LEGGE REGIONALE N. 35 DEL REGIONE LIGURIA

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LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 22-08-1989 REGIONE LIGURIA Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 15 del 6 settembre 1989 Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale LIGURIA Numero 35 del 1996 Articolo 3 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: CAPO I ISTITUZIONE DI DUE CONSULTE REGIONALI Articolo 1 Consulte regionali 1. Sono istituite presso la Regione Liguria, ai sensi dell' articolo 8 dello Statuto regionale, la Consulta regionale per i problemi dell' unificazione europea e la Consulta femminile regionale. CAPO II CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELL' UNIFICAZIONE EUROPEA Articolo 2 Finalità e compiti 1. La Regione, per contribuire alla istituzione di un potere politico sovranazionale europeo, incentrato sul Parlamento Europeo e titolare di funzioni che consentano una maggiore incidenza della azione comunitaria, assume iniziative per interessare e coinvolgere i cittadini della Liguria su questioni generali e specifiche connesse con il processo di unificazione politica dell' Europa. 2. La Regione, che fa parte insieme a Province e Comuni della Liguria della Associazione Italiana per il Consiglio del Comuni e delle Regione d' Europa( AICCRE) e la Consulta di cui al precedente capo si avvalgono, per la realizzazione di quanto sopra indicato, anche della collaborazione della stessa AICCRE e del Movimento Federalista Europeo( MFE) alle cui iniziative assicutano l' apportuno sostegno. 3. La Consulta regionale per i problemi dell' unificazione europea è organo permanente di consultano della

Regione e di raccordo dei soggetti istituzionali territoriali, relativamente alla problematica europeistica. 4. In particolare la Consulta: a) promuove convegni di studio, dibattiti, conferenze, rivolti ad esaltare il ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione europea; b) rappresenta, ai competenti organi della Regione le istanze emergenti dall' opinione pubblica in ordine alle questioni europeistiche e favorisce iniziative per la diffusione tra i cittadini, ed in particolare fra i giovani, della conoscenza di tali problemi; c) formula suggerimenti relativi a interventi in campo economico e sociale con particolare riferimento ai problemi dei lavoratori emigranti; d) favorisce rapporti permanenti tra la Regione e le organizzazioni interessate ai problemi europei; e) sensibilizza l' opinione pubblica, ed in particolare le forze politiche, economiche, sociali e culturali operanti nel territorio ligure, riguardo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo; f) suggerisce e promuove iniziative che contribuiscano a favorire il processo di democratizzazione delle Istituzioni delle Comunità europee; g) promuove rapporti permanenti con analoghi organismi istituiti presso altre regioni; h) avvia contatti con analoghe realtà ed istituzioni regionali europee nel rispetto della normativa statale in vigore. Articolo 3 Composizione 1. La Consulta è composta da: a) il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio o loro delegati; b) i membri del Parlamento Europeo eletti nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale, residenti in Liguria, o che comunque ne facciano richiesta; c) un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare regionale ed altri cinque Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a due terzi; d) un rappresentante, designato dal rispettivo organismo regionale, di ciascun partito o movimento politico presente in Parlamento o nel Consiglio regionale; e) i Presidenti delle quattro Province o loro delegati; f) i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati e otto rappresentanti degli altri Comuni designati dall' ANCI regionale; g) un rappresentante designato dall' Unione Comuni e Comunità Montane( UNCEM) ligure; h) i Presidenti delle quattro Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura o loro delegati; i) quattordici rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative in campo nazionale e regionale così suddivisi: 1) due rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali; 2) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani; 3) tre rappresentanti delle organizzazioni progessionali agricole; 4) due rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo; 5) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative; 6) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori; l) due rappresentanti della AICCRE; m) un rappresentante del Movimento europeo; n) un rappresentante del Movimento federalista europeo; o) un rappresentante dell' Association Europeenne des einsegnants( AEDE). 2. Possono essere chiamati a far parte della Consulta, dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta della Consulta stessa, non più di quindici personalità della cultura, della scienza e dell' arte particolarmente interessate ai problemi europei. Articolo 4 Presidenza 1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente del Consiglio regionale. 2. Nel corso della riunione di cui al primo comma vengono eletti, con unica votazione a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente. A tal fine ciascun componente della Consulta scrive sulla propria scheda un solo nome: chi riporta il maggior numero di voti è proclamato Presidente; colui che lo segue in graduatoria Vice Presidente.

