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REPUBBLCA TALANA 11, *n.rs* D N NOME DEL POPOLO TALANO L GUDCE D PACE D BOLOGNA AW. STEFANA TRNCANATO Della sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causo civile iscritta al N. 9903/2008 Ruolo Generale promossa da LEO VTO, elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 3, presso e nello Studio degli Aw.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini, che lo rappresentano e difendono in giudizio, come da mandato a ì margine dell'atto di citazione. CONTRO. ATTORE - AURORA ASSCTJRAZON S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in San Donato Milanese, via Dell'Unione European. 3. OGGETTO : Risarcimento danní da circolazione stradale CO{CLUSO{ CONVENUTA CONTUAACE _ - Conclusioni per 'attore : "Voglia l'lll.mo Giudice Adito, respínta ogni,0., L'G, / 3 tcr/.a fl'i", / 1"",?rloa/;t 200[ oggfrrns n^'vt-lli -r. ilt^r^ contraria istanza, ritenere fondata la domonda attorea e cons e guent emente, ac c ertata a respons abilit à es clus iva del conducente 'auto tg. BOF6 652 nella causazione del sinistro di cui in premessa e

la validità del nesso causale tra sinistro e danni subití dall'attore, condannare la convenuta Aurora Ass.ni al appagomento, in favore di Leo Vito, delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti, come indicati in narrativa, o delle sommq anche diverse, che saronno ritenute congrue e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre -/ a rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto 'acconto di. 1.998,00; il tutto nel limite di. 5.200,00. Con vìttoria di spese, competenz ed onorari, oltre ad VA, 2% CPA e 12,5oÀ ex art. 4 T.P.F. " :'.ì''.;ì SVOLGMENTO DEL 7ROCESSO 'ifl A.1,$7 Con atto dí citazione, notfficato in data 0/07/08, il sig. Leo Vito convenivo in giudizio la Aurora Ass.ni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali, subiti nell'incidente stradale awenuto in data 25/10/2007. alle ore 23:30 circa, in Bologna, Via Portazza, all'altezza dell'intersezione con Via Stendhal. Sasteneva parte attrice che, nelle menzionate circostanze di luogo, era alla guida della propria autovettura Mazda tg. DC22XS, quando, all'altezza delle predetta intersezíone, veniva tamponata dalla vettura Peugeot tg. BOF6L652 condotta g di proprìetà del sig. Bruno Caiazzo. Le parti predisponevono e sottoscrivevano modello CD, in cui il sig. Caiazzo riconosceva a propria responsabilità. n conseguenza di tale urto l'auto attorea subiva danni materiali, per la riparazione dei quali il sig. Leo sosteneva la spesa di. 1.998,00, come da fattura che produceva.

Per il tempo necessario alle riparazioni, l'ottore, inoltre si vedeva costretto a noleggiare un'auto sostitutivo, sostenendo 'ulteriore spesa di. 312,00, oltre al danno conseguente al fermo tecnico del veicolo. La Compagnia assicuratrice del veicolo attoreo, intimata dal procuratore dell'attore conroccomandata ai sensi dell'art. 145 D. Lgs. lrt. 209/05, ricevuta in data 6/ll/07, prowedeva a liquidare, oltre i termini dell'art. 148 D. Lgs. l{. 209/05, la somma di. 1.998,00, che il sig. Leo tratteneva in acconto sul maggior danno. Dato che 'Aurora Ass.ni S.p.A. non dava riscontro alle richieste dì risarcimento integrale del danno, 'attore adiva, quindi, l'intestato fficio per Ìj t '/ìrl.ir! vedere tutelati i propri diritti di credito. Alla prima udienza del 19/01/09, nessu1o si costituiva per l'aurora Ass.ni S.p.A. e ne veniva dichiarata la contumacia, ai sensi di legge. Parte attrice, chiedeva venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo a causa documentalmente istruita. Seguiva 'udienza del 28/04/09, in cui la parte precisava le conclusioni, come da foglio di deduzioni conclusive. l Giudiconte, verificata 'impossibilità dí una conciliazione tra e parti, sentite le conclusioni dei Procuratori delle stesse, tratteneva la causa in decísione. MOTV DELLA DECSONE - Nel merito la domanda attorea appare fondata e può trovare Le parti hanno compilato e sottoscritto un c.d. modello CD, essendo completo in ogni sua parte, può costituire un accoglimento. che, pur non elemento di

convincimento da parte del giudice in ordine alla responsabitità det danneggiante. n particolare, il CD sottoscritto non contiene la descrizione detta dinamica del sinistro, Qnche se dal disegno riportato e dai danni prodotîi sui veicoli, è possiblle rilevare 'awenuto tamponamento dell'auto attorea da parte di quella del sig. Caiazzo. La Suprema Corte, in un recente intervento sul valore del modello CD, ha sanato il contrasto di valore probatorio del documento tra i litisconsorzi del giudizio, ovvero il danneggiante e la compagnia assicuratrice.,s, afferma, infatti, nella sentenza,s,s. uu, 05 maggio 2006, n. 103, it principio di diritto, secondo cui l'accertamento del rapporto tra le parti del giudizio non può che essere unico ed uniftrme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio, affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due parti e non per 'altra, ciò in base soprattutto alla struttura dell,azione come disciplinata dalla L. n. 990/69, se si ha presente che 'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente 'indennità at danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo. n definitiva, una volta che venga accertata (o negata) la responsabilità del danno nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, in contraddittorio con 'assicurato, è accertata o negata anche nei rapporti tra danneggiato e assicurato.

Con riferimento specrrtco alle dichiarazioni rese dal responsabile del danno, va respinta, secondo la Corte, qualsiasi tesi che porti a concludere che si possa pervenire ad un dffirenziato giudizio di responsabilità in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed as sicuratore dall' altro. Ne consegue, che dalla valutazione delle dichiarazioni di coluí che secondo il danneggiato è responsabile del danno, non possono derivare conclusioni dffirenziate in ordine ai rapporti sopra individuati, e, se la confessione del danneggiato è stala resa mediante sottoscrizione del modello CD, compilato in ogni sua parte, il suddetto modello continua tuttora a costituire una,\ ;. -,í;rí ìi. presunzione di colpa iuris tantum a carico dell'assicuratore. Tuttavia, se quest'ultimo riesce a vincere la presunzione di colpa, dimostrando la incompatibilità tra le dichiarazioni contenute nel CD ed altri elementi obiettivi, il giudice non potrà accogliere la domanda, né nei confronti dell'assicuratore, né nei confronti del confidente. Nel caso di specie, come detto, il modello CD non appare completo in ogni sua parte ed, a maggior ragione, deve essere liberamente apprezzabile dal giudice. (Jnitamente alle cìrcostanze rìprodotte nel CD devono, quìndi, essere valutati i danni presenti sul veicolo ed il comportamento della parte convenuta. danni presenti sul vicolo attoreo confermano a dinamica come descritta dal sig. Leo, mentre risulta agli atti, che la Compagnia assicuratrice del veicolo attoreo ha liquidato l'íntero importo corrispondente a quello della fattura di riparazione dello stesso, inducendo a ritenere che la Aurora Ass.ni S.p.A.

abbia ritenuto sussistere l'integrale responsabilità del sig. Caiazzo nella causazione del sinistro:. Ne discende, che, sulla base delle risultanze ístruttorie, la domanda attorea deve trovare accoglimento, nei limiti di quanto richiesto. n particolare, il sig. Leo lamenta che 'assicurqzione non gli ha riconosciuto il danno da fermo tecnico del veicolo, consistente, oltre alle spese sostenute nel periodo di fermo dello stesso, e nel suo deprezzomento, anche nel costo del noleggio di un'auto sostitutiva. Con riferimento alla domanda di rìsarcimento del danno da fermo tecnico, la sentenza della Suprema Corte (13 luglio 2004, n. 12908) ha accolto il concetto, secondo cui, una volta accertato il fermo tecnico, 'ingiustizia del danno sussista in re ipsa per il proprietario del veicolo sinistrato, costituito, anche in assenza di un danno emergente o della privazione di lucri, dai costi fissi comunque sopportati durante il periodo interessato dalle riparazioní. Aggiunge la Corte che in ossenza di prove certe q delineare tale configurazione del danno dedotto, il giudice adito ha 'obbligo di ricorrere all'equità per la liquidazione del danno, avvalendosi di ogni elemento utile a sua disposizione per procedere alla quantificazione. Accertato il fermo tecnico del veicolo in quattro giorni, come da fattura prodotta, il valore del deprezzomento del veicolo e dei costi di bollo e di assicurazioni, in assenza di prova specifica, si ritiene di liquidarli in via equitativa nella somma di. 30,00 al giorno, per un totale di. 120,00 6

144601: La spesa dell'auto sostitttiva costituisce, invece, un costo sopportato durante la *-"...t1 riparazione e direttamente riconducibile a questa, che, come dimostrato dalla fattura di noleggio prodotts, ammonta ad. 32,00. - Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate comerdo ditpositivo. P.Q.M. il Giudice di Pace, visto l'art.2054 c.c., e co., definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie la domanda di risarcimento dei danni materiali, avanzata dall'attore, sig. Leo Vito nei confronti di Aurora Ass.ni S.p.A. e per l'ffitto; condanna la Aurora Ass.ni S.p.A. a pagare al sig. Leo Vito a somma di. 432,00, oltre rivalutazione monetaria dal 25/0/07 alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali datla pubblicazione al saldo,. pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di. 830,00, di cui 90,00 per spese,. 390,00 per competenzed. 350,00 per onorario, oltre CpA, VA e spese come per legge; - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282 c.p.c.. Così deciso in Bologna, il 30 giugno 2009 l Giudice di Pace (A ll C.i"i.; Cen?epgl