COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO Contratto di locazione per l uso dell'area di proprietà comunale sita in Bologna, Via Venezian tra i civici n. 3 e 5 Tra il Comune di Bologna C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Responsabile dell'u.o. Contratti Attivi e Passivi, Dott.ssa Barbara Bottino, nata a... il... C.F.:..., domiciliata per la carica presso la sede del Settore Edilizia e Patrimonio, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell art. 44 dello Statuto Comunale in virtù dell'atto del Sindaco P.G. n. 360655 del 27/10/2016, per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale P.G. N. 19137/2017 e BPER Banca S.p.A., società per azioni con sede in Modena, via San Carlo 8/20, partita i.v.a., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01153230360, in persona del Procuratore speciale debitamente autorizzato a quanto infra Ing. Marco Ciattaglia C.F...., nato a..., il..., domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società; Premesso - che il Comune di Bologna è proprietario di un area sita in Bologna, Via Venezian tra i civici n. 3 e 5 appartenente al patrimonio disponibile; - che ai sensi dell art. 3, comma 3, lettera e, del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni, l immobile non è soggetto all obbligo di dotazione dell attestato di prestazione energetica trattandosi di area destinata a parcheggio veicoli. 1
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Articolo 2 - Oggetto della locazione 1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale Locatore, concede in locazione alla BPER Banca S.p.A., in seguito per brevità indicata quale Conduttore, che accetta ad uso parcheggio autovetture, l'area sita in Bologna Via Venezian tra i civici n. 3 e 5, censita al C.T. del Comune di Bologna al foglio 187, con superficie di mq 150,00, in seguito per brevità indicata quale Immobile meglio evidenziato nella planimetria allegata che viene separatamente sottoscritta dalle parti e che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. 2. L Immobile è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui il Conduttore dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. Il Conduttore dichiara, di avere piena conoscenza che l Immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l idoneità all uso stabilito. Articolo 3 - Durata della locazione e recesso 1. La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/01/2015 e scadenza al 31/12/2020. 2. Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad eventuale ulteriore nuovo contratto che potrà essere disposto solo con atto espresso. 3. Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno mesi 6 (sei). Articolo 4 - Manutenzione dell Immobile 2
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell Immobile è a carico del Conduttore, a propria cura e spese, che dovrà provvedere nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto attiene la tutela ambientale, con esonero del Locatore da ogni responsabilità. Il Conduttore si obbliga a mantenere l Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Locatore da ogni onere relativo ai necessari interventi. Il Conduttore dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese, alla pulizia e custodia dello stesso, per tutta la durata della locazione. Il Conduttore dovrà, inoltre, provvedere all'esecuzione di qualsiasi opera resa necessaria per mantenere l'immobile alla destinazione convenuta e all'attività esercitata. 2. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell Immobile da parte del Conduttore devono essere preventivamente autorizzati dal Locatore. E' fatto espresso divieto di erigere sull'immobile oggetto di locazione qualsiasi manufatto, anche precario. 3. Il Conduttore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Conduttore potrà comportare la risoluzione del contratto secondo quanto previsto al successivo art. 10, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione stessa. Articolo 5 - Canone di locazione 1. Il canone annuale di locazione è stabilito in 10.800,00 (diecimilaottocento/00), da pagarsi in rate trimestrali per trimestre solare, uguali, anticipate, dietro presentazione di debita fattura da liquidare entro trenta (30) 3
giorni dalla fattura mediante mav allegato alla stessa. Il canone dovuto sarà maggiorato dell I.V.A. aliquota ordinaria, (attualmente al 22%), poiché il Locatore, esercita l'opzione per assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del D.P.R. n. 633/1972. A decorrere dall'inizio del secondo anno, il canone di locazione sarà aggiornato di anno in anno, senza necessità di specifica comunicazione scritta nella misura pari al 75% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'istat e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto. 2. Il pagamento del canone di locazione e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale dell Immobile oggetto della locazione. 3. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora del Conduttore per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di ulteriore diffida. 4. Costituisce facoltà del Locatore di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1453 C.C., senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Articolo 6 - Sub-locazione e destinazione d uso 1. È fatto divieto al Conduttore di sub locare l Immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore. E' fatto inoltre divieto di destinare l'immobile ad uso diverso da quello di parcheggio automezzi privati. 4
2. La violazione degli obblighi da parte del Conduttore, di cui al presente articolo, potrà comportare la risoluzione immediata del contratto, impregiudicato, altresì, il diritto del Locatore al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della risoluzione stessa. Articolo 7 Responsabilità e assicurazione 1. Il Conduttore assume la qualità di custode dell Immobile, ai sensi dell art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 2. Il Conduttore assume ogni responsabilità in relazione all Immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Conduttore medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. Il Locatore è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al Conduttore per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa locata. 4. Il Conduttore dichiara di avere sottoscritto polizze assicurative idonee a tutelare tutte le responsabilità eventualmente derivanti alla Banca in relazione alla presente locazione, in generale, ed a quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, in particolare: per congrui capitali assicurati. Articolo 8 - Riconsegna dell'immobile 1. Il Conduttore assume l obbligo di riconsegnare, alla scadenza della locazione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione salvo il normale deperimento conseguente all'uso, 5
libero e vuoto da persone e cose. Articolo 9 - Garanzia 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente locazione, il Conduttore costituisce cauzione definitiva tramite presentazione di fideiussione bancaria a prima richiesta per un importo pari ad 2.700,00 (duemilasettecento/00), corrispondente a 3 mensilità del canone, con durata corrispondente a quella del contratto. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell Amministrazione; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.. c) che l eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria); d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all art. 1957 c.c., comma 2. 2. La garanzia di cui al presente articolo non può essere computata in conto canoni e/o spese. Articolo 10 Accesso al bene locato 1. Il Locatore potrà, in qualunque momento, ispezionare o far ispezionare l'immobile oggetto del presente contratto per motivata ragione. 2. Nel caso pervenisse una richiesta di acquisto dell'immobile, il Conduttore si obbliga a consentire la visita in orario da concordare. Articolo 11 - Spese di contratto e registro 6
1. Sono a carico del Conduttore l imposta di bollo per il contratto e le quietanze. Le spese sia per la registrazione iniziale del presente contratto (imposta principale) che per i successivi rinnovi annuali (imposta complementare) sono a carico, per metà, di ciascuna delle parti contraenti. 2. La registrazione del contratto verrà eseguita dal Locatore. Articolo 12 - Controversie 1. Eventuali controversie derivanti dall attuazione del presente contratto di Locazione soggette alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna. Articolo 13 - Trattamento dei dati personali 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione. Articolo 14 - Rinvio al Codice Civile 1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente contratto si richiamano le disposizioni del Codice Civile. Articolo 15 - Domicilio legale 1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso: - il Locatore in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10; - il Conduttore in Modena, Via San Carlo n. 8/20 Bologna, lì IL LOCATORE COMUNE di BOLOGNA IL CONDUTTORE BPER Banca S.p.A. Il Dirigente Il Procuratore Speciale 7
Dott.ssa Barbara Bottino Ing. Marco Ciattaglia A mente dell art. 1341, C.C. il Conduttore specificamente approva le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata della locazione-recesso), 4 (Manutenzione dell Immobile), 5 (Canone di locazione), 6 (Sub-locazione e destinazione d uso), 7 (Responsabilità e assicurazione), 9 (Garanzia), 11 (Spese di contratto e registro). IL CONDUTTORE BPER Banca S.p.A. Il Procuratore Speciale Ing. Marco Ciattaglia 8