CAPO III CONSULTA FEMMINILE REGIONALE Articolo 5 Finalità e compiti 1. La Consulta femminile regionale costituisce per la Regione Liguria organo di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della donna nella vita sociale, economica e politica. 2. E' compito della Consulta: a) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulle condizioni della donna in Liguria, nonchè incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni da realizzare anche con le forme di collaborazione di cui all' articolo 12; b) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e su singole deliberazione del Consiglio e della Giunta che abbiano riferimento a quanto previsto dal primo comma; c) presentare ai titolari dell' iniziativa legislativa proposte per l' adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al primo comma; d) valutare lo stato di attuazione delle leggi che riguardano la condizione della donna; e) sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe Consulte istituite in altre Regioni, al fine di promuovere il coordinamento delle iniziative delle diverse Regioni, f) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e promuovere un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti; g) presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile, emerse nel corso della sua attività ; h) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al primo comma. 3. Spetta agli organi della Regione assicurare il coordinamento delle iniziative della Consulta con le altre attività regionali. 4. La Consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all' unanimità, o con relazioni di maggioranza o minoranza. Articolo 6 Composizione 1. La Consulta è composta: a) da un rappresentante effettiva e una supllente di ciascun partito o movimento politico, presente in Consiglio regionale; b) da una rappresentante giovanile effettiva e una supplente dei predetti partiti o movimenti; c) da tre rappresentanti effettive e tre supplenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; d) da una rappresentante effettiva e una supplente per ciascuna associazione femminile operante in Liguria da almeno tre anni con rappresentanze effettive in più di una Provincia, che abbia come scopo primario la promozione, l' emancipazione e la liberazione della donna e che operi con strutture e finalità democratiche sancite dalla Costituzione, non circoscritte ad interessi di categorie professionali; e) da una rappresentante effettiva e una supplente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro; f) da un membro effettivo e uno supplente designato dalle Consulte provinciali. 2. Ogni partito, associazione o movimento femminile può sostituire le proprie designate in qualsiasi momento. Articolo 7 Ammissione rappresentanti di ulteriori associazioni 1. L' ammissione di rappresentanti di associazioni femminile che abbiano i requisiti di cui all' articolo 6, successivamente alla costituzione di cui all' articolo 9, è decisa dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Consulta.

Articolo 8 Presidenza 1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente del Consiglio regionale. Nel corso della riunione viene eletta una Presidente con la maggioranza di metà più uno delle componenti. 2. La Consulta può adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell' incarico di Presidente. CAPO IV NORME COMUNI Articolo 9 Costituzione e durata in carica 1. Le Consulte vengono rinnovate all' inizio di ciascuna legislatura regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura stessa. 2. Le designazioni dei componenti effettive devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio. Articolo 10 Sede e strutture 1. Le Consulte hanno sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione il personale occorrente per la comune segreteria organizzativa oltrechè per l' espletamento delle relative attività. Articolo 11 Funzionamento 1. Ogni Consulta, entro un mese dalla propria prima costituzione, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza. 2. Ognuna delle Consulte adotta un programma annuale di attività sottoposto all' Ufficio di Presidenza che, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi posti a disposizione. L' impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono effettuati dall' Ufficio di Presidenza ai sensi del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale 16 gennaio 1984 n. 1. Articolo 12 Forme di collaborazione 1. Le Consulte possono richiedere, tramite l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai competenti organi della Regione, la collaborazione degli Uffici da essa dipendenti.

Articolo 13 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dal capitolo 0030 ' Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerchè del Bilancio di previsione della Regione Liguria per l' anno 1989. Articolo 14 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni dei componenti di cui agli articoli 3 e 6 debbono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale. 2. Con la costituzione delle Consulte previste dalla presente legge sono soppressi gli analoghi organismi istituiti con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 263 del 1o dicembre 1976 e n. 17 del 21 marzo 1979. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 22 agosto 1989 Riferimenti Normativi ATTIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale LIGURIA Numero 263 del 1976 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale LIGURIA Numero 17 del 1979