S E N T E N Z A. contro

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente


ha pronunciato la presente

La validità delle preferenze espresse dagli elettori

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA. contro

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro per l'annullamento

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, MASSA TEL. E FAX

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l annullamento, previa sospensione

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

per l'annullamento, previa sospensiva,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

ha pronunciato la presente

E lecito l espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio) nella pubblica amministrazione

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 6706/2006 proposto da VARTOLO Adriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Corbeddu ed Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Legale Lubrano e Associati); contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall avv. Carlo Sportelli, con domicilio eletto presso gli uffici dell Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21; MUNICIPIO DI ROMA XI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; e nei confronti di ROSATI Glauco, rappresentato e difeso dall avv. Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n. 28; PEZZOTTI Giuseppe, rappresentato e difeso dall avv. Consuelo Del Balzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cicerone n. 28; BACCARELLI Andrea e MORETTI Valerio, non costituiti in giudizio; per l annullamento

del provvedimento di proclamazione degli eletti del Municipio Roma XI del 12 giugno 2006, con cui sono stati conferiti i quattro seggi del Consiglio assegnati alla Lista Alleanza Nazionale ai candidati controinteressati; nonché di ogni ulteriore atto, anteriore e conseguente ad esso comunque connesso, in particolare della graduatoria della lista Alleanza Nazionale al Consiglio del Municipio di Roma XI; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati Glauco Rosati e Giuseppe Pezzotti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, per la pubblica udienza del 21 dicembre 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO; Uditi gli avvocati come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, iscritto al posto n. 24 della lista n. 20 avente il contrassegno Alleanza Nazionale, si è presentato candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio del Municipio di Roma XI, svoltesi nei giorni 28 e 29 maggio 2006, risultando il primo dei non eletti con voti n. 323, dopo il quarto ed ultimo candidato eletto per la menzionata lista, sig. Giuseppe Pezzotti, che ha riportato n. 339 voti e, quindi, appena 16 preferenze in più. Lamenta l istante che in alcune Sezioni, nel corso delle operazioni di spoglio e di computo dei voti attribuiti o da attribuirsi ai vari candidati, sarebbero stati commessi errori ed omissioni di carattere sostanziale, tali da ingenerare seriamente il dubbio che i risultati indicati nei verbali siano effettivamente conformi alla volontà espressa dal corpo elettorale. L interessato ha, pertanto, proposto il presente gravame, affidandolo alle seguenti censure: Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità dell azione amministrativa). Violazione dei principi di

cui all art. 1 della legge n. 241/90 (efficacia ed efficienza dell azione amministrativa). Violazione dei principi generali in materia di svolgimento delle operazioni elettorali, in particolare, delle disposizioni previste dalla normativa vigente (T.U. n. 570/60) e, specificamente, dagli artt. 68 e 69 dello stesso. Violazione del principio di massima salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto; per travisamento dei fatti; per illogicità manifesta; per contraddittorietà; per ingiustizia manifesta; per disparità di trattamento; per sviamento di potere. In resistenza al gravame il Comune intimato ha fornito le proprie controdeduzioni, opponendo l inammissibilità dell impugnativa e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza delle formulate censure, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Anche i controinteressati Rosati e Pezzotti hanno eccepito, sotto varie angolazioni, l inammissibilità del ricorso, auspicandone in ogni caso la reiezione nel merito, spese vinte. In una successiva memoria l istante ha replicato alle tesi difensive delle parti resistenti, ribadendo i rilievi già espressi nell atto introduttivo ed insistendo per l accoglimento del ricorso. La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione all udienza pubblica del 21 dicembre 2006. D I R I T T O Il ricorso è proposto avverso l atto di proclamazione degli eletti nel Municipio di Roma XI del 12 giugno 2006 e, in particolare, contro la graduatoria della lista n. 20 avente il contrassegno Alleanza Nazionale, nella parte in cui non è stato eletto il ricorrente, candidato n. 24 della lista predetta, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 28 e 29 maggio 2006. Ai fini del decidere, il Collegio ritiene necessario acquisire al processo la seguente documentazione, relativa al Municipio di Roma XI, in copia dichiarata autentica: verbali delle sezioni n. 1244 e n. 1280 trasmessi all Ufficio Centrale Elettorale, limitatamente al frontespizio ed alla pagina contenente i voti di preferenza assegnati ai candidati della lista n. 20 Alleanza Nazionale ;

tabelle di scrutinio relative ai voti di preferenza, espressi in favore dei candidati della lista n. 20 ( Alleanza Nazionale ) nelle sezioni nn. 1244 e 1280; verbale dell Ufficio Centrale Elettorale, limitatamente al prospetto dei voti di preferenza assegnati ai candidati della Lista Alleanza Nazionale (mod. 302 AR). Per l espletamento dei predetti incombenti istruttori viene incaricata la Prefettura di Roma, che provvederà a depositare la richiesta documentazione presso la Segreteria della Sezione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla partecipazione della presente decisione. Per il prosieguo della trattazione orale della causa, viene fissata la pubblica udienza del 19 aprile 2007. La Segreteria avrà cura di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alle parti costituite e alla Prefettura di Roma. Rinviata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, interlocutoriamente decidendo sul ricorso meglio specificato in epigrafe e con riserva di ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati, relativamente alle sezioni nn. 1244 e 1280 del Municipio Roma XI. Fissa per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 19 aprile 2007. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006, con l intervento dei signori Giudici: Patrizio GIULIA Presidente Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore Solveig COGLIANI Consigliere

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE