REGOLAMENTO PER L AMMISSIONE AI CORSI UNIVERSITARI CON TITOLO ESTERO E PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI. CAPO I Norme comuni e generali



Documenti analoghi
Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI

Cittadini non comunitari residenti all'estero

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 IL RETTORE VISTA. La legge , n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 IL RETTORE VISTA. La legge , n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AUTOVALUTAZIONE LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

Settore per gli studenti con titolo straniero

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AUTOVALUTAZIONE LAUREA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI ANNO ACCADEMICO 2015/2016 IL RETTORE VISTA

BANDO DI CONCORSO PER L AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE (CLASSE L -20) COMUNICAZIONE E SOCIETA (CLASSE L 20)

ALLEGATO 2 A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

STUDENTI STRANIERI RESIDENTI ALL ESTERO

PREMESSA. I cittadini equiparati ai cittadini comunitari sono:

All. 4 A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Ingegneria

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ISTITUTO DI ALTA CULTURA diretta da Margherita Parrilla

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

Istruzioni per le immatricolazioni e riconoscimento titoli di studio accademici

IL DIRETTORE GENERALE VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 555 DEL 17 DICEMBRE 2013 RELATIVA ALL APPROVAZIONE DEL BUDGET ;


LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO. Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015

normativa di riferimento modello di domanda

Borsa di studio in onore di JEANNE QUEIRAZZA finalizzata alla frequentazione dei corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University

EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) (L)

Università degli Studi dell'aquila Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Criteri generali

A) Titoli di accesso alla graduatoria

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AUTOVALUTAZIONE LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM41)

SETTEMBRE: 24/9/2014 DICEMBRE: 19/12/2014 APRILE: 9/4/2015. AVVISO di BANDO FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI UNIVERSITÀ DEL SALENTO


REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il Ministro dell Università e della Ricerca

o Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI SCIENZE

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Anno Accademico 2013/2014 A) ISCRIZIONE CON RISERVA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CALENDARIO ACCADEMICO 2015/2016

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO I SOGGETTI DEL CONCORSO: REQUISITI UTILI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

FACOLTA : ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE. 330 Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari

Procedura di valutazione dei requisiti di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Economia e politica

AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI RESIDENTI ALL ESTERO

Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)

Corsi Specialistici in Design della Comunicazione e Design del Prodotto. Procedure di ammissione

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Facoltà di Farmacia e Medicina Facoltà di Medicina e Odontoiatria Facoltà di Medicina e Psicologia ANNO ACCADEMICO

Sezione 5 - FASCE DI CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

ALLEGATO II. 1) Titoli di studio:

Università degli Studi di Perugia DR n. 1447

ANNO ACCADEMICO 2012/13 FACOLTA

BANDO DI CONCORSO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI ENEA PER L'ANNO ACCADEMICO 1999/2000 ART.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, LINGUE E BENI CULTURALI Il Manager Didattico

Al dr. Daniele Livon Direttore Generale per l Università, lo Studente ed il Diritto allo studio

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA. Concorso per l ammissione al CORSO DI ALTA FORMAZIONE TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI

A. Di. S. U. Azienda di Diritto allo Studio Universitario della Seconda Università degli Studi di Napoli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Corsi Specialistici in Design della Comunicazione e Design del Prodotto. Procedure di ammissione

VADEMECUM NORMATIVO PER L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI UNIVERSITÀ DEL SALENTO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

Scuola di Lettere e Beni culturali

SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE (L)

Regolamento e Procedure di immatricolazione e di iscrizione per l A.A

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

I nuovi corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche dell Università di Siena PRO MEMORIA PER GLI STUDENTI

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

PREMIAZIONE SCOLASTICA 2013 ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO TIPOLOGIA

DIPARTIMENTO di MATEMATICA. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO corso di laurea in MATEMATICA

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI UNIVERSITÀ DEL SALENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Università degli Studi di Perugia DR n. 1328

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

Graduatorie permanenti: tabelle di valutazione, chiarimenti e precisazioni

Decreto del Ministro dell interno

Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Locale e Globale SLEG (8785) a.a. 2014/2015

Via Coazze n Torino Tel. n Fax n Ufficio Diplomi ed Equipollenze

DOMANDA DI PREISCRIZIONE CITTADINI NON - COMUNITARI RESIDENTI ALL ESTERO Anno Accademico

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLA FACOLTA DI ECONOMIA MILANO. Procedura di ammissione a.a

Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali - RILM (8782) a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Perugia DR n. 1326

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI SCIENZE


Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei

punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti 10 punti 11 punti 12 per il punteggio da 96 a 100 per il punteggio da 91 a 95

FAQ MASTER & CORSI DI PERFEZIONAMENTO

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

Transcript:

REGOLAMENTO PER L AMMISSIONE AI CORSI UNIVERSITARI CON TITOLO ESTERO E PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI CAPO I Norme comuni e generali Art. 1 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina l ammissione ai corsi universitari delle persone in possesso di un titolo estero, il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell ammissione e del proseguimento degli studi universitari, ovvero dell equipollenza a titoli rilasciati dall Università degli Studi Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente. Art. 2 - Definizioni: Ai sensi del presente Regolamento si intende: 1) Cittadino comunitario o equiparato: cittadino appartenente ad uno stato membro dell Unione Europea; i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72); i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati); i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132); i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria; il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede - e i relativi familiari a carico. 2) Cittadino non comunitario: cittadino appartenente ad uno stato non membro dell Unione Europea e non rientrante nei casi previsti dalla normativa vigente di cui al primo punto. 3) Cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia: cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia. 4) Candidato con titolo estero: cittadino Italiano, comunitario o equiparato, non comunitario, regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso di un titolo di studio conseguito presso un Paese estero. 5) Riconoscimento studi esteri: procedura di valutazione degli studi conseguiti presso un ateneo estero ai fini dell abbreviazione di carriera per corsi di qualsiasi livello, dell ammissione a un corso di laurea magistrale o per la richiesta di equipollenza con un titolo italiano. 6) Equipollenza: attestazione di equivalenza di un titolo accademico conseguito all estero con un titolo accademico Italiano. 7) Roma Tre: Università degli Studi Roma Tre. Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 1

8) Corso universitario di primo livello: laurea (triennale), laurea magistrale a ciclo unico, corso singolo. 9) Corso universitario di secondo livello: laurea magistrale (biennale), corso di perfezionamento, master di I e di II livello. 10) Corso universitario di terzo livello: dottorato di ricerca. Art. 3 Documenti richiesti ai fini dell ammissione ad un corso universitario e per le procedure di riconoscimento. a) Titolo finale degli studi di scuola secondaria valido per l ammissione all università tradotto in italiano, legalizzato, e corredato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso; b) titolo di studio conseguito presso un università o istituto di istruzione superiore post-secondaria tradotto in italiano, legalizzato e corredato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso; c) certificato degli esami sostenuti tradotto in italiano e legalizzato, ovvero Diploma Supplement ove disponibile; d) programmi dei corsi relativi gli esami sostenuti tradotti in italiano o in inglese, francese e spagnolo (la titolazione del corso deve essere corrispondente a quella presente nel certificato) con l indicazione del peso in termini di ore/crediti e del sistema di valutazione. Per i programmi di studio in inglese, francese e spagnolo non è richiesta la traduzione in italiano. CAPO II Procedure per l ammissione a un corso universitario Art. 4 Cittadino italiano, comunitario o equiparato, straniero regolarmente soggiornante in Italia Il cittadino italiano, comunitario o equiparato, straniero regolarmente soggiornante in Italia che abbia conseguito il titolo di studio in un paese estero presenta la domanda di ammissione direttamente a Roma Tre secondo le procedure definite nel Bando di ammissione pubblicato sul sito di ateneo. Art. 5 Cittadino non comunitario Il cittadino non comunitario che abbia conseguito il proprio titolo di studio in un paese estero deve presentare: 1) Domanda di preiscrizione alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel proprio paese secondo i termini e le modalità definiti annualmente dalle autorità competenti; 2) Domanda di ammissione secondo le procedure definite nel Bando di ammissione pubblicato sul sito di ateneo. Art. 6 Requisiti richiesti per l ammissione a un corso universitario 1) Per l ammissione a un corso universitario di primo livello (laurea (triennale), laurea magistrale a ciclo unico, corso singolo): essere in possesso di un titolo finale degli studi di scuola secondaria di Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 2

cui alla lettera a) art. 3 del presente Regolamento. Secondo la normativa vigente, sono indispensabili almeno 12 anni totali di scolarità. 2) Per l ammissione ad un corso universitario di secondo e di terzo livello (laurea magistrale (biennale), corso di perfezionamento, master di I e di II livello, dottorato di ricerca): essere in possesso di un titolo finale degli studi di scuola secondaria valido per l ammissione all università e di un titolo di studio conseguito presso un università o istituto di istruzione superiore postsecondaria di cui alle lettere a) e b) art.3 del presente Regolamento. A tali requisiti si aggiungono quelli stabiliti dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio. 3) Per l ammissione a tutti i corsi: conoscenza di livello minimo B1 della lingua italiana o, nel caso in cui il corso si svolga esclusivamente in lingua straniera, della lingua straniera in cui è impartito il corso. I titoli di studio della scuola secondaria accettati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di studenti stranieri. Art. 7 - Conoscenza della lingua italiana Per l iscrizione a tutti i corsi universitari è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello B1, salvo il caso di cui al comma 2 dell art. 6 del presente regolamento. La prova di lingua italiana si svolge presso il Centro Linguistico di Ateneo ed è obbligatoria, fatta eccezione per i casi di esonero previsti dalla normativa vigente. La prova è selettiva per i soli cittadini non comunitari residenti all estero, come previsto dalla normativa vigente. La prova si svolge per tutti il giorno fissato dal Ministero dell Università per i cittadini non comunitari residenti all estero. Solo nel caso di accertato impedimento oggettivo Roma Tre potrà fissare una data di recupero, che si svolgerà comunque prima delle date fissate per la prova di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di valutazione o di iscrizione ai corsi universitari ad accesso libero. Art. 8 Prova di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato Per l iscrizione a un corso universitario ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione, oltre al superamento della prova di lingua italiana nei casi previsti. Il cittadino non comunitario che non risulti classificato in posizione utile nella graduatoria riservata al contingente studenti stranieri, e tutti i candidati con titolo estero che non abbiano superato la prova di ammissione, potranno presentare domanda di ammissione ad un altro corso universitario ad accesso libero presso Roma Tre. Possono presentare richiesta di riassegnazione ad un corso universitario ad accesso libero, nei termini di iscrizione previsti nel bando di ammissione, anche i possessori di titolo estero che non abbiano superato la prova di ammissione presso un altro ateneo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dalla regolamentazione di Roma Tre e previa verifica amministrativa della regolarità della documentazione prevista. Art. 9 Documenti richiesti per l iscrizione La documentazione è indicata nel bando di ammissione e deve essere consegnata, secondo le scadenze riportate nello stesso, esclusivamente all Ufficio incaricato dell Area Studenti. Sarà cura dell ufficio preposto verificare la regolarità della documentazione ai fini dell iscrizione e dell ammissione al corso universitario prescelto. Lo studente con documentazione da perfezionare è immatricolato sotto condizione e non può sostenere esami, né compiere qualsiasi atto di carriera, fino alla consegna di tutta la documentazione richiesta. Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 3

CAPO II Procedure per il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti all estero Art. 10 Limiti e applicazione del riconoscimento Il riconoscimento può essere richiesto esclusivamente per i corsi e i titoli finali conseguiti presso le università estere statali o legalmente riconosciute dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono. Non è possibile richiedere il riconoscimento per corsi e titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere. Art. 11 Riconoscimento per abbreviazione di carriera e per l ammissione a un corso di laurea magistrale L Ufficio incaricato dell Area Studenti, dopo aver verificato la regolarità della documentazione richiesta nel bando di ammissione, invia formale richiesta di riconoscimento alla struttura didattica competente, che effettua la valutazione del curriculum e può stabilire, a seconda della richiesta presentata: a) Ammissione a un corso di laurea magistrale: ammissione con riconoscimento totale del titolo universitario estero; ammissione sotto condizione con riconoscimento parziale del titolo estero e indicazione delle ulteriori competenze indispensabili al soddisfacimento dei requisiti curriculari previsti per l iscrizione al corso, da acquisirsi con la frequenza a singoli insegnamenti e il superamento dei relativi esami. b) Abbreviazione di carriera: ammissione a un corso di studio di qualsiasi livello con riconoscimento parziale degli studi effettuati e iscrizione ad anni successivi al primo. Il riconoscimento avviene entro i termini fissati nel bando di ammissione e comunque entro il termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse fissato dalla normativa vigente. Art. 12 Riconoscimento per equipollenza di un titolo estero con un titolo italiano Chi abbia conseguito un titolo all estero può fare richiesta di equipollenza con un titolo rilasciato da Roma Tre, tranne che nei casi seguenti: - equipollenza per fini professionali: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dei Ministeri attinenti la specifica professione; - equipollenza per la partecipazione a concorsi pubblici: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui il riconoscimento sia regolato da accordi internazionali, Roma Tre si atterrà, riguardo alle proprie competenze, a quanto disposto da detti accordi. L equipollenza può essere richiesta per più corsi di studio affini a quello conseguito all estero dal richiedente. L interessato dovrà presentare all Ufficio incaricato dell Area Studenti una specifica richiesta, di norma nel periodo gennaio-aprile di ogni anno, versare il contributo previsto e consegnare tutti i documenti di cui all art.3 del presente Regolamento. L Ufficio, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, invierà formale richiesta alla struttura didattica competente, che delibererà sul riconoscimento. Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 4

