ART. 8 RISOLUZIONE ANTICIPATA Nel corso della decorrenza del contratto, la Sublocatrice consente che la Subconduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento. A tal fine la Subconduttrice 4

darà comunicazione per iscritto alla Sublocatrice con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata A/R. ART. 9 REGISTRAZIONE Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute dalla Subconduttrice. Agli adempimenti relativi provvederà il Comune, cui verranno rimborsate le spese debitamente documentate ART. 10 DOMICILI CONTRATTUALI A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Il Comune di Bazzano Piazza Garibaldi 1 40053 Bazzano BO H3G spa in Via Leonardo da Vinci n.1 - Trezzano sul Naviglio(Mi) Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente contratto ai sensi dell art. 7, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. Bazzano, Il Comune La Conduttrice 5

Condizioni generali di contratto Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Subconduttrice, in relazione al disposto dell art. 1341 C.C., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 1) (Oggetto), 2) (Durata), 3) (Canoni), 4) (Cessione del credito), 5) (Manutenzione immobile), 6) (Destinazione immobile), 7) (Cessione e sublocazione immobile), 8) (Risoluzione anticipata), 11) (Foro competente), del presente testo contrattuale. Per accettazione La Conduttrice 6