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Consiglio Bruxelles, 6 giugno 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2012/0193 (COD) 10031/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 16 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 246 final Oggetto: DROIPEN 83 JAI 579 GAF 26 FIN 353 CADREFIN 68 FISC 126 CODEC 995 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento riguardante la Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell Unione mediante il diritto penale Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 246 final. All.: COM(2017) 246 final 10031/17 tar DG D 2B

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.5.2017 COM(2017) 246 final 2012/0193 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento riguardante la Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell Unione mediante il diritto penale

2012/0193 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento riguardante la Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell Unione mediante il diritto penale 1. PREMESSA Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2012) 363 final 2012/193 (COD)]: Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 11 luglio 2012 N/P Data del parere del Comitato europeo delle regioni: 18 dicembre 2012 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 16 aprile 2014 Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura: 25 aprile 2017 2. FINALÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE L obiettivo del progetto di direttiva è stabilire norme minime riguardo alla definizione di reati, sanzioni e termini di prescrizione nell ambito della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell Unione, al fine di contribuire efficacemente ad una maggiore protezione contro la criminalità ai danni di tali interessi finanziari, in conformità dell acquis dell Unione in questo settore. La direttiva migliorerà il livello di protezione attualmente esistente sulla base della convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( convenzione ) 1, che la direttiva sostituirà per gli Stati membri da essa vincolati. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO Per quanto riguarda le disposizioni sostanziali della direttiva, la posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l aiuto della Commissione. La posizione del Consiglio in prima lettura mantiene integralmente gli obiettivi della proposta della Commissione. Rispetto alla convenzione, la direttiva prevede norme più chiare e più rigorose su una serie di questioni importanti. Per quanto riguarda la definizione dei reati, la 1 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. 2

direttiva stabilisce definizioni aggiornate di corruzione attiva e passiva, un nuovo reato di ritenzione illecita che copre il comportamento dei funzionari pubblici che va al di là del semplice comportamento fraudolento e una definizione aggiornata di funzionario pubblico. Inoltre, contrariamente al parere iniziale del Consiglio che voleva escludere la frode in materia di IVA dal campo di applicazione della direttiva, la posizione del Consiglio in prima lettura include ora nella direttiva il reato di frode grave dell IVA, in base al quale gli Stati membri dovranno configurare come reato almeno i reati di frode contro il sistema comune dell IVA connessi al territorio di due o più Stati membri e che comportano un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro. La Commissione è stata sin dall inizio del parere che la frode in materia di IVA dovesse rientrare nel campo di applicazione della direttiva, come è il caso attualmente per la convenzione 2. L inclusione nella direttiva almeno dei casi gravi di frode dell IVA transfrontaliera è fondamentale per la Commissione per non fare un passo indietro rispetto al livello di protezione previsto dalla convenzione e continuare a garantire norme minime per i casi di frode dell IVA nell Unione e assicurare così una protezione uniforme e migliore degli interessi finanziari dell Unione. La Commissione è d accordo che non tutti i casi di frode dell IVA, ma solo quelli gravi, siano coperti dalla direttiva e rileva che la soglia di 10 milioni di euro è soggetta a una clausola di revisione. Per quanto riguarda le sanzioni, la direttiva armonizza le sanzioni penali massime per le persone fisiche, compresa una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, quando i reati contemplati dalla direttiva comportano un danno o un vantaggio considerevole o quando altre circostanze gravi definite nel diritto nazionale giustificano tale sanzione. Mentre la convenzione nulla dice riguardo ai termini di prescrizione, la direttiva introduce una nuova serie di norme vincolanti sui termini di prescrizione, tra cui disposizioni in materia di interruzioni e sospensioni, per i reati ai danni del bilancio dell Unione. Tali norme consentiranno alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie di condurre le indagini, esercitare l azione penale e prendere una decisione giudiziaria in merito ai reati in questione efficacemente, nonché di garantire l applicazione delle sanzioni inflitte. Per quanto riguarda la base giuridica, la proposta della Commissione si basava sull articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, mentre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che l articolo 83, paragrafo 1, e l articolo 83, paragrafo 2, del TFUE costituiscono basi giuridiche appropriate per stabilire norme minime riguardo alla definizione di reati e sanzioni, anche per quanto concerne i reati nel campo della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell Unione. Di conseguenza, il Consiglio ha adottato in prima lettura il progetto di direttiva sulla base dell articolo 83, paragrafo 2, del TFUE. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha pronunciato la seguente dichiarazione al Consiglio il 7 febbraio 2017, quando il Consiglio ha raggiunto l accordo politico sulla direttiva, e il 25 aprile 2017, quando il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura: Sebbene non abbia alcuna obiezione da sollevare in merito alle disposizioni sostanziali della direttiva, la Commissione ritiene che la direttiva avrebbe dovuto basarsi sull articolo 325 del TFUE e si riserva il diritto di avviare un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla base giuridica. 2 Ciò è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza dell 8 settembre 2015, Taricco, C-105/14. 3

4. CONCLUSIONI La Commissione appoggia la posizione del Consiglio in prima lettura per quanto riguarda le disposizioni sostanziali della direttiva. La Commissione tuttavia ritiene che la direttiva avrebbe dovuto basarsi sull articolo 325 del TFUE e si riserva il diritto di avviare un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla base giuridica. 4