SIMEST: NUOVE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE

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SIMEST: NUOVE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE Un decreto del Ministero dello sviluppo economico ha riformulato gli interventi del Fondo rotativo per i finanziamenti agevolati alle imprese italiane protagoniste di nuovi processi di internazionalizzazione: ora le tipologie d intervento per questo Fondo sono quattro, con l aggiunta di uno strumento per finanziare nuove operazioni di marketing. Finalmente qualche novità anche per la SIMEST, la società finanziaria a partecipazione pubblica con maggioranza azionaria a mani della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Infatti è stato riorganizzato uno dei due Fondi (ex legge n. 394/1981) con i quali la SIMEST può erogare finanziamenti agevolati alle imprese italiane protagoniste di nuovi processi di internazionalizzazione: ora i tipi d intervento per questo Fondo sono quattro, con l aggiunta di uno strumento per finanziare nuove operazioni di marketing. La SIMEST è stata creata, con la Legge n. 100/1990, per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e assistere gli imprenditori nelle loro attività all estero, con due principali filoni di attività: - la promozione e il sostegno degli investimenti italiani all estero; - la gestione degli strumenti di supporto finanziario (con contributi e agevolazioni) per lo sviluppo degli scambi commerciali e dei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese. La normativa Nella sua funzione di agenzia, per conto dello Stato, per la concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni a supporto degli scambi con l estero, SIMEST concede una serie di agevolazioni, attraverso le disponibilità depositate su due Fondi. L art. 17 del d.lgs. n. 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE - su proposta dei Ministri dell Economia e Finanza e dello Sviluppo Economico - deliberi il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l anno successivo e quindi le disponibilità di tali Fondi. In realtà, nell ultima occasione, queste delibere hanno determinato i fabbisogni finanziari triennali e non annuali di SIMEST (la Deliberazione n. 110/2009 del 6 novembre 2009 ha riguardato il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2010-2012 dei due Fondi). Per il triennio 2013-15 non è stata ancora presa alcuna decisione. Con il primo Fondo (ex art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l erogazione di contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da Banche) vengono finanziati gli interventi agevolativi relativi a: - crediti all esportazione: è il capitolo più importante fra gli interventi di agevolazione finanziaria di SIMEST, e serve a finanziare i contributi in conto interessi per le operazioni di forfaiting, buyer s credit e sconto pro soluto con voltura di polizza SACE; - costituzione di società miste all estero (SIMEST) e costituzione di società miste nei paesi dell Europa centro orientale e dell ex Unione Sovietica (Finest, per gli IDE delle imprese del Triveneto). Questi due interventi si riferiscono all erogazione di contributi agli interessi a fronte di un finanziamento concesso all impresa italiana da istituti bancari, italiani o esteri, relativamente alla sua quota di apporto di capitale. Il secondo Fondo (Fondo rotativo ex art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, per l erogazione di finanziamenti a tasso agevolato), ha avuto una vita più articolata negli ultimi anni. La legge n. 133/2008 (il decreto sviluppo di quell anno) [2] ha inizialmente variato l utilizzo di queste disponibilità, abolendo tra l altro la famosa legge n. 394/1981 (finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale all estero) e stabilendo che le iniziative ammesse ai benefici del Fondo rotativo sono: - la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; - studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all estero, e a programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; - altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 1

Questi altri interventi sono stati definiti con le delibere CIPE 112 e 113/2009 e le circolari SIMEST 2, 3 e 4 del 2010. Il generale programma di ridimensionamento di incentivi e agevolazioni varato dal governo Monti alla fine della passata legislatura (la cd. spending review ) ha reso necessaria una nuova definizione di questa materia. La legge n. 134/2012, all art. 42, ha infatti previsto che: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l amministrazione del fondo (ex legge n. 394/1981). [3] È stato pertanto emanato dal MiSE un nuovo decreto ministeriale, il 21 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l 11 aprile scorso, dopo il necessario vaglio alla Corte dei Conti) [4], che stabilisce che il Fondo n. 394/1981 finanzi i seguenti quattro interventi: 1) i finanziamenti per l inserimento sui mercati esteri (extra UE) per la diffusione di prodotti e servizi (che sostituiscono i finanziamenti per la penetrazione commerciale all estero in base alla famosa legge n. 394/1981, ora abrogata); 2) i finanziamenti per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all estero; 3) i finanziamenti alle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri (questi finanziamenti sono peraltro sospesi dal dicembre 2011, in base alla Circolare SIMEST n. 3/2011, per mancanza di fondi); e infine una nuova misura; 4) i finanziamenti agevolati a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione a una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E. (marketing e/o promozione del marchio italiano). I finanziamenti agevolati all internazionalizzazione: caratteristiche comuni Si tratta, in tutti i casi, di finanziamenti di modesto importo e a tasso d interesse molto basso (attualmente, come vedremo, lo 0,50%), che sono soggetti alla normativa UE de minimis. Questa normativa prevede che gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200.000 euro non vengono considerati aiuti di Stato e quindi non devono essere segnalati in sede comunitaria; ovviamente la soglia è riferita al singolo beneficiario e alla componente di aiuto del singolo finanziamento (cioè alla differenza fra il suo costo e il costo di un analogo finanziamento a tassi di mercato). Oltre all introduzione di una nuova tipologia di finanziamenti per iniziative promozionali e di marketing, le principali innovazioni introdotte dal decreto del dicembre scorso riguardano: - la destinazione alle PMI di una riserva di risorse pari al 70% annuo; - l ampliamento dei beneficiari: possono eccedere al finanziamento anche le aggregazioni di imprese; - la riduzione delle garanzie da prestare per le PMI in possesso di determinati requisiti patrimoniali e di bilancio. Le risorse disponibili verranno ripartite al 50-50% fra i due provvedimenti tradizionali (programmi di intervento nei paesi extra UE e studi di fattibilità) e gli altri due (patrimonializzazione delle PMI e programmi di marketing). L organo competente ad amministrare il Fondo rotativo è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e uno dall Associazione bancaria italiana. Il Comitato agevolazioni, nell esercizio delle proprie funzioni: a) definisce i criteri, le modalità operative e le direttive per gli interventi nell ambito dei termini, delle modalità e delle condizioni fissati dal decreto 21 dicembre 2012; b) approva le circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni; 2

c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni; d) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all avvio di azioni giudiziarie; e) delibera sul programma annuale di attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati; f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l anno successivo, destinati agli interventi previsti dal decreto; g) delibera in ordine alle commissioni maturate per l attività svolta dal soggetto gestore del Fondo; h) effettua il monitoraggio periodico dell effettivo rispetto della quota di riserva del 70% destinata alle piccole e medie imprese; i) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull attività svolta, sulle operazioni accolte e su un analisi comparata dei dati riferiti all ultimo biennio; l) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti; m) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonché la loro rendicontazione; n) delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sul Fondo, previa informazione al Ministro l eventuale sospensione temporanea dell operatività di uno o più interventi, con propria circolare; o) delibera su questioni specifiche e di carattere generale relative all amministrazione del Fondo. Pertanto le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, sono preventivamente stabilite con apposite circolari approvate al Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le circolari, che verranno emanate da SIMEST, verranno descritte nei prossimi numeri della Rivista. Mercati extra UE: programmi di inserimento Il primo intervento riguarda i programmi di inserimento nei mercati extra U.E., consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. Possono beneficiare dell intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner». Il programma deve essere realizzato in Paesi che non sono membri dell Unione europea attraverso l apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia, ovvero distribuiti con marchio di imprese italiane. L impresa può presentare più domande di finanziamento nel rispetto della regola comunitaria «de minimis». Ogni singola domanda può riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica. La struttura oggetto del programma potrà essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. La struttura può essere costituita da uffici, showroom, magazzini, un solo negozio o corner. Nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e/o servizi da parte di imprese già presenti con una propria struttura sul mercato di riferimento, le caratteristiche dei prodotti e/o servizi dovranno essere adeguatamente illustrate evidenziandone l aspetto innovativo. Con tale tipologia di programma le spese ammesse dovranno riguardare le attività promozionali, costi di personale aggiuntivo, escluso il semplice finanziamento della struttura. 3

Le spese previste per il programma all estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni. L intervento può coprire fino all 85% dell importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. Il Comitato potrà determinare la misura del finanziamento, ivi compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma presentato, del preventivo dei costi e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell impresa richiedente, tenuto anche conto del livello di internazionalizzazione della stessa. Su motivata richiesta dell impresa, il Comitato agevolazioni può concedere l erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato. Finanziamenti di studi di fattibilità collegati a IDE Il secondo intervento riguarda gli studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all estero, nonché i programmi di assistenza tecnica collegati a tali IDE in Paesi extra U.E. Possono beneficiare dell intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner». Le iniziative devono riguardare il settore di attività del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all investimento. I programmi di assistenza tecnica devono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. L intervento può coprire fino al 100% dell importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. La misura e le condizioni dell intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, che, su motivata richiesta dell impresa, può prevedere l erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70% del finanziamento deliberato. Al termine dello studio/programma il beneficiario deve trasmettere una relazione finale che riporti i contenuti e i risultati dello studio effettuato e/o dell assistenza tecnica fornita. Con particolare riguardo agli studi di fattibilità, il beneficiario dovrà inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno realizzare l investimento commerciale o produttivo. Modalità comuni ai due programmi Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione dei due primi interventi, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, e quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni. Lo stesso Comitato agevolazioni definisce anche le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per verificare se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere. Sono ammissibili all intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. Il tasso d interesse del finanziamento è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo. In questo periodo, pertanto, essendo il tasso di riferimento BCE molto basso (0,50%), il tasso applicabile sarà lo 0,50%. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni può concedere condizioni più favorevoli esclusivamente per le PMI sulla base dei criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento. Sulla base di tali valutazioni il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare. In ogni caso deve essere prestata garanzia su almeno il 40% del finanziamento. Patrimonializzazione delle PMI esportatrici Come già detto, il finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri era già stato introdotto con la legge n. 133/2008, anche se è diventato operativo solo nel 2010. Questo strumento è stato molto apprezzato dalle PMI. Tuttavia, i tagli a molte forme di incentivazioni a fine 2011 hanno colpito anche questo intervento: con la Circolare n. 3/2011 del 12 dicembre 2011 SIMEST ha comunicato la sospensione della ricezione delle domande di contributo, a causa sia delle troppe richieste ricevute sia della carenza di disponibilità sul Fondo della legge n. 394/1981. La versione rivista dal D.M. 21 dicembre 2012 innalza le soglie e i limiti dell intervento (fra parentesi verranno indicati i mutamenti), senza variarne la natura di fondo. L intervento consiste in un finanziamento a medio termine, con alcune agevolazioni in conto interessi, volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI 4

esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. Il finanziamento non si riferisce quindi a una singola operazione, ma al miglioramento generale della struttura patrimoniale delle PMI che operano con l estero. I beneficiari dell intervento sono le PMI esportatrici (come definite dalla normativa comunitaria in materia), che abbiano realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale (in precedenza il 20%). Al momento dell erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di Società per azioni. L intervento quindi esclude una serie di PMI, soprattutto quelle di dimensioni minori, che sono organizzate nella forma di Società a responsabilità limitata. Il finanziamento è concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell impresa richiedente, risultante dall ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario de minimis, e non può comunque superare l importo di 300.000 euro (ex 500.000). Ai fini dell ammissione all intervento, è individuato un livello soglia di solidità patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello è ricavato dall indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette, esclusi gli immobilizzi immateriali per costi di ricerca, sviluppo e pubblicità) ed è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi (ex 0,65). Non sono ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solvibilità patrimoniale superiore a 2,00 (ammesso che ce ne sia qualcuna in Italia). L obiettivo dell intervento è di migliorare tale indice. L intervento è previsto in due fasi. Se entrambe le fasi vengono finalizzate, la sua durata complessiva supera i 7 anni. La prima fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio dopo la data di decorrenza. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (in questo momento il tasso di riferimento della BCE è lo 0,50%). Gli interessi sono corrisposti semestralmente in via posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), dalla data di erogazione fino alla scadenza del periodo di erogazione. Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio delle imprese richiedenti, vi sono due casi: 1) se il livello dell indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l ammissione all intervento, è uguale o inferiore al livello soglia, viene richiesta una fideiussione bancaria o equivalente a garanzia del finanziamento; 2) se l indice è superiore al livello soglia, può essere chiesta la garanzia, e deve essere rilasciato l impegno a non ridurre l indice stesso al di sotto del livello risultante dall ultimo bilancio. Alla fine della prima fase, se le imprese riescono a mantenere tale impegno (ossia se l indice di copertura delle immobilizzazioni è superiore o uguale a quello di ingresso, e comunque superiore a quello di soglia), si può passare alla fase due. In caso positivo, il rimborso avviene in cinque anni (quindi un totale di 7 dall erogazione) a un tasso d interesse pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo. Se invece le imprese, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione dell indice di ingresso, o comunque non riescono a raggiungere la soglia minima, esse sono tenute al rimborso del finanziamento al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria entro tre mesi dall approvazione del bilancio del secondo esercizio della prima fase. Nei casi in cui la flessione è contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia, le imprese interessate possono, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all esercizio aggiunto. Qualora nel corso del predetto periodo di rimborso emerga, sulla base dell ultimo bilancio approvato, una riduzione dell indice di copertura rispetto al valore di ingresso nella seconda fase, per il rimborso si applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fideiussione bancaria o equivalente a copertura dell importo in essere, da ritirare al ripristino dell indice di copertura di ingresso. Il nuovo intervento di marketing sui mercati esteri L intervento di finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E, è la vera novità del D.M. 21 dicembre 2012. Possono beneficiare dell intervento del Fondo tutte le PMI, aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel calo di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner». Ogni singola domanda potrà riguardare al massimo tre Paesi di destinazione e il programma dovrà essere realizzato entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. L intervento può essere concesso per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera e può coprire fino all 85% delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. L intervento non potrà comunque superare l ammontare di 100.000 euro per la singola impresa, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per l aggregazione di quattro o più PMI, non riconducibili al medesimo titolare. Le spese previste per il 5

programma all estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma» approvata dal Comitato agevolazioni. I criteri di ammissibilità delle spese inserite nella «scheda programma», nonché la loro tipologia e misura, compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria, saranno determinati con delibera del Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. Il Comitato potrà determinare la misura del finanziamento, compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma promozionale e del preventivo dei costi presentati. Anche in questo caso il tasso d interesse del finanziamento è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50 % annuo. Su motivata richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni può prevedere l erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato. Il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da prestare fino al 60% del finanziamento, in relazione all affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo. 6