Il riconoscimento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda del richiedente da parte della struttura didattica competente, che potrà: 1. dichiarare l equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall Ateneo. La procedura si conclude con l emanazione di un Decreto Rettorale su delibera del Senato Accademico, che renderà esecutiva la delibera della struttura didattica; 2. solo se espressamente richiesto dall interessato, effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami attribuendo i relativi crediti formativi e indicando i corsi da effettuare per conseguire il titolo accademico italiano. Tale valutazione comporterà la possibilità per il richiedente di iscriversi ai corsi singoli o al corso universitario con abbreviazione di carriera secondo i termini definiti nel bando di ammissione (v. anche l Art. 11 del presente Regolamento). Il termine per presentare la domanda di equipollenza sarà fissato ogni anno dall ateneo. Tale termine dovrà garantire al richiedente la possibilità di iscriversi a un corso universitario o a uno o più corsi singoli in caso di riconoscimento parziale del suo titolo. CAPO III Procedure per la conversione dei voti conseguiti all estero Art. 13 Conversione del voto finale degli studi di scuola secondaria superiore Qualora l ammissione al corso universitario programmato o ad altre eventuali selezioni concorsuali bandite dall ateneo prevedano tra i criteri di valutazione il voto conseguito al termine degli studi della scuola secondaria superiore, si adotteranno i criteri per la conversione del voto definiti dal Ministero dell Università e della Ricerca di cui all allegato A del presente Regolamento. Art. 14 Conversione dei voti universitari Per la valutazione dei diversi sistemi di votazione internazionali, l Ateneo assume come riferimento il documento CIMEA Magna cum laude e il relativo database, pubblicati sul sito del CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche). Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 5

All. A Formule matematiche applicate dagli Atenei, sulla base delle indicazioni a suo tempo fornite dal MURST e confermate dal MIUR con nota del 4 giugno 2007, per la valutazione del voto di maturità conseguito da cittadini stranieri. 1) Per il Belgio: ( V.d. V. min. ) V.i. = X 40 + 60 ( V. max V. min. ) dove: V. i. = voto italiano equivalente; V. d. = voto di diploma del Paese europeo; V. min. = voto minimo nel sistema dei Paese europeo; V. max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo; i numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare: 40 : il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno; 60 : il voto minimo utile italiano. 2) Per tutti gli altri Paesi, si potranno avere due casi : a) se il voto riportato non è né il minimo, né il massimo tra quelli previsti nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, si applica la formula di cui al punto 1; b) se il voto riportato è quello minimo o quello massimo previsto nel sistema di votazione del Paese di appartenenza: poiché tale sistema presenta un numero di punti utili inferiore al sistema italiano, non è possibile assumere una diretta corrispondenza tra voto minimo e massimo italiano e voto minimo e massimo straniero. Pertanto al voto minimo e massimo straniero vanno associati i seguenti valori corrispondenti nel sistema italiano : Se: V.d. = V. max ( 12h 6 ) V.i. = 100 + ( V. max. V. min.) Se: V.d. = V. min ( 12 h 6 ) V. i. = 60 - ( V max. V. min.) dove: h = ( V. max. V. min. ) 48 e rappresenta il margine di arrotondamento del voto secondo il sistema italiano ( circa il 2% ). Il voto italiano che si ottiene dall applicazione delle indicate formule va arrotondato al quarto di unità più vicino. Regolamento per l ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri CdA 15/07/2014 6