LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Documenti analoghi
La legge sul processo lungo

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

ABBREVIAZIONI... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA... 7

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 settembre 2015

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 4 luglio 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Titolo I MODIFICHE AL CODICE PENALE. Capo I ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE. Articolo 1 (Condotte riparatorie)

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE

INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

48. Decisione. 71. Sospensione del procedimento per incapacità dell imputato. 72-bis.

La parte civile nel processo penale

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 LA NULLITÀ

Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 7 dicembre 2013

SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

IL SEQUESTRO PROBATORIO

INDICE SOMMARIO TOMO I

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

ESAMI E CONCORSI. I COMPENDI D AUTORE editio minor. diretti da Roberto GAROFOLI

Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado.

I riti alternativi di Simone Farina

1. La necessità di contemperamento tra interessi contrapposti

INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE. I. IL GIUDIZIO ABBREVIATO di Michele Bonetti

SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Relazione Avv. Massimiliano D. Parla del 30 novembre 2013

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

Libro Secondo: Atti 77

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

Il dibattimento nel processo penale

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SPECIALI. 1. Premessa...pag. 2. Titolo I RITI E PROCEDIMENTI SPECIALI

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO. Parte prima CASISTICA. Capitolo 1 NOZIONE, FONDAMENTO E CASI DI CUI ALL ART. 392 C.P.P.

Modifiche in materia di Impugnazioni

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

CODICE DI PROCEDURA PENALE

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. Ricorso ai sensi dell art.576 C.P.P. ai soli effetti della responsabilità civile

Parte prima Origini ed evoluzione del procedimento camerale in Cassazione

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE SOMMARIO LIBRO NONO IMPUGNAZIONI TOMO PRIMO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL CODICE ANTIMAFIA

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Le parti nel processo tributario

INTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

INDICE SOMMARIO LIBRO DECIMO

LIBRO PRIMO Soggetti

INDICE. Presentazione. Introduzione. pag. XVII CAPITOLO I CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp

INDICE SOMMARIO LIBRO NONO IMPUGNAZIONI

INDICE NOZIONI PRELIMINARI I. LA GIURISDIZIONE

INDICE. Prefazione...p.

Il regime d invalidità degli atti processuali tributari.

CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE GENERALE. Premessa degli Autori... V

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il Diritto in Schemi. diretti da Roberto GAROFOLI

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INDICE-SOMMARIO LA PROVA TESTIMONIALE: CONTENUTI E LIMITI SOGGETTIVI. (Corrada Di Martino) Capitolo Primo L OGGETTO DELLA TESTIMONIANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE APPLICATE AI LABORATORI ACCREDITATI Roma, novembre 2011

INDICE. Sezione Prima I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MISURE PERSONALI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto

SOMMARIO. Parte I Profili generali

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Transcript:

STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato, alla rinnovazione della prova in appello, alle disciplina delle impugnazione e alle nuove attribuzioni della Corte di Appello. RELATORE: DOTT. GIUSEPPE L. FANULI PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO Comma 41. Ilcomma 4 dell articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l imputato ha facoltà di revocare la richiesta». Comma 42. 42. All articolo 438 del codice di procedura penale,dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell articolo 444». Comma 43. All articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

ALTRE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO Comma 44. Al primo periodo del comma 2 dell articolo 442 del cpp, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Comma 45. All articolo 452, comma 2, del cpp, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all articolo 438, comma 6 - bis ;». Comma 46. All articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all articolo 438, comma 6 -bis. Con la richiesta l imputato può eccepire l incompetenza per territorio del giudice». Comma 47. All articolo 458 cpp, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa con decreto l udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 - bis, 442 e 443; nel caso di cui all articolo 441 -bis, comma 4, il giudice, revocata l ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l udienza per il giudizio immediato». Comma 48. All articolo 464, comma 1, cpp, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all articolo 438, comma 6 -bis».

LA RISCRITTURA DEI REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE Comma 52. Al comma 1 dell articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all accertamento dei fatti dai quali dipende l applicazione di norme processuali».

Modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni Comma 54 All articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall articolo 613, comma 1». Comma 55 L articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 581 (Forma dell impugnazione). 1. L impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l inesistenza, l omessa assunzione o l omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

LA RINNOVAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE IN APPELLO Comma 58. Dopo il comma 3 dell articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell istruzione dibattimentale». Sezioni Unite n. 18620 dep. 14 aprile 2017 «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni» Sezioni Unite n. 27620 dep. 6 luglio 2016 nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale Cass. 41571, dep. 12 settembre 2017: L art. 603, comma 3, c.p.p. in applicazione dell art. 6 della CEDU, deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del giudice di primo grado, deve preventivamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, quando, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente l attendibilità, salvo il caso in cui tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI APPELLO IL NUOVO REGIME DELLE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NLP Comma 38 All articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello». Comma 39 All articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso. Comma 40 All articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Sull impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all imputato. In caso di appello dell imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all imputato. 3 -bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell articolo 606. 3 -ter. Sull impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall articolo 611».

NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI APPELLO LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO Comma 70 L articolo 625 -ter del codice di procedura penale è abrogato. Comma 71 Dopo l articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 629 -bis (Rescissione del giudicato). 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640».