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CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Relatore Componente Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 07/16 TRIB. FED. 13/16; PROC. P.A. 30/16 CONTRO TRUPPA VINCENZO (tessera F.I.S.E. 003726/A) AVVERSO la decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 13/16 depositata il 27 giugno 2016 e pubblicata in pari data sul sito federale, che ha dichiarato il Sig. Vincenzo Truppa responsabile della violazione dell art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE. PREMESSO IN FATTO Con atto di incolpazione depositato in data 5 maggio 2016, il tesserato Vincenzo Truppa veniva deferito dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale per violazione dell art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE per aver violato l impegno contrattuale assunto con la Federazione di tenere a disposizione dell amazzone federale Valentina Truppa il cavallo EREMO DEL CASTEGNO, sino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. La Procura contestava inoltre all incolpato le aggravanti ex art. 8 lett. A ed E. Il Tribunale Federale fissava per il 7 giugno 2016 l udienza di trattazione del procedimento. Con memoria ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Sig. Truppa, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Vincenzo Giardino e Gennaro Tedesco che, nel contestare l addebito ascritto, chiedeva in via 1

preliminare di sospendere il procedimento sportivo in attesa dell esito di quello civile pendente tra le parti, e comunque nel merito, l assoluzione per insussistenza dei fatti contestati e comunque in quanto disciplinarmente irrilevanti. All udienza del 7 giugno 2016 il Tribunale Federale, esaminata l istanza presentata dalle parti ex art. 46 del Regolamento di Giustizia con la quale veniva concordemente richiesta l applicazione della sanzione della sospensione per giorni 40 e della ammenda di 10.000,00, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati ma non congrua la proposta rispetto alla gravità degli stessi, rinviava il procedimento all udienza di discussione del 23 giugno, anche al fine di valutare eventuali diverse proposte di applicazione della sanzione su richiesta. All udienza 23 giugno 2016, previo esame della nuova richiesta di sanzione quantificata nella sospensione per giorni 60 e dell ammenda di 10.000,00 che veniva anche in questo caso ritenuta non congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati, il giudice di primo grado, dichiarata chiusa l istruttoria, sentito il difensore dell incolpato che concludeva per l assoluzione del proprio assistito, sentita la Procura Federale che concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione a carico del Sig. Truppa di giorni 60 e dell ammenda di 10.000,00, tratteneva la causa in decisione. Con sentenza depositata in data 27 giugno 2016 e pubblicata in pari data sul sito FISE, il Tribunale Federale, previa dichiarazione di responsabilità per i fatti contestati, condannava il Sig. Truppa alla sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi 4 e della ammenda di 10.000,00, con decorrenza della sola sanzione della sospensione a far data dal 1 settembre 2016. Avverso la suddetta decisione, con atto pervenuto il 7 luglio 2016, il Sig. Truppa proponeva formale reclamo chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e del procedimento disciplinare in attesa dell esito di quello civile pendente tra le parti, dichiararsi la nullità della decisione di primo grado e comunque assolvere il reclamante per insussistenza dei fatti e comunque non costituenti illecito disciplinare. 2

Con atto pervenuto in data 7 luglio 2016, la Procura Federale impugnava la medesima decisione limitatamente alla parte relativa alla decorrenza delle sanzioni, attesa la violazione, da parte del giudice di primo grado, del disposto di cui all art. 58 del Regolamento di Giustizia. La Corte Federale d Appello, disposta la riunione dei due procedimenti, previo accoglimento della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, fissava l udienza di discussione per il giorno 20 luglio 2016 concedendo termine alle parti fino al 14 luglio 2016 per il deposito delle memorie. All udienza del 20 luglio 2016, acquisita la memoria di costituzione del Sig. Truppa, sentite le parti che concludevano per l accoglimento dei rispettivi ricorsi con rigetto degli avversi appelli, la Corte Federale, preso atto dell opposizione alla richiesta di termine per deposito di memorie avanzata dalla Procura Federale da parte della difesa del reclamante che insisteva affinchè la causa fosse trattenuta in decisione, si riservava di decidere ed al termine della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito della motivazione. DECISIONE Prima di entrare nel merito, la Corte ritiene necessario precisare che, avendo l appellante depositato il reclamo in data 7 luglio 2016 e dunque il giorno successivo all entrata in vigore del nuovo Regolamento di Giustizia pubblicato sul sito federale solamente in data 12 luglio 2016, tenuto conto del costante orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, il presente procedimento di appello viene deciso in base alle disposizioni del nuovo Regolamento di Giustizia. Ciò premesso, passando ad esaminare l appello presentato dal Sig. Truppa, questa Corte osserva quanto segue. Il reclamo è infondato e come tale non meritevole di trovare accoglimento. Ed in vero. Con il primo motivo di gravame, il reclamante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado in quanto, a suo giudizio, sarebbe stata emessa da un Collegio che avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell art. 29 del Regolamento di Giustizia. La difesa dell appellante precisa infatti che le motivazioni espresse dal Collegio nelle udienze del 7 e del 23 3

giugno 2016 in ordine alla congruità ed efficacia degli accordi presi dalle parti ex art. 46 del Regolamento di Giustizia, sarebbero in realtà manifestazione di un pre-giudizio nel merito e non di una valutazione ex se della richiesta. La difesa ha inoltre aggiunto, a conforto della mancanza di terzietà di giudizio del Collegio, che, pur in presenza di una espressa richiesta di sospensione del procedimento per consentire alla parte di poter presentare il ricorso per la ricusazione, il Tribunale Federale avrebbe rigettato l istanza e avrebbe deciso nel merito, con ciò pregiudicando i diritti dell istante. Il primo motivo non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. L art. 46 del Regolamento di Giustizia, al punto 3 espressamente prevede che il Collegio giudicante, ricevuto l accordo trasmesso dalla Procura Federale.se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ne dichiara l efficacia con apposita decisione. Il dettato normativo è chiaro: il Collegio giudicante, ricevuto l accordo, deve valutare la corretta qualificazione dei fatti e deve valutare la congruità delle sanzioni richieste. Tale attività è stata correttamente posta in essere dal giudice di primo grado che, valutata la corretta qualificazione dei fatti così come prospettati nell atto di incolpazione, ha tuttavia ritenuto le sanzioni richieste non congrue rispetto alla gravità degli stessi. E di tutta evidenza che il richiamo operato dal giudice all attenuante di cui all art. 9 lettera b) del Regolamento di Giustizia, così come peraltro puntualmente motivato nella gravata sentenza, non può che essere considerato come espressione di un ulteriore elemento di valutazione posto alla base del giudizio di congruità e non certamente come espressione di un pre-giudizio nel merito così come prospettato dall appellante. Non si vede quale pre-giudizio nel merito sia stato espresso dal giudice che ha chiaramente fondato il proprio convincimento su una valutazione preliminare e assolutamente sommaria dei fatti di causa, senza entrare nel merito delle vicende civili pendenti tra le parti o alle richieste risarcitorie in quella sede articolate ritenute 4

irrilevanti ed assolutamente inconferenti ai fini del procedimento disciplinare sportivo. Il Tribunale, correttamente, ha ritenuto di dare rilievo e rilevanza al grave danno all immagine ed alla credibilità che la FISE ha subito a seguito della condotta tenuta dal Truppa e non certamente alle conseguenze economiche rimesse alla valutazione del giudice civile. Nessuna censura può dunque essere sollevata al Tribunale Federale. Con riferimento poi alla presunta lesione del diritto dell appellante alla presentazione del ricorso per la ricusazione, questa Corte non può che condividere quanto assunto dal giudice di primo grado che ha correttamente evidenziato l incompetenza del Tribunale a decidere sulla istanza, essendo tale richiesta prerogativa esclusiva della Corte Federale d Appello; il Sig. Truppa, infatti, come da regolamento, ben avrebbe potuto presentare il ricorso entro il termine perentorio di cui all art. 29 comma 6 decorrente, nel caso di specie, dall udienza del 7 giugno 2016, quando il Collegio ha espressamente richiamato la nota circostanza attenuante valutata dalla difesa del reclamante come motivo di ricusazione, previo versamento di un deposito e quindi chiedere in quella sede la sospensione del procedimento di primo grado. Nulla è stato fatto. Anche sotto tale aspetto nessuna censura può essere sollevata al giudice di primo grado. Con il secondo motivo, l appellante eccepisce la nullità della decisione per mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio civile promosso dalla FISE avanti al Tribunale di Roma. Il reclamante sostiene infatti che il Tribunale, in maniera alquanto contraddittoria, malgrado abbia motivato la decisione di non accogliere l istanza di sospensione del procedimento disciplinare richiamando il principio dell autonomia della giustizia sportiva precisando che non era sua intenzione entrare nel merito dell accordo, di fatto avrebbe esaminato il contratto del 1 febbraio 2012 e, ravvisata la violazione dell art. 5 del predetto accordo, avrebbe sanzionato il Truppa. L appellante ritiene quindi che, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento sulla base del contratto firmato tra le parti, ben avrebbe dovuto attendere l esito del giudizio civile, pregiudiziale alla definizione di quello sportivo. 5

Anche il secondo motivo appare infondato per le seguenti ragioni. Come già sostenuto da questa Corte e come puntualmente argomentato dal Tribunale Federale, il Giudice sportivo, non essendo in alcun modo vincolato da un eventuale giudizio pendente tra le parti nelle sedi ordinarie, non è obbligato a sospendere il processo sportivo in attesa dell esito giudiziale. L art. 57 del Regolamento sul punto precisa Gli Organi di Giustizia non sono soggetti all autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all incidente di falso In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento. In presenza quindi di un preciso divieto imposto dal legislatore sportivo ed in conformità al dettato normativo statuale citato nella gravata sentenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non sospendere il procedimento disciplinare. Rileva comunque evidenziare che a giudizio di questa Corte, la sentenza oggi appellata non appare in alcun modo illogica o contraddittoria così come sostenuto dalla difesa del Sig. Truppa. Il Tribunale infatti, nel richiamare il contratto concluso tra le parti, non ha inteso valutare ed esaminare le rispettive obbligazioni e gli eventuali inadempimenti che si ricorda sono oggetto del giudizio civile, ma si è limitato a valutare la condotta del Sig. Truppa limitatamente al fatto di aver omesso di tenere il cavallo EREMO DEL CASTEGNO a disposizione dell amazzone Valentina Truppa fino allo svolgimento delle competizioni olimpiche del 2016, contravvenendo peraltro ad un preciso invito del Segretario Generale di desistere dall intento. E ciò indipendentemente dalla valutazione di altri fattori, quali le condizioni di salute del cavallo, il rispetto degli impegni contrattuali assunti dal C.E.M. nei confronti della FISE a fronte del rimborso spese federale annualmente corrisposto, introdotti nel presente procedimento disciplinare dalla difesa del reclamante come elementi a discolpa a sostegno della non colpevolezza per l illecito disciplinare contestato. 6

Con il terzo motivo di gravame, l appellante lamenta la nullità della decisione impugnata con riferimento all art. 115 c.p.c. in quanto, a suo dire, il giudice di primo grado, tenuto conto dei limiti di indagine formalizzati con l atto di deferimento, avrebbe dovuto sanzionare la condotta del Sig. Truppa previo esame delle condizioni fisiche del cavallo e non limitarsi alla mera constatazione della vendita di Eremo del Castegno e della conseguente violazione dell obbligo di tenerlo a disposizione fino allo svolgimento dei giochi olimpici 2016. L appellante evidenzia infatti come la Procura nell atto di deferimento ha espressamente precisato La Procura Federale non sostiene che il cavallo avrebbe dovuto essere tenuto comunque a disposizione anche se in condizioni fisiche compromesse al punto di renderlo utilizzabile solo per le passeggiate. La Procura Federale ha invece preso atto che un cavallo che dovrebbe trovarsi oggi in condizioni fisiche definitivamente compromesse è a disposizione di un ricco signore 70enne (omissis).non sussiste quindi alcun dubbio sulla circostanza che il dichiarato deperimento fisico e la presunta perdita delle condizioni e abilità minime del cavallo.non costituiscano causa di forza maggiore idonee a consentire la violazione dell accordo ; il giudice di primo grado avrebbe quindi travisato i fatti contestati che in realtà farebbero esplicito riferimento alle condizioni fisiche dell animale considerate come rilevanti nella qualificazione della violazione regolamentare dalla stessa Procura. Il motivo è infondato. La difesa dell appellante, per sostenere le proprie argomentazioni, si limita a riportare un breve periodo di un atto di incolpazione ben più articolato dalla cui lettura emerge chiaramente l ipotesi illecita contestata. La Procura ha infatti così argomentato il proprio intendimento Il medesimo ha evidentemente violato l impegno contrattuale e sopra ogni cosa sportivo assunto con la Federazione Italiana Sport Equestri di mantenere a disposizione dell amazzone federale Valentina Truppa sino alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 il cavallo Eremo del Castegno Ha dolosamente ignorato i richiami al medesimo formulati dal Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri in data 9 dicembre 2015 e 22 dicembre 7

2015 (pag. 3 del deferimento) Il deferimento è chiaro: il Sig. Truppa ha violato l obbligo di tenere a disposizione dell amazzone Valentina Truppa il cavallo Eremo del Castegno sino ai giochi olimpici 2016, in spregio ai richiami formulati dal Segretario Generale della FISE in data 9 dicembre 2015 e 22 dicembre 2015. La Procura Federale infatti, in maniera chiara e puntuale, ha contestato al Sig. Truppa di aver venduto il cavallo EREMO DEL CASTEGNO ad un soggetto terzo, interessato all acquisto per poter partecipare ai giochi olimpici in competizione con la FISE, in violazione dell obbligo di tenere a disposizione dell amazzone Valentina Truppa l animale ed in spregio delle diverse richieste ed inviti della federazione, tutto ciò prescindendo dallo stato fisico del cavallo che, tuttavia, pur in condizioni incompatibili con la competizione sportiva, è stato messo a disposizione.di un ricco signore 70enne brasiliano che vorrebbe coronare il sogno della sua vista partecipando alle olimpiadi.. (missiva del 14 dicembre a firma del Dott. Truppa citata dalla Procura Federale). Il richiamo alla c.d. forza maggiore con riferimento alle condizioni del cavallo ed intesa come giustificazione idonea a consentire la violazione dell accordo, non viene assunta dalla Procura Federale come elemento di valutazione del fatto, ma semplicemente come ulteriore supporto argomentativo alla tesi accusatoria, risultando peraltro del tutto esclusa attesa la vendita a terzi del cavallo finalizzata alla partecipazione alle olimpiadi 2016! Correttamente quindi il Tribunale ha omesso di effettuare accertamenti sulle condizioni fisiche dell animale essendo tale circostanza del tutto ininfluente ai fini del decidere. E fatto irrilevante che il cavallo al momento della vendita fosse o meno in condizioni fisiche tali da consentirgli di gareggiare ad alto livello; quello che rileva ai fini disciplinari è aver disatteso l obbligo di tenere a disposizione della amazzone Valentina Truppa il cavallo fino ai giochi olimpici 2016 in spregio alle direttive federali. Con il quarto motivo di gravame la difesa del Sig. Truppa eccepisce l erroneità della decisione impugnata con 8

riferimento all art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia non avendo questi violato alcun dovere di correttezza, lealtà e probità nei confronti della FISE. Tale assunto è assolutamente infondato. Dalla copiosa documentazione allegata al deferimento e prodotta dalla stessa parte in giudizio, emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la decisione di cedere a terzi il cavallo EREMO DEL CASTEGNO è stata unilateralmente assunta dal Sig. Truppa malgrado i diversi inviti del Segretario Generale di desistere dall intento perché in violazione dell accordo stipulato con la federazione in data 1 febbraio 2012. Le diverse e del tutto personali interpretazioni che il Sig. Truppa ha inteso fare del divieto contenuto nell art. 5 del predetto contratto, che a suo dire avrebbe dovuto essere rispettato solo se il cavallo si fosse trovato in buone condizioni fisiche, appaiono del tutto ininfluenti essendo viceversa disciplinarmente rilevante l aver violato l obbligo di cui al citato art. 5 dell accordo ed aver volutamente disatteso una precisa disposizione federale, ossia quella di tenere il cavallo EREMO DEL CASTEGNO nella disponibilità dell amazzone Valentina Truppa fino alle olimpiadi 2016. La difesa del reclamante ha tentato di giustificare la condotta del proprio assistito richiamando il principio del benessere animale, citando addirittura l art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia che sanziona ogni comportamento, anche omissivo, compiuto a danno del cavallo e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio. Ma di fatto nessuno ha mai dichiarato che il cavallo avrebbe dovuto partecipare a prescindere dalle condizioni fisiche; la Federazione ha semplicemente ricordato al Sig. Truppa che, come da accordi, il cavallo EREMO DEL CASTEGNO, sarebbe dovuto rimanere nella disponibilità dell amazzone Valentina Truppa fino ai giochi olimpici di Rio de Janeiro; il Sig. Truppa ha disatteso le disposizioni federali ed ha ceduto a terzi il cavallo, rendendolo di fatto indisponibile. Il Sig. Truppa ha posto in essere una condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, correttezza ed onore sportivo, ha disatteso una precisa indicazione federale ed ha leso la credibilità e l immagine della FISE. E di tutta evidenza che nessuna censura può essere sollevata alla sentenza di primo grado che, nella corretta 9

qualificazione dei fatti, ha ritenuto il Sig. Truppa responsabile della violazione dell art. 1 del Regolamento di Giustizia, avendo posto in esser una condotta in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati. Si cita testualmente.sul piano disciplinare, ci si limita invece a constatare, non essendo emersa alcuna prova contraria, che, diversamente da quanto previsto all art. 5 del contratto del 1 febbraio 2012 in atti, il predetto cavallo non è rimasto nella disponibilità dell amazzone Valentina Truppa sino ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 (ormai imminenti), Risulta infatti incontestato che lo stesso è stato ceduto (non rilevando ai fini della presente decisione a quali condizioni) al cavaliere brasiliano Jorge Ferreira Rocha in assenza del consenso della Federazione e comunque in spregio delle contestazioni in tal senso effettuate..con evidente danno alla sua immagine e inevitabile pregiudizio del rapporto di lealtà, correttezza e probità.(pag. 5 della sentenza di primo grado). Con l ultimo motivo di gravame il reclamante lamenta l erroneità della decisione impugnata con riferimento alla sanzione comminata dal Tribunale, con specifico riferimento alla sanzione della ammenda di 10.000,00 quantificata nella sua misura massima anche in difetto di un riconoscimento dell aggravante richiesta dalla Procura Federale. Anche tale motivo appare infondato. Il Tribunale ha puntualmente motivato le ragioni della sanzione comminata. Ha valutato la gravità del fatto contestato, ha verificato se al caso in esame fosse possibile applicare l aggravante contestata dalla Procura così come aveva escluso l applicabilità della attenuante di cui all art. 9 lettera b) ed ha applicato la sanzione che questa Corte ritiene assolutamente congrua. Il Tribunale ha tenuto conto della qualifica e del ruolo rivestito dal Sig. Truppa in ambito federale oltre che gli effetti della sua condotta sulla immagine e onorabilità della federazione e delle sue motivazioni ed ha ritenuto di applicare la sanzione della multa nella sua massima quantificazione e la sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi quattro. 10

Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta di prova testimoniale non può trovare accoglimento in quanto inconferente e irrilevante ai fini del decidere vertendo su fatti e circostanze che esulano dal presente procedimento. In conclusione, questa Corte non può che rigettare il reclamo presentato dal Sig. Truppa con conseguente conferma della decisione di primo grado. Viceversa, pienamente fondato è il reclamo presentato dalla Procura Federale. La Procura Federale lamenta la violazione da parte del giudice di primo grado, dell art. 58 del regolamento di giustizia per aver illegittimamente differito la decorrenza della comminata sanzione della sospensione al primo settembre 2016. Orbene. L art. 58 del regolamento di giustizia prevede espressamente che tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non sono ancora passate in giudicato. E aggiunge l esecutorietà decorre dalla pubblicazione della decisione sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione di agevole accesso.. E indubbio che la decisione adottata dal Tribunale Federale di differire la decorrenza della sospensione, malgrado motivata, appare contraria al dettato normativo non essendo in alcun modo consentito al giudice che ha emesso il provvedimento sanzionatorio di decidere, a sua discrezione, la decorrenza della sanzione stessa. Ne consegue che la decisione di primo grado avrebbe dovuto produrre i suoi effetti a far data dal 27 giugno 2016, giorno della pubblicazione sul sito federale, e non dal 1 settembre 2016 come deciso dal Tribunale Federale. P.Q.M. La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 13/16 depositata dal Tribunale Federale in data 27 giugno 2016 e pubblicata in pari data sul sito federale, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione così decide: Rigetta il reclamo presentato dal Sig. Vincenzo Truppa e conferma la decisione di primo grado; Accoglie il reclamo presentato dalla Procura Federale. 11

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma 20-27 luglio 2016 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO F.to Avv. Roberta Leoni Presidente Relatore F.to Avv. Lina Musumarra Componente F.to Avv. Riccardo Aquilanti Componente